Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26347 R.G. per l'anno 2024 vertente TRA
, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nella qualità di unici eredi legittimi del defunto
[...] Per_1
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso
[...] dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Pozzuoli (NA),
Via Dicearchia n.1;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dal funzionario Mario De Martino a ciò designati con ordini di servizio del Direttore di Sede ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55;
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 i ricorrenti hanno adito il
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che con ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. in qualità di eredi, hanno adito il
Tribunale di Napoli per sentir dichiarare ed accertare per il sig. Per_1
la sussistenza del sanitario previsto per beneficiare
[...] dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 legge 18/80 ss.mm.ii., al fine di ottenere i ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dalla domanda al decesso. In data 10.7.2023, il Tribunale di Napoli ha omologato l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall' 1.3.2021 sino alla data del decesso, avvenuto in data 23.03.2021.
Successivamente, in data 13.03.2024, i ricorrenti hanno presentato domanda di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi (AP23), tuttavia l' non ha provveduto alla liquidazione degli stessi, CP_1 essendo ormai decorso il termine di 120 giorni previsto per legge.
1
Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, parte resistente ha provveduto a liquidare la prestazione oggetto di causa.
Tale circostanza, confermata da parte ricorrente nelle note scritte dell'11.03.2025, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
In particolare, come emerge dalla documentazione versata in atti, l' ha provveduto al pagamento della prestazione in data CP_1
20.03.2025. Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che vanno compensate in ragione del fatti che la liquidazione dele somme è avvenuta il 25.2.2025 e il pagamento nel marzo 2025 , prima dell'udienza di discussione né risulta la data di notifica del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese
Si comunichi.
Napoli, 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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