Versione
9 ottobre 2010
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16 luglio 2016
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Art. 1392. Termini del procedimento disciplinare di stato 1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, ((salvo il caso in cui l'amministrazione abbia gia' proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1,)) deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorita' competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.
3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.
4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attivita' e' stata compiuta.
2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorita' competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.
3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.
4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attivita' e' stata compiuta.
Commentari • 12
- 1. Militari e sanzioni: validità del termine per l'avvio del procedimento disciplinareAvv. Francesco Pandolfi · https://www.studiocataldi.it/ · 2 gennaio 2017 · 13.52214
[…] In particolare, il Tribunale amministrativo ritiene che il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 1392 del codice dell'ordinamento militare per l'avvio del procedimento disciplinare è inutilmente decorso. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/05/2025, n. 9134Provvedimento: […] I. Violazione dell'art. 1392, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, avendo l'Amministrazione illegittimamente applicato alla fattispecie l'art. 1392, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare avente ad oggetto “ Il procedimento disciplinare di stato, a seguito di giudizio penale…” , in luogo del successivo comma 2, del medesimo art. 1392, avente invece ad oggetto “Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare…” .Leggi di più...
- principio di proporzionalità·
- pregiudiziale penale·
- violazione termini procedurali·
- sospensione dall'impiego·
- art. 1393 d.lgs. n. 66/2010·
- estinzione procedimento disciplinare·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- art. 1392 d.lgs. n. 66/2010·
- procedimento disciplinare di stato