Versione
3 febbraio 1996
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1 gennaio 2012
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1 gennaio 2015
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Art. 1. 1. A decorrere dall'anno 1995 all'Unione italiana ciechi e' corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Unione italiana ciechi trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti. (1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 17) che "Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell' articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24 , a decorrere dal 2012, e' fissato in euro 65.828." ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui al presente articolo.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Unione italiana ciechi trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti. (1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 17) che "Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell' articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24 , a decorrere dal 2012, e' fissato in euro 65.828." ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui al presente articolo.
Commentario • 1
- 1. Legge di stabilità 2012 pubblicata in Gazzetta ufficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 novembre 2011 · 1.1333563
Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Chieti, sentenza 02/04/2024, n. 205Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Chieti Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 682 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 22 novembre 2023, svolta nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra Parte_1 (C.F. C.F._1 ), Parte_2 (C.F. C.F._2 ), rappresentati e difesi dall'avv. Mauro D'Amico, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attori …Leggi di più...
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