Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00470/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2024, proposto da
MO AL SS MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Paiocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in ES, via Diaz, 28;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di ES, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento Cat.A.12/2024/Immig/II Sez/23BS043281 del 7.2.2024, notificato il 5.3.2024, con il quale la Questura di ES ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente era in possesso di permesso di soggiorno rumeno rilasciato il 12.10.2022 con scadenza l’11.10.2023; ha ottenuto un visto di tipo D (cioè per soggiorni di oltre 90 giorni) per lavoro subordinato “fuori quota”, rilasciato dall’Ambasciata italiana a Bucarest in data 27.2.2023, con validità dall’1.3.2023 al 31.7.2023, ed è entrato in IA l’1.3.2023.
2.- In data 16.3.2023 ha presentato alla Questura di ES, tramite Poste IAne, istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, allegando anche:
- una comunicazione di distacco transnazionale in IA di 5 lavoratori (tra cui il ricorrente) della RU OR PY s.r.l. (“ societate cu raspundere limitata ” di diritto rumeno), operante nel settore dell’edilizia, con sede in Romania, avente quale legale rappresentante il sig. OU LA, cittadino italiano nato in [...]; il distacco è riferito al periodo dal 20.2.2023 al 31.7.2023, con sede di lavoro a GN SE (MI), in via Milano nn. 19-21;
- il suo contratto di lavoro con tale società, in lingua rumena, datato 3.10.2022.
3.- Il 14.11.2023, in vista dell’appuntamento fissatogli presso la Questura per il fotosegnalamento e l’identificazione, il ricorrente, tramite il suo avvocato, ha presentato una ricevuta di avvenuta comunicazione obbligatoria, in data 21.9.2023, della proroga del rapporto di lavoro con la DO GR IA s.r.l. (società italiana con sede a Lodi Vecchio, avente quale legale rappresentante il sig. ME DO, anch’egli cittadino italiano nato in [...]), dalla quale è stato assunto il 17.6.2023 fino al termine risultante dalla proroga del 31.5.2024, con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale per 21 ore settimanali, con la qualifica di addetto alle pulizie negli stabili; ha presentato inoltre la documentazione comprovante il pagamento dello stipendio da parte di tale società da maggio 2023.
4.- Il 20.11.2023, quando si è recato in Questura per l’appuntamento, al ricorrente è stato comunicato il preavviso di rigetto per mancanza del contratto di soggiorno e del modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno timbrato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (il ricorrente infatti aveva avanzato tale richiesta direttamente alla Questura).
5.- Il 14.12.2023 il ricorrente, tramite il suo difensore, ha presentato una memoria corredata da:
- una propria dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale asserisce di aver inserito nel kit postale il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, timbrato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di ES;
- copia del permesso di soggiorno rumeno;
- copia di una comunicazione di ingresso di lavoratori stranieri, indirizzata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, e riferita a 5 lavoratori tra cui il ricorrente, con la quale la stessa società rumena RU OR PY s.r.l., indicandosi sia quale committente sia quale appaltatrice, comunica di aver stipulato un contratto d’appalto in base al quale è prevista l’esecuzione in IA di determinate prestazioni da parte di lavoratori stranieri, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. i, d.lgs. 286/1998;
- copia di un contratto integrativo di distacco in Paese estero, da cui risulta che per tutta la durata del distacco egli avrebbe dovuto prestare la sua attività lavorativa presso la sede secondaria della RU OR PY s.r.l. in GN SE (MI), via Milano n. 19/21, che il distacco sarebbe dovuto durare dal 6.3.2023 al 31.7.2023, e che al termine di tale periodo avrebbe dovuto riprendere la sua attività lavorativa nel Paese di origine (Romania).
6.- Tuttavia la Questura di ES, con provvedimento Cat.A.12/2024/Immig/II Sez/23BS043281 del 7.2.2024, notificato il 5.3.2024, ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
7.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 30.4.2025 e depositato l’8.5.2025; l’Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
Il ricorrente ha poi depositato tardivamente, in data 26.3.2024, la memoria ex art. 73, comma 3, c.p.a. assieme ad alcuni documenti, e all’udienza pubblica del 9.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il provvedimento di diniego è motivato come segue.
In primo luogo, la Questura ha rilevato che il ricorrente non ha lavorato per la società rumena RU OR PY s.r.l., che aveva presentato la comunicazione di distacco ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. i, e comma 1- bis , d.lgs. 286/1998, ma per una società diversa, l’italiana DO GR IA s.r.l., oltretutto operante in un settore differente (pulizie di edifici anziché edilizia).
In secondo luogo, non ricorrevano nemmeno i presupposti di cui all’art. 27 quinquies d.lgs. 286/1998 sul distacco temporaneo per trasferimento intra-societario, il quale, tra l’altro, presuppone una richiesta di nulla osta, nel caso di specie non presentata, e comporta l’obbligo di presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso in IA per dichiarare la propria presenza e chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, mentre il ricorrente non si è presentato a quello Sportello e ha chiesto il rilascio del permesso a mezzo posta, dopo 15 giorni dal suo ingresso in IA.
Non ricorrevano, infine, i presupposti di cui all’art. 27 sexies d.lgs. 286/1998 per il rilascio di un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario “ICT” (“ intra-company transfer ”) di stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro e in corso di validità, perché anche per esso vi è l’obbligo di presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso in IA per dichiarare la propria presenza e chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, e perché quest’ultimo può essere rilasciato nei limiti di durata del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo Stato membro di provenienza, e dunque nel caso di specie fino all’11.10.2023, termine già trascorso alla data di emanazione del provvedimento impugnato.
2.- Il ricorrente non censura la correttezza di questa motivazione: non sostiene, cioè, che gli dovesse essere rilasciato un permesso per lavoro in casi particolari ai sensi dell’art. 27, o un permesso per trasferimento intra-societario ai sensi dell’art. 27 quinquies , o un permesso “mobile ICT” ai sensi dell’art. 27 sexies d.lgs. 286/1998, tutti permessi che vengono rilasciati al di fuori delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del medesimo decreto.
3.- Il ricorrente sostiene invece che avrebbe dovuto essergli rilasciato un ordinario permesso per lavoro subordinato, in considerazione della sopravvenienza di un rapporto di lavoro in IA alle dipendenze della DO GR IA s.r.l., sopravvenienza che a suo avviso avrebbe dovuto essere considerata ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
Tuttavia egli trascura che, per il rilascio di un tale permesso, occorre che il lavoratore ottenga il nulla osta al lavoro subordinato da parte della Prefettura ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998, nulla osta il cui rilascio presuppone che:
a) siano rispettate le prescrizioni dell’art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998 (indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, alloggio idoneo, proposta di contratto di soggiorno, asseverazione sulla capacità economica del datore di lavoro e sull’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro);
b) siano acquisite le informazioni dalla questura competente;
c) vi sia una quota disponibile all’interno dei flussi d’ingresso programmati per quell’anno.
Nessuno di questi requisiti è stato rispettato, sicché la pretesa del ricorrente si pone totalmente al di fuori di quanto prevede la legge per il rilascio del permesso richiesto; l’infondatezza del ricorso è dunque manifesta.
Peraltro, pur essendo stato il ricorso notificato il 30.4.2024, il ricorrente documenta di avere ricevuto delle retribuzioni solo tra maggio e settembre 2023, sicché non risulta documentato nemmeno che egli disponesse di un lavoro al momento del ricorso, né tantomeno che ne disponga attualmente.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO