Articolo 865 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 864Articolo 866
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9 ottobre 2010
Art. 865. Rimozione per motivi disciplinari 1. La perdita del grado per rimozione e' sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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