Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2025REG.PROV.COLL.
N. 04751/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4751 del 2024, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 il Cons. Valerio Valenti e uditi per le parti l’avvocato Giacomo Sgobba e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Ministero dell’Interno ha appellato la sentenza in epigrafe con la quale il Tar Puglia – Sez III, ha accolto il ricorso prodotto dal Sig. -OMISSIS- per l’annullamento del decreto n. 333/SAA/I/68291 del 22/07/2023 con il quale il Capo della Polizia ha disposto la destituzione dall’amministrazione della pubblica sicurezza a decorrere dal 14/11/2012, ai sensi dell’art. 7 nn° 1 - 2 - 3 - 4 del D.P.R. n° 737/81, e degli atti connessi e presupposti menzionati nella predetta pronuncia nonché. per l’accertamento del diritto a rientrare in servizio presso la sede di appartenenza ovvero, in subordine, presso i ruoli civili del ministero o in altre amministrazioni dello Stato e per il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell’adozione dei provvedimenti impugnati, consistenti nella mancata erogazione del trattamento economico dalla data di sospensione dal servizio.
2. Il provvedimento impugnato dal Sig. -OMISSIS-era stato assunto a seguito di un procedimento penale nel quale il medesimo, assieme ad altri colleghi in servizio di pattuglia, era stato accusato per aver presumibilmente indotto un imprenditore a consegnare a sé e al suo collega di pattuglia la somma di € 300,00 per evitare un controllo sul mezzo di trasporto di proprietà del denunciante.
2.1. Dopo essere stato dapprima sospeso il -OMISSIS-, in data 9 novembre 2017 veniva riammesso per intervenuta decorrenza della sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990 e con il medesimo provvedimento veniva altresì disposto che lo stesso fosse sottoposto a visita per accertare idoneità.
2.2. All’esito dell’accertamento, svoltosi il 23 novembre 2017, il -OMISSIS-veniva dichiarato idoneo sotto il profilo psico-fisico ma non idoneo sotto quello attitudinale e conseguentemente veniva dichiarato cessato dal servizio con il provvedimento n° 333-D/84824 del 29 novembre 2017.
2.3. In data 17 giugno 2021 presentava istanza di transito nei ruoli civili del Ministero dell’interno ovvero, in subordine, in altre amministrazioni dello Stato, anch’essa rigettata con provvedimento prot. n° 333-D/68291 datato 29 dicembre 2017.
2.4. Nel frattempo la vicenda penale si estingueva per intervenuta prescrizione e pertanto l’amministrazione riattivava il procedimento disciplinare frattanto sospeso. A conclusione del procedimento il -OMISSIS-veniva destituito con l’impugnato provvedimento n° 333/SAA/I/68291 del 22 luglio 2023.
3. A seguito di una prima impugnativa proposta dal -OMISSIS-, in data 2 ottobre 2023 il T.A.R. Puglia, con sentenza n.-OMISSIS-, accoglieva il ricorso presentato dal medesimo, avendo rilevato un difetto di istruttoria nel procedimento disciplinare e rilevando altresì incongruenze violative del principio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, annullando il provvedimento di destituzione impugnato e rigettando invece la richiesta di reintegrazione e risarcimento del danno, riaffidando così all’amministrazione l’onere di rivalutare la posizione del ricorrente.
3.1. Nelle more della pubblicazione della sentenza de qua, in data 3 agosto 2023, il Ministero dell’Interno notificava al sig. -OMISSIS-il “nuovo” decreto prot. n° 333/SAA/I/68291 del 22 luglio 2023, con il quale veniva nuovamente disposta la destituzione nei confronti del ricorrente a decorrere dal 14 novembre 2012.
4. Innanzi al Tar il ricorrente aveva eccepito:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 7 - 19 - 20 - 21 del d.p.r. n° 737/1981 - eccesso di potere per difetto di istruttoria - ingiustizia manifesta - difetto di motivazione e sviamento - violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa - eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 13 del d.p.r. n° 737/1981 eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria e difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
5. Il Tar nell’accogliere il ricorso ha nuovamente riscontrato una violazione del principio di proporzionalità affermando che detto principio “ impone all’Autorità investita della potestà disciplinare di individuare la sanzione da applicare tenuto conto della gravità della violazione, dei precedenti di servizio del dipendente, della reiterazione o della episodicità della condotta antigiuridica contestata al medesimo. 22. Ciò significa che la sanzione disciplinare più afflittiva, comportando la definitiva estromissione del dipendente dal circuito lavorativo può essere applicata solo quando essa costituisce in concreto unica misura in grado di ripristinare la legalità disciplinare violata ” e rinvenendo ancora le medesime contraddizioni rilevate in occasione della precedente pronuncia consistenti: “ a) nella sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione del medesimo che, pur non rilevante ai fini del giudizio disciplinare, è stata accompagnata dal rilievo della incompletezza dell’attività istruttoria, messa in luce dallo stesso organo giurisdizionale decidente; b) nella circostanza che il ricorrente usufruisse, nel giorno di contestata consumazione del reato, di congedo straordinario per malattia; c) nel disconoscimento, da parte del ricorrente, del possesso di un’auto modello Alfa 155, indicata dalla vittima dell’attività concussiva quale veicolo utilizzato dall’agente di p.s. per recarsi all’appuntamento fissato per la riscossione del denaro illecitamente pattuito; d) nell’assenza delle dichiarazioni rese dal denunciante in sede di riconoscimento fotografico; e) nel mancato rilievo dato all’ineccepibile servizio pregresso dell’agente di p.s. ”.
6. Il giudice di prime cure ha dato rilievo, motivando in merito all’intervenuta prescrizione della vicenda penale, “ che, per quanto l’unico caso in cui l’ordinamento riconosce efficacia di giudicato alla sentenza penale nel giudizio disciplinare sia quello di cui all’articolo 653 del codice di procedura penale, di assoluzione o di condanna dell’imputato, la stessa modifica della imputazione elevata nei riguardi del -OMISSIS-ad opera del Pubblico Ministero nella meno grave ipotesi dell’induzione indebita a dare o promettere utilità avrebbe dovuto indurre l’Autorità amministrativa a prescegliere una impostazione meno afflittiva nei confronti dell’incolpato ”.
7. Con l’odierno appello l’amministrazione contesta la sentenza sfavorevole ed eccepisce che il Tar ha errato nell’affermare che l’amministrazione non ha rivalutato il procedimento alla luce di quanto statuito con la prima sentenza del 2 ottobre 2023. Ciò si rileva dalla cronologia dei fatti successivi alle pronunce giurisdizionali – compresa l’ordinanza istruttoria del Tar Puglia n. 519/2022 – che dimostrano inequivocabilmente come il Consiglio provinciale di disciplina, con i verbali del 15 e del 29 maggio 2023, abbia preso in esame le predette risultanze ed abbia tuttavia ritenuto di confermare la valutazione in precedenza espressa e cioè che le condotte tenute dal -OMISSIS-fossero estremamente gravi sì da configurare una mancanza disciplinare riconducibile alle previsioni di cui all’art. 7, nn° 1 - 2 - 3 - 4 del D.P.R. n° 737/81.
8. L’appellato si è costituito in giudizio producendo apposite memorie con le quali ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità rispetto ai motivi che lo sorreggono, in violazione degli artt. 40 e 101 c.p.a., nonché evidenziando nel merito che la prova dell’induzione alla consegna di denaro non è mai stata provata, né il medesimo ha subito alcuna condanna, e ribadendo comunque che “ la sanzione disciplinare in contestazione è inequivocabilmente sproporzionata in relazione ai fatti di causa ”.
9. All’udienza del 10 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è fondato e, conseguentemente, la sentenza del giudice di primo grado deve essere riformata.
DIRITTO
11. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità formulata dall’appellato con riferimento al mancato rispetto del principio di specificità dell’appello e violazione degli artt. 4° e 101 del c.p.a. poiché l’atto d’impugnazione dell’Avvocatura dello Stato perimetra chiaramente il thema decidendum e ben consente di intendere e conseguentemente valutare gli aspetti della sentenza attinti dalle dedotte censure.
12. Nel merito, poi, deve essere innanzitutto rammentato che in ordine alle censure inerenti i difetti di motivazione e proporzionalità, alla base della pronuncia del giudice di prime cure, consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 484; sez. IV, 15 gennaio 2020, n. 381), da cui il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi, afferma che:
a) gli atti di un procedimento penale sfociato in una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione possono essere utilizzati in sede disciplinare e, che, in tali casi “ la sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all’esito di una autonoma e necessaria rivalutazione, al fine di accertarne il rilievo disciplinare, dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale ” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, II, 16 febbraio 2022, n. 1163);
b) “ il procedimento disciplinare può riguardare fatti oggetto dell’imputazione nel processo penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, perché estinto per prescrizione, e applicare la sanzione disciplinare sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell'ambito del procedimento penale ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381);
c) “ la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ” (Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; conf. id., sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1968; sez. III, 20 marzo 2015, n. 1537);
d) “ L'ampia discrezionalità investe la valutazione dei fatti ascritti al dipendente nonché il convincimento sulla gravità delle infrazioni e la conseguente sanzione da infliggere, ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere, attraverso tale procedimento, tutelati. Trattasi di un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell'istruttoria ” (Cons. Stato, Sez. II, 19 marzo 2024, n. 2672, Sez. II, 21 marzo 2022, n. 2001);
e) “ anche nel caso in cui il processo penale si sia concluso con il proscioglimento dell’imputato, a fortiori se determinato dall’estinzione del reato per prescrizione, atteso che uno stesso comportamento del militare mentre, in sede penale, può essere valutato in maniera tale da giustificare una sentenza di proscioglimento, in sede disciplinare, può essere, viceversa, qualificato dall'Amministrazione competente come illecito disciplinare ” (Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2017, sez. IV, 26 novembre 2015, n. 5367);
f) emerga dagli atti del procedimento disciplinare che “ le condotte accertate in sede istruttoria ben possano reputarsi disciplinarmente rilevanti in quanto l’offensività delle stesse e la loro riconducibilità all'interessato non sono state escluse, ma sono state in certa misura evidenziate nel giudizio penale ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1689);
g) “ né i positivi precedenti di carriera possono considerarsi rilevanti ai fini dell’individuazione della sanzione da comminare in concreto qualora venga all’evidenza un illecito che, secondo il discrezionale giudizio dell’Amministrazione, impone l’allontanamento definitivo del dipendente il cui comportamento è giudicato incompatibile con il mantenimento dello status ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 febbraio 2023, n. 1562).
13. Ciò chiarito, ritiene il Collegio che nel caso di specie dagli atti del procedimento disciplinare si evince che l’amministrazione resistente ha svolto una adeguata ed articolata istruttoria acquisendo i documenti relativi al procedimento penale che ha interessato il ricorrente ed ha proceduto ad un'autonoma valutazione della loro valenza probatoria in ordine agli addebiti contestati ed alla responsabilità del ricorrente, dando puntualmente conto, con un diffuso e congruo apparato motivazionale, delle ragioni su cui poggia la gravata determinazione.
13.1. In particolare, emerge sulla base delle predette risultanze valutate dall’amministrazione:
- che il ricorrente usufruisse, nel giorno di contestata consumazione del reato, di congedo straordinario per malattia, non impedisce che per la patologia da cui il medesimo era affetto nel giorno cui si riferiscono i fatti lo stesso potesse uscire di casa;
- che per ciò che riguarda il possesso dell’auto modello Alfa 155 che la vittima ha indicato quale veicolo utilizzato per l’attività concussiva e per cui l’appellato sostiene di non essere proprietario, ben potrebbe lo stesso, nel giorno cui si riferiscono i fatti oggetto del presente procedimento, aver utilizzato una auto non di sua proprietà;
- che il sig. LE, sentito in fase istruttoria dal funzionario incaricato, ha confermato di aver consegnato una somma di denaro ad un poliziotto senza capelli, indicando la foto ritraente il -OMISSIS-a lui mostrata;
- che in relazione ai fatti accaduti tra il 30 aprile 2010 e il 3 maggio 2010 relativi alla fattispecie che ha visto il -OMISSIS-imputato dei reati di cui agli articoli 81, 110, 317 del codice penale, di concorso in concussione poi derubricati nel meno grave reato previsto dall’articolo 319 quater dello stesso codice penale, di induzione indebita a dare o promettere utilità e che ha visto coinvolti altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato, risultano acquisite agli atti conversazioni telefoniche, tabulati telefonici e le dichiarazioni dei fratelli ELRB (cui è stata rivolta la richiesta di denaro) che evidenziano attraverso una dettagliata ricostruzione cronologica la partecipazione del -OMISSIS-al disegno criminoso (vedasi pagg. 11 e 12 dell’appello dell’Avvocatura dello Stato).
13.2 Risulta altresì che in relazione ai medesimi fatti un altro appartenente alla Polizia di Stato è stato destituito ed il relativo ricorso al Tar Lazio è stato rigettato con sentenza n. -OMISSIS-.
14. Deve osservarsi, inoltre, che le giustificazioni prodotte in sede procedimentale dal -OMISSIS-non hanno fornito elementi concreti per consentire una lettura diversa dei fatti per come risultanti dalle evidenze istruttorie e che in ragione delle motivazioni fin qui esposte il provvedimento destitutorio appare, oltre ad essere stato adottato all’esito di una compiuta istruttoria, anche supportato da una motivazione congrua e ragionevole in ordine alla gravità del disvalore della condotta dell’appellato, sotto il profilo disciplinare, tale da giustificare l’irrogazione della sanzione della destituzione e di considerare, pertanto, non condivisibile la pronuncia del Tar a riguardo.
15. Altrettanto si deve affermare quanto alla asserita sproporzione della sanzione adottata nei confronti dell’appellato. A tal riguardo oltre a fare rinvio alle motivazioni già esposte con riferimento alla ampia discrezionalità che connota la valutazione circa la adeguatezza della sanzione in relazione ai fatti accertati, principio di proporzionalità che peraltro non può consentire al giudice amministrativo di sostituirsi alla valutazione dell'Amministrazione, essendo possibile solo verificare che l'atto sia sorretto da adeguata motivazione e basato su fatti e circostanze tali da indurre la medesima Amministrazione a considerarli incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2012, n. 1993), non appare superfluo a questo Collegio rammentare che è precipuo ed inderogabile dovere del personale di polizia non abusare dell’autorità che deriva dalla funzione esercitata, che deve essere sempre coerente con le norme generali di condotta le quali impongono al personale di polizia di “ avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza ”.
16. Per tutto quanto sopra, l’appello è fondato con conseguenti riforma della gravata sentenza e rigetto del ricorso di primo grado.
17. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi ì gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla parte appellata.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutti i soggetti privati citati in sentenza, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarli.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Frigida, Presidente FF
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere
Valerio Valenti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Valenti | Francesco Frigida |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.