Articolo 26 della Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 aprile 1973
Art. 26. Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi
per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale).

A decorrere dal 4 gennaio 1973, il primo comma dell'articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' sostituito dal seguente:
"L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le societa' di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facolta' di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra".
Entrata in vigore il 1 aprile 1973