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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
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Art. 861. Cause di perdita del grado 1. Il grado si perde per una delle seguenti cause:
a) dimissioni volontarie; b) dimissioni d'autorita'; c) cancellazione dai ruoli; d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare; e) condanna penale. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173)) . 3. La perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare e' iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado. 4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado.
a) dimissioni volontarie; b) dimissioni d'autorita'; c) cancellazione dai ruoli; d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare; e) condanna penale. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173)) . 3. La perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare e' iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado. 4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado.
Giurisprudenza • 420
- 1. TAR Bari, sez. II, sentenza breve 21/09/2021, n. 1383Provvedimento: […] “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 l. 241/1990. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'illogicità e ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità. Violazione del diritto di difesa art. 1370 c. 1 e 5 c.o.m.”; “Eccezione di costituzionalità dell'art. 1393 d.lgs. n. 66/2010 così come riformulato dal d.lgs. 26.04.2016 nr. 91 in contrasto con gli artt. 23, 25, 27 e 97 della costituzione”; “Eccezione di costituzionalità dell'art. 861 del codice ordinamento militare in contrasto con gli artt. 24, 25, 27 32, 33, 35 e 52 della Costituzione”. Conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- perdita del grado·
- violazione art. 861 del codice ordinamento militare·
- compensazione delle spese processuali·
- violazione art. 1393 d.lgs. n. 66/2010·
- tutela della privacy·
- principio di proporzionalità·
- violazione art. 1355 d.lgs. n. 66/2010·
- violazione art. 3 l. 241/90·
- procedimento disciplinare·
- violazione art. 1046 d.lgs. n. 66/2010·
- eccesso di potere·
- carenza di motivazione·
- violazione art. 21 bis l. 241/90·
- diritto di difesa