Articolo 861 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 884Articolo 862
Versione
9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 861. Cause di perdita del grado 1. Il grado si perde per una delle seguenti cause:
a) dimissioni volontarie; b) dimissioni d'autorita'; c) cancellazione dai ruoli; d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare; e) condanna penale. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173)) . 3. La perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare e' iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado. 4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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