Articolo 1389 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1400Articolo 1378
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 1389. Decisione del Ministro della difesa 1. Il Ministro della difesa:
a) puo' discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare; b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunita', che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di ((,90 giorni)) .
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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