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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/10/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 248/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 248/2021 R.G. e vertente tra
(C.F.-P.I. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 in persona del suo l.r.p.t. ) e qui di seguito anche solo , Parte_3 Pt_1
e , e (anche in proprio nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di erede di ), con gli avv.ti FRANCESCO SOFIA (C.F. Parte_2
) e IO MI (C.F. ) C.F._1 C.F._2
-appellanti- nei confronti di
(C.F. , n.q. di procuratore generale di Controparte_1 C.F._3
(C.F. , e Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ), erede di Controparte_3 C.F._5 Persona_1
(deceduta in 1° grado), con l'avv. ROBERTA PANUCCIO (C.F. CodiceFiscale_6
; Email_1
Pagina 1 di 30 R.G. 248/2021.
(C.F. e Parte_4 C.F._7 Parte_5
(C.F. ), ulteriori eredi di e qui
[...] C.F._8 Persona_1
contumaci
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 980/2020, pubblicata in data 30.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1522/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti (n.q. di Controparte_1
procuratore generale di ) e hanno Controparte_2 Persona_1
adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 1522/2013
R.G.) e ivi in particolare prospettato che:
(1) con missive del marzo 2012 esse attrici ( e Controparte_2 Per_1
) avevano dichiarato di recedere, ex art. 2285 c.c., dalla società
[...] Parte_2
(2) pur a seguito dei tre mesi dalla comunicazione e di richiesta stragiudiziale in tal senso, la società (i cui soci e amministratori residui erano e Parte_3 Pt_2
) non aveva provveduto né a quantificare il valore né a liquidare le loro quote;
[...]
(3) il valore di tali quote, sulla scorta di quanto indicato dai professionisti da loro incaricati, era da quantificarsi in misura pari, rispettivamente, a € 931.049,65 (per la CP_2
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) e a € 472.215,02 (per la ), di cui hanno pertanto chiesto CP_2 Persona_1
la liquidazione.
I.1.2.- Con comparsa del 25.09.2013 si sono poi costituiti i convenuti (la società Pt_2
nonché i suoi soci e amministratori e
[...] Parte_3 Pt_2
), replicando alle altrui prospettazioni e in particolare contestando i valori delle
[...]
quote indicati ex adverso, occorrendo invece procedere alla liquidazione di tali quote sulla base di apposita C.T.U..
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(a) è intervenuto il decesso dell'originaria attrice (11.01.2015), in Persona_1 luogo della quale, con comparsa depositata l'8.03.2016, si sono costituiti i suoi eredi [coniuge
) e figlie ( e Parte_4 Parte_4 Controparte_3 Parte_5
– quest'ultima all'epoca ancora minorenne e per la quale si è costituito, previa
[...]
autorizzazione del G.T., il genitore superstite, i.e. )]; Parte_4
(b) sono stati espletati alcuni approfondimenti peritali (giuste C.T.U. affidate prima al dott.
– cfr. nota finale del 13.01.2016 - e all'arch. – cfr. elaborato del 15.12.2015 -, Per_2 Per_3
poi al dott. – cfr. C.T.U. del 3.09.2019). Per_4
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con i predetti approfondimenti peritali, è stata emessa la sentenza qui gravata (n.
980/2020, pubblicata in data 30.10.2020), nella quale il Tribunale di prime cure ha:
(A) accertato e dichiarato l'avvenuto recesso dalla società delle socie Parte_2
e a far data dal 12.6.2012; Controparte_2 Persona_1
(B) accertato che il controvalore delle quote era pari ad € 451.986,46 per CP_2
e di € 226.061,03 per;
[...] Persona_1
(C) condannato società e soci (questi ultimi in solido e con il beneficio della preventiva escussione della società ex art. 2304 c.c.) alla corresponsione delle predette somme, oltre interessi;
(D) regolato, infine, le spese di lite e di C.T.U., ponendo le prime a carico delle convenute e le seconde al 50% ciascuno.
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I.2.1.- Avverso tale sentenza le parti e il hanno poi Parte_1 Parte_3
proposto l'odierno appello (proc. n. 248/2021), contestando la non correttezza del quantum delle quote liquidate in 1° grado e prospettando, in particolare:
(1) la mancata valutazione delle “operazioni in corso” ex art. 2289, comma III, c.c., pur a fronte dei documenti prodotti dai convenuti nel corso del giudizio e da ritenersi ammissibili;
(2) l'utilizzabilità e valutabilità di tali documenti anche alla luce del carattere c.d. percipiente della C.T.U. di 1° grado;
(3) la non correttezza, in ogni caso e alla luce dei rilievi critici avanzati (giudicati tardivi), della stima immobiliare operata in prime cure (elaborato del 15.12.2015 dell'arch. ); Per_3
(4) la pari non condivisibilità anche della C.T.U. del dott. (elaborato del 3.09.2019). Per_4
I.2.2.- Con comparsa del 19.09.2022 si sono poi qui costituite le parti appellate
[...]
(n.q. di procuratore generale di ) e CP_1 Controparte_2 [...]
, contestando le prospettazioni degli appellanti e in Controparte_3
particolare evidenziando il carattere integralmente inammissibile e infondato del gravame ex adverso proposto.
I.2.3.- Non si sono invece costituite in questa sede, pur a fronte di rituale notifica, le ulteriori parti appellate [ e ], Parte_4 Parte_5
conseguentemente dichiarate contumaci con provvedimento del 24.05.2024.
I.2.4.- Con il medesimo provvedimento, rigettate le istanze (ex art. 283 c.p.c. e istruttorie) avanzate dalle parti appellanti, il gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.06.2025.
I.2.5.- All'esito, infine, di tale udienza, con provvedimento del 6.06.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue sia sul versante subiettivo [v. infra, sub
III.1.], sia in ordine ai documenti qui prodotti dalle parti appellanti [v. infra, sub III.2], sia, infine, in ordine al perimetro dell'odierna delibazione [v. infra, sub III.3.].
III.1.- Quanto al profilo soggettivo, è pacifico che l'intervenuta trasformazione, nel corso del giudizio, della società trasformatasi, in particolare, da (v. supra), con Pt_1 Controparte_4
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trasformazione pertanto c.d. omogenea-progressiva] ovviamente non incide in alcun modo sulla continuità del rapporto processuale, atteso che, come noto, “con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione” (art. 2498 c.c.), in quanto “la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria” [cfr., ex multis, Cass. civ., 22/10/2020, n. 23030;
Cass. civ., 19/05/2016, n. 10332; Cass. civ., 7/05/2013, n. 10598; Cass. civ., 20/06/2011, n.
13467; Cass. civ., 14/12/2006, n. 26826; Cass. civ., 13/08/2004, n. 15737; Cass. civ.,
13/09/2002, n. 13434; Cass. civ., 19/07/2000, n. 9481; Cass. civ., 24/10/1997, n. 6925].
III.2.- Venendo poi ai documenti prodotti dalle parti appellanti e da valutarsi in questa sede
[come già evidenziato a pag. 1 del provvedimento del 6.06.2025], occorre osservare che:
(a) gli elaborati tecnici esibiti a corredo del gravame [C.T.P. dott.ssa del 23.04.2021 Per_5
(doc. 2) e C.T.P. dott. del 9.03.2021 (doc. 3)] sono da ritenersi fin d'ora ammissibili, Per_6 atteso che “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933, nonché Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., Sez. un.,
3/06/2013, n. 13902 e Cass. civ., 8/01/2013, n. 259];
(b) lo scrutinio dell'ammissibilità degli ulteriori documenti, prodotti in uno alle note scritte del 13.05.2024 [cfr. all.
1-10 a queste ultime] e asseritamente riguardanti le “operazioni in corso” ex art. 2289, comma III, c.c. [v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)], è invece da posporsi, occorrendo valutarlo congiuntamente alla delibazione dei motivi di gravame relativi ai documenti globalmente prodotti, anche in prime cure, con riguardo al predetto profilo (i.e. le operazioni in corso ex art. 2289, comma III, c.c.) [v. infra, sub V.-V.7.)].
III.3.- Quanto, infine, al perimetro dell'odierno thema decidendum, è noto e va qui ribadito che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione
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formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940 e Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199), “esplicandosi
e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata né esplicitamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [con onere, quest'ultimo e come qui da evidenziarsi (attesa la mancata costituzione di tutti gli appellati: v. supra, sub
I.2.3.), che poi pacificamente “trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole” (cfr., ex multis, Cass. civ., 12/11/2007, n. 23489)] - divenuta ormai definitivamente irretrattabile e passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Occorre muovere, a tal riguardo, dai primi due motivi di gravame [v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)], vertendo gli stessi su temi comuni [i.e. le “operazioni in corso” ex art. 2289, comma II, c.c., nonché i documenti prodotti dai convenuti nel corso del giudizio e riguardanti, in thesi, proprio queste ultime] e dunque risultando suscettibili di scrutinio congiunto.
V.1.- Scrutinio congiunto, quest'ultimo, da cui poi consegue la loro integrale reiezione, risultando a tal riguardo dirimente osservare, anche ad integrazione di quanto già evidenziato sul punto in prime cure [ciò chiaramente rientrando nel potere-dovere del “giudice del gravame”, trattandosi di una mera integrazione motivazionale “radicata nelle risultanze acquisite al processo”, svolta “entro i limiti del devolutum” e volta solo a fornire un “diverso”
e aggiuntivo “fondamento” al medesimo esito già “contenuto nella sentenza impugnata” (cfr.
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Cass. civ., 25/09/2013, n. 22032; Cass. civ., 23/12/2010, n. 26083; Cass. civ., 22/01/2002, n.
696)], che:
(A) il giudice del merito è tenuto ad attenersi, come noto, alle allegazioni svolte dalle parti entro il termine, preclusivo, previsto per l'attività assertiva [definitivamente spirante, come noto e sulla base di regola di ordine pubblico processuale – conseguentemente “sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa esclusivamente al rilievo d'ufficio da parte del giudice” -, con la 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., costituente il limite invalicabile, “la sola sede consentita” e “l'ultimo giro” utile per lo svolgimento dell'attività allegatoria, dopo la quale “il thema decidendum non è più modificabile”: cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ.,
1/08/2025, n. 22203; Cass. civ., 15/01/2024, n. 1380; Cass. civ., Sez. un., 30/04/2025, n.
11455; Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n. 26727; Cass. civ., 26/09/2019, n. 24040; Cass. civ.,
Sez. un., 13/09/2018, n. 22404; Cass., Sez. II, 31/05/ 2017, n. 13769; Cass. civ., Sez. un.,
15/06/2015 n. 12310 e Cass. civ., 24/01/2012, n. 947];
(B) “quando tale deduzione sia mancata”, è evidente che “quei fatti”, “non” “compiutamente allegati” entro il termine di legge, “non sono mai entrati a far parte del thema decidendum”
e pertanto qualsivoglia prova, anche “documentale”, relativa a “quei fatti”, a “nulla rileva”
[afferendo la “prova” “ad un momento”, “in ordine logico”, “ulteriore” e successivo all'allegazione e occorrendo pertanto necessariamente “arrestarsi al rilievo della mancata … allegazione”, atteso che, “in mancanza di tempestiva deduzione”, non v'è dubbio che “la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” ormai definitivamente fissato] (cfr., ex multis, Cass. civ.,
19/10/2017, n. 24607; Cass. civ., 21/03/2013, n. 7115; Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392);
(C) nel caso di specie è pacifico (emergendo per tabulas ed essendo stato altresì eccepito ex adverso – cfr. pag. 18 della comparsa di costituzione del 19.09.2022, nonché pag. 8 della conclusionale del 4.09.2025) che le parti convenute e gravate dal relativo onus (v. infra) non abbiano provveduto ad alcuna tempestiva allegazione del profilo qui in esame [in alcun modo invero dedotto o anche solo menzionato né nella comparsa di costituzione del 25.09.2013, né nella 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 29.09.2014 (atti difensivi entrambi fondati sulla contestazione all'altrui richiesta liquidatoria, ma privi di alcun riferimento, tanto in
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narrativa quanto nell'esposizione in diritto, ad alcuna “operazione in corso” ex art. 2289, comma III, c.c.)], trattandosi, pertanto e come evidente, di profilo mai entrato a far parte del thema decidendum e di carenza senz'altro insuscettibile di essere solo in seguito sanata
[risultando qualsivoglia prova, anche documentale, in ogni caso “inidonea” a supplire al difetto originario, e ormai irrimediabile, di allegazione: cfr. ancora Cass. n. 24607/2017, cit.;
Cass. n. 7115/2013, cit.; Cass. n. 4392/2000, cit.].
V.2.- Né, a fronte della pacifica decisività di quanto precede, possono ritenersi utilmente invocabili gli argomenti globalmente prospettati in senso contrario, e in specie:
(a) la riconducibilità delle vicende documentate alle “operazioni in corso” ex art. 2289, comma III, c.c.;
(b) il dictum giurisprudenziale in base al quale l'allegazione del documento sopravvenuto costituisce di per sé un'implicita richiesta di rimessione in termini;
(c) il carattere c.d. percipiente della C.T.U. espletata in prime cure;
(d) l'invalidità in ogni caso della stessa, anche a volerla qualificare come non percipiente, per l'intervenuto utilizzo di alcuni dei documenti prodotti in sede peritale (e in specie di quelli prodotti nella seduta del 16.06.2015, risultando estromessi solo i successivi).
Tali complessive deduzioni, come qui di seguito analiticamente esaminate [v. infra, sub V.3.-
V.6.2.], risultano tutte da integralmente disattendere.
V.3.- Quanto al rilievo indicato supra, sub V.2., punto (a), è pacifico che esso afferisca al merito della documentazione prodotta.
Tale profilo, tuttavia e come evidente, è qui chiaramente assorbito in virtù della circostanza, preliminare e pregiudiziale, del difetto di previa allegazione e dalla conseguente radicale inammissibilità di ogni relativa produzione (v. supra, sub V.1.), ciò risultando ovviamente tale da precludere ogni valutazione sul merito del documenti esibiti e sulla possibile riconducibilità o meno alle “operazioni in corso” di cui all'art. 2289, comma III, c.c. - valutazione, quest'ultima, estremamente rigorosa [potendo rientrarvi, come noto, solo la
“situazione” “idonea a determinare utili e spese” già in via di definizione “al momento dello scioglimento del rapporto sociale” e che costituisca non mero possibile sviluppo, ma
“conseguenza necessaria ed inevitabile di rapporti giuridici preesistenti”, essendo per l'effetto da escludersi qualsivoglia posizione di debito/credito che prima dello scioglimento
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“non risulta essersi mai tradotta in una richiesta stragiudiziale di pagamento, né tantomeno in una pretesa azionata in via giudiziale da parte della titolare” (e dunque i contenziosi avviati solo successivamente, pur se in thesi riferibili a una “situazione di fatto” antecedente, ovvero le “definizioni agevolate” in relazione alle quali non fossero già indiscutibili, a prescindere dal tempus dell'infrazione, “la sussistenza della violazione ed il carattere vantaggioso della definizione”, dovendosi trattare di “debito già sorto”): cfr., ex multis, Cass. civ., 8/09/2022, n. 26501; Cass. civ., 22/04/2016, n. 8233; Cass. civ., 28/01/2000, n. 960] e qui tuttavia insuscettibile di essere compiuta in ragione della predetta radicale carenza allegatoria, non essendo stata del resto funditus svolta neanche dal Tribunale di prime cure
[non valendo in senso contrario, né comunque potendo venire qui in alcun modo in rilievo il mero passaggio incidentale racchiuso nella parentesi da “sebbene” a “recesso” (alle pagg. 13-
14 della pronuncia impugnata), trattandosi, come evidente, di mera argomentazione adiecta e ad abundantiam (risultando svolta, del resto, non solo in inciso meramente parentetico, del tutto autonomo e privo di alcuna dipendenza o correlazione, anche logico-sintattica, rispetto alle ulteriori considerazioni, ma soprattutto solo dopo aver rimarcato il carattere in ogni caso
“ultroneo”, a fronte della pacifica inammissibilità della documentazione de quibus, di ogni ulteriore “approfondimento” – cfr. pag. 13 della sentenza di 1° grado -, così nitidamente rimarcando il suo carattere di argomento meramente ad abundantiam), ciò evidentemente precludendone ogni possibilità di contestazione e scrutinio in questa sede - trattandosi di passaggio argomentativo “non costituente una ratio decidendi” e dunque insuscettibile di alcuna impugnazione, difettando, ante omnia e in termini del tutto assorbenti, “alcun interesse
a contestare” “ragioni svolte solo ad abundantiam” e “che esulano dai motivi fondanti la decisione” gravata (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 3/05/2024, n. 12007; Cass. civ.,
8/06/2022, n. 18429; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8755; Cass. civ., 22/11/2010, n. 23635; nonché, in linea generale, Cass. civ., Sez. un., 20/02/2007, n. 3840 e Cons. Stato, 19/05/2016,
n. 2091)]
V.4.- Quanto, poi, alla massima giurisprudenziale qui invocata (Cass. civ., 15/10/2018, n.
25631) e relativa alla rimessione in termini per i documenti sopravvenuti [v. supra, sub V.2., punto (b)], occorre osservare che:
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(A) la rimessione in termini (artt. 153, comma II, e 294, commi II e III, c.p.c.) è istituto eccezionale invocabile e suscettibile di operare, in thesi, solo ove l'evento impossibilitante
[i.e. il “fattore” “oggettivamente estraneo alla volontà della parte” e “che presenti il carattere della assolutezza” – dovendo trattarsi di “impedimento assoluto” “e non già [di] una impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”] risulti “in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione”, e dunque con riguardo alla specifica decadenza realizzatasi e rispetto alla quale si chiede di essere reintegrati [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 11/03/2025, n. 6431; Cass. civ., 7/07/2023, n. 19384;
Cass. civ., 5/08/2021, n. 22342; Cass. civ., Sez. un., 4/12/2020, n. 27773; Cass. civ.,
3/12/2020, n. 27726; Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135; Cass. civ., 6/02/2019, n. 3482;
Cass. civ., Sez. un., 18/12/2018, n. 32725; Cass. civ., 23/11/2018, n. 30512; Cass. civ.,
6/07/2018, n. 17729; Cass. civ., 27/10/2015, n. 21794; Cass. civ., 16/10/2015, n. 20992; Cass. civ., 4/04/2013, n. 8216; Cass. civ., 28/09/2011, n. 19836];
(B) la “specifica decadenza” qui intervenuta tuttavia riguardava, come detto [v. supra, sub
V.1.], prima ancora e al di là dell'attività probatoria, la stessa attività assertivo-deduttiva, avendo le parti convenute specificamente omesso di tempestivamente allegare il profilo dell'art. 2289, comma III, c.c. [profilo conseguentemente mai entrato a far parte del thema decidendum e dunque nell'alveo delle questioni astrattamente suscettibili di successivo riscontro probatorio: cfr. Cass. n. 24607/2017, cit.; Cass. n. 7115/2013, cit.; Cass. n.
4392/2000, cit.] – non ponendosi dunque nel caso di specie un problema di (mera) decadenza da richieste probatorie, ma, più radicalmente, l'inammissibile introduzione, tramite prove documentali, di un “tema di indagine” del tutto “nuovo” e non già “sottoposto al giudicante” entro il termine di legge [cfr. proprio Cass. civ., 15/10/2018, n. 25631, richiamata dagli appellanti e nella quale tuttavia si sottolinea che il documento ivi prodotto risultava ammissibile proprio perché (diversamente dal caso di specie) “non” aveva “introdotto un nuovo tema d'indagine”, ivi trattandosi, “semplicemente”, di “una nuova prova” che tuttavia non “apriva alcun nuovo fronte”, ma ulteriormente corroborava un'allegazione (in tal caso) già compiutamente svolta “sin dall'atto introduttivo del giudizio”];
(C) la sopravvenuta venuta ad esistenza del documento, in virtù di ciò, può giustificare sì una produzione tardiva, ma non anche uno stravolgimento del thema decidendum già delineatosi;
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e ciò perché, se il processo non è “una sorta di infinito rimpallo tra le parti” e “l'attività processuale delle parti” si organizza e dipana prima “in allegazione del fatto” e poi in “prova del fatto allegato”, essendo per tali diverse attività previsti distinti termini perentori (1° e poi
2° termine di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., in base a una rigida “scansione” per “fasi”,
“non” essendo il processo “un meccanismo potenzialmente destinato a ripercorrere all'infinito le medesime tappe”) e autonome decadenze (prima assertiva, poi istruttoria), è allora evidente che quest'ultima può ritenersi astrattamente superabile solo se, tuttavia, non si sia già incorsi nella prima, atteso che in tale ultimo caso “la tardiva produzione è … una mera conseguenza della tardiva allegazione” e dunque “è a quest'ultima e non alla produzione che occorre far riferimento per valutare la ritualità del comportamento” processuale – “ritualità” senz'altro da escludersi nel caso in cui il documento, sopravvenuto o meno, introduca un nuovo “tema di indagine” pur quando “la fase assertiva doveva comunque considerarsi già chiusa” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 27/10/2022, n. 31837; Cass. civ., Sez. un., 12/12/2014, n.
26242; Cass. n. 4392/2000, cit.].
V.4.1.- Né può ritenersi che i documenti successivamente esibiti potessero qui consentire la riapertura di una tale fase “già chiusa”, considerando:
(1) l'inidoneità di qualsiasi “produzione documentale”, che “pure attesti l'esistenza di quei fatti” e pur se in thesi ammissibile, “a supplire al difetto originario di allegazione” [cfr. Cass.
n. 24607/2017, cit.; Cass. n. 7115/2013, cit.; Cass. n. 4392/2000, cit.] - essendo del resto pacifico che si tratti di attività autonome e distinte non solo in senso diacronico [in ossequio alla già rammentata progressione preclusiva, che esclude ogni possibilità di ripercorrere “le medesime tappe”: v. supra, sub V.4., punto (C)], ma anche in chiave ontologica e funzionale
[atteso che “si deve escludere in radice che” si possa “ricavare l'allegazione” dai
“documenti”, essendo “al giudice” senz'altro “inibito” di “trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni ove … non siano specificate” “nell'atto” difensivo, in quanto, come noto, “le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio”, ma non possono “assurgere a funzione integrativa”, atteso che il documento
“non può assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova” e che “gli elementi costitutivi” dell'allegazione non possono essere pertanto desunti “mediante uno dei documenti
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prodotti dalla parte” (cfr. Cass. civ., 8/02/2018 n. 3022; Cass. civ., 12/12/2008, n. 29241;
Cass. civ., Sez. un., 1/12/2008, n. 2435, nonché Trib. Roma, 9/12/2020, n. 8465)];
(2) l'insussistenza nel caso di specie, poi, di alcuna questione neanche astrattamente rilevabile ex officio – rilevabilità pacificamente non prevista ex lege, né desumibile in via sistematica, trattandosi invero di questioni strettamente patrimoniali e dunque ovviamente rimesse integralmente alle parti, con onere peraltro qui specificamente gravante proprio sulle parti (formalmente) convenute, trattandosi dei soci “rimasti in società” [atteso che, secondo
“principio stabilmente invalso nella giurisprudenza” di legittimità, è pacifico che in “tutte le ipotesi in cui in una società di persone abbia luogo lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio”, “l'onere” “incombe” proprio e solo sui “soci superstiti” (cfr.
Cass. civ., 19/02/2020, n. 4260, nonché già Cass. civ., 16/01/2009, n. 1036 e Cass. civ.,
19/04/2001, n. 5809)], ciò chiaramente escludendo ogni possibilità di qualificare le loro allegazioni (rese dalle parti gravate dal relativo onus e dunque ovviamente convenute solo in senso processuale) come mere “eccezioni” volte a “paralizzare l'altrui pretesa” [trattandosi di deduzioni proposte dai soggetti “tenuti a provare il valore della quota in liquidazione” (cfr.
Cass. n. 4260/2020, cit.) e rispetto ai quali, pertanto, la “sopravvenienza di un fatto” (valendo a mutare, oltre i termini di legge, i “fatti costitutivi specifici” e dunque la “domanda”) è
“comunque inammissibile”: cfr., anche arg. a contrario, ex Cass. civ., 6/09/2025, n. 24666];
(3) il difetto, altresì, di alcuna espressa richiesta di rimessione con riguardo alla decadenza allegatoria – occorrendo a tal riguardo rammentare che, se per i documenti sopravvenuti è sufficiente la loro produzione a costituire di per sé un'implicita richiesta di rimessione in termini [ferma la loro ammissibilità solo se si innestino su allegazioni già svolte e “non” introducano “un nuovo tema d'indagine” (cfr. Cass. n. 25631/2018, cit., nonché supra, sub
V.4., punto (B)], per la reintegrazione nell'attività allegatoria è invece necessario proporre espressa e specifica istanza a ciò relativa, trattandosi di richiesta in tal caso non desumibile dalla produzione ex se [vertendosi, del resto, in autonoma e distinta decadenza e non potendosi peraltro ricavare dai soli documenti alcuna allegazione: v. Cass. n. 3022/2018, cit.;
Cass. n. 29241/2008, cit.; Cass., Sez. un., n. 2435/2008, cit.], da puntualmente motivarsi proprio con riferimento a tale differente e “specifica decadenza” [v. supra, sub V.4., punto
(A)] e qui in ogni caso pacificamente non proposta [essendosi le parti convenute invero
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limitate ad esibire e domandare l'utilizzazione dei documenti, senza tuttavia articolare alcuna richiesta ex art. 153, comma II, c.p.c., specificamente relativamente all'attività deduttiva previamente omessa (e ciò tanto nel corso delle operazioni peritali condotte dal dott. , Per_2 quanto in seguito – giuste istanze di “essere rimesso in termini” solo, appunto, “per la produzione di documenti”: cfr., e.g., pag. 1 del verbale del 16.11.2017), né invero procedere a rituale “formalizzazione” della modifica allegatoria conseguente al “fatto” “acquisito al processo” “solo dopo la maturazione delle preclusioni assertive” (valendo proprio i diversi
“fatti costitutivi specifici”, qui integrati dalle invocate operazioni in corso, a mutare l'allegazione e la “richiesta”, rendendola “diversa” “da quella già” originariamente
“sollevata” e alla quale, tuttavia e in difetto di tempestiva mutatio, nonché di “rituale proposizione” della nuova “richiesta”, necessariamente attenersi: cfr. Cass. n. 24666/2025, cit., nonché, in ordine ai limiti ex artt. 99 e 112 c.p.c., Cass. civ., 12/01/2025, n. 797; Cass. civ., 13/04/2022, n. 11923; Cass. civ., 15/09/2020, n. 19186; Cass. civ., 21/03/2019, n. 8048;
Cass. civ., 11/04/2018, n. 9002; Cass. civ., 2/09/2014, n. 18514; Cass. civ., 12/10/2012, n.
17408; Cass. civ., 2/3/2006, n. 4598)];
(4) la non riconoscibilità, infine e in ogni caso, di presupposti tali da giustificare l'accoglibilità di una siffatta (eventuale) istanza ripristinatoria – attesa la pacifica non ravvisabilità, con riguardo a coloro che fanno ancora “parte della compagine sociale” e che dunque, proprio per tale ragione, avendo piena contezza dello stato e della “situazione patrimoniale” della società, “sono in grado” di compiutamente dedurre e “dimostrare” quest'ultima [cfr. Cass. n. 4260/2020, cit.; Cass. n. 1036/2009, cit.; Cass. n. 5809/2001, cit.], di impedimenti assoluti e oggettivi del tutto preclusivi alla possibilità anche solo di allegare, entro il termine di legge, tutti gli elementi ritenuti rilevanti ai fini del decidere e, fra essi, anche le “operazioni in corso” ex art. 2289, comma III, c.c., essendo queste ultime del resto rilevanti e valutabili, come osservato, solo se già “pendenti” al momento dello scioglimento del rapporto [v. supra, sub V.3., nonché Cass. n. 26501/2022, cit.; Cass. n. 8233/2016, cit.;
Cass. n. 960/2000, cit.] e dunque risultando le stesse proprio per tale ragione già allegabili fin da tale momento [e dunque a fortiori entro il termine preclusivo per l'attività assertiva, qui maturato solo nel settembre 2014 (attesa l'assegnazione dei termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c., con provvedimento comunicato il 15.07.2014) e dunque più di due anni dopo lo
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scioglimento del rapporto (comunicato nel marzo 2012 e dunque efficace dal giugno 2012)], non potendo chiaramente invocarsi in senso contrario né la loro natura integralmente sopravvenuta [di per sé ovviamente confliggente con lo stesso carattere di “operazione in corso”, dovendo trattarsi di posizione “già sorta” e altresì già fatto valere, nonché derivante da rapporto – lavorativo, tributario, previdenziale – già in essere (v. ancora supra, sub V.3.), e dunque proprio per tale ragione già allegabile (trattandosi, altrimenti, di mera sopravvenienza, del tutto estranea allo spettro applicativo dell'art. 2289, comma III, c.c.)], né il carattere sopravvenuto della documentazione [profilo, quest'ultimo, ovviamente suscettibile di venire in rilievo solo se la questione sottesa fosse stata tempestivamente allegata (potendosi valutare esclusivamente in un tal caso l'astratta ammissibilità di “una nuova prova” non introducente alcun “nuovo tema d'indagine”: v. supra, sub V.4., punto (B)) e qui pertanto integralmente assorbito dal predetto difetto allegatorio (preclusivo a ogni eventuale riscontro documentale, poiché comunque inidoneo, pur ove attestante l'esistenza dei fatti, “a supplire al difetto originario di allegazione”: v. Cass. n. 24607/2017, cit.; Cass. n. 7115/2013, cit.; Cass. n.
4392/2000, cit.].
V.5.- Parimenti non accoglibile, come evidente, è altresì l'argumentum fondato sulla prospettata natura percipiente della C.T.U. di prime cure [v. supra, sub V.2., punto (c)].
Anche a voler accedere a tale qualificazione del mandato peritale, infatti, non v'è dubbio che le parti “non possono sottrarsi” ai propri oneri, assertivi e probatori, “neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente”, la quale, del resto, “si iscrive dinamicamente nell'orbita istruttoria del processo” e dunque anch'essa “non smarrisce mai il proprio radicamento nel campo della prova” e delle allegazioni, in quanto, come noto, “è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio … funzione percipiente, ma a condizione che essa verta su elementi già allegati dalla parte” nei termini previsti ex lege e pertanto “si rivela sempre indefettibile” “il sostrato probatorio” e, ancor prima, allegatorio, atteso che, in definitiva, qualsivoglia “consulenza”, anche ove percipiente, “non costituisce la sede per aggirare le decadenze in cui le parti siano incorse” [v., ex multis, Cass. civ., 17/01/2024, n.
1763; Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n. 3086; Cass. civ., 3/07/2020, n. 13736; Cass. civ.,
22/01/2015, n. 1190; Cass. civ., 19/04/2011, n. 8989; Cass. n. 24620/2007, cit.].
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V.6.- Parimenti da disattendere, infine, è anche il rilievo critico compendiato supra, sub V.2., punto (d) e fondato sulla contestata nullità della C.T.U. del 3.09.2019 per l'utilizzo di alcuni dei documenti prodotti solo in sede peritale, e in specie di quelli esibiti fino al 16.06.2015.
V.6.1.- Tale rilievo è tuttavia evidentemente inammissibile, vertendosi in nullità relativa ex art. 157 c.p.c. [come da ultimo ribadito dalle Sezioni unite (cfr. Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit.), espressamente superando il precedente arresto (Cass. civ., 6/12/2019, n. 31886) richiamato dagli appellanti (atteso che “la tesi della nullità assoluta per come argomentata da
Cass. 31886/2019 non è condivisibile” e che “i vizi che infirmano l'operato del CTU”, come da “orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza”, “sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157 c.p.c.”: v. Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit., spec. punti 34 e 38 dei “Motivi della decisione”)], e dunque in contestazione qui chiaramente preclusa tanto ex art. 157, comma II, c.p.c. [non essendo stata fatta valere subito dopo la seduta peritale del 16.06.2015, con conseguente definitiva sanatoria di qualsivoglia eventuale vizio], quanto ex art. 157, comma III, 1° parte, c.p.c. [in quanto documentazione prodotta dagli stessi odierni appellanti (come emergente per tabulas e del resto dedotto dalle stesse impugnanti – “il secondo ctu dottor ha utilizzato documenti Per_4 che sono stati prodotti dai convenuti qui appellanti”: cfr. pag. 16 dell'atto di gravame) e pertanto di vizio da essi non invocabile, trattandosi delle parti che “vi hanno dato causa”].
V.6.2.- La contestazione risulta in ogni caso poi anche chiaramente infondata, considerando che:
(a) “in presenza del … consenso delle parti”, come noto, anche “la barriera preclusiva posta dal legislatore è valicabile”, potendosi pertanto pacificamente acquisire, “nel corso della consulenza contabile”, anche “documenti la cui produzione in giudizio sarebbe preclusa” e pur se “riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti” [cfr., ex aliis, Cass. n. 1763/2024, cit.; Cass. civ., 21/02/2023, n. 5370; Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit.];
(b) “il consenso delle parti” integra, pertanto e a tal fine, un “presupposto condizionante” per il C.T.U. contabile (atteso che anche “nell'ambito della consulenza tecnica di natura contabile”, “l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni” “può in definitiva avvenire”
“unicamente” “col consenso delle parti”), potendo e dovendo l'ausiliario pertanto esaminare e
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adoperare nella sua relazione tutti e solo i documenti rispetto ai quali v'è il consenso fra le parti – consenso che, non essendo soggetto “a specifiche forme rituali”, può inoltre
“risultare” anche “in modo tacito o implicito” ovvero “dal mero silenzio” e che, una volta prestato (anche tacitamente), può essere contestato solo immediatamente, operando altrimenti anche in tal caso la “postuma acquiescenza” ex art. 157, comma II, c.p.c. [cfr. Cass. n.
5370/2023, cit., nonché Cass. n. 1763/2024, cit.];
(c) una tale contestazione non poteva ritenersi tempestivamente intervenuta, da parte di alcuno dei soggetti in lite, con riguardo alla documentazione esibita fino al 16.06.2015 – pacificamente acquisita senza espressa opposizione delle parti [cfr. verbali del 5.06.2015 e del
16.06.2015, allegati alla nota del C.T.U. dott. del 13.01.2016, peraltro riportanti la Per_2
presenza, oltre che dei C.T.P., anche delle parti ovvero del loro difensore (per parte attrice
”, “procuratore generale” delle due socie recedute, nonché anche “l'avv. Controparte_1
Panuccio” alla seduta del 16.06.2015, e per parte convenuta il loro legale, “avv. Dominici”), qui dunque non ponendosi alcun problema di valutazione della condotta “serbata dal” solo
“c.t.p.” (cfr., a contrario, Cass. n. 1763/2024, cit.)], ovviamente rientrante nel thema decidendum (trattandosi di ordinari documenti contabili– e.g. bilanci libri-giornale, registri
IVA – riportanti la situazione societaria fino al 2012-2013, e non situazioni pendenti o successive) e non tempestivamente contestata -, trattandosi pertanto di documentazione da ritenersi pacificamente utilizzabile proprio in virtù del tacito “consenso” intervenuto ex art. 198, comma II, c.p.c., nonché della intempestività, con riguardo a essa, della successiva contestazione attorea (a partire dalla PEC del 21.12.2015), peraltro strettamente riferibile, come evidente, alla sola documentazione relativa, in thesi, alle operazioni in corso ex art. 2289, comma III, c.c. [rivolgendosi appunto l'opposizione attorea, più che nei confronti della documentazione prodotta tout court, specificamente avverso i “documenti che pretendevano di modificare negativamente il bilancio al fine di diminuire il valore della quota sociale” sulla base di “asserite posizioni debitorie” ed eventi “relativi a date e fatti successivi al loro recesso”, come “le controversie insorte tra alcuni lavoratori e la società e le sanzioni inflitte dall'Ufficio del Lavoro” (cfr. pag. 8, punto 3)., della memoria di replica attorea dell'11.09.2018)];
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(d) espressa, tempestiva ed efficace contestazione, al contrario, era pacificamente intervenuta con riguardo alla documentazione da ultimo menzionata e complessivamente prodotta successivamente al 16.06.2015 - e in particolare quella trasmessa dall'avv. Dominici al C.T.U. con P.E.C. del 30.07.2015 [come allegata in uno alla nota di deposito dei convenuti del 6.02.2019 e desumibile dalla pag. 2, 2° cpv., della nota del 10.11.2015 del C.T.U. dott.
(con evidenza temporale poi pacificamente non superabile, anche alla luce di quanto Per_2
condivisibilmente osservato a pag. 13 della sentenza impugnata, dal verbale della seduta peritale del 5.06.2015)] nonché prodotta anche in seguito [cfr. note di deposito dei convenuti del 17.11.2017 e del 6.02.2019, nonché, in questo grado, allegati alla nota degli appellanti del
13.05.2024] e sempre tempestivamente contestata ex adverso [tanto in 1° grado (giusta opposizione sia alla predetta documentazione del 30.07.2015 - mediante la citata P.E.C. del
21.12.2015 e a seguito di richiesta di consenso da parte del C.T.U. in data 23.11.2015 -, sia a quella prodotta telematicamente il 17.11.2017 ed esibita all'udienza del 16.11.2017 – “L'Avv. di parte attrice si oppone alla produzione della documentazione”: cfr. pag. 2 del verbale del
16.11.2017 -, sia, infine, a quella prodotta telematicamente il 6.02.2019 e prefigurata all'udienza del 31.01.2019 – con contestazione sia a tale udienza, come emergente dal passaggio a pag. 1 del verbale, “l'Avv. Panuccio sin da ora si oppone alla produzione di qualsiasi nuova documentazione”, sia con il 1° scritto difensivo successivo, i.e. le controdeduzioni del 13.02.2019), quanto in questa sede (cfr. note scritte delle parti appellate del 15.05.2024 – “si oppone all'ammissione della documentazione depositata in data 13 maggio 2024 da controparte nel presente giudizio di appello”)];
(e) a fronte di ciò, è del tutto evidente che solo la documentazione prodotta sino al 16.06.2015 potesse ritenersi utilizzabile (perché coperta da consenso ex art. 198, comma II, c.p.c.), risultando, per converso e invece, la documentazione successiva senz'altro inutilizzabile (in quanto tempestivamente e specificamente contestata e dunque difettando l'ineludibile e imprescindibile “presupposto condizionante” un tale eventuale utilizzo derogatorio) – con necessaria e doverosa distinzione diacronico-temporale alla quale si è pertanto attenuto, del tutto correttamente in ossequio a quanto del resto puntualmente indicato dal Tribunale di prime cure [cfr. ordinanza di rimessione in istruttoria del 2.-4.12.2018, richiamata e confermata anche alle pagg. 10-13 della sentenza di 1° grado], l'ausiliario d'ufficio [cfr.
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C.T.U. del 3.09.2019], risultando pertanto anche a tal riguardo la contestazione compendiata supra, sub V.2., punto (d), meritevole di essere integralmente disattesa.
V.7.- In virtù di quanto globalmente precede, considerando la complessiva inaccoglibilità degli argomenti sviluppati [v. supra, sub V.-V.6.2.] e la conseguente integrale inutilizzabilità ai fini del decidere dei documenti prodotti dalle parti convenute e asseritamente relativi ad
“operazioni in corso” ex art. 2289, comma II, c.c. [inutilizzabilità ovviamente estesa anche ai documenti prodotti solo in questa sede (cfr. gli allegati alle note scritte degli appellanti del
13.05.2024, tempestivamente contestati ex adverso già con le note del 15.05.2024) e a fortiori coinvolti dalla tardività dell'allegazione sottesa (v. supra, sub V.1.), chiaramente preclusiva,
a prescindere dall'invocato carattere sopravvenuto di tali produzioni (carattere non estensibile ai “fatti”, di per sé già astrattamente allegabili entro il termine di legge: v. supra, sub V.4.1., punto (4)), a ogni loro possibile valutazione in questa sede (considerando, a prescindere dal
III comma, la pregiudiziale e preliminare operatività dell'art. 345, comma I, c.p.c., e dunque del “divieto di nova” che, come noto, “riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non” tempestivamente “esplicate in primo grado”, di cui è senz'altro preclusa, al d là di qualsivoglia produzione documentale, ogni successiva scrutinabilità “in secondo grado”: cfr. Cass. civ., 22/03/2022, n. 9211 e Cass. civ., 1/02/2018, n. 2529)], è dunque evidente che, come detto [v. supra, sub V.1.] e qui ribadirsi, siano da integralmente rigettarsi i primi due motivi di gravame [v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)].
VI.- Ciò detto rispetto ai primi due motivi e venendo alle ulteriori residue ragione di doglianza, vertenti su contestazioni all'operato peritale [tanto dell'arch. (il 3° motivo Per_3
– v. supra, sub I.2.1., punto (3)), quanto del dott. (il 4° motivo – v. supra, sub I.2.1., Per_4
punto (4))], anch'esse sono da disattendere.
VI.1.- Prendendo le mosse, in specie, dai rilievi mossi all'elaborato dell'arch. , occorre Per_3
osservare che tali rilievi sono scrutinabili [v. infra, sub VI.2.-VI.2.1.], ma infondati [v. infra, sub VI.3.-VI.3.1.].
VI.2.- Sotto il primo profilo occorre osservare che il Tribunale di prime cure aveva ritenuto che tali osservazioni fossero “tardive” e non valutabili, poiché riguardanti una “perizia
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depositata in data 15.12.2015” e “pervenute soltanto successivamente al deposito della perizia del dott. (del 3.9.2019)” [cfr. pag. 9, 1° cpv., della sentenza di 1° grado]. Per_4
VI.2.1.- E tuttavia, in senso contrario a quanto precede occorre osservare che:
(a) l'arch. non era stata nominata come C.T.U., ma come ausiliaria di quest'ultimo Per_3
[avendo il primigenio C.T.U., dott. , rappresentato che “tra i componenti attivi della Per_2 società e[ra] riportato un fabbricato”, per stimare il quale si rendeva opportuna “la designazione di un esperto ausiliario” (cfr. nota del dott. del 30.06.2015), che veniva Per_2 appunto individuato in persona dell'arch. (cfr. provv. di nomina depositato il Per_3
14.09.2015 e comunicato il 15.09.2015)];
(b) l'elaborato dell'ausiliaria era quindi ontologicamente destinato a rifluire nella C.T.U. principale, essendo priva di autonomia e non essendo stati del resto assegnati a tal riguardo neanche i termini del contraddittorio c.d. tecnico [e in specie il 2° e il 3° termine di cui all'art. 195, comma III, c.p.c., indicati solo con riguardo al C.T.U. dott. (cfr. provvedimento Per_2
del 7.04.2015) e non per la sua ausiliaria, arch. , per la quale si era assegnato Per_3 esclusivamente un termine, unico, “per il deposito della C.T.U.” (cfr. ancora provvedimento depositato il 14.09.2015] – contraddittorio tecnico che tuttavia non si era poi espletato neanche con riguardo all'operato del C.T.U. dott. non avendo quest'ultimo depositato Per_2
alcun elaborato [attese le criticità ravvisate: cfr., da ultimo, nota del C.T.U. dott. del Per_2
13.01.2016], invece depositato dal successivo perito, dott. , il quale aveva ivi altresì Per_4
fatto propri gli accertamenti della predetta ausiliaria, arch. [cfr. pag. 12 dell'elaborato Per_3
del 3.09.2019], avendo dunque le parti convenute avanzato le proprie osservazioni critiche (in difetto di un precedente 2° termine ex art. 195, comma III, c.p.c.), anche con riguardo all'elaborato dell'ausiliaria, nel momento in cui le relative risultanze erano state acquisite dal
C.T.U. “principale” [come peraltro prefigurato fin dalla seduta di avvio delle operazioni peritali (cfr. pag. 3 della C.T.U. del 3.09.2019, nonché pag. 2 del verbale del 7.03.2019, allegato sub 1 a tale elaborato)];
(c) pur a voler prescindere da ciò, è in ogni caso pacifico che le contestazioni di merito alla
C.T.U., secondo la più recente impostazione nomofilattica, “non incontrano alcuna … preclusione”, trattandosi di “argomentazioni difensive” e “mere difese” “attinenti in ultima istanza a questioni scientifiche e/o comunque valutative” sempre e comunque proponibili, a
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prescindere dai termini ex art. 195, comma III, c.p.c. (invero “di natura meramente ordinatoria”), non solo per l'intero “corso del giudizio” di 1° grado e “anche in comparsa conclusionale”, ma “pure in appello” (atteso che “non” possono “ricondursi in alcun modo al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.”), da ciò discendendo, in definitiva, che tali “rilievi critici”
“non incontrano barriere preclusive né in appello né in primo grado” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 21/02/2022, n. 5624], risultando di conseguenza qui senz'altro scrutinabili.
VI.3.- Nel merito essi sono tuttavia da disattendere, considerando che le relative conclusioni peritali risultano frutto di approfondimento puntuale e scevro da vizi logici, nonché fondato su premesse metodologiche rigorose e su plurimi riscontri documentali [cfr. elaborato del
15.12.2015, con allegata l'intera documentazione ipocatastale e urbanistica inerente il compendio immobiliare de quo] e che i rilievi critici avanzati (cfr. all. 5 C) alla C.T.U. del
3.09.2019) risultano evidentemente inidonei a sovvertirle o a giustificare alcuno scostamento, basandosi, in particolare:
(a) sulla mera non coincidenza con le quotazioni OMI;
(b) sulla lamentata mancata valutazione delle discrasia fra categoria catastale ed effettiva destinazione d'uso;
(c) sulla contestata mancata detrazione, infine, dei lavori eseguiti dalla pur se Pt_1
documentati.
VI.3.1.- A fronte di tali osservazioni critiche sviluppate nella C.T.P. [integrante, giova rammentare, “una semplice allegazione di carattere tecnico” di per sé “priva” di alcun
“valore probatorio” e i cui “argomenti”, se “incompatibili con la decisione adottata”, sono da ritenersi sempre “implicitamente disatte[si]”, non occorrendo, “nel caso di” “osservazioni contenute” in C.T.P., “confutare ogni singola argomentazione prospettata”, essendo sufficiente che “il giudice di merito”, “ove di contrario avviso”, “ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902, nonché, ex multis,
Cass. civ., 10/07/2025, n. 18974; Cass. civ., 4/03/2025, n. 5667; Cass. civ., 28/02/2025, n.
5362; Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 30/11/2020,
n. 27297; Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., 8/01/2013, n. 259; Cass. civ.,
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26/09/2006, n. 20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432; Cass. civ., 18/04/2001, n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998, n. 5151)] occorre qui osservare che:
(A) “i valori OMI”, come noto, non solo “non integrano una prova legale”, ma “non costituiscono” neanche una “fonte” “di prova”, esprimendo tali quotazioni – assimilabili, in definitiva, a mere “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” -
“esclusivamente” “indicazioni di valori di larga massima”, i.e. “un data statistico medio”, tabellare e astratto, evidentemente insuscettibile di “essere utilizzato”, sic et simpliciter, per
“la stima” del concreto “valore di mercato di un fabbricato”, “dovendosi” “aver riguardo”, a tal fine, agli effettivi “fattori intrinseci ed estrinseci che caratterizzano l'immobile” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 6/10/2022, n. 29135; Cass. civ., 23/05/2019, n. 13992; Cass. civ., 1/06/2018,
n. 14117; Cass. civ., 21/12/2015, n. 25707, nonché, quanto al difetto di specifica incidenza dei criteri tabellari e astratti “nella stima di valore di mercato di un fabbricato”, Cass. civ.,
13/10/2020, n. 22056] – elementi effettivi e concreti qui appunto congruamente considerati dall'ausiliaria, avendo quest'ultima proceduto a una valutazione analitica, multi-fattoriale e puntualmente parametrata alle peculiarità del bene da stimare, provvedendo, all'uopo e tenendo conto di tutte le specifiche “caratteristiche intrinseche ed estrinseche del cespite e del comparto che lo ospita” (trattandosi di ampio compendio, privo, soprattutto al “piano terra” – indicato come “lotto 1” nella distinzione opportunamente praticata dall'ausiliaria -, di
“particolari criticità”, nonché sito nel “centro storico del comune di Bagnara” e dunque in
“posizione strategica” e ottimale rispetto ai “servizi più importanti del comune” e alle
“diverse strutture commerciali e turistico/ricettive”), ad applicare tutti gli opportuni
“coefficienti di differenziazione e comparativi” e così addivenire, come necessario e al di là di valori meramente “statistici” e “di larga massima”, “alla determinazione del più probabile valore di mercato” del cespite qui in esame [cfr. elaborato del 15.12.2015, nonché spec. i diversi prospetti analitici, con evidenza dei coefficienti applicati, ivi riportati];
(B) in tale valutazione l'esperta stimatrice non risulta essere poi incorsa in alcuna specifica omissione, avendo invero analiticamente esaminato tutti i “fattori detrattivi” concretamente idonei a incidere sul predetto valore di mercato [e in specie l'incidenza delle servitù ivi insistenti, con detrazione puntualmente quantificata e altresì specificamente richiamata e condivisa dal Tribunale di 1° grado (cfr. pagg.
7-8 della pronuncia appellata), con statuizione
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non gravata e dunque ormai irretrattabile (v. supra, sub III.3.)], con risultanze in alcun modo inficiate o superabili sulla scorta né della difformità catastale [profilo invero non sottaciuto, ma puntualmente rappresentato dalla stessa ausiliaria (cfr. spec. pag. 7 dell'elaborato del
15.12.2015), occorrendo tuttavia considerare che “nella stima di valore di mercato di un fabbricato non incid[a] la categoria catastale di appartenenza”, “dovendosi invece aver riguardo”, “indipendentemente dalla terminologia definitoria e dalla categoria catastale”, ai concreti ed effettivi “fattori intrinseci ed estrinseci che caratterizzano l'immobile” (cfr. Cass.
n. 22056/2020, cit.), qui senz'altro valutati, del tutto congruamente, dall'ausiliaria (v. ancora elaborato del 15.12.2015)], né dei lavori esposti in fattura [insuscettibili di poter essere considerati “tra le detrazioni” per “mancan[za]” degli “elementi tecnici utili ai fini” della
“valutazione” e per congruamente stabilire, in specie, “uno stato dei luoghi ante operam cristallizzato in modo inequivocabile all'epoca dei fatti (anno 2012)” – pacificamente difettando a tal riguardo non solo alcun domanda amministrativa o “titolo abilitativo”, ma altresì alcun “computo metrico estimativo” e dunque “elementi tecnici atti a qualificare e quantificare gli interventi edilizi” realizzati, peraltro pacificamente “non” “risolutivi”: cfr. pagg. 18-20 dell'elaborato del 15.12.2015, con puntuali valutazioni poi condivise tanto dal
C.T.U. dott. (cfr. pag. 32 della C.T.U. del 3.09.2019), quanto dal Tribunale di 1° Per_4
grado (cfr. pagg.
9-10 della sentenza impugnata)].
VI.4.- Tanto precisato sull'astratta scrutinabilità ma integrale inaccoglibilità delle contestazioni svolte avverso l'elaborato del 15.12.2015 dell'arch. [v. supra, sub VI.2.- Per_3
VI.3.1.], parimenti meritevoli di integrale reiezione risultano altresì le deduzioni critiche mosse alla C.T.U. del dott. [cfr. elaborato del 3.09.2019], con riguardo alla quale le Per_4
parti odierne appellanti e già convenute in prime cure - oltre agli asseriti profili di criticità relativi alla stima, condivisa anche da tale C.T.U., dell'arch. e già innanzi valutati (v. Per_3
supra, sub VI.3.-VI.3.1.) -, hanno in particolare contestato [cfr. all. 5 A) e 5 B) alla C.T.U. del
3.09.2019, nonché doc. 3 all'atto di appello]:
(1) l'erroneo utilizzo, da parte del dott. , di un metodo di valutazione non reddituale Per_4
puro, ma misto (patrimoniale-reddituale);
(2) la non corretta applicazione, in ogni caso, pur di quest'ultimo ultimo metodo, non confrontato con una media fra i valori risultanti dai diversi metodi e in ogni caso viziato per
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l'erroneo incremento del valore contabile del fabbricato aziendale e l'omessa valutazione, al contempo, dell'onere figurativo per la disponibilità dell'immobile e delle c.d. perdite di liquidazione.
VI.4.1.- Tanto precisato, nonché ribadito che tali rilievi costituiscono, come detto, semplici allegazioni di natura tecnica [prive, come detto, di alcuna valenza istruttoria, anche solo in parte qua (v. supra, sub VI.3.1.)], occorre muovere in particolare, dalla 1° contestazione [v. supra, sub VI.4., punto (1)], precipuamente vertente sull'an del metodo valutativo impiegato ai fini della liquidazione della quota del socio uscente (metodo misto patrimoniale-reddituale).
Ciò detto, fermo e pacifico che tale opzione metodologica è “eminentemente discrezional[e]” ed ex se insindacabile [cfr., ex multis, Cass. civ., 14/05/2024, n. 13290; Cass. civ.,
14/02/2022, n. 4732; Cass. civ., 17/01/2018, n. 979; Cass. civ., 6/05/2015, n. 9075; Cass. civ.,
1/02/2006, n. 2204], giova poi qui osservare che il metodo misto:
(1) è senz'altro idoneo ai fini della “valutazione di cui alla norma dell'art. 2289 c.c.”, la quale, come noto, “non fa riferimento a un mero compendio statico - e tendenzialmente disaggregato - di beni”, ma, “per contro”, “a un'azienda che, al tempo della valutazione in discorso, si trova tipicamente in attività e che è destinata, in quanto tale, a proseguire tale attività pure nel futuro”, essendo dunque pacifico che la “valutazione” “non può prescindere dall'organismo produttivo di cui allo svolgimento dell'attività di impresa” e pertanto
“occorre comunque tenere conto anche del valore dato dall'avviamento, nonché … della futura redditività dell'azienda”, vertendosi, del resto, in “fenomeno” “che” “si inscrive nell'ambito dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio e, per ciò stesso, nel contesto della continuazione dell'attività sociale” e dalla “sua fisiologica, naturale propensione verso il futuro” [cfr., ex multis, Cass. civ., 8/10/2018, n. 24769; Cass. civ.,
18/03/2015, n. 5449; Cass. n. 1036/2009, cit., e Cass. civ., 3/09/2009, n. 19132, nonché, da ultimo, Cass. n. 13290/2024, cit. (ove peraltro si è confermata propria la liquidazione secondo il “metodo misto con stima autonoma dell'avviamento” – cfr. pag. 6, 3° cpv., di Cass. n.
13290/2024, cit. – e dunque secondo una tecnica del tutto identica a quella qui impiegata
(avendo il C.T.U. precisato di aver utilizzato il “modello di valutazione misto Patrimoniale-
Reddituale” e “la tecnica”, appunto, della “Stima Autonoma dell'Avviamento”: cfr. pag. 19 della C.T.U. del 3.09.2019)];
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(2) risultava inoltre del tutto adeguato al caso di specie, essendo “il metodo di valutazione”
“misto” quello che “coglie[va] meglio il valore dell'azienda” (cfr. pag. 33 della C.T.U. del
3.09.2019) e in grado di attagliarsi, in particolare, alla concreta e specifica realtà economica in valutazione [e ciò, come condivisibilmente evidenziato dal C.T.U. dott. , “per due Per_4
ordini di motivi: il primo è rappresentato dal fatto che l'azienda dispone a titolo di proprietà
[del]l'immobile che rappresenta quasi interamente il patrimonio dell'impresa, il secondo motivo è rappresentato dal fatto che l'azienda alla data di recesso delle due socie generava redditi di esercizio apprezzabili (con una media di euro 102.000,00 circa nel triennio preso ad esame 2009-2011) con un incremento di circa il 30% nell'esercizio 2010 rispetto all'anno
2009” (cfr. pag. 13 e pagg. 22-23 della C.T.U. del 3.09.2019)];
(3) era perciò “quello maggiormente rappresentativo del reale valore della , Parte_2 poiché in grado di illuminare e prendere congiuntamente “in considerazione”, in una dimensione olistica e globale, tanto il compendio immobiliare (e dunque “l'aspetto del patrimonio”), quanto “la capacità reddituale dell'impresa” [cfr. pag. 19, nonché ancora pag.
13 e pagg. 22-23 della C.T.U. del 3.09.2019], risultando per tale ragione chiaramente preferibile, nel caso concreto, rispetto a qualsivoglia metodo “univoco” e non combinato e dunque rispetto sia al metodo – meramente - patrimoniale [focalizzato, appunto, solo sui dati patrimoniali e perciò non idoneo a “considerare” adeguatamente la “capacità dell'azienda di produrre redditi” (cfr. pag. 14 della C.T.U. del 3.09.2019) – capacità, tuttavia, qui pacificamente ravvisabile (“l'azienda” “generava redditi di esercizio apprezzabili” e aveva registrato “un incremento di circa il 30% nell'esercizio 2010”: cfr. pagg. 13 e 23 della C.T.U. da ultimo menzionata) e ovviamente imprescindibile ai fini della stima ex art. 2289 c.c.
(nell'ambito della quale “occorre” necessariamente “tenere conto” anche della “capacità di profitto”, e dunque di “quell'attitudine che” “sussiste oggettivamente”, “contribuisce a formare il valore oggettivo dell'azienda” e in specie “consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (e, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono”: cfr. Cass. n.
13290/2024, cit., e Cass. n. 24769/2018, cit., nonché Cass. civ., 14/02/2022, n. 4732; Cass. civ., 5/08/2021, n. 22346; Cass. civ., 17/01/2019, n. 1118; Cass. civ., 15/04/2011, n. 8642;
Cass. civ., 14/03/2001, n. 3671; Cass. civ., 4/09/1999, n. 9392; Cass. civ., 2/08/1995, n.
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8470)], sia a quello - esclusivamente - reddituale [incentrato, per converso, su “basi puramente reddituali” e dunque inadeguato a compiutamente dar “conto” “degli aspetti patrimoniali della società” (cfr. pag. 16 della C.T.U. del 3.09.2019), anch'essi tuttavia qui estremamente rilevanti (anche in ragione del valore dell'immobile di proprietà della società, stimato dall'arch. – del tutto correttamente: v. supra, sub VI.3.-VI.3.1. – in misura Per_3
pari a € 1.083.482,00: v. pag. 25 dell'elaborato del 15.12.2015) e non adeguatamente valorizzati da “un metodo”, come “quello reddituale”, che qui finirebbe per “attribui[r]e all'azienda un valore marginale rispetto alle reali potenzialità reddituali … e patrimoniali”, non cogliendone la natura di complessivo organismo produttivo (trattandosi di metodo che
“avrebbe” “senso”, in thesi, solo ipotizzando una “liquidazione” irragionevolmente frazionata
– “procedendo dapprima con la vendita dell'immobile di proprietà della società, e successivamente procedere con la cessione dell'azienda applicando il metodo di valutazione reddituale” – e non adatta, pertanto, a congruamente rappresentare il valore reale della realtà economica qui in esame nella sua natura composita e globale: cfr. pag. 34 della C.T.U. del
3.09.2019)];
(4) era, quindi e in definitiva, pienamente idoneo e del tutto congruo, tanto in astratto e secondo la costante, nonché recente, giurisprudenza [v. supra, sub (1)], quanto in concreto [v. supra, sub (2)] e anche all'esito di valutazione comparata rispetto ad altri metodi [v. supra, sub (3)], non potendosi poi ovviamente ritenere tale ultima comparazione neanche in thesi viziata per l'adesione e l'utilizzo, da parte del C.T.U. dott. , della stima dell'arch. Per_4
[cfr. all. 5 B) alla C.T.U. del 3.09.2019, nonché doc. 3 all'atto di appello]; e ciò Per_3
considerando che quest'ultima stima risultava, come detto, pienamente corretta e immune da vizi (v. supra, sub VI.3.-VI.3.1.) e dunque chiaramente idonea a essere posta a fondamento, oltre che della decisione del Tribunale, anche delle determinazioni di esso
C.T.U. [il quale, dopo aver provveduto ad acquisire e far rifluire nel proprio elaborato tale dato (senza con ciò ovviamente incorrere in alcun errore, ma, al contrario, del tutto ritualmente operando: v. infra, sub VI.4.2., punto (A)), ha poi puntualmente fondato le proprie valutazioni, altresì reiettive degli altri metodi, sulla scorta – ex aliis – anche del valore di stima frutto del pregresso accertamento peritale: cfr. pagg. 14-18 della C.T.U. del 3.09.2019], da tutto ciò [v. anche supra, sub (1)-(3), nonché ancora Cass. n. 13290/2024, cit.; Cass. n.
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24769/2018, cit.; Cass. n. 5449/2015, cit.; Cass. n. 1036/2009, cit.; Cass. n. 19132/2009, cit.] non potendo che conseguire l'integrale reiezione del 1° rilievo critico avanzato dagli appellanti.
VI.4.2.- Venendo poi alla 2° contestazione, fondata su alcune asserite criticità nel quomodo dell'applicazione del predetto metodo misto [v. supra, sub VI.4., punto (2)], anch'essa è chiaramente inaccoglibile.
E infatti, fermo che la metodologia prescelta imponeva la conseguente indicazione dei dati da ciò derivanti [e non già il raffronto o l'utilizzo di una semplice media con i dati in thesi ricavabili dall'uno o dall'altro sistema valutativo – soluzione evidentemente non sorretta da alcuna “scelta” metodologica e dunque ex se priva di alcuna validità e coerenza scientifica rispetto all'opzione motivatamente designata (in termini, peraltro, corretti e condivisibili: v. supra, sub VI.4.1., nonché pag. 34, pen. periodo, della C.T.U. del 3.09.2019)], non v'è dubbio che il perito (dott. ) risulta aver del tutto correttamente provveduto a: Per_4
(A) tener conto, in sede di valutazione del compendio immobiliare di proprietà della società, non già del mero dato contabile (e dunque del quantum appostato in bilancio a tal riguardo), bensì del suo valore effettivo [così come accertato dall'arch. all'esito di indagine Per_3
puntuale e rigorosa, nonché pienamente condivisibile (v. supra, sub VI.3.-VI.3.1.)], con
“operazione di rettifica” strettamente consequenziale a tale accertamento e altresì coerente alle specificità della valutazione ex art. 2289 c.c. [volta a stabilire, al di là delle “regole afferenti la redazione del bilancio di esercizio”, l'effettiva consistenza economica della società in esame e l'eventuale “profitto” ritraibile nel caso di “messa in liquidazione” dei beni
(cfr. pagg. 33-34 della C.T.U. del 3.09.2019)];
(B) non considerare, poi, “l'onere figurativo rappresentato dal canone di locazione che la società avrebbe pagato nelle ipotesi in cui non fosse stata proprietaria dei locali”, atteso che
“allo stesso modo si sarebbe dovuto calcolare il mancato beneficio dei soci uscenti relativo al mancato sfruttamento economico dell'immobile”, con “partite” che pertanto si sarebbero sostanzialmente “compensate”, non influendo sul risultato finale [cfr. pag. 35 della C.T.U. del
3.09.2019];
(C) non valutare, infine, perdite di liquidazione, considerando che “non è stata rinvenuta agli atti di causa documentazione a supporto” e “che consentisse di procedere con rettifiche in
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diminuzione” [cfr. pag. 34 della C.T.U. del 3.09.2019], essendosi dunque del tutto ritualmente attenuto, come necessario, ai fatti e ai temi emergenti ex actis [occorrendo del resto rammentare che “l'accertamento” che “indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda” senz'altro “si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità … rilevabile d'ufficio” (cfr. Cass., Sez. un., n.
3086/2022, cit.)] e non potendosi evidentemente ritenere, come pur prospettato in una delle
C.T.P. qui prodotte [cfr. pag. 4 del doc. 3 all'appello], che si trattasse di evenienze non bisognose di prova ex art. 115, comma II, c.p.c. [risultando il c.d. fatto notorio un istituto del tutto eccezionale e da intendersi “in senso rigoroso” – “comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati” – e in ogni caso da escludersi nel caso di nozione che, a prescindere dalla sua eventuale natura “consolidata” e diffusa, involge “acquisizioni specifiche di natura tecnica”, “elementi valutativi che implicano cognizioni particolari” e “il preventivo accertamento di particolari dati” (cfr. Cass. civ., 20/09/2019, n. 23546), come nel caso di specie (trattandosi, come evidente, di valutazioni economico-aziendalistiche implicanti nozioni, acquisizioni e cognizioni specifiche e tecnico-specialistiche senz'altro estranee all'area applicativa del predetto eccezionale istituto)].
VI.5.- In ragione di quanto precede, attesa la complessiva non accoglibilità delle deduzioni critiche avanzate nei confronti sia dell'elaborato dell'arch. [v. supra, sub VI.3.- Per_3
VI.3.1.], sia della C.T.U. del dott. [v. supra, sub VI.4.-VI.4.2.], è evidente che anche Per_4
tali ultimi motivi di gravame risultano globalmente meritevoli di reiezione.
VII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VI.5.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punto (2)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, a esse occorra provvedere solo in relazione al presente grado di giudizio.
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E ciò, come evidente, in virtù dell'integrale conferma della sentenza appellata e, al contempo, del difetto di gravame, anche incidentale, rispetto alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure
[non integrando ovviamente valida impugnativa la mera istanza delle parti appellanti di condanna al “pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio” (cfr. pagg. 26-27, punto
4), dell'atto di appello, nonché pag. 3, punto 4), delle note scritte di p.c. del 3.06.2025), poiché chiaramente prospettata solo come eventuale conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'accoglimento del proprio gravame (e dunque per evenienza qui in ogni caso non realizzatasi) e comunque senza articolare specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure (avendo la parte meramente invocato il carattere non controverso delle questioni di diritto e il significativo quantum dell'originaria pretesa attorea – il cui accoglimento pur in parte qua, tuttavia, non può mai integrare “soccombenza”: cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 31/10/2022, n. 32061), chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.)], tutto ciò ovviamente precludendo, come noto, ogni “nuovo regolamento” delle spese di prime cure [cfr., da ultimo,
Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n.
16526];
IX.1.- Venendo pertanto alla disciplina delle spese di queste grado, fermo e pacifico che nulla va disposto con riguardo alle parti rimaste contumaci [atteso l'esito del gravame e il loro difetto di costituzione, “non” avendo dunque “sopportato spese al cui rimborso abbia[no] diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ.,
15/05/2019, n. 12897)], rispetto alle parti invece costituite esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) sul piano determinativo-quantificatorio: alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. [tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto]; alle voci di compenso per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello; al valore della causa [pari al solo quantum liquidato in 1° grado e qui contestato (€ 678.047,49), costituendo “l'effettivo oggetto del gravame” l'importo da valutarsi, a prescindere “dagli esiti del giudizio nella fase precedente”, ai fini della regolazione delle spese in sede di gravame (cfr. Cass. civ., 4/09/2018, n. 21613)] e allo scaglione applicabile (superiore a € 520.000,00); alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione (atteso che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide
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con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”: cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857) e decisionale (ovviamente spettante a prescindere dal deposito della memoria di replica, prescindendo del resto la liquidazione anche dall'omesso deposito di scritti conclusivi tout court: cfr. Cass. civ., 12/06/2025, n. 15772 e Cass. civ., 19/09/2023, n. 26483)] e alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014 [considerando, e.g., il carattere strettamente documentale della procedura, il limitato numero di attività svolte, il non eccessivo differenziale fra il suo limite minimo e il valore della causa in fase di gravame (anche alla luce dell'ampiezza dello scaglione di riferimento) e infine il non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi del predetto scaglione di riferimento];
(B) sotto il versante subiettivo-solutorio: alla natura solidale della responsabilità dei soccombenti [in ossequio al principio di cui all'art. 97, comma I, c.p.c. e all'ampia nozione di
“interesse comune” ivi menzionata (cfr., ex multis, Cass. civ., 30/10/2018, n. 27476; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8832; Cass. civ., 17/10/2016, n. 20916; Cass. civ., 11/04/2016, n. 6976;
Cass. civ., 12/12/1988, n. 6739)] e alla necessità di procedere a liquidazione unica per le due parti appellate [unitariamente difese e altresì aventi identiche posizioni, essendo stata conseguentemente espletata un'unica “opera defensionale” (cfr., ex aliis, Cass., 10/06/1997,
n. 5174; Cass. civ., 24/11/2005, n. 24757; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21064; Cass. civ.,
4/06/2015, n. 11591; Cass. civ., 30/10/2017, n. 25803; Cass. civ., 16/11/2018, n. 29651), non risultando poi accordabile, in difetto di espressa e inequivoca richiesta in tal senso, alcuna maggiorazione ex art. 4, comma II, D.M. 55/2014].
IX.2.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 248/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 980/2020,
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pubblicata in data 30.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1522/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) AN gli appellanti (la , in persona del suo l.r.p.t. Parte_1 [...]
, e anche in proprio, nonché n.q. di erede di Parte_3 Parte_3
), in solido, alla refusione delle spese del presente grado di Parte_2
giudizio in favore delle parti appellati qui costituitesi, unitariamente difese e considerate ( n.q. di procuratore generale di Controparte_1
, e ), spese Controparte_2 Controparte_3
complessivamente liquidate in € 13.078,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) NULLA per le spese degli appellati rimasti contumaci;
4) , con riguardo agli appellanti, della sussistenza del presupposto processuale CP_5 di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 30 settembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 248/2021 R.G. e vertente tra
(C.F.-P.I. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 in persona del suo l.r.p.t. ) e qui di seguito anche solo , Parte_3 Pt_1
e , e (anche in proprio nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di erede di ), con gli avv.ti FRANCESCO SOFIA (C.F. Parte_2
) e IO MI (C.F. ) C.F._1 C.F._2
-appellanti- nei confronti di
(C.F. , n.q. di procuratore generale di Controparte_1 C.F._3
(C.F. , e Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ), erede di Controparte_3 C.F._5 Persona_1
(deceduta in 1° grado), con l'avv. ROBERTA PANUCCIO (C.F. CodiceFiscale_6
; Email_1
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(C.F. e Parte_4 C.F._7 Parte_5
(C.F. ), ulteriori eredi di e qui
[...] C.F._8 Persona_1
contumaci
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 980/2020, pubblicata in data 30.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1522/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti (n.q. di Controparte_1
procuratore generale di ) e hanno Controparte_2 Persona_1
adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 1522/2013
R.G.) e ivi in particolare prospettato che:
(1) con missive del marzo 2012 esse attrici ( e Controparte_2 Per_1
) avevano dichiarato di recedere, ex art. 2285 c.c., dalla società
[...] Parte_2
(2) pur a seguito dei tre mesi dalla comunicazione e di richiesta stragiudiziale in tal senso, la società (i cui soci e amministratori residui erano e Parte_3 Pt_2
) non aveva provveduto né a quantificare il valore né a liquidare le loro quote;
[...]
(3) il valore di tali quote, sulla scorta di quanto indicato dai professionisti da loro incaricati, era da quantificarsi in misura pari, rispettivamente, a € 931.049,65 (per la CP_2
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) e a € 472.215,02 (per la ), di cui hanno pertanto chiesto CP_2 Persona_1
la liquidazione.
I.1.2.- Con comparsa del 25.09.2013 si sono poi costituiti i convenuti (la società Pt_2
nonché i suoi soci e amministratori e
[...] Parte_3 Pt_2
), replicando alle altrui prospettazioni e in particolare contestando i valori delle
[...]
quote indicati ex adverso, occorrendo invece procedere alla liquidazione di tali quote sulla base di apposita C.T.U..
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(a) è intervenuto il decesso dell'originaria attrice (11.01.2015), in Persona_1 luogo della quale, con comparsa depositata l'8.03.2016, si sono costituiti i suoi eredi [coniuge
) e figlie ( e Parte_4 Parte_4 Controparte_3 Parte_5
– quest'ultima all'epoca ancora minorenne e per la quale si è costituito, previa
[...]
autorizzazione del G.T., il genitore superstite, i.e. )]; Parte_4
(b) sono stati espletati alcuni approfondimenti peritali (giuste C.T.U. affidate prima al dott.
– cfr. nota finale del 13.01.2016 - e all'arch. – cfr. elaborato del 15.12.2015 -, Per_2 Per_3
poi al dott. – cfr. C.T.U. del 3.09.2019). Per_4
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con i predetti approfondimenti peritali, è stata emessa la sentenza qui gravata (n.
980/2020, pubblicata in data 30.10.2020), nella quale il Tribunale di prime cure ha:
(A) accertato e dichiarato l'avvenuto recesso dalla società delle socie Parte_2
e a far data dal 12.6.2012; Controparte_2 Persona_1
(B) accertato che il controvalore delle quote era pari ad € 451.986,46 per CP_2
e di € 226.061,03 per;
[...] Persona_1
(C) condannato società e soci (questi ultimi in solido e con il beneficio della preventiva escussione della società ex art. 2304 c.c.) alla corresponsione delle predette somme, oltre interessi;
(D) regolato, infine, le spese di lite e di C.T.U., ponendo le prime a carico delle convenute e le seconde al 50% ciascuno.
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I.2.1.- Avverso tale sentenza le parti e il hanno poi Parte_1 Parte_3
proposto l'odierno appello (proc. n. 248/2021), contestando la non correttezza del quantum delle quote liquidate in 1° grado e prospettando, in particolare:
(1) la mancata valutazione delle “operazioni in corso” ex art. 2289, comma III, c.c., pur a fronte dei documenti prodotti dai convenuti nel corso del giudizio e da ritenersi ammissibili;
(2) l'utilizzabilità e valutabilità di tali documenti anche alla luce del carattere c.d. percipiente della C.T.U. di 1° grado;
(3) la non correttezza, in ogni caso e alla luce dei rilievi critici avanzati (giudicati tardivi), della stima immobiliare operata in prime cure (elaborato del 15.12.2015 dell'arch. ); Per_3
(4) la pari non condivisibilità anche della C.T.U. del dott. (elaborato del 3.09.2019). Per_4
I.2.2.- Con comparsa del 19.09.2022 si sono poi qui costituite le parti appellate
[...]
(n.q. di procuratore generale di ) e CP_1 Controparte_2 [...]
, contestando le prospettazioni degli appellanti e in Controparte_3
particolare evidenziando il carattere integralmente inammissibile e infondato del gravame ex adverso proposto.
I.2.3.- Non si sono invece costituite in questa sede, pur a fronte di rituale notifica, le ulteriori parti appellate [ e ], Parte_4 Parte_5
conseguentemente dichiarate contumaci con provvedimento del 24.05.2024.
I.2.4.- Con il medesimo provvedimento, rigettate le istanze (ex art. 283 c.p.c. e istruttorie) avanzate dalle parti appellanti, il gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.06.2025.
I.2.5.- All'esito, infine, di tale udienza, con provvedimento del 6.06.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue sia sul versante subiettivo [v. infra, sub
III.1.], sia in ordine ai documenti qui prodotti dalle parti appellanti [v. infra, sub III.2], sia, infine, in ordine al perimetro dell'odierna delibazione [v. infra, sub III.3.].
III.1.- Quanto al profilo soggettivo, è pacifico che l'intervenuta trasformazione, nel corso del giudizio, della società trasformatasi, in particolare, da (v. supra), con Pt_1 Controparte_4
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trasformazione pertanto c.d. omogenea-progressiva] ovviamente non incide in alcun modo sulla continuità del rapporto processuale, atteso che, come noto, “con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione” (art. 2498 c.c.), in quanto “la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria” [cfr., ex multis, Cass. civ., 22/10/2020, n. 23030;
Cass. civ., 19/05/2016, n. 10332; Cass. civ., 7/05/2013, n. 10598; Cass. civ., 20/06/2011, n.
13467; Cass. civ., 14/12/2006, n. 26826; Cass. civ., 13/08/2004, n. 15737; Cass. civ.,
13/09/2002, n. 13434; Cass. civ., 19/07/2000, n. 9481; Cass. civ., 24/10/1997, n. 6925].
III.2.- Venendo poi ai documenti prodotti dalle parti appellanti e da valutarsi in questa sede
[come già evidenziato a pag. 1 del provvedimento del 6.06.2025], occorre osservare che:
(a) gli elaborati tecnici esibiti a corredo del gravame [C.T.P. dott.ssa del 23.04.2021 Per_5
(doc. 2) e C.T.P. dott. del 9.03.2021 (doc. 3)] sono da ritenersi fin d'ora ammissibili, Per_6 atteso che “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933, nonché Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., Sez. un.,
3/06/2013, n. 13902 e Cass. civ., 8/01/2013, n. 259];
(b) lo scrutinio dell'ammissibilità degli ulteriori documenti, prodotti in uno alle note scritte del 13.05.2024 [cfr. all.
1-10 a queste ultime] e asseritamente riguardanti le “operazioni in corso” ex art. 2289, comma III, c.c. [v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)], è invece da posporsi, occorrendo valutarlo congiuntamente alla delibazione dei motivi di gravame relativi ai documenti globalmente prodotti, anche in prime cure, con riguardo al predetto profilo (i.e. le operazioni in corso ex art. 2289, comma III, c.c.) [v. infra, sub V.-V.7.)].
III.3.- Quanto, infine, al perimetro dell'odierno thema decidendum, è noto e va qui ribadito che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione
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formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940 e Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199), “esplicandosi
e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata né esplicitamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [con onere, quest'ultimo e come qui da evidenziarsi (attesa la mancata costituzione di tutti gli appellati: v. supra, sub
I.2.3.), che poi pacificamente “trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole” (cfr., ex multis, Cass. civ., 12/11/2007, n. 23489)] - divenuta ormai definitivamente irretrattabile e passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Occorre muovere, a tal riguardo, dai primi due motivi di gravame [v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)], vertendo gli stessi su temi comuni [i.e. le “operazioni in corso” ex art. 2289, comma II, c.c., nonché i documenti prodotti dai convenuti nel corso del giudizio e riguardanti, in thesi, proprio queste ultime] e dunque risultando suscettibili di scrutinio congiunto.
V.1.- Scrutinio congiunto, quest'ultimo, da cui poi consegue la loro integrale reiezione, risultando a tal riguardo dirimente osservare, anche ad integrazione di quanto già evidenziato sul punto in prime cure [ciò chiaramente rientrando nel potere-dovere del “giudice del gravame”, trattandosi di una mera integrazione motivazionale “radicata nelle risultanze acquisite al processo”, svolta “entro i limiti del devolutum” e volta solo a fornire un “diverso”
e aggiuntivo “fondamento” al medesimo esito già “contenuto nella sentenza impugnata” (cfr.
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Cass. civ., 25/09/2013, n. 22032; Cass. civ., 23/12/2010, n. 26083; Cass. civ., 22/01/2002, n.
696)], che:
(A) il giudice del merito è tenuto ad attenersi, come noto, alle allegazioni svolte dalle parti entro il termine, preclusivo, previsto per l'attività assertiva [definitivamente spirante, come noto e sulla base di regola di ordine pubblico processuale – conseguentemente “sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa esclusivamente al rilievo d'ufficio da parte del giudice” -, con la 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., costituente il limite invalicabile, “la sola sede consentita” e “l'ultimo giro” utile per lo svolgimento dell'attività allegatoria, dopo la quale “il thema decidendum non è più modificabile”: cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ.,
1/08/2025, n. 22203; Cass. civ., 15/01/2024, n. 1380; Cass. civ., Sez. un., 30/04/2025, n.
11455; Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n. 26727; Cass. civ., 26/09/2019, n. 24040; Cass. civ.,
Sez. un., 13/09/2018, n. 22404; Cass., Sez. II, 31/05/ 2017, n. 13769; Cass. civ., Sez. un.,
15/06/2015 n. 12310 e Cass. civ., 24/01/2012, n. 947];
(B) “quando tale deduzione sia mancata”, è evidente che “quei fatti”, “non” “compiutamente allegati” entro il termine di legge, “non sono mai entrati a far parte del thema decidendum”
e pertanto qualsivoglia prova, anche “documentale”, relativa a “quei fatti”, a “nulla rileva”
[afferendo la “prova” “ad un momento”, “in ordine logico”, “ulteriore” e successivo all'allegazione e occorrendo pertanto necessariamente “arrestarsi al rilievo della mancata … allegazione”, atteso che, “in mancanza di tempestiva deduzione”, non v'è dubbio che “la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” ormai definitivamente fissato] (cfr., ex multis, Cass. civ.,
19/10/2017, n. 24607; Cass. civ., 21/03/2013, n. 7115; Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392);
(C) nel caso di specie è pacifico (emergendo per tabulas ed essendo stato altresì eccepito ex adverso – cfr. pag. 18 della comparsa di costituzione del 19.09.2022, nonché pag. 8 della conclusionale del 4.09.2025) che le parti convenute e gravate dal relativo onus (v. infra) non abbiano provveduto ad alcuna tempestiva allegazione del profilo qui in esame [in alcun modo invero dedotto o anche solo menzionato né nella comparsa di costituzione del 25.09.2013, né nella 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 29.09.2014 (atti difensivi entrambi fondati sulla contestazione all'altrui richiesta liquidatoria, ma privi di alcun riferimento, tanto in
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narrativa quanto nell'esposizione in diritto, ad alcuna “operazione in corso” ex art. 2289, comma III, c.c.)], trattandosi, pertanto e come evidente, di profilo mai entrato a far parte del thema decidendum e di carenza senz'altro insuscettibile di essere solo in seguito sanata
[risultando qualsivoglia prova, anche documentale, in ogni caso “inidonea” a supplire al difetto originario, e ormai irrimediabile, di allegazione: cfr. ancora Cass. n. 24607/2017, cit.;
Cass. n. 7115/2013, cit.; Cass. n. 4392/2000, cit.].
V.2.- Né, a fronte della pacifica decisività di quanto precede, possono ritenersi utilmente invocabili gli argomenti globalmente prospettati in senso contrario, e in specie:
(a) la riconducibilità delle vicende documentate alle “operazioni in corso” ex art. 2289, comma III, c.c.;
(b) il dictum giurisprudenziale in base al quale l'allegazione del documento sopravvenuto costituisce di per sé un'implicita richiesta di rimessione in termini;
(c) il carattere c.d. percipiente della C.T.U. espletata in prime cure;
(d) l'invalidità in ogni caso della stessa, anche a volerla qualificare come non percipiente, per l'intervenuto utilizzo di alcuni dei documenti prodotti in sede peritale (e in specie di quelli prodotti nella seduta del 16.06.2015, risultando estromessi solo i successivi).
Tali complessive deduzioni, come qui di seguito analiticamente esaminate [v. infra, sub V.3.-
V.6.2.], risultano tutte da integralmente disattendere.
V.3.- Quanto al rilievo indicato supra, sub V.2., punto (a), è pacifico che esso afferisca al merito della documentazione prodotta.
Tale profilo, tuttavia e come evidente, è qui chiaramente assorbito in virtù della circostanza, preliminare e pregiudiziale, del difetto di previa allegazione e dalla conseguente radicale inammissibilità di ogni relativa produzione (v. supra, sub V.1.), ciò risultando ovviamente tale da precludere ogni valutazione sul merito del documenti esibiti e sulla possibile riconducibilità o meno alle “operazioni in corso” di cui all'art. 2289, comma III, c.c. - valutazione, quest'ultima, estremamente rigorosa [potendo rientrarvi, come noto, solo la
“situazione” “idonea a determinare utili e spese” già in via di definizione “al momento dello scioglimento del rapporto sociale” e che costituisca non mero possibile sviluppo, ma
“conseguenza necessaria ed inevitabile di rapporti giuridici preesistenti”, essendo per l'effetto da escludersi qualsivoglia posizione di debito/credito che prima dello scioglimento
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“non risulta essersi mai tradotta in una richiesta stragiudiziale di pagamento, né tantomeno in una pretesa azionata in via giudiziale da parte della titolare” (e dunque i contenziosi avviati solo successivamente, pur se in thesi riferibili a una “situazione di fatto” antecedente, ovvero le “definizioni agevolate” in relazione alle quali non fossero già indiscutibili, a prescindere dal tempus dell'infrazione, “la sussistenza della violazione ed il carattere vantaggioso della definizione”, dovendosi trattare di “debito già sorto”): cfr., ex multis, Cass. civ., 8/09/2022, n. 26501; Cass. civ., 22/04/2016, n. 8233; Cass. civ., 28/01/2000, n. 960] e qui tuttavia insuscettibile di essere compiuta in ragione della predetta radicale carenza allegatoria, non essendo stata del resto funditus svolta neanche dal Tribunale di prime cure
[non valendo in senso contrario, né comunque potendo venire qui in alcun modo in rilievo il mero passaggio incidentale racchiuso nella parentesi da “sebbene” a “recesso” (alle pagg. 13-
14 della pronuncia impugnata), trattandosi, come evidente, di mera argomentazione adiecta e ad abundantiam (risultando svolta, del resto, non solo in inciso meramente parentetico, del tutto autonomo e privo di alcuna dipendenza o correlazione, anche logico-sintattica, rispetto alle ulteriori considerazioni, ma soprattutto solo dopo aver rimarcato il carattere in ogni caso
“ultroneo”, a fronte della pacifica inammissibilità della documentazione de quibus, di ogni ulteriore “approfondimento” – cfr. pag. 13 della sentenza di 1° grado -, così nitidamente rimarcando il suo carattere di argomento meramente ad abundantiam), ciò evidentemente precludendone ogni possibilità di contestazione e scrutinio in questa sede - trattandosi di passaggio argomentativo “non costituente una ratio decidendi” e dunque insuscettibile di alcuna impugnazione, difettando, ante omnia e in termini del tutto assorbenti, “alcun interesse
a contestare” “ragioni svolte solo ad abundantiam” e “che esulano dai motivi fondanti la decisione” gravata (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 3/05/2024, n. 12007; Cass. civ.,
8/06/2022, n. 18429; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8755; Cass. civ., 22/11/2010, n. 23635; nonché, in linea generale, Cass. civ., Sez. un., 20/02/2007, n. 3840 e Cons. Stato, 19/05/2016,
n. 2091)]
V.4.- Quanto, poi, alla massima giurisprudenziale qui invocata (Cass. civ., 15/10/2018, n.
25631) e relativa alla rimessione in termini per i documenti sopravvenuti [v. supra, sub V.2., punto (b)], occorre osservare che:
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(A) la rimessione in termini (artt. 153, comma II, e 294, commi II e III, c.p.c.) è istituto eccezionale invocabile e suscettibile di operare, in thesi, solo ove l'evento impossibilitante
[i.e. il “fattore” “oggettivamente estraneo alla volontà della parte” e “che presenti il carattere della assolutezza” – dovendo trattarsi di “impedimento assoluto” “e non già [di] una impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”] risulti “in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione”, e dunque con riguardo alla specifica decadenza realizzatasi e rispetto alla quale si chiede di essere reintegrati [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 11/03/2025, n. 6431; Cass. civ., 7/07/2023, n. 19384;
Cass. civ., 5/08/2021, n. 22342; Cass. civ., Sez. un., 4/12/2020, n. 27773; Cass. civ.,
3/12/2020, n. 27726; Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135; Cass. civ., 6/02/2019, n. 3482;
Cass. civ., Sez. un., 18/12/2018, n. 32725; Cass. civ., 23/11/2018, n. 30512; Cass. civ.,
6/07/2018, n. 17729; Cass. civ., 27/10/2015, n. 21794; Cass. civ., 16/10/2015, n. 20992; Cass. civ., 4/04/2013, n. 8216; Cass. civ., 28/09/2011, n. 19836];
(B) la “specifica decadenza” qui intervenuta tuttavia riguardava, come detto [v. supra, sub
V.1.], prima ancora e al di là dell'attività probatoria, la stessa attività assertivo-deduttiva, avendo le parti convenute specificamente omesso di tempestivamente allegare il profilo dell'art. 2289, comma III, c.c. [profilo conseguentemente mai entrato a far parte del thema decidendum e dunque nell'alveo delle questioni astrattamente suscettibili di successivo riscontro probatorio: cfr. Cass. n. 24607/2017, cit.; Cass. n. 7115/2013, cit.; Cass. n.
4392/2000, cit.] – non ponendosi dunque nel caso di specie un problema di (mera) decadenza da richieste probatorie, ma, più radicalmente, l'inammissibile introduzione, tramite prove documentali, di un “tema di indagine” del tutto “nuovo” e non già “sottoposto al giudicante” entro il termine di legge [cfr. proprio Cass. civ., 15/10/2018, n. 25631, richiamata dagli appellanti e nella quale tuttavia si sottolinea che il documento ivi prodotto risultava ammissibile proprio perché (diversamente dal caso di specie) “non” aveva “introdotto un nuovo tema d'indagine”, ivi trattandosi, “semplicemente”, di “una nuova prova” che tuttavia non “apriva alcun nuovo fronte”, ma ulteriormente corroborava un'allegazione (in tal caso) già compiutamente svolta “sin dall'atto introduttivo del giudizio”];
(C) la sopravvenuta venuta ad esistenza del documento, in virtù di ciò, può giustificare sì una produzione tardiva, ma non anche uno stravolgimento del thema decidendum già delineatosi;
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e ciò perché, se il processo non è “una sorta di infinito rimpallo tra le parti” e “l'attività processuale delle parti” si organizza e dipana prima “in allegazione del fatto” e poi in “prova del fatto allegato”, essendo per tali diverse attività previsti distinti termini perentori (1° e poi
2° termine di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., in base a una rigida “scansione” per “fasi”,
“non” essendo il processo “un meccanismo potenzialmente destinato a ripercorrere all'infinito le medesime tappe”) e autonome decadenze (prima assertiva, poi istruttoria), è allora evidente che quest'ultima può ritenersi astrattamente superabile solo se, tuttavia, non si sia già incorsi nella prima, atteso che in tale ultimo caso “la tardiva produzione è … una mera conseguenza della tardiva allegazione” e dunque “è a quest'ultima e non alla produzione che occorre far riferimento per valutare la ritualità del comportamento” processuale – “ritualità” senz'altro da escludersi nel caso in cui il documento, sopravvenuto o meno, introduca un nuovo “tema di indagine” pur quando “la fase assertiva doveva comunque considerarsi già chiusa” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 27/10/2022, n. 31837; Cass. civ., Sez. un., 12/12/2014, n.
26242; Cass. n. 4392/2000, cit.].
V.4.1.- Né può ritenersi che i documenti successivamente esibiti potessero qui consentire la riapertura di una tale fase “già chiusa”, considerando:
(1) l'inidoneità di qualsiasi “produzione documentale”, che “pure attesti l'esistenza di quei fatti” e pur se in thesi ammissibile, “a supplire al difetto originario di allegazione” [cfr. Cass.
n. 24607/2017, cit.; Cass. n. 7115/2013, cit.; Cass. n. 4392/2000, cit.] - essendo del resto pacifico che si tratti di attività autonome e distinte non solo in senso diacronico [in ossequio alla già rammentata progressione preclusiva, che esclude ogni possibilità di ripercorrere “le medesime tappe”: v. supra, sub V.4., punto (C)], ma anche in chiave ontologica e funzionale
[atteso che “si deve escludere in radice che” si possa “ricavare l'allegazione” dai
“documenti”, essendo “al giudice” senz'altro “inibito” di “trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni ove … non siano specificate” “nell'atto” difensivo, in quanto, come noto, “le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio”, ma non possono “assurgere a funzione integrativa”, atteso che il documento
“non può assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova” e che “gli elementi costitutivi” dell'allegazione non possono essere pertanto desunti “mediante uno dei documenti
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prodotti dalla parte” (cfr. Cass. civ., 8/02/2018 n. 3022; Cass. civ., 12/12/2008, n. 29241;
Cass. civ., Sez. un., 1/12/2008, n. 2435, nonché Trib. Roma, 9/12/2020, n. 8465)];
(2) l'insussistenza nel caso di specie, poi, di alcuna questione neanche astrattamente rilevabile ex officio – rilevabilità pacificamente non prevista ex lege, né desumibile in via sistematica, trattandosi invero di questioni strettamente patrimoniali e dunque ovviamente rimesse integralmente alle parti, con onere peraltro qui specificamente gravante proprio sulle parti (formalmente) convenute, trattandosi dei soci “rimasti in società” [atteso che, secondo
“principio stabilmente invalso nella giurisprudenza” di legittimità, è pacifico che in “tutte le ipotesi in cui in una società di persone abbia luogo lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio”, “l'onere” “incombe” proprio e solo sui “soci superstiti” (cfr.
Cass. civ., 19/02/2020, n. 4260, nonché già Cass. civ., 16/01/2009, n. 1036 e Cass. civ.,
19/04/2001, n. 5809)], ciò chiaramente escludendo ogni possibilità di qualificare le loro allegazioni (rese dalle parti gravate dal relativo onus e dunque ovviamente convenute solo in senso processuale) come mere “eccezioni” volte a “paralizzare l'altrui pretesa” [trattandosi di deduzioni proposte dai soggetti “tenuti a provare il valore della quota in liquidazione” (cfr.
Cass. n. 4260/2020, cit.) e rispetto ai quali, pertanto, la “sopravvenienza di un fatto” (valendo a mutare, oltre i termini di legge, i “fatti costitutivi specifici” e dunque la “domanda”) è
“comunque inammissibile”: cfr., anche arg. a contrario, ex Cass. civ., 6/09/2025, n. 24666];
(3) il difetto, altresì, di alcuna espressa richiesta di rimessione con riguardo alla decadenza allegatoria – occorrendo a tal riguardo rammentare che, se per i documenti sopravvenuti è sufficiente la loro produzione a costituire di per sé un'implicita richiesta di rimessione in termini [ferma la loro ammissibilità solo se si innestino su allegazioni già svolte e “non” introducano “un nuovo tema d'indagine” (cfr. Cass. n. 25631/2018, cit., nonché supra, sub
V.4., punto (B)], per la reintegrazione nell'attività allegatoria è invece necessario proporre espressa e specifica istanza a ciò relativa, trattandosi di richiesta in tal caso non desumibile dalla produzione ex se [vertendosi, del resto, in autonoma e distinta decadenza e non potendosi peraltro ricavare dai soli documenti alcuna allegazione: v. Cass. n. 3022/2018, cit.;
Cass. n. 29241/2008, cit.; Cass., Sez. un., n. 2435/2008, cit.], da puntualmente motivarsi proprio con riferimento a tale differente e “specifica decadenza” [v. supra, sub V.4., punto
(A)] e qui in ogni caso pacificamente non proposta [essendosi le parti convenute invero
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limitate ad esibire e domandare l'utilizzazione dei documenti, senza tuttavia articolare alcuna richiesta ex art. 153, comma II, c.p.c., specificamente relativamente all'attività deduttiva previamente omessa (e ciò tanto nel corso delle operazioni peritali condotte dal dott. , Per_2 quanto in seguito – giuste istanze di “essere rimesso in termini” solo, appunto, “per la produzione di documenti”: cfr., e.g., pag. 1 del verbale del 16.11.2017), né invero procedere a rituale “formalizzazione” della modifica allegatoria conseguente al “fatto” “acquisito al processo” “solo dopo la maturazione delle preclusioni assertive” (valendo proprio i diversi
“fatti costitutivi specifici”, qui integrati dalle invocate operazioni in corso, a mutare l'allegazione e la “richiesta”, rendendola “diversa” “da quella già” originariamente
“sollevata” e alla quale, tuttavia e in difetto di tempestiva mutatio, nonché di “rituale proposizione” della nuova “richiesta”, necessariamente attenersi: cfr. Cass. n. 24666/2025, cit., nonché, in ordine ai limiti ex artt. 99 e 112 c.p.c., Cass. civ., 12/01/2025, n. 797; Cass. civ., 13/04/2022, n. 11923; Cass. civ., 15/09/2020, n. 19186; Cass. civ., 21/03/2019, n. 8048;
Cass. civ., 11/04/2018, n. 9002; Cass. civ., 2/09/2014, n. 18514; Cass. civ., 12/10/2012, n.
17408; Cass. civ., 2/3/2006, n. 4598)];
(4) la non riconoscibilità, infine e in ogni caso, di presupposti tali da giustificare l'accoglibilità di una siffatta (eventuale) istanza ripristinatoria – attesa la pacifica non ravvisabilità, con riguardo a coloro che fanno ancora “parte della compagine sociale” e che dunque, proprio per tale ragione, avendo piena contezza dello stato e della “situazione patrimoniale” della società, “sono in grado” di compiutamente dedurre e “dimostrare” quest'ultima [cfr. Cass. n. 4260/2020, cit.; Cass. n. 1036/2009, cit.; Cass. n. 5809/2001, cit.], di impedimenti assoluti e oggettivi del tutto preclusivi alla possibilità anche solo di allegare, entro il termine di legge, tutti gli elementi ritenuti rilevanti ai fini del decidere e, fra essi, anche le “operazioni in corso” ex art. 2289, comma III, c.c., essendo queste ultime del resto rilevanti e valutabili, come osservato, solo se già “pendenti” al momento dello scioglimento del rapporto [v. supra, sub V.3., nonché Cass. n. 26501/2022, cit.; Cass. n. 8233/2016, cit.;
Cass. n. 960/2000, cit.] e dunque risultando le stesse proprio per tale ragione già allegabili fin da tale momento [e dunque a fortiori entro il termine preclusivo per l'attività assertiva, qui maturato solo nel settembre 2014 (attesa l'assegnazione dei termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c., con provvedimento comunicato il 15.07.2014) e dunque più di due anni dopo lo
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scioglimento del rapporto (comunicato nel marzo 2012 e dunque efficace dal giugno 2012)], non potendo chiaramente invocarsi in senso contrario né la loro natura integralmente sopravvenuta [di per sé ovviamente confliggente con lo stesso carattere di “operazione in corso”, dovendo trattarsi di posizione “già sorta” e altresì già fatto valere, nonché derivante da rapporto – lavorativo, tributario, previdenziale – già in essere (v. ancora supra, sub V.3.), e dunque proprio per tale ragione già allegabile (trattandosi, altrimenti, di mera sopravvenienza, del tutto estranea allo spettro applicativo dell'art. 2289, comma III, c.c.)], né il carattere sopravvenuto della documentazione [profilo, quest'ultimo, ovviamente suscettibile di venire in rilievo solo se la questione sottesa fosse stata tempestivamente allegata (potendosi valutare esclusivamente in un tal caso l'astratta ammissibilità di “una nuova prova” non introducente alcun “nuovo tema d'indagine”: v. supra, sub V.4., punto (B)) e qui pertanto integralmente assorbito dal predetto difetto allegatorio (preclusivo a ogni eventuale riscontro documentale, poiché comunque inidoneo, pur ove attestante l'esistenza dei fatti, “a supplire al difetto originario di allegazione”: v. Cass. n. 24607/2017, cit.; Cass. n. 7115/2013, cit.; Cass. n.
4392/2000, cit.].
V.5.- Parimenti non accoglibile, come evidente, è altresì l'argumentum fondato sulla prospettata natura percipiente della C.T.U. di prime cure [v. supra, sub V.2., punto (c)].
Anche a voler accedere a tale qualificazione del mandato peritale, infatti, non v'è dubbio che le parti “non possono sottrarsi” ai propri oneri, assertivi e probatori, “neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente”, la quale, del resto, “si iscrive dinamicamente nell'orbita istruttoria del processo” e dunque anch'essa “non smarrisce mai il proprio radicamento nel campo della prova” e delle allegazioni, in quanto, come noto, “è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio … funzione percipiente, ma a condizione che essa verta su elementi già allegati dalla parte” nei termini previsti ex lege e pertanto “si rivela sempre indefettibile” “il sostrato probatorio” e, ancor prima, allegatorio, atteso che, in definitiva, qualsivoglia “consulenza”, anche ove percipiente, “non costituisce la sede per aggirare le decadenze in cui le parti siano incorse” [v., ex multis, Cass. civ., 17/01/2024, n.
1763; Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n. 3086; Cass. civ., 3/07/2020, n. 13736; Cass. civ.,
22/01/2015, n. 1190; Cass. civ., 19/04/2011, n. 8989; Cass. n. 24620/2007, cit.].
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V.6.- Parimenti da disattendere, infine, è anche il rilievo critico compendiato supra, sub V.2., punto (d) e fondato sulla contestata nullità della C.T.U. del 3.09.2019 per l'utilizzo di alcuni dei documenti prodotti solo in sede peritale, e in specie di quelli esibiti fino al 16.06.2015.
V.6.1.- Tale rilievo è tuttavia evidentemente inammissibile, vertendosi in nullità relativa ex art. 157 c.p.c. [come da ultimo ribadito dalle Sezioni unite (cfr. Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit.), espressamente superando il precedente arresto (Cass. civ., 6/12/2019, n. 31886) richiamato dagli appellanti (atteso che “la tesi della nullità assoluta per come argomentata da
Cass. 31886/2019 non è condivisibile” e che “i vizi che infirmano l'operato del CTU”, come da “orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza”, “sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157 c.p.c.”: v. Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit., spec. punti 34 e 38 dei “Motivi della decisione”)], e dunque in contestazione qui chiaramente preclusa tanto ex art. 157, comma II, c.p.c. [non essendo stata fatta valere subito dopo la seduta peritale del 16.06.2015, con conseguente definitiva sanatoria di qualsivoglia eventuale vizio], quanto ex art. 157, comma III, 1° parte, c.p.c. [in quanto documentazione prodotta dagli stessi odierni appellanti (come emergente per tabulas e del resto dedotto dalle stesse impugnanti – “il secondo ctu dottor ha utilizzato documenti Per_4 che sono stati prodotti dai convenuti qui appellanti”: cfr. pag. 16 dell'atto di gravame) e pertanto di vizio da essi non invocabile, trattandosi delle parti che “vi hanno dato causa”].
V.6.2.- La contestazione risulta in ogni caso poi anche chiaramente infondata, considerando che:
(a) “in presenza del … consenso delle parti”, come noto, anche “la barriera preclusiva posta dal legislatore è valicabile”, potendosi pertanto pacificamente acquisire, “nel corso della consulenza contabile”, anche “documenti la cui produzione in giudizio sarebbe preclusa” e pur se “riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti” [cfr., ex aliis, Cass. n. 1763/2024, cit.; Cass. civ., 21/02/2023, n. 5370; Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit.];
(b) “il consenso delle parti” integra, pertanto e a tal fine, un “presupposto condizionante” per il C.T.U. contabile (atteso che anche “nell'ambito della consulenza tecnica di natura contabile”, “l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni” “può in definitiva avvenire”
“unicamente” “col consenso delle parti”), potendo e dovendo l'ausiliario pertanto esaminare e
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adoperare nella sua relazione tutti e solo i documenti rispetto ai quali v'è il consenso fra le parti – consenso che, non essendo soggetto “a specifiche forme rituali”, può inoltre
“risultare” anche “in modo tacito o implicito” ovvero “dal mero silenzio” e che, una volta prestato (anche tacitamente), può essere contestato solo immediatamente, operando altrimenti anche in tal caso la “postuma acquiescenza” ex art. 157, comma II, c.p.c. [cfr. Cass. n.
5370/2023, cit., nonché Cass. n. 1763/2024, cit.];
(c) una tale contestazione non poteva ritenersi tempestivamente intervenuta, da parte di alcuno dei soggetti in lite, con riguardo alla documentazione esibita fino al 16.06.2015 – pacificamente acquisita senza espressa opposizione delle parti [cfr. verbali del 5.06.2015 e del
16.06.2015, allegati alla nota del C.T.U. dott. del 13.01.2016, peraltro riportanti la Per_2
presenza, oltre che dei C.T.P., anche delle parti ovvero del loro difensore (per parte attrice
”, “procuratore generale” delle due socie recedute, nonché anche “l'avv. Controparte_1
Panuccio” alla seduta del 16.06.2015, e per parte convenuta il loro legale, “avv. Dominici”), qui dunque non ponendosi alcun problema di valutazione della condotta “serbata dal” solo
“c.t.p.” (cfr., a contrario, Cass. n. 1763/2024, cit.)], ovviamente rientrante nel thema decidendum (trattandosi di ordinari documenti contabili– e.g. bilanci libri-giornale, registri
IVA – riportanti la situazione societaria fino al 2012-2013, e non situazioni pendenti o successive) e non tempestivamente contestata -, trattandosi pertanto di documentazione da ritenersi pacificamente utilizzabile proprio in virtù del tacito “consenso” intervenuto ex art. 198, comma II, c.p.c., nonché della intempestività, con riguardo a essa, della successiva contestazione attorea (a partire dalla PEC del 21.12.2015), peraltro strettamente riferibile, come evidente, alla sola documentazione relativa, in thesi, alle operazioni in corso ex art. 2289, comma III, c.c. [rivolgendosi appunto l'opposizione attorea, più che nei confronti della documentazione prodotta tout court, specificamente avverso i “documenti che pretendevano di modificare negativamente il bilancio al fine di diminuire il valore della quota sociale” sulla base di “asserite posizioni debitorie” ed eventi “relativi a date e fatti successivi al loro recesso”, come “le controversie insorte tra alcuni lavoratori e la società e le sanzioni inflitte dall'Ufficio del Lavoro” (cfr. pag. 8, punto 3)., della memoria di replica attorea dell'11.09.2018)];
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(d) espressa, tempestiva ed efficace contestazione, al contrario, era pacificamente intervenuta con riguardo alla documentazione da ultimo menzionata e complessivamente prodotta successivamente al 16.06.2015 - e in particolare quella trasmessa dall'avv. Dominici al C.T.U. con P.E.C. del 30.07.2015 [come allegata in uno alla nota di deposito dei convenuti del 6.02.2019 e desumibile dalla pag. 2, 2° cpv., della nota del 10.11.2015 del C.T.U. dott.
(con evidenza temporale poi pacificamente non superabile, anche alla luce di quanto Per_2
condivisibilmente osservato a pag. 13 della sentenza impugnata, dal verbale della seduta peritale del 5.06.2015)] nonché prodotta anche in seguito [cfr. note di deposito dei convenuti del 17.11.2017 e del 6.02.2019, nonché, in questo grado, allegati alla nota degli appellanti del
13.05.2024] e sempre tempestivamente contestata ex adverso [tanto in 1° grado (giusta opposizione sia alla predetta documentazione del 30.07.2015 - mediante la citata P.E.C. del
21.12.2015 e a seguito di richiesta di consenso da parte del C.T.U. in data 23.11.2015 -, sia a quella prodotta telematicamente il 17.11.2017 ed esibita all'udienza del 16.11.2017 – “L'Avv. di parte attrice si oppone alla produzione della documentazione”: cfr. pag. 2 del verbale del
16.11.2017 -, sia, infine, a quella prodotta telematicamente il 6.02.2019 e prefigurata all'udienza del 31.01.2019 – con contestazione sia a tale udienza, come emergente dal passaggio a pag. 1 del verbale, “l'Avv. Panuccio sin da ora si oppone alla produzione di qualsiasi nuova documentazione”, sia con il 1° scritto difensivo successivo, i.e. le controdeduzioni del 13.02.2019), quanto in questa sede (cfr. note scritte delle parti appellate del 15.05.2024 – “si oppone all'ammissione della documentazione depositata in data 13 maggio 2024 da controparte nel presente giudizio di appello”)];
(e) a fronte di ciò, è del tutto evidente che solo la documentazione prodotta sino al 16.06.2015 potesse ritenersi utilizzabile (perché coperta da consenso ex art. 198, comma II, c.p.c.), risultando, per converso e invece, la documentazione successiva senz'altro inutilizzabile (in quanto tempestivamente e specificamente contestata e dunque difettando l'ineludibile e imprescindibile “presupposto condizionante” un tale eventuale utilizzo derogatorio) – con necessaria e doverosa distinzione diacronico-temporale alla quale si è pertanto attenuto, del tutto correttamente in ossequio a quanto del resto puntualmente indicato dal Tribunale di prime cure [cfr. ordinanza di rimessione in istruttoria del 2.-4.12.2018, richiamata e confermata anche alle pagg. 10-13 della sentenza di 1° grado], l'ausiliario d'ufficio [cfr.
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C.T.U. del 3.09.2019], risultando pertanto anche a tal riguardo la contestazione compendiata supra, sub V.2., punto (d), meritevole di essere integralmente disattesa.
V.7.- In virtù di quanto globalmente precede, considerando la complessiva inaccoglibilità degli argomenti sviluppati [v. supra, sub V.-V.6.2.] e la conseguente integrale inutilizzabilità ai fini del decidere dei documenti prodotti dalle parti convenute e asseritamente relativi ad
“operazioni in corso” ex art. 2289, comma II, c.c. [inutilizzabilità ovviamente estesa anche ai documenti prodotti solo in questa sede (cfr. gli allegati alle note scritte degli appellanti del
13.05.2024, tempestivamente contestati ex adverso già con le note del 15.05.2024) e a fortiori coinvolti dalla tardività dell'allegazione sottesa (v. supra, sub V.1.), chiaramente preclusiva,
a prescindere dall'invocato carattere sopravvenuto di tali produzioni (carattere non estensibile ai “fatti”, di per sé già astrattamente allegabili entro il termine di legge: v. supra, sub V.4.1., punto (4)), a ogni loro possibile valutazione in questa sede (considerando, a prescindere dal
III comma, la pregiudiziale e preliminare operatività dell'art. 345, comma I, c.p.c., e dunque del “divieto di nova” che, come noto, “riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non” tempestivamente “esplicate in primo grado”, di cui è senz'altro preclusa, al d là di qualsivoglia produzione documentale, ogni successiva scrutinabilità “in secondo grado”: cfr. Cass. civ., 22/03/2022, n. 9211 e Cass. civ., 1/02/2018, n. 2529)], è dunque evidente che, come detto [v. supra, sub V.1.] e qui ribadirsi, siano da integralmente rigettarsi i primi due motivi di gravame [v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)].
VI.- Ciò detto rispetto ai primi due motivi e venendo alle ulteriori residue ragione di doglianza, vertenti su contestazioni all'operato peritale [tanto dell'arch. (il 3° motivo Per_3
– v. supra, sub I.2.1., punto (3)), quanto del dott. (il 4° motivo – v. supra, sub I.2.1., Per_4
punto (4))], anch'esse sono da disattendere.
VI.1.- Prendendo le mosse, in specie, dai rilievi mossi all'elaborato dell'arch. , occorre Per_3
osservare che tali rilievi sono scrutinabili [v. infra, sub VI.2.-VI.2.1.], ma infondati [v. infra, sub VI.3.-VI.3.1.].
VI.2.- Sotto il primo profilo occorre osservare che il Tribunale di prime cure aveva ritenuto che tali osservazioni fossero “tardive” e non valutabili, poiché riguardanti una “perizia
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depositata in data 15.12.2015” e “pervenute soltanto successivamente al deposito della perizia del dott. (del 3.9.2019)” [cfr. pag. 9, 1° cpv., della sentenza di 1° grado]. Per_4
VI.2.1.- E tuttavia, in senso contrario a quanto precede occorre osservare che:
(a) l'arch. non era stata nominata come C.T.U., ma come ausiliaria di quest'ultimo Per_3
[avendo il primigenio C.T.U., dott. , rappresentato che “tra i componenti attivi della Per_2 società e[ra] riportato un fabbricato”, per stimare il quale si rendeva opportuna “la designazione di un esperto ausiliario” (cfr. nota del dott. del 30.06.2015), che veniva Per_2 appunto individuato in persona dell'arch. (cfr. provv. di nomina depositato il Per_3
14.09.2015 e comunicato il 15.09.2015)];
(b) l'elaborato dell'ausiliaria era quindi ontologicamente destinato a rifluire nella C.T.U. principale, essendo priva di autonomia e non essendo stati del resto assegnati a tal riguardo neanche i termini del contraddittorio c.d. tecnico [e in specie il 2° e il 3° termine di cui all'art. 195, comma III, c.p.c., indicati solo con riguardo al C.T.U. dott. (cfr. provvedimento Per_2
del 7.04.2015) e non per la sua ausiliaria, arch. , per la quale si era assegnato Per_3 esclusivamente un termine, unico, “per il deposito della C.T.U.” (cfr. ancora provvedimento depositato il 14.09.2015] – contraddittorio tecnico che tuttavia non si era poi espletato neanche con riguardo all'operato del C.T.U. dott. non avendo quest'ultimo depositato Per_2
alcun elaborato [attese le criticità ravvisate: cfr., da ultimo, nota del C.T.U. dott. del Per_2
13.01.2016], invece depositato dal successivo perito, dott. , il quale aveva ivi altresì Per_4
fatto propri gli accertamenti della predetta ausiliaria, arch. [cfr. pag. 12 dell'elaborato Per_3
del 3.09.2019], avendo dunque le parti convenute avanzato le proprie osservazioni critiche (in difetto di un precedente 2° termine ex art. 195, comma III, c.p.c.), anche con riguardo all'elaborato dell'ausiliaria, nel momento in cui le relative risultanze erano state acquisite dal
C.T.U. “principale” [come peraltro prefigurato fin dalla seduta di avvio delle operazioni peritali (cfr. pag. 3 della C.T.U. del 3.09.2019, nonché pag. 2 del verbale del 7.03.2019, allegato sub 1 a tale elaborato)];
(c) pur a voler prescindere da ciò, è in ogni caso pacifico che le contestazioni di merito alla
C.T.U., secondo la più recente impostazione nomofilattica, “non incontrano alcuna … preclusione”, trattandosi di “argomentazioni difensive” e “mere difese” “attinenti in ultima istanza a questioni scientifiche e/o comunque valutative” sempre e comunque proponibili, a
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prescindere dai termini ex art. 195, comma III, c.p.c. (invero “di natura meramente ordinatoria”), non solo per l'intero “corso del giudizio” di 1° grado e “anche in comparsa conclusionale”, ma “pure in appello” (atteso che “non” possono “ricondursi in alcun modo al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.”), da ciò discendendo, in definitiva, che tali “rilievi critici”
“non incontrano barriere preclusive né in appello né in primo grado” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 21/02/2022, n. 5624], risultando di conseguenza qui senz'altro scrutinabili.
VI.3.- Nel merito essi sono tuttavia da disattendere, considerando che le relative conclusioni peritali risultano frutto di approfondimento puntuale e scevro da vizi logici, nonché fondato su premesse metodologiche rigorose e su plurimi riscontri documentali [cfr. elaborato del
15.12.2015, con allegata l'intera documentazione ipocatastale e urbanistica inerente il compendio immobiliare de quo] e che i rilievi critici avanzati (cfr. all. 5 C) alla C.T.U. del
3.09.2019) risultano evidentemente inidonei a sovvertirle o a giustificare alcuno scostamento, basandosi, in particolare:
(a) sulla mera non coincidenza con le quotazioni OMI;
(b) sulla lamentata mancata valutazione delle discrasia fra categoria catastale ed effettiva destinazione d'uso;
(c) sulla contestata mancata detrazione, infine, dei lavori eseguiti dalla pur se Pt_1
documentati.
VI.3.1.- A fronte di tali osservazioni critiche sviluppate nella C.T.P. [integrante, giova rammentare, “una semplice allegazione di carattere tecnico” di per sé “priva” di alcun
“valore probatorio” e i cui “argomenti”, se “incompatibili con la decisione adottata”, sono da ritenersi sempre “implicitamente disatte[si]”, non occorrendo, “nel caso di” “osservazioni contenute” in C.T.P., “confutare ogni singola argomentazione prospettata”, essendo sufficiente che “il giudice di merito”, “ove di contrario avviso”, “ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902, nonché, ex multis,
Cass. civ., 10/07/2025, n. 18974; Cass. civ., 4/03/2025, n. 5667; Cass. civ., 28/02/2025, n.
5362; Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 30/11/2020,
n. 27297; Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., 8/01/2013, n. 259; Cass. civ.,
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26/09/2006, n. 20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432; Cass. civ., 18/04/2001, n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998, n. 5151)] occorre qui osservare che:
(A) “i valori OMI”, come noto, non solo “non integrano una prova legale”, ma “non costituiscono” neanche una “fonte” “di prova”, esprimendo tali quotazioni – assimilabili, in definitiva, a mere “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” -
“esclusivamente” “indicazioni di valori di larga massima”, i.e. “un data statistico medio”, tabellare e astratto, evidentemente insuscettibile di “essere utilizzato”, sic et simpliciter, per
“la stima” del concreto “valore di mercato di un fabbricato”, “dovendosi” “aver riguardo”, a tal fine, agli effettivi “fattori intrinseci ed estrinseci che caratterizzano l'immobile” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 6/10/2022, n. 29135; Cass. civ., 23/05/2019, n. 13992; Cass. civ., 1/06/2018,
n. 14117; Cass. civ., 21/12/2015, n. 25707, nonché, quanto al difetto di specifica incidenza dei criteri tabellari e astratti “nella stima di valore di mercato di un fabbricato”, Cass. civ.,
13/10/2020, n. 22056] – elementi effettivi e concreti qui appunto congruamente considerati dall'ausiliaria, avendo quest'ultima proceduto a una valutazione analitica, multi-fattoriale e puntualmente parametrata alle peculiarità del bene da stimare, provvedendo, all'uopo e tenendo conto di tutte le specifiche “caratteristiche intrinseche ed estrinseche del cespite e del comparto che lo ospita” (trattandosi di ampio compendio, privo, soprattutto al “piano terra” – indicato come “lotto 1” nella distinzione opportunamente praticata dall'ausiliaria -, di
“particolari criticità”, nonché sito nel “centro storico del comune di Bagnara” e dunque in
“posizione strategica” e ottimale rispetto ai “servizi più importanti del comune” e alle
“diverse strutture commerciali e turistico/ricettive”), ad applicare tutti gli opportuni
“coefficienti di differenziazione e comparativi” e così addivenire, come necessario e al di là di valori meramente “statistici” e “di larga massima”, “alla determinazione del più probabile valore di mercato” del cespite qui in esame [cfr. elaborato del 15.12.2015, nonché spec. i diversi prospetti analitici, con evidenza dei coefficienti applicati, ivi riportati];
(B) in tale valutazione l'esperta stimatrice non risulta essere poi incorsa in alcuna specifica omissione, avendo invero analiticamente esaminato tutti i “fattori detrattivi” concretamente idonei a incidere sul predetto valore di mercato [e in specie l'incidenza delle servitù ivi insistenti, con detrazione puntualmente quantificata e altresì specificamente richiamata e condivisa dal Tribunale di 1° grado (cfr. pagg.
7-8 della pronuncia appellata), con statuizione
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non gravata e dunque ormai irretrattabile (v. supra, sub III.3.)], con risultanze in alcun modo inficiate o superabili sulla scorta né della difformità catastale [profilo invero non sottaciuto, ma puntualmente rappresentato dalla stessa ausiliaria (cfr. spec. pag. 7 dell'elaborato del
15.12.2015), occorrendo tuttavia considerare che “nella stima di valore di mercato di un fabbricato non incid[a] la categoria catastale di appartenenza”, “dovendosi invece aver riguardo”, “indipendentemente dalla terminologia definitoria e dalla categoria catastale”, ai concreti ed effettivi “fattori intrinseci ed estrinseci che caratterizzano l'immobile” (cfr. Cass.
n. 22056/2020, cit.), qui senz'altro valutati, del tutto congruamente, dall'ausiliaria (v. ancora elaborato del 15.12.2015)], né dei lavori esposti in fattura [insuscettibili di poter essere considerati “tra le detrazioni” per “mancan[za]” degli “elementi tecnici utili ai fini” della
“valutazione” e per congruamente stabilire, in specie, “uno stato dei luoghi ante operam cristallizzato in modo inequivocabile all'epoca dei fatti (anno 2012)” – pacificamente difettando a tal riguardo non solo alcun domanda amministrativa o “titolo abilitativo”, ma altresì alcun “computo metrico estimativo” e dunque “elementi tecnici atti a qualificare e quantificare gli interventi edilizi” realizzati, peraltro pacificamente “non” “risolutivi”: cfr. pagg. 18-20 dell'elaborato del 15.12.2015, con puntuali valutazioni poi condivise tanto dal
C.T.U. dott. (cfr. pag. 32 della C.T.U. del 3.09.2019), quanto dal Tribunale di 1° Per_4
grado (cfr. pagg.
9-10 della sentenza impugnata)].
VI.4.- Tanto precisato sull'astratta scrutinabilità ma integrale inaccoglibilità delle contestazioni svolte avverso l'elaborato del 15.12.2015 dell'arch. [v. supra, sub VI.2.- Per_3
VI.3.1.], parimenti meritevoli di integrale reiezione risultano altresì le deduzioni critiche mosse alla C.T.U. del dott. [cfr. elaborato del 3.09.2019], con riguardo alla quale le Per_4
parti odierne appellanti e già convenute in prime cure - oltre agli asseriti profili di criticità relativi alla stima, condivisa anche da tale C.T.U., dell'arch. e già innanzi valutati (v. Per_3
supra, sub VI.3.-VI.3.1.) -, hanno in particolare contestato [cfr. all. 5 A) e 5 B) alla C.T.U. del
3.09.2019, nonché doc. 3 all'atto di appello]:
(1) l'erroneo utilizzo, da parte del dott. , di un metodo di valutazione non reddituale Per_4
puro, ma misto (patrimoniale-reddituale);
(2) la non corretta applicazione, in ogni caso, pur di quest'ultimo ultimo metodo, non confrontato con una media fra i valori risultanti dai diversi metodi e in ogni caso viziato per
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l'erroneo incremento del valore contabile del fabbricato aziendale e l'omessa valutazione, al contempo, dell'onere figurativo per la disponibilità dell'immobile e delle c.d. perdite di liquidazione.
VI.4.1.- Tanto precisato, nonché ribadito che tali rilievi costituiscono, come detto, semplici allegazioni di natura tecnica [prive, come detto, di alcuna valenza istruttoria, anche solo in parte qua (v. supra, sub VI.3.1.)], occorre muovere in particolare, dalla 1° contestazione [v. supra, sub VI.4., punto (1)], precipuamente vertente sull'an del metodo valutativo impiegato ai fini della liquidazione della quota del socio uscente (metodo misto patrimoniale-reddituale).
Ciò detto, fermo e pacifico che tale opzione metodologica è “eminentemente discrezional[e]” ed ex se insindacabile [cfr., ex multis, Cass. civ., 14/05/2024, n. 13290; Cass. civ.,
14/02/2022, n. 4732; Cass. civ., 17/01/2018, n. 979; Cass. civ., 6/05/2015, n. 9075; Cass. civ.,
1/02/2006, n. 2204], giova poi qui osservare che il metodo misto:
(1) è senz'altro idoneo ai fini della “valutazione di cui alla norma dell'art. 2289 c.c.”, la quale, come noto, “non fa riferimento a un mero compendio statico - e tendenzialmente disaggregato - di beni”, ma, “per contro”, “a un'azienda che, al tempo della valutazione in discorso, si trova tipicamente in attività e che è destinata, in quanto tale, a proseguire tale attività pure nel futuro”, essendo dunque pacifico che la “valutazione” “non può prescindere dall'organismo produttivo di cui allo svolgimento dell'attività di impresa” e pertanto
“occorre comunque tenere conto anche del valore dato dall'avviamento, nonché … della futura redditività dell'azienda”, vertendosi, del resto, in “fenomeno” “che” “si inscrive nell'ambito dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio e, per ciò stesso, nel contesto della continuazione dell'attività sociale” e dalla “sua fisiologica, naturale propensione verso il futuro” [cfr., ex multis, Cass. civ., 8/10/2018, n. 24769; Cass. civ.,
18/03/2015, n. 5449; Cass. n. 1036/2009, cit., e Cass. civ., 3/09/2009, n. 19132, nonché, da ultimo, Cass. n. 13290/2024, cit. (ove peraltro si è confermata propria la liquidazione secondo il “metodo misto con stima autonoma dell'avviamento” – cfr. pag. 6, 3° cpv., di Cass. n.
13290/2024, cit. – e dunque secondo una tecnica del tutto identica a quella qui impiegata
(avendo il C.T.U. precisato di aver utilizzato il “modello di valutazione misto Patrimoniale-
Reddituale” e “la tecnica”, appunto, della “Stima Autonoma dell'Avviamento”: cfr. pag. 19 della C.T.U. del 3.09.2019)];
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(2) risultava inoltre del tutto adeguato al caso di specie, essendo “il metodo di valutazione”
“misto” quello che “coglie[va] meglio il valore dell'azienda” (cfr. pag. 33 della C.T.U. del
3.09.2019) e in grado di attagliarsi, in particolare, alla concreta e specifica realtà economica in valutazione [e ciò, come condivisibilmente evidenziato dal C.T.U. dott. , “per due Per_4
ordini di motivi: il primo è rappresentato dal fatto che l'azienda dispone a titolo di proprietà
[del]l'immobile che rappresenta quasi interamente il patrimonio dell'impresa, il secondo motivo è rappresentato dal fatto che l'azienda alla data di recesso delle due socie generava redditi di esercizio apprezzabili (con una media di euro 102.000,00 circa nel triennio preso ad esame 2009-2011) con un incremento di circa il 30% nell'esercizio 2010 rispetto all'anno
2009” (cfr. pag. 13 e pagg. 22-23 della C.T.U. del 3.09.2019)];
(3) era perciò “quello maggiormente rappresentativo del reale valore della , Parte_2 poiché in grado di illuminare e prendere congiuntamente “in considerazione”, in una dimensione olistica e globale, tanto il compendio immobiliare (e dunque “l'aspetto del patrimonio”), quanto “la capacità reddituale dell'impresa” [cfr. pag. 19, nonché ancora pag.
13 e pagg. 22-23 della C.T.U. del 3.09.2019], risultando per tale ragione chiaramente preferibile, nel caso concreto, rispetto a qualsivoglia metodo “univoco” e non combinato e dunque rispetto sia al metodo – meramente - patrimoniale [focalizzato, appunto, solo sui dati patrimoniali e perciò non idoneo a “considerare” adeguatamente la “capacità dell'azienda di produrre redditi” (cfr. pag. 14 della C.T.U. del 3.09.2019) – capacità, tuttavia, qui pacificamente ravvisabile (“l'azienda” “generava redditi di esercizio apprezzabili” e aveva registrato “un incremento di circa il 30% nell'esercizio 2010”: cfr. pagg. 13 e 23 della C.T.U. da ultimo menzionata) e ovviamente imprescindibile ai fini della stima ex art. 2289 c.c.
(nell'ambito della quale “occorre” necessariamente “tenere conto” anche della “capacità di profitto”, e dunque di “quell'attitudine che” “sussiste oggettivamente”, “contribuisce a formare il valore oggettivo dell'azienda” e in specie “consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (e, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono”: cfr. Cass. n.
13290/2024, cit., e Cass. n. 24769/2018, cit., nonché Cass. civ., 14/02/2022, n. 4732; Cass. civ., 5/08/2021, n. 22346; Cass. civ., 17/01/2019, n. 1118; Cass. civ., 15/04/2011, n. 8642;
Cass. civ., 14/03/2001, n. 3671; Cass. civ., 4/09/1999, n. 9392; Cass. civ., 2/08/1995, n.
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8470)], sia a quello - esclusivamente - reddituale [incentrato, per converso, su “basi puramente reddituali” e dunque inadeguato a compiutamente dar “conto” “degli aspetti patrimoniali della società” (cfr. pag. 16 della C.T.U. del 3.09.2019), anch'essi tuttavia qui estremamente rilevanti (anche in ragione del valore dell'immobile di proprietà della società, stimato dall'arch. – del tutto correttamente: v. supra, sub VI.3.-VI.3.1. – in misura Per_3
pari a € 1.083.482,00: v. pag. 25 dell'elaborato del 15.12.2015) e non adeguatamente valorizzati da “un metodo”, come “quello reddituale”, che qui finirebbe per “attribui[r]e all'azienda un valore marginale rispetto alle reali potenzialità reddituali … e patrimoniali”, non cogliendone la natura di complessivo organismo produttivo (trattandosi di metodo che
“avrebbe” “senso”, in thesi, solo ipotizzando una “liquidazione” irragionevolmente frazionata
– “procedendo dapprima con la vendita dell'immobile di proprietà della società, e successivamente procedere con la cessione dell'azienda applicando il metodo di valutazione reddituale” – e non adatta, pertanto, a congruamente rappresentare il valore reale della realtà economica qui in esame nella sua natura composita e globale: cfr. pag. 34 della C.T.U. del
3.09.2019)];
(4) era, quindi e in definitiva, pienamente idoneo e del tutto congruo, tanto in astratto e secondo la costante, nonché recente, giurisprudenza [v. supra, sub (1)], quanto in concreto [v. supra, sub (2)] e anche all'esito di valutazione comparata rispetto ad altri metodi [v. supra, sub (3)], non potendosi poi ovviamente ritenere tale ultima comparazione neanche in thesi viziata per l'adesione e l'utilizzo, da parte del C.T.U. dott. , della stima dell'arch. Per_4
[cfr. all. 5 B) alla C.T.U. del 3.09.2019, nonché doc. 3 all'atto di appello]; e ciò Per_3
considerando che quest'ultima stima risultava, come detto, pienamente corretta e immune da vizi (v. supra, sub VI.3.-VI.3.1.) e dunque chiaramente idonea a essere posta a fondamento, oltre che della decisione del Tribunale, anche delle determinazioni di esso
C.T.U. [il quale, dopo aver provveduto ad acquisire e far rifluire nel proprio elaborato tale dato (senza con ciò ovviamente incorrere in alcun errore, ma, al contrario, del tutto ritualmente operando: v. infra, sub VI.4.2., punto (A)), ha poi puntualmente fondato le proprie valutazioni, altresì reiettive degli altri metodi, sulla scorta – ex aliis – anche del valore di stima frutto del pregresso accertamento peritale: cfr. pagg. 14-18 della C.T.U. del 3.09.2019], da tutto ciò [v. anche supra, sub (1)-(3), nonché ancora Cass. n. 13290/2024, cit.; Cass. n.
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24769/2018, cit.; Cass. n. 5449/2015, cit.; Cass. n. 1036/2009, cit.; Cass. n. 19132/2009, cit.] non potendo che conseguire l'integrale reiezione del 1° rilievo critico avanzato dagli appellanti.
VI.4.2.- Venendo poi alla 2° contestazione, fondata su alcune asserite criticità nel quomodo dell'applicazione del predetto metodo misto [v. supra, sub VI.4., punto (2)], anch'essa è chiaramente inaccoglibile.
E infatti, fermo che la metodologia prescelta imponeva la conseguente indicazione dei dati da ciò derivanti [e non già il raffronto o l'utilizzo di una semplice media con i dati in thesi ricavabili dall'uno o dall'altro sistema valutativo – soluzione evidentemente non sorretta da alcuna “scelta” metodologica e dunque ex se priva di alcuna validità e coerenza scientifica rispetto all'opzione motivatamente designata (in termini, peraltro, corretti e condivisibili: v. supra, sub VI.4.1., nonché pag. 34, pen. periodo, della C.T.U. del 3.09.2019)], non v'è dubbio che il perito (dott. ) risulta aver del tutto correttamente provveduto a: Per_4
(A) tener conto, in sede di valutazione del compendio immobiliare di proprietà della società, non già del mero dato contabile (e dunque del quantum appostato in bilancio a tal riguardo), bensì del suo valore effettivo [così come accertato dall'arch. all'esito di indagine Per_3
puntuale e rigorosa, nonché pienamente condivisibile (v. supra, sub VI.3.-VI.3.1.)], con
“operazione di rettifica” strettamente consequenziale a tale accertamento e altresì coerente alle specificità della valutazione ex art. 2289 c.c. [volta a stabilire, al di là delle “regole afferenti la redazione del bilancio di esercizio”, l'effettiva consistenza economica della società in esame e l'eventuale “profitto” ritraibile nel caso di “messa in liquidazione” dei beni
(cfr. pagg. 33-34 della C.T.U. del 3.09.2019)];
(B) non considerare, poi, “l'onere figurativo rappresentato dal canone di locazione che la società avrebbe pagato nelle ipotesi in cui non fosse stata proprietaria dei locali”, atteso che
“allo stesso modo si sarebbe dovuto calcolare il mancato beneficio dei soci uscenti relativo al mancato sfruttamento economico dell'immobile”, con “partite” che pertanto si sarebbero sostanzialmente “compensate”, non influendo sul risultato finale [cfr. pag. 35 della C.T.U. del
3.09.2019];
(C) non valutare, infine, perdite di liquidazione, considerando che “non è stata rinvenuta agli atti di causa documentazione a supporto” e “che consentisse di procedere con rettifiche in
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diminuzione” [cfr. pag. 34 della C.T.U. del 3.09.2019], essendosi dunque del tutto ritualmente attenuto, come necessario, ai fatti e ai temi emergenti ex actis [occorrendo del resto rammentare che “l'accertamento” che “indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda” senz'altro “si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità … rilevabile d'ufficio” (cfr. Cass., Sez. un., n.
3086/2022, cit.)] e non potendosi evidentemente ritenere, come pur prospettato in una delle
C.T.P. qui prodotte [cfr. pag. 4 del doc. 3 all'appello], che si trattasse di evenienze non bisognose di prova ex art. 115, comma II, c.p.c. [risultando il c.d. fatto notorio un istituto del tutto eccezionale e da intendersi “in senso rigoroso” – “comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati” – e in ogni caso da escludersi nel caso di nozione che, a prescindere dalla sua eventuale natura “consolidata” e diffusa, involge “acquisizioni specifiche di natura tecnica”, “elementi valutativi che implicano cognizioni particolari” e “il preventivo accertamento di particolari dati” (cfr. Cass. civ., 20/09/2019, n. 23546), come nel caso di specie (trattandosi, come evidente, di valutazioni economico-aziendalistiche implicanti nozioni, acquisizioni e cognizioni specifiche e tecnico-specialistiche senz'altro estranee all'area applicativa del predetto eccezionale istituto)].
VI.5.- In ragione di quanto precede, attesa la complessiva non accoglibilità delle deduzioni critiche avanzate nei confronti sia dell'elaborato dell'arch. [v. supra, sub VI.3.- Per_3
VI.3.1.], sia della C.T.U. del dott. [v. supra, sub VI.4.-VI.4.2.], è evidente che anche Per_4
tali ultimi motivi di gravame risultano globalmente meritevoli di reiezione.
VII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VI.5.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punto (2)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, a esse occorra provvedere solo in relazione al presente grado di giudizio.
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E ciò, come evidente, in virtù dell'integrale conferma della sentenza appellata e, al contempo, del difetto di gravame, anche incidentale, rispetto alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure
[non integrando ovviamente valida impugnativa la mera istanza delle parti appellanti di condanna al “pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio” (cfr. pagg. 26-27, punto
4), dell'atto di appello, nonché pag. 3, punto 4), delle note scritte di p.c. del 3.06.2025), poiché chiaramente prospettata solo come eventuale conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'accoglimento del proprio gravame (e dunque per evenienza qui in ogni caso non realizzatasi) e comunque senza articolare specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure (avendo la parte meramente invocato il carattere non controverso delle questioni di diritto e il significativo quantum dell'originaria pretesa attorea – il cui accoglimento pur in parte qua, tuttavia, non può mai integrare “soccombenza”: cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 31/10/2022, n. 32061), chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.)], tutto ciò ovviamente precludendo, come noto, ogni “nuovo regolamento” delle spese di prime cure [cfr., da ultimo,
Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n.
16526];
IX.1.- Venendo pertanto alla disciplina delle spese di queste grado, fermo e pacifico che nulla va disposto con riguardo alle parti rimaste contumaci [atteso l'esito del gravame e il loro difetto di costituzione, “non” avendo dunque “sopportato spese al cui rimborso abbia[no] diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ.,
15/05/2019, n. 12897)], rispetto alle parti invece costituite esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) sul piano determinativo-quantificatorio: alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. [tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto]; alle voci di compenso per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello; al valore della causa [pari al solo quantum liquidato in 1° grado e qui contestato (€ 678.047,49), costituendo “l'effettivo oggetto del gravame” l'importo da valutarsi, a prescindere “dagli esiti del giudizio nella fase precedente”, ai fini della regolazione delle spese in sede di gravame (cfr. Cass. civ., 4/09/2018, n. 21613)] e allo scaglione applicabile (superiore a € 520.000,00); alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione (atteso che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide
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con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”: cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857) e decisionale (ovviamente spettante a prescindere dal deposito della memoria di replica, prescindendo del resto la liquidazione anche dall'omesso deposito di scritti conclusivi tout court: cfr. Cass. civ., 12/06/2025, n. 15772 e Cass. civ., 19/09/2023, n. 26483)] e alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014 [considerando, e.g., il carattere strettamente documentale della procedura, il limitato numero di attività svolte, il non eccessivo differenziale fra il suo limite minimo e il valore della causa in fase di gravame (anche alla luce dell'ampiezza dello scaglione di riferimento) e infine il non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi del predetto scaglione di riferimento];
(B) sotto il versante subiettivo-solutorio: alla natura solidale della responsabilità dei soccombenti [in ossequio al principio di cui all'art. 97, comma I, c.p.c. e all'ampia nozione di
“interesse comune” ivi menzionata (cfr., ex multis, Cass. civ., 30/10/2018, n. 27476; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8832; Cass. civ., 17/10/2016, n. 20916; Cass. civ., 11/04/2016, n. 6976;
Cass. civ., 12/12/1988, n. 6739)] e alla necessità di procedere a liquidazione unica per le due parti appellate [unitariamente difese e altresì aventi identiche posizioni, essendo stata conseguentemente espletata un'unica “opera defensionale” (cfr., ex aliis, Cass., 10/06/1997,
n. 5174; Cass. civ., 24/11/2005, n. 24757; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21064; Cass. civ.,
4/06/2015, n. 11591; Cass. civ., 30/10/2017, n. 25803; Cass. civ., 16/11/2018, n. 29651), non risultando poi accordabile, in difetto di espressa e inequivoca richiesta in tal senso, alcuna maggiorazione ex art. 4, comma II, D.M. 55/2014].
IX.2.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 248/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 980/2020,
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pubblicata in data 30.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1522/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) AN gli appellanti (la , in persona del suo l.r.p.t. Parte_1 [...]
, e anche in proprio, nonché n.q. di erede di Parte_3 Parte_3
), in solido, alla refusione delle spese del presente grado di Parte_2
giudizio in favore delle parti appellati qui costituitesi, unitariamente difese e considerate ( n.q. di procuratore generale di Controparte_1
, e ), spese Controparte_2 Controparte_3
complessivamente liquidate in € 13.078,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) NULLA per le spese degli appellati rimasti contumaci;
4) , con riguardo agli appellanti, della sussistenza del presupposto processuale CP_5 di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 30 settembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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