19 aprile 1942
(Liquidazione della quota del socio uscente).
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota e' fatta in base alla situazione patrimoniale della societa' nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo quanto e' disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
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- 1. Liquidazione della quota del sociohttps://www.brocardi.it/ · 287.2462
[…] La dichiarazione di recesso ha natura di...» Consulenza legale Q201617046 (Articolo 2289 Codice Civile - Liquidazione della quota del socio uscente) «Nelle società di persone i mutamenti nella compagine societaria rappresentano una modifica del contratto sociale (c.d. modifiche “soggettive”). […] ovvero non...» Consulenza legale Q201615463 (Articolo 2289 Codice Civile - Liquidazione della quota del socio uscente) «Quando il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio a questi spetta la liquidazione della propria quota in base ai criteri di cui all' art. 2289 del c.c. ....» Consulenza legale Q201514359 (Articolo 2289 Codice Civile - Liquidazione della quota del socio uscente) «Esaminato il quesito e visionata la documentazione allegata, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Pistoia, sentenza 07/01/2025, n. 8Provvedimento: […] [...] nella misura del 33%: non avendo ricevuto la liquidazione della propria quota ai sensi dell'art. 2289 c.c., esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione, […] - non essendo subentrati nel rapporto sociale, costoro hanno diritto alla liquidazione della rispettiva quota essendo ampiamente decorso il termine semestrale di cui all'art. 2289 u.c. c.c. applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 2315 c.c.; […] dal decesso), le ipotesi alternative pure devono verificarsi entro il termine semestrale, non potendo altrimenti precludere il diritto degli eredi alla liquidazione della cd. quota sociale individuata in base ai criteri indicati dall'art. 2289 co. 2 e co. 3 c.c., […]Leggi di più...
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