Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°.5805 5805/2024 R.G.
promossa da
Parte_1
con l'avv.R.Malvestiti,
contro
, Controparte_1
contumace
All'udienza del 13.2.2025 dopo la discussione orale della causa ai sensi dell'art.429 c.p.c., il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione, sulla base dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art.143 c.p.c. Parte_1
a assunto di aver stipulato contratto di locazione in forza del quale era
[...] stato concesso a far data dal 15.3.2019 a un immobile sito in Controparte_1
Villongo via Cadorna n.11, al canone mensile di euro 450 e che il conduttore si era reso moroso nel pagamento del dovuto dal febbraio 2024. Chiedeva pertanto la convalida dello sfratto per morosità ed il rilascio dell'immobile locato.
Pur ritualmente citato il conduttore non si costituiva.
Mutato il rito, attesa la notifica dell'atto introduttivo ex art. 143 c.p.c., ed attivato il procedimento di mediazione, veniva fissata la presente udienza per la discussione della causa. Anche in questa sede non si è costituito nessuno per parte convenuta.
E' prodotto in atti il contratto stipulato in data 14.3.2019 con decorrenza dal giorno successivo, regolarmente registrato, con il quale il ricorrente ha concesso
Parte ricorrente ha dedotto in atti che il conduttore si è reso moroso nel pagamento del canone da febbraio 2024 sino alla data dell'intimazione e costui, rimasto contumace, non ha offerto alcuna prova del proprio adempimento.
Il locatore ha poi dato atto che il conduttore ha provveduto dopo la notifica dell'intimazione e dopo la prima udienza a sanare parzialmente la morosità come da nota di precisazione del credito depositata in data 4.2.2025 e solo in data 10.2.2025 il medesimo ha corrisposto integralmente i canoni arretrati.
Atteso dunque il lungo periodo cui si riferiva la morosità intimata alla data dell'intimazione ed il lungo ritardo nel pagamento del dovuto, visti gli artt.1455 c.c. e 5 l.392/78, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'odierno convenuto ordinando il rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro 2.198 per compensi oltre ad euro 78,60 per esborsi documentati, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge nonché euro 250 per la fase di attivazione della mediazione, devono essere rifuse dal convenuto al ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 14.3.2019 tra le parti ed ordina per l'effetto al convenuto il rilascio immediato dell'immobile di Villongo, via Cadorna n.11, libero da cose e persone nella disponibilità del locatore;
2. Condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.198 per compensi, oltre ad euro 78,60 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ed euro 250 per compensi della fase di mediazione.
Bergamo, 13/02/2025
Il Giudice