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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/10/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Alberto Rizzo Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Daniela Di Girolamo Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1312 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FIOCCHI STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in ricorso introduttivo e confermate con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c in data 17/10/2025
pagina 1 di 3 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
- vista la domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 12/03/2024 dalla sola parte ricorrente;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che la parte costituita ha depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge
1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015
n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dall'udienza di comparizione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 26/07/2024 sentenza di separazione consensuale n. 1248/2024, passata in giudicato;
-Rilevato che nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
All'esito dell'udienza del 20/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno in assenza di domanda e di prole minorenne o ancora non economicamente autosufficiente.
pagina 2 di 3 Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 08/09/2012 in
LO (MO) da (nata a [...] il Parte_1
10/05/1966) con (nato in [...] il [...]), CP_1 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LO
(MO), atto n. 26, parte I, anno 2012;
2. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO
(MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Condanna , alla refusione in favore della ricorrente delle spese di CP_1 lite che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e al 15% di spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Daniela Di Girolamo
IL PRESIDENTE dott. Alberto Rizzo
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