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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
R.G. 6903/2019
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in persona del GOP dott. Vincenzo Facchiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DE Parte_1 P.IVA_1
NE NI attore/opponente e
(C.F. , assistito e difeso da Controparte_1 C.F._1
se stesso Avv. Controparte_1
convenuto/opposto
CONCLUSIONI: per l'opponente: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 accoglimento della presente opposizione: nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, con vittoria delle spese tutte del giudizio. per l'opposto in proprio: - in via principale, accertarsi e Controparte_1 dichiararsi la nullità dell'opposizione al decreto ingiuntivo così come proposta per violazioni delle norme sulla trasparenza bancaria: e, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo in questione;
con vittoria di spese. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1293/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 27.05.2019, recante l'RG n. 4305/2019 con cui le veniva ingiunto di consegnare a copia della documentazione utile a Controparte_1 ricostruire le condizioni iniziali e l'evoluzione del contratto di mutuo stipulato in data 07.05.2001 dall'ingiungente . In particolare, il Tribunale di Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere ha ingiunto al . in persona del l.r.p.t., Parte_1 di consegnare, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, alla parte ricorrente copia dell'intero incartamento, eventualmente Controparte_1 sottoscritto dal ricorrente in occasione dell'operazione di apertura di mutuo;
copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni, provvigioni di massimo scoperto e giorni valuta;
copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie, purchè sottoscritte dall'utente bancario;
copia della documentazione comunque afferente al contratto stesso ancora in vigore presso la Banca. Ricorso e decreto ingiuntivo sono stati notificati al in data Parte_1
18/6/2019. Il a sostegno dell'opposizione deduceva la genericità della Parte_1 richiesta di consegna di documentazione ed insisteva per la revoca del Decreto ingiuntivo opposto e la condanna alle spese del giudizio. Altresì ha evidenziato che in data 22/7/2019 ha provveduto ad inviare all'ingiungente i documenti dalla stessa specificati in atti. E chiedeva dunque dichiararsi la cessata materia del contendere peer aver ottemperato a quanto ingiunto dal Tribunale. Con comparsa di risposta depositata in atti si costituiva l'ingiungente CP_1
[...]
Con detto atto eccepiva la pretestuosità e l'infondatezza della spiegata opposizione e concludeva per il rigetto della opposizione stessa e per la conferma del decreto ingiuntivo n. 1293/2019 con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite. Parte opposta si appellava al diritto del cliente di ottenere la documentazione richiesta in sede monitoria in applicazione del principio di trasparenza nei rapporti bancari evidenziando la censurabile condotta tenuta della banca in quanto contraria a buona fede. Altresì contestava che la Banca aveva provveduto alla consegna di documenti in suo possesso solo dopo la notifica del Decreto Ingiuntivo e che non tutti i documenti ingiunti erano stati consegnati In corso di giudizio veniva espletata la prevista procedura di mediazione conclusasi negativamente. La causa, a seguito di rinvii, veniva assegnata allo scrivente GOP che ritenuta la causa di natura documentale tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 2/6 In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 07.10.2024 giusto decreto del Presidente della Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile ratificato dal Presidente del Tribunale. Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo. Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito evidenziate.
L'art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 disciplina il dovere di comunicazione/informazione della banca verso il cliente e stabilisce che nei contratti di durata, le banche e gli intermediari finanziari - soggetti indicati nell'articolo 115 TUB - devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Pieno diritto, dunque, sussisteva in capo all'opposto, cliente/correntista che aveva stipulato il mutuo in narrativa, di chiedere anche attraverso un decreto pag. 3/6 ingiuntivo la consegna da parte dell'istituto di credito della documentazione richiesta.
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che i documenti richiesti non siano stati forniti nella loro interezza dalla opponente.
Alcun pregio assume la considerazione, ai fini dell'esclusione degli obblighi individuati dall'art 119 TUB, circa la sostenuta genericità della richiesta di consegna dei documenti da parte della controparte.
Sul punto va segnalato come la Suprema Corte di Cassazione abbia evidenziato come nella fase della esecuzione del contratto, la buona fede imponga a ciascuna parte di tenere comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.
Tra tali doveri di comportamento rientra senza dubbio anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento;
in materia di contratti bancari, trovando fondamento l'esercizio del diritto ad ottenere la documentazione non solo nell'art. 119 Tub ma anche negli artt. 1374 e 1375 cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 12093/2001).
Il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è ben più ampio di quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art.119 T.U.B..
Ex lege è sancito l'obbligo della consegna al cliente di un esemplare di ogni contratto e documento sottoscritto al momento della sottoscrizione dello stesso ed anche successivamente, ove dichiarino ad esempio di averlo smarrito o comunque di non averlo in disponibilità.
Il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella pag. 4/6 esecuzione del rapporto e nella disposizione dell'art. 119 comma 4^ del D.Lgs n.
385/1993.
Non risulta inoltre necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dagli artt. 117
e 119 TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. 11773/1999).
Da un lato dunque è da ritenersi priva di pregio la censura di genericità della richiesta mossa dall'istituto opponente, dall'altro risulta provato che l'opponente non abbia correttamente ottemperato agli obblighi di consegna documentale posti a suo carico dall'art. 119 T.U.B., confermando la legittimità dell'azione monitoria instaurata dall'opposta.
In proposito, si segnala come la opponente si sia limitata a rappresentare di non potere produrre tutti i documenti esplicati nel Decreto Ingiuntivo in quanto non in suo possesso.
Da ciò discende la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con la condanna della parte attrice opponente/ingiunta alla consegna dei documenti richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 147/2022, considerata l'attività effettivamente svolta e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1293/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
27.05.2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo, in toto;
pag. 5/6 2. Condanna parte opponente in persona del legale rapp.te p.t.. Parte_1 al pagamento delle spese processuali della fase di opposizione, con attribuzione all'Avv. , procuratore di sé stesso, che si Controparte_1 liquidano in € 1.200,00 oltre spese generali al 15%, cpa ed IVA se dovuti, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
oltre la refusione delle spese di mediazione pari ad € 50,00.
3. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data deposito
Il GOP
Dott. Vincenzo Facchiano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
R.G. 6903/2019
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in persona del GOP dott. Vincenzo Facchiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DE Parte_1 P.IVA_1
NE NI attore/opponente e
(C.F. , assistito e difeso da Controparte_1 C.F._1
se stesso Avv. Controparte_1
convenuto/opposto
CONCLUSIONI: per l'opponente: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 accoglimento della presente opposizione: nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, con vittoria delle spese tutte del giudizio. per l'opposto in proprio: - in via principale, accertarsi e Controparte_1 dichiararsi la nullità dell'opposizione al decreto ingiuntivo così come proposta per violazioni delle norme sulla trasparenza bancaria: e, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo in questione;
con vittoria di spese. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1293/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 27.05.2019, recante l'RG n. 4305/2019 con cui le veniva ingiunto di consegnare a copia della documentazione utile a Controparte_1 ricostruire le condizioni iniziali e l'evoluzione del contratto di mutuo stipulato in data 07.05.2001 dall'ingiungente . In particolare, il Tribunale di Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere ha ingiunto al . in persona del l.r.p.t., Parte_1 di consegnare, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, alla parte ricorrente copia dell'intero incartamento, eventualmente Controparte_1 sottoscritto dal ricorrente in occasione dell'operazione di apertura di mutuo;
copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni, provvigioni di massimo scoperto e giorni valuta;
copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie, purchè sottoscritte dall'utente bancario;
copia della documentazione comunque afferente al contratto stesso ancora in vigore presso la Banca. Ricorso e decreto ingiuntivo sono stati notificati al in data Parte_1
18/6/2019. Il a sostegno dell'opposizione deduceva la genericità della Parte_1 richiesta di consegna di documentazione ed insisteva per la revoca del Decreto ingiuntivo opposto e la condanna alle spese del giudizio. Altresì ha evidenziato che in data 22/7/2019 ha provveduto ad inviare all'ingiungente i documenti dalla stessa specificati in atti. E chiedeva dunque dichiararsi la cessata materia del contendere peer aver ottemperato a quanto ingiunto dal Tribunale. Con comparsa di risposta depositata in atti si costituiva l'ingiungente CP_1
[...]
Con detto atto eccepiva la pretestuosità e l'infondatezza della spiegata opposizione e concludeva per il rigetto della opposizione stessa e per la conferma del decreto ingiuntivo n. 1293/2019 con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite. Parte opposta si appellava al diritto del cliente di ottenere la documentazione richiesta in sede monitoria in applicazione del principio di trasparenza nei rapporti bancari evidenziando la censurabile condotta tenuta della banca in quanto contraria a buona fede. Altresì contestava che la Banca aveva provveduto alla consegna di documenti in suo possesso solo dopo la notifica del Decreto Ingiuntivo e che non tutti i documenti ingiunti erano stati consegnati In corso di giudizio veniva espletata la prevista procedura di mediazione conclusasi negativamente. La causa, a seguito di rinvii, veniva assegnata allo scrivente GOP che ritenuta la causa di natura documentale tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 2/6 In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 07.10.2024 giusto decreto del Presidente della Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile ratificato dal Presidente del Tribunale. Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo. Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito evidenziate.
L'art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 disciplina il dovere di comunicazione/informazione della banca verso il cliente e stabilisce che nei contratti di durata, le banche e gli intermediari finanziari - soggetti indicati nell'articolo 115 TUB - devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Pieno diritto, dunque, sussisteva in capo all'opposto, cliente/correntista che aveva stipulato il mutuo in narrativa, di chiedere anche attraverso un decreto pag. 3/6 ingiuntivo la consegna da parte dell'istituto di credito della documentazione richiesta.
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che i documenti richiesti non siano stati forniti nella loro interezza dalla opponente.
Alcun pregio assume la considerazione, ai fini dell'esclusione degli obblighi individuati dall'art 119 TUB, circa la sostenuta genericità della richiesta di consegna dei documenti da parte della controparte.
Sul punto va segnalato come la Suprema Corte di Cassazione abbia evidenziato come nella fase della esecuzione del contratto, la buona fede imponga a ciascuna parte di tenere comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.
Tra tali doveri di comportamento rientra senza dubbio anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento;
in materia di contratti bancari, trovando fondamento l'esercizio del diritto ad ottenere la documentazione non solo nell'art. 119 Tub ma anche negli artt. 1374 e 1375 cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 12093/2001).
Il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è ben più ampio di quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art.119 T.U.B..
Ex lege è sancito l'obbligo della consegna al cliente di un esemplare di ogni contratto e documento sottoscritto al momento della sottoscrizione dello stesso ed anche successivamente, ove dichiarino ad esempio di averlo smarrito o comunque di non averlo in disponibilità.
Il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella pag. 4/6 esecuzione del rapporto e nella disposizione dell'art. 119 comma 4^ del D.Lgs n.
385/1993.
Non risulta inoltre necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dagli artt. 117
e 119 TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. 11773/1999).
Da un lato dunque è da ritenersi priva di pregio la censura di genericità della richiesta mossa dall'istituto opponente, dall'altro risulta provato che l'opponente non abbia correttamente ottemperato agli obblighi di consegna documentale posti a suo carico dall'art. 119 T.U.B., confermando la legittimità dell'azione monitoria instaurata dall'opposta.
In proposito, si segnala come la opponente si sia limitata a rappresentare di non potere produrre tutti i documenti esplicati nel Decreto Ingiuntivo in quanto non in suo possesso.
Da ciò discende la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con la condanna della parte attrice opponente/ingiunta alla consegna dei documenti richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 147/2022, considerata l'attività effettivamente svolta e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1293/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
27.05.2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo, in toto;
pag. 5/6 2. Condanna parte opponente in persona del legale rapp.te p.t.. Parte_1 al pagamento delle spese processuali della fase di opposizione, con attribuzione all'Avv. , procuratore di sé stesso, che si Controparte_1 liquidano in € 1.200,00 oltre spese generali al 15%, cpa ed IVA se dovuti, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
oltre la refusione delle spese di mediazione pari ad € 50,00.
3. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data deposito
Il GOP
Dott. Vincenzo Facchiano
pag. 6/6