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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA
- Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO
- Consigliere -
- Consigliere est.- Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI
all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 51 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024
vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Lucchese e Giampiero Belfiore,
elettivamente domiciliate come in atti
Appellanti
E
CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...] Controparte_6
CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_10
" quali eredi di
[...] Controparte_15 e Controparte_16 "
Controparte_17 Persona_1 CP_18 CP_19
CP_21 Controparte 20
[...]
[...]
Controparte_24 Parte_2 Controparte_22 CP_23
rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Giancarlo Perfetti e Manuela Maria Zoccali,
[...] " elettivamente domiciliati come in atti
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9053/2023 del Tribunale di Roma Sez. Lavoro pubblicata in data 16/10/2023.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE Parte_1Gli attuali appellanti, premesso di avere prestato tutti servizio alle dipendenze della ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 16.1.2020; di essersi resa la società
CP_1 nella sua veste di affittuaria del ramo aziendale di 41 punti vendita, garante del fabbisogno economico previsto dalla proposta concordataria alle condizioni riportate nel decreto di omologazione del concordato emesso in data 7 maggio 2021; di essere i lavoratori fra i creditori ammessi al concordato in via privilegiata, trattandosi di crediti da prestazione lavorativa riconosciuti in loro favore dalla Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1066/2016; di essere stata accreditata, a parziale soddisfazione di quanto loro spettante, la somma di € 760.004,55, dovendo ancora essere corrisposte in loro favore le somme maturate a titolo di rivalutazione ed interessi legali, pari ad € 52.372,68, sino al 30.5.2022, data del pagamento;
di avere la Pt 1 provveduto all'aggiornamento del credito privilegiato includendo la rivalutazione sino alla data di pubblicazione del decreto di omologa del 7.5.2021 e gli interessi sino alla data del 30.5.2022, e di essersi altresì opposta alla richiesta di liquidazione in via privilegiata delle spese legali di cui alla sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro, hanno agito in giudizio nei confronti della Parte_1 e della CP_1
[...] formulando le seguenti conclusioni a) previa affermazione che il credito dei lavoratori va 66
calcolato includendo rivalutazione ed interessi maturati sino alla data del 30.5.2022, fissata in concordato per il pagamento dei crediti privilegiati, condannare la Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma alla piazza Sant'Andrea della Valle n. 6, in solido con la società CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore e nella sua qualità di fideiussore, corrente in Corato alla via San Magno n. 31, o in subordine ognuna per quanto di competenza, al pagamento della complessiva somma di € 52.372,68, pari alla differenza fra quanto allo stato già versato e pari ad € 760.002,00 e l'ammontare complessivamente dovuto alla data del 30.5.2022 e pari ad € 812.374,68, oltre interessi medio tempore maturati dal 30.5.2022 sino al soddisfo, ovvero alla somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia;
b) previa affermazione del rango privilegiato anche delle spese legali per come riportate nelle sentenze della
Corte di Appello di Catanzaro e della Corte di Cassazione, condannare, a tale titolo, la società Parte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma alla Piazza
Sant'Andrea della Valle n. 6, in solido con la società in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore e nella sua qualità di fideiussore, corrente in Corato alla Via San Magno
n. 31, o in subordine ognuna per quanto di competenza, al pagamento, a tale titolo in favore dei dipendenti ricorrenti, della complessiva somma di € 63.101,89 per come da nota allegata, ovvero alla somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia", con vittoria delle spese di lite da distrarsi. 66Il Tribunale, nella resistenza delle società convenute, ha così disposto Condanna in solido le resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 52.372,68 pari alla differenza tra quanto allo stato già versato e pari ad € 760.002,00 e l'ammontare complessivamente dovuto alla data del 30.5.2022 e pari ad € 812.374,68 oltre interessi medio tempore maturati dal
30.5.2022 sino al soddisfo;
Condanna altresì in solido le resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 63.101,89 a titolo di spese di lite come indicate nella sentenza n. 1066/2016 della Corte di Appello di Catanzaro n. 1066/2016. Condanna, infine, le resistenti a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 5.894,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di e 379,50, da distrarsi".
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso fondato osservando che a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale che, con la sentenza n. 300 del 31.12.1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 59 e 169 del R.D. 267/1942 nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo, non vi è più lo sbarramento di ordine temporale, costituito dalla presentazione della domanda di concordato preventivo, all'applicabilità dell'art. 429 c.p.c.. ed ha argomentato che... il credito di lavoro del dipendente nei confronti del datore di lavoro ammesso alla procedura di concordato preventivo va rivalutato, a norma dell'art. 429 co.3 cpc a decorrere dal giorno della maturazione del diritto ed anche per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. Sull'importo di tale credito, quale risulta dalla operata rivalutazione, vanno calcolati gli interessi nella misura legale, a decorrere dalla data di scadenza del credito stesso ed anche per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato>>. Ha, quindi, condannato le resistenti in solido al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 52.000 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dal 19.6.2019- data di presentazione del concordato preventivo- sino alla data di pagamento del 30.5.2022, oltre gli interessi medio tempore maturati sino all'effettivo soddisfo. Quanto alle spese di giudizio liquidate dalla Corte di Appello di
Catanzaro con la sentenza n. 1066/2016, rilevata la loro natura di accessori di un diritto di credito soddisfatto con rango concorsuale, ha ritenuto che anche il credito derivante dalla condanna alle spese avesse lo stesso grado.
CP_1Avverso la detta pronuncia hanno proposto appello la lamentando Parte_1 e la l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2749 c.c. non potendo il privilegio che assiste il credito azionato estendersi alle spese di lite sostenute per l'accertamento giudiziale del credito.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della gravata sentenza nella parte in cui ha condannato le società appellanti al pagamento della somma di euro 63.101,89 a titolo di spese di lite di cui alla sentenza della Corte di Appello Catanzaro 1066/2016.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
Preliminarmente si dà atto che non è stata impugnata la sentenza nella parte in cui ha condannato le parti appellanti al pagamento della somma di euro 52.372,68 a titolo di differenze tra quanto allo stato già versato e quanto complessivamente dovuto alla data del 30.5.2022, aspetto che esula dalla cognizione del giudice del gravame essendosi sullo stesso formato il giudicato interno.
L'appello, che ha quindi ad oggetto la sola statuizione relativa al riconoscimento di credito privilegiato alle spese legali liquidate dalla Corte di Appello di Catanzaro, è fondato.
In particolare, le società appellanti censurano la decisione del giudice di prime cure per avere esteso alle spese di lite in oggetto il rango privilegiato erroneamente ritenendo che in virtù del principium accessorium sequitur principale... anche il credito derivante dalla condanna alle spese dovrà avere tale grado in quanto trova la sua causa nella proposizione della domanda giudiziale anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato>>. Affermano che il privilegio che assiste il credito azionato non può, invece, estendersi alle spese di lite, nemmeno ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., norma che troverebbe applicazione solo se l'attività professionale fosse stata svolta per conto e a favore di società fallita o sottoposta a concordato preventivo.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
L'art. 2749, comma 1, c.c. recita "Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente" riferendosi, quindi, alle sole spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, precludendo l'estensione, come correttamente rilevato dalle appellanti, a spese diverse quali le spese processuali sostenute nel giudio di cognizione per l'affermazione del diritto assistito da privilegio, come quello derivante dalla prestazione lavorativa.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, richiamando precedente Cass. n. 1211 del 1977, che "a norma dell'art 2749 cod. civ, non derogato dall'art 54 legge fallimentare, il privilegio accordato al credito si estende soltanto alle spese ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo e per l'insinuazione nel passivo fallimentare e non anche alle spese processuali sostenute nel giudizio di cognizione in cui il suddetto credito è stato accertato. Il diritto al rimborso delle spese del giudizio di cognizione non è assistito da privilegio neanche a norma dell'art 2751 n 5 cod. civ, ancorché sia fatto valere, nel fallimento della controparte soccombente, dal difensore antistatario del creditore, poiché tale diritto attiene, pur sempre, al pagamento di spese giudiziali e non è suscettibile di assumere tale natura soltanto il credito che nasce dal rapporto diretto corrente fra il difensore ed il proprio cliente, a norma dell'art 2229 cod civ." (Cass. n. 21482/2017), confermando quindi l'estensione del privilegio agli interessi e alle sole spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, e non alle spese sostenute dal creditore.
Alla luce delle considerazioni espresse, non potendo trovare applicazione neppure l'estensione del privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., che si riferisce alla diversa ipotesi delle retribuzioni dei professionisti per l'attività espleta in favore del proprio debitore, e non quindi di altro soggetto,
l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, deve essere rigettata la domanda formulata con il ricorso introduttivo volta ad ottenere la declaratoria del rango privilegiato delle spese legali indicate nella sentenza n. 1066/2016 della Corte di Appello di
Catanzaro.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per un terzo e poste a carico delle parti appellanti per i residui due terzi, liquidati come in dispositivo.
Si dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza sostituendo al
"i nominativi nominativo
,Controparte_14 Controparte_15 Persona_1 e
"come da procura in atti. quali eredi di "
Controparte_16 Persona_1
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, rigetta la domanda formulata con il ricorso introduttivo volta ad ottenere la declaratoria del rango privilegiato delle spese legali indicate nella sentenza n. 1066/2016 della Corte di Appello di
Catanzaro. Compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna le parti appellanti al pagamento in solido dei residui due terzi in favore degli appellati che si liquidano, quanto al primo grado, in € 3.900,00, e per il presente grado, in € 3.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Guido Rosa dott.ssa Bianca Maria Serafini
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA
- Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO
- Consigliere -
- Consigliere est.- Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI
all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 51 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024
vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Lucchese e Giampiero Belfiore,
elettivamente domiciliate come in atti
Appellanti
E
CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...] Controparte_6
CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_10
" quali eredi di
[...] Controparte_15 e Controparte_16 "
Controparte_17 Persona_1 CP_18 CP_19
CP_21 Controparte 20
[...]
[...]
Controparte_24 Parte_2 Controparte_22 CP_23
rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Giancarlo Perfetti e Manuela Maria Zoccali,
[...] " elettivamente domiciliati come in atti
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9053/2023 del Tribunale di Roma Sez. Lavoro pubblicata in data 16/10/2023.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE Parte_1Gli attuali appellanti, premesso di avere prestato tutti servizio alle dipendenze della ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 16.1.2020; di essersi resa la società
CP_1 nella sua veste di affittuaria del ramo aziendale di 41 punti vendita, garante del fabbisogno economico previsto dalla proposta concordataria alle condizioni riportate nel decreto di omologazione del concordato emesso in data 7 maggio 2021; di essere i lavoratori fra i creditori ammessi al concordato in via privilegiata, trattandosi di crediti da prestazione lavorativa riconosciuti in loro favore dalla Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1066/2016; di essere stata accreditata, a parziale soddisfazione di quanto loro spettante, la somma di € 760.004,55, dovendo ancora essere corrisposte in loro favore le somme maturate a titolo di rivalutazione ed interessi legali, pari ad € 52.372,68, sino al 30.5.2022, data del pagamento;
di avere la Pt 1 provveduto all'aggiornamento del credito privilegiato includendo la rivalutazione sino alla data di pubblicazione del decreto di omologa del 7.5.2021 e gli interessi sino alla data del 30.5.2022, e di essersi altresì opposta alla richiesta di liquidazione in via privilegiata delle spese legali di cui alla sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro, hanno agito in giudizio nei confronti della Parte_1 e della CP_1
[...] formulando le seguenti conclusioni a) previa affermazione che il credito dei lavoratori va 66
calcolato includendo rivalutazione ed interessi maturati sino alla data del 30.5.2022, fissata in concordato per il pagamento dei crediti privilegiati, condannare la Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma alla piazza Sant'Andrea della Valle n. 6, in solido con la società CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore e nella sua qualità di fideiussore, corrente in Corato alla via San Magno n. 31, o in subordine ognuna per quanto di competenza, al pagamento della complessiva somma di € 52.372,68, pari alla differenza fra quanto allo stato già versato e pari ad € 760.002,00 e l'ammontare complessivamente dovuto alla data del 30.5.2022 e pari ad € 812.374,68, oltre interessi medio tempore maturati dal 30.5.2022 sino al soddisfo, ovvero alla somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia;
b) previa affermazione del rango privilegiato anche delle spese legali per come riportate nelle sentenze della
Corte di Appello di Catanzaro e della Corte di Cassazione, condannare, a tale titolo, la società Parte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma alla Piazza
Sant'Andrea della Valle n. 6, in solido con la società in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore e nella sua qualità di fideiussore, corrente in Corato alla Via San Magno
n. 31, o in subordine ognuna per quanto di competenza, al pagamento, a tale titolo in favore dei dipendenti ricorrenti, della complessiva somma di € 63.101,89 per come da nota allegata, ovvero alla somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia", con vittoria delle spese di lite da distrarsi. 66Il Tribunale, nella resistenza delle società convenute, ha così disposto Condanna in solido le resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 52.372,68 pari alla differenza tra quanto allo stato già versato e pari ad € 760.002,00 e l'ammontare complessivamente dovuto alla data del 30.5.2022 e pari ad € 812.374,68 oltre interessi medio tempore maturati dal
30.5.2022 sino al soddisfo;
Condanna altresì in solido le resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 63.101,89 a titolo di spese di lite come indicate nella sentenza n. 1066/2016 della Corte di Appello di Catanzaro n. 1066/2016. Condanna, infine, le resistenti a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 5.894,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di e 379,50, da distrarsi".
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso fondato osservando che a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale che, con la sentenza n. 300 del 31.12.1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 59 e 169 del R.D. 267/1942 nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo, non vi è più lo sbarramento di ordine temporale, costituito dalla presentazione della domanda di concordato preventivo, all'applicabilità dell'art. 429 c.p.c.. ed ha argomentato che... il credito di lavoro del dipendente nei confronti del datore di lavoro ammesso alla procedura di concordato preventivo va rivalutato, a norma dell'art. 429 co.3 cpc a decorrere dal giorno della maturazione del diritto ed anche per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. Sull'importo di tale credito, quale risulta dalla operata rivalutazione, vanno calcolati gli interessi nella misura legale, a decorrere dalla data di scadenza del credito stesso ed anche per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato>>. Ha, quindi, condannato le resistenti in solido al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 52.000 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dal 19.6.2019- data di presentazione del concordato preventivo- sino alla data di pagamento del 30.5.2022, oltre gli interessi medio tempore maturati sino all'effettivo soddisfo. Quanto alle spese di giudizio liquidate dalla Corte di Appello di
Catanzaro con la sentenza n. 1066/2016, rilevata la loro natura di accessori di un diritto di credito soddisfatto con rango concorsuale, ha ritenuto che anche il credito derivante dalla condanna alle spese avesse lo stesso grado.
CP_1Avverso la detta pronuncia hanno proposto appello la lamentando Parte_1 e la l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2749 c.c. non potendo il privilegio che assiste il credito azionato estendersi alle spese di lite sostenute per l'accertamento giudiziale del credito.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della gravata sentenza nella parte in cui ha condannato le società appellanti al pagamento della somma di euro 63.101,89 a titolo di spese di lite di cui alla sentenza della Corte di Appello Catanzaro 1066/2016.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
Preliminarmente si dà atto che non è stata impugnata la sentenza nella parte in cui ha condannato le parti appellanti al pagamento della somma di euro 52.372,68 a titolo di differenze tra quanto allo stato già versato e quanto complessivamente dovuto alla data del 30.5.2022, aspetto che esula dalla cognizione del giudice del gravame essendosi sullo stesso formato il giudicato interno.
L'appello, che ha quindi ad oggetto la sola statuizione relativa al riconoscimento di credito privilegiato alle spese legali liquidate dalla Corte di Appello di Catanzaro, è fondato.
In particolare, le società appellanti censurano la decisione del giudice di prime cure per avere esteso alle spese di lite in oggetto il rango privilegiato erroneamente ritenendo che in virtù del principium accessorium sequitur principale... anche il credito derivante dalla condanna alle spese dovrà avere tale grado in quanto trova la sua causa nella proposizione della domanda giudiziale anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato>>. Affermano che il privilegio che assiste il credito azionato non può, invece, estendersi alle spese di lite, nemmeno ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., norma che troverebbe applicazione solo se l'attività professionale fosse stata svolta per conto e a favore di società fallita o sottoposta a concordato preventivo.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
L'art. 2749, comma 1, c.c. recita "Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente" riferendosi, quindi, alle sole spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, precludendo l'estensione, come correttamente rilevato dalle appellanti, a spese diverse quali le spese processuali sostenute nel giudio di cognizione per l'affermazione del diritto assistito da privilegio, come quello derivante dalla prestazione lavorativa.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, richiamando precedente Cass. n. 1211 del 1977, che "a norma dell'art 2749 cod. civ, non derogato dall'art 54 legge fallimentare, il privilegio accordato al credito si estende soltanto alle spese ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo e per l'insinuazione nel passivo fallimentare e non anche alle spese processuali sostenute nel giudizio di cognizione in cui il suddetto credito è stato accertato. Il diritto al rimborso delle spese del giudizio di cognizione non è assistito da privilegio neanche a norma dell'art 2751 n 5 cod. civ, ancorché sia fatto valere, nel fallimento della controparte soccombente, dal difensore antistatario del creditore, poiché tale diritto attiene, pur sempre, al pagamento di spese giudiziali e non è suscettibile di assumere tale natura soltanto il credito che nasce dal rapporto diretto corrente fra il difensore ed il proprio cliente, a norma dell'art 2229 cod civ." (Cass. n. 21482/2017), confermando quindi l'estensione del privilegio agli interessi e alle sole spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, e non alle spese sostenute dal creditore.
Alla luce delle considerazioni espresse, non potendo trovare applicazione neppure l'estensione del privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., che si riferisce alla diversa ipotesi delle retribuzioni dei professionisti per l'attività espleta in favore del proprio debitore, e non quindi di altro soggetto,
l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, deve essere rigettata la domanda formulata con il ricorso introduttivo volta ad ottenere la declaratoria del rango privilegiato delle spese legali indicate nella sentenza n. 1066/2016 della Corte di Appello di
Catanzaro.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per un terzo e poste a carico delle parti appellanti per i residui due terzi, liquidati come in dispositivo.
Si dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza sostituendo al
"i nominativi nominativo
,Controparte_14 Controparte_15 Persona_1 e
"come da procura in atti. quali eredi di "
Controparte_16 Persona_1
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, rigetta la domanda formulata con il ricorso introduttivo volta ad ottenere la declaratoria del rango privilegiato delle spese legali indicate nella sentenza n. 1066/2016 della Corte di Appello di
Catanzaro. Compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna le parti appellanti al pagamento in solido dei residui due terzi in favore degli appellati che si liquidano, quanto al primo grado, in € 3.900,00, e per il presente grado, in € 3.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Guido Rosa dott.ssa Bianca Maria Serafini