Sentenza 9 gennaio 2024
Massime • 1
In tema di patteggiamento cd. "allargato", anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza per censurare l'omessa applicazione di una pena accessoria, che debba essere obbligatoriamente disposta e non abbia formato oggetto di diverso accordo tra le parti.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a F. Alberto la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, causazione dolosa del fallimento, bancarotta semplice patrimoniale e ricorso abusivo al credito. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deducendo inosservanza della legge penale. In tal senso il ricorrente lamenta che il G.i.p. ha illegittimamente ritenuto di non irrogare all'imputato le pene accessorie fallimentari sulla base di una prognosi …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 12 luglio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a F. Alberto la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, causazione dolosa del fallimento, bancarotta semplice patrimoniale e ricorso abusivo al credito. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deducendo inosservanza della legge penale. In tal senso il ricorrente lamenta che il G.i.p. ha illegittimamente ritenuto di non irrogare all'imputato le pene accessorie fallimentari sulla base di una prognosi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2024, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di BI AN. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4768 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 luglio 2023, il G.i.p. del Tribunale di Brescia, decidendo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a IK AN la pena di anni quattro di reclusione e 18.000 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica e l'imputato. 2.1. Il pubblico ministero lamenta l'illegalità della pena conseguente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2.2. L'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato e va accolto, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. 2. Cominciando dalla disamina di quest'ultimo, va infatti rilevato che il ricorso di IK AN è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Innran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiannento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». I motivi dedotti non rientrano infatti tra quelli per cui permane l'eccezionale possibilità di ricorrere per cassazione. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3. Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica è invece ammissibile ed è anche fondato. 2 3.1. Prima delle modifiche introdotte dalla c.d. riforma Cartabia era consolidato l'orientamento secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'omessa applicazione di una pena accessoria, ove questa debba essere obbligatoriamente disposta, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti (Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Shtogaj Bardnn Rv. 281858; Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374; Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, Crudele, Rv. 254689; Sez. 4, n. 23134 del 14/05/2008, Di Girolamo, Rv. 240304). 3.2. Ad avviso del Collegio, questa conclusione dev'essere ribadita anche con riguardo al nuovo quadro normativo delineato dalla riforma. Nella versione risultante dall'art. 25 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - applicabile ratione temporis nel presente procedimento - l'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, per quanto qui interessa e al di fuori della speciale disciplina dettata dal successivo comma 3-bis per i delitti contro la pubblica amministrazione ivi indicati, che, nel caso di richiesta di applicazione pena non superiore a cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, «l'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata». In disparte il fatto che, interpretando la nuova disposizione, questa Corte ha già avuto modo di affermare come la clausola del patteggiamento che determina il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426), nel caso di specie le parti nulla hanno concordato con riguardo alle pene accessorie. 3.3. L'applicazione concordata della pena di anni quattro di reclusione, dunque, ai sensi dell'art. 29, primo comma, cod. pen. imponeva senza dubbio l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Trattandosi di effetto necessariamente conseguente alla pronuncia di una sentenza di applicazione di pena detentiva superiore a due anni - per le pene inferiori a tale limite vale invece la previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. - e non essendo consentito alcun potere discrezionale, nemmeno nella individuazione della durata, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente all'omessa all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che in questa sede si dispone per la durata di anni cinque.
P.Q.M.
3 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, pena che dispone per la durata di cinque anni. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2024 . _)