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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7069 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I°
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 13219/2025
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Francesco Ferri, presso il cui studio domicilia in Parte_1
Roma, viale Libia, n. 58
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio
Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 9.4.2025- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) Parte_1 poi notificato, con il quale ha domandato quanto segue:
“• Accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente a all'indennità di accompagnamento, condannare l al pagamento dei ratei maturati e Controparte_2 maturandi dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della Legge n. 18/80, con decorrenza dal 1°/2/2024 oltre accessori;
• Vittoria del compenso professionale, nonché rimborso forfettario, di cui il sottoscritto avvocato si dichiara antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha domandato quanto segue: CP_1
“- Dichiarare inammissibili e/o infondate le domande della ricorrente, vista la mancata dimostrazione in modo certo del mancato ricovero per il periodo per il quale è richiesto il pagamento della prestazione e vista la mancata prova certa di invio dell'AP70, documento indispensabile per l'erogazione della prestazione;
- In subordine, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, vista la liquidazione della prestazione in favore del ricorrente e visto che la parte non ha dimostrato con prove certe il requisito del non ricovero né l'invio del modello AP70 all' ; CP_1
- In ulteriore subordine, dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità in parola secondo le risultanze della ctu, ossia con revisione al febbraio 2026 (cfr. Allegato 2).”.
2. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. L' ha depositato prospetto di liquidazione di data 13.5.2025 riguardante la CP_1 prestazione in oggetto. Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha confermato che è intervenuto il pagamento in data 3.6.2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese;
il funzionario dell' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese processuali. La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria (ciò che assorbe ogni ulteriore questione posta dall' nella memoria di costituzione). CP_1
4. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che il pagamento è intervenuto in corso di causa e successivamente alle notifiche del ricorso, di data
14.4.2025, come in atti) e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, esclusi il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali di , liquidate in € CP_1 Parte_1
1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 17.6.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I°
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 13219/2025
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Francesco Ferri, presso il cui studio domicilia in Parte_1
Roma, viale Libia, n. 58
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio
Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 9.4.2025- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) Parte_1 poi notificato, con il quale ha domandato quanto segue:
“• Accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente a all'indennità di accompagnamento, condannare l al pagamento dei ratei maturati e Controparte_2 maturandi dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della Legge n. 18/80, con decorrenza dal 1°/2/2024 oltre accessori;
• Vittoria del compenso professionale, nonché rimborso forfettario, di cui il sottoscritto avvocato si dichiara antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha domandato quanto segue: CP_1
“- Dichiarare inammissibili e/o infondate le domande della ricorrente, vista la mancata dimostrazione in modo certo del mancato ricovero per il periodo per il quale è richiesto il pagamento della prestazione e vista la mancata prova certa di invio dell'AP70, documento indispensabile per l'erogazione della prestazione;
- In subordine, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, vista la liquidazione della prestazione in favore del ricorrente e visto che la parte non ha dimostrato con prove certe il requisito del non ricovero né l'invio del modello AP70 all' ; CP_1
- In ulteriore subordine, dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità in parola secondo le risultanze della ctu, ossia con revisione al febbraio 2026 (cfr. Allegato 2).”.
2. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. L' ha depositato prospetto di liquidazione di data 13.5.2025 riguardante la CP_1 prestazione in oggetto. Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha confermato che è intervenuto il pagamento in data 3.6.2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese;
il funzionario dell' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese processuali. La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria (ciò che assorbe ogni ulteriore questione posta dall' nella memoria di costituzione). CP_1
4. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che il pagamento è intervenuto in corso di causa e successivamente alle notifiche del ricorso, di data
14.4.2025, come in atti) e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, esclusi il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali di , liquidate in € CP_1 Parte_1
1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 17.6.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia