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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/06/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1526/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1526/2025 R.G. posta in decisione all'udienza dell'11/06/2025 e promossa da
PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Pt_1
-RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Vigneto n.9;
-RESISTENTE
OGGETTO: ricorso per interdizione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Pronunziarsi l'interdizione del resistente, con ogni conseguenza di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione proposta dal Procuratore della Repubblica è infondata.
Deve premettersi che il presente procedimento trae spunto da una segnalazione effettuata l'11/10/2024 dai Servizi Sociali al Commissario Prefettizio presso il Comune di Robecchetto con (nella sua Per_1
qualità di Amministratore di Sostegno del convenuto) del seguente tenore:
pagina 1 di 7 pagina 2 di 7 Conseguentemente, il Giudice Tutelare dr.ssa aveva disposto l'espletamento di una C.T.U. Per_2
psichiatrica sul Merlo, affidata al dr. che riferiva quanto segue: Per_3
pagina 3 di 7 Il C.T.U. così concludeva:
pagina 4 di 7 pagina 5 di 7 Alla luce dell'esito della C.T.U., avendo il Giudice Tutelare valutato come la misura in atto dell'Amministrazione di Sostegno non fosse sufficientemente tutelante, veniva disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la promozione dell'odierna azione.
Tuttavia, non può sottacersi il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui: “rispetto ai Cont predetti istituti (interdizione ovvero ndr), l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa “ (Cass. Sez. II, sent. n. 6079 del 4/3/2020).
Tale orientamento sposta l'attenzione dal criterio dell'infermità a quello della funzionalità, con la conseguenza che il giudicante è chiamato ad effettuare una valutazione in concreto, non aprioristica,
Cont sulle esigenze della persona incapace per verificare se l' sia in grado di soddisfarle attraverso una declinazione dei poteri dell'Amministratore coerente con il dettato di cui all'art. 405, co. 5, C.C;
Nel caso concreto, la sfera patrimoniale del appare circoscritta alla proprietà di una piccola CP_1
abitazione in cui egli abita ed agli introiti che egli percepisce per l'attività lavorativa part-time svolta nell'ambito di una Cooperativa sociale, con la conseguenza che non si prospetta l'esigenza di un'articolata gestione dei suoi interessi economici, né viene prospettato un possibile pregiudizio a carico del suo patrimonio dalla sua interlocuzione con altri soggetti.
In effetti, l'odierna iniziativa appare motivata dal peggioramento delle sue condizioni mentali, che, tuttavia, non rilevano ai fini della scelta della misura più idonea a tutelare la sua sfera patrimoniale.
In sostanza, la nomina di un tutore non apporterebbe alcun vantaggio, alcun plusvalore alla gestione delle sue esigenze da parte del Comune, atteso che il supporto di cui egli necessita riveste un profillo socio-assistenziale più che patrimoniale, a cui si potrebbe porre rimedio ricalibrando i poteri e le attribuzioni dell' CP_2
Ne consegue che deve respingersi il ricorso avanzato dalla Procura.
pagina 6 di 7 Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, in assenza di costituzione di altri soggetti.
P . Q . M
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) rigetta la domanda di interdizione proposta nei confronti di;
Controparte_1
2) nulla per le spese.
Così deciso in Camera di Consiglio in Busto Arsizio in data 11/06/2025
Il Presidente Estensore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1526/2025 R.G. posta in decisione all'udienza dell'11/06/2025 e promossa da
PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Pt_1
-RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Vigneto n.9;
-RESISTENTE
OGGETTO: ricorso per interdizione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Pronunziarsi l'interdizione del resistente, con ogni conseguenza di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione proposta dal Procuratore della Repubblica è infondata.
Deve premettersi che il presente procedimento trae spunto da una segnalazione effettuata l'11/10/2024 dai Servizi Sociali al Commissario Prefettizio presso il Comune di Robecchetto con (nella sua Per_1
qualità di Amministratore di Sostegno del convenuto) del seguente tenore:
pagina 1 di 7 pagina 2 di 7 Conseguentemente, il Giudice Tutelare dr.ssa aveva disposto l'espletamento di una C.T.U. Per_2
psichiatrica sul Merlo, affidata al dr. che riferiva quanto segue: Per_3
pagina 3 di 7 Il C.T.U. così concludeva:
pagina 4 di 7 pagina 5 di 7 Alla luce dell'esito della C.T.U., avendo il Giudice Tutelare valutato come la misura in atto dell'Amministrazione di Sostegno non fosse sufficientemente tutelante, veniva disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la promozione dell'odierna azione.
Tuttavia, non può sottacersi il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui: “rispetto ai Cont predetti istituti (interdizione ovvero ndr), l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa “ (Cass. Sez. II, sent. n. 6079 del 4/3/2020).
Tale orientamento sposta l'attenzione dal criterio dell'infermità a quello della funzionalità, con la conseguenza che il giudicante è chiamato ad effettuare una valutazione in concreto, non aprioristica,
Cont sulle esigenze della persona incapace per verificare se l' sia in grado di soddisfarle attraverso una declinazione dei poteri dell'Amministratore coerente con il dettato di cui all'art. 405, co. 5, C.C;
Nel caso concreto, la sfera patrimoniale del appare circoscritta alla proprietà di una piccola CP_1
abitazione in cui egli abita ed agli introiti che egli percepisce per l'attività lavorativa part-time svolta nell'ambito di una Cooperativa sociale, con la conseguenza che non si prospetta l'esigenza di un'articolata gestione dei suoi interessi economici, né viene prospettato un possibile pregiudizio a carico del suo patrimonio dalla sua interlocuzione con altri soggetti.
In effetti, l'odierna iniziativa appare motivata dal peggioramento delle sue condizioni mentali, che, tuttavia, non rilevano ai fini della scelta della misura più idonea a tutelare la sua sfera patrimoniale.
In sostanza, la nomina di un tutore non apporterebbe alcun vantaggio, alcun plusvalore alla gestione delle sue esigenze da parte del Comune, atteso che il supporto di cui egli necessita riveste un profillo socio-assistenziale più che patrimoniale, a cui si potrebbe porre rimedio ricalibrando i poteri e le attribuzioni dell' CP_2
Ne consegue che deve respingersi il ricorso avanzato dalla Procura.
pagina 6 di 7 Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, in assenza di costituzione di altri soggetti.
P . Q . M
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) rigetta la domanda di interdizione proposta nei confronti di;
Controparte_1
2) nulla per le spese.
Così deciso in Camera di Consiglio in Busto Arsizio in data 11/06/2025
Il Presidente Estensore
pagina 7 di 7