Sentenza 15 ottobre 2024
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).
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- 1. Come Si Può Opporsi A Un Decreto Ingiuntivo Per Fatture Non Pagate?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 luglio 2025
- 2. le SS. UU. sulle domande alternativeValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 16 ottobre 2024
- 3. Opposizione a decreto ingiuntivo: il creditore opposto può modificare la domanda in sede di costituzione su opposizione (in assenza di domanda riconvenzionale)? La…Stefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 29 ottobre 2024
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. Questo, in sintesi, il principio affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza del 15 ottobre 2024, n. 26727. La vicenda processuale trae origine dal decreto ingiuntivo emesso in favore di una S.r.l. nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale e della Regione ed avente ad oggetto il pagamento di prestazioni sanitarie. A fronte dell'opposizione proposta dalle debitrici, …
Leggi di più… - 4. Decreto ingiuntivohttps://www.dirittobancario.it/
Il Tribunale di Treviso sull'illegittimità del recesso operato dalla Banca in caso di mutuo chirografario ancora in regolare ammortamento. E' in esame al Senato il testo del DDL n. 978 volto ad introdurre significative modifiche al procedimento per decreto ingiuntivo di cui agli artt. 633 e ss. C.p.c., con il fine di semplificare e velocizzare il recupero del credito. Il GE del Tribunale di Livorno, con pronuncia del 12/09/2025, ha sospeso una procedura esecutiva immobiliare, per la mancanza del previo controllo giudiziale, nel giudizio monitorio, in ordine alla presenza di clausole vessatorie nel contratto di finanziamento. Le SS.UU. della Cassazione, con sentenza n. 26727/2024, hanno …
Leggi di più… - 5. Come Opporsi Ad Un Decreto Ingiuntivo Nel 2026: Guida Con L'AvvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 gennaio 2026
Che cos'è un Decreto Ingiuntivo? Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario emesso, su richiesta del creditore, senza preventivo contraddittorio con il debitore, in base al quale si ingiunge al debitore il pagamento di una somma di denaro (o la consegna di una cosa determinata o di una quantità di beni fungibili) entro un certo termine . Si tratta del risultato di un procedimento monitorio, caratterizzato da una cognizione sommaria: il giudice decide inaudita altera parte, ossia valutando solo le prove documentali fornite dal creditore, senza ascoltare il debitore in questa fase iniziale . Proprio per questo, il decreto ingiuntivo è uno strumento rapido e privilegiato per il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2024, n. 26727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26727 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
- ricorrente – contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso gli Uffici dell’Avvocatura della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO D'AMATA; AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GRAZIOLI 5, presso lo studio dell’avvocato MA ROSARIA RUSSO VALENTINI, che la rappresenta e difende;
Civile Sent. Sez. U Num. 26727 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: OS RA Data pubblicazione: 15/10/2024 2 - controricorrenti – contro COIS S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 895/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 9 febbraio 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2024 dal Consigliere RA OS;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DR PE, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, con riassegnazione del ricorso stesso alla Prima civile per quanto riguarda i restanti motivi;
uditi gli avvocati Massimiliano Passi, Maria Rosaria Russo Valentini e Carlo D’Amata: FATTI DI CAUSA 1.1 Per quanto qui interessa, Gruppo Ro.Ri. s.r.l. otteneva il 31 gennaio 2012 dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Viterbo e della Regione Lazio per il pagamento di euro 818.324,06 oltre interessi, quale corrispettivo di prestazioni sanitarie. Entrambe le ingiunte si opponevano;
insorgevano quindi due cause, nelle cui comparse di costituzione e risposta, in subordine al rigetto dell'opposizione, Gruppo Ro.Ri. chiedeva - qualificandola domanda riconvenzionale - di accertare che le controparti dovevano tenerla indenne ai sensi dell'articolo 1337 c.c., con conseguente condanna a pagarle la somma di euro 909.284,94 o una diversa somma di giustizia, oltre gli accessori;
chiedeva altresì, in via ulteriormente subordinata, di accertare che le controparti dovevano ex articolo 2041 c.c. tenerla indenne dal loro ingiustificato arricchimento, con conseguente condanna a corrisponderle il medesimo importo. 1.2 Il Tribunale decideva le due cause rispettivamente con sentenza del 12 gennaio 2016 e con sentenza del 17 febbraio 2016: entrambe le pronunce 3 accoglievano l'opposizione al decreto ingiuntivo e rigettavano le ulteriori domande introdotte da Gruppo Ro.Ri. Gruppo Ro.Ri. proponeva appello avverso ciascuna sentenza, lamentando, tra l’altro, il mancato accoglimento delle domande subordinate. 1.3 La Corte d'appello di Roma, riunite le cause, con sentenza del 9 febbraio 2022 rigettava i gravami. In particolare, a proposito delle domande subordinate affermava - peraltro poi respingendole anche in merito - che tali "domande di pagamento" ai sensi degli articoli 1337 e 2041 c.c. erano state presentate "in modo inammissibile non essendo le stesse conseguenti ad una domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute sostanziali, ovvero dalla Regione e dalla ASL". 2.1 Gruppo Ro.Ri. ha presentato ricorso, da cui la Regione e l’Asl si sono difese con rispettivi controricorsi. 2.2 Dei sei motivi componenti l’impugnazione il quarto denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione del combinato disposto degli articoli 645, secondo comma, 167, secondo comma, e 183, quinto comma, c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto inammissibili le domande di condanna al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale di cui all'articolo 1337 c.c. e all'indennizzo di cui all'articolo 2041 c.c. In particolare, osserva la ricorrente che sia la Regione, sia l'Asl "avevano contestato l'esistenza e/o la validità di un rapporto contrattuale (o l'inesistenza del rapporto di accreditamento)": invero, "mentre l'odierna ricorrente allegava (nel ricorso monitorio) l'esistenza di un rapporto contrattuale del quale reclamava l'adempimento da parte della REGIONE LAZIO e della ASL di VITERBO, queste ultime contestavano, rispettivamente, l'esistenza di detto rapporto contrattuale e la validità dello stesso". Pertanto "non appare francamente dubitabile … che l'esigenza di formulare le domande ulteriori sia sorta in considerazione del tenore delle difese delle parti opponenti", ovvero che "la proposizione, da parte degli opponenti, delle eccezioni di inesistenza e/o invalidità del rapporto contrattuale ha comportato l'introduzione di nuovi temi di indagine, tali da legittimare la proposizione di nuove domande, di arricchimento senza causa o di responsabilità precontrattuale, da parte dell'opposta: 4 introduzione … necessaria per conseguire il bene della vita per il quale era stato attivato il giudizio, nell'ottica di salvaguardare anche l'economia processuale". La ricorrente riconosce, tuttavia, la sussistenza di precedenti specifici quanto "alla domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'opposto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo … che fanno leva sulla distinzione tra eccezioni in senso stretto e … in senso lato": precedenti, però, discostatisi dall’insegnamento di S.U. 27 dicembre 2010 n. 26128 ("Le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla <
hanno depositato rispettive memorie il 13 giugno 2024 la ricorrente e il 14 giugno 2024 la controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Occorre, in primis, identificare precisamente il contenuto delle questioni sottoposte nell’ordinanza interlocutoria. 4.1 Il collegio rimettente osserva anzitutto che, "nell'escludere l'ammissibilità delle domande di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, la sentenza impugnata richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto 6 ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per l'effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis" - in effetti, la sentenza impugnata si rapporta solo implicitamente alla giurisprudenza di legittimità laddove qualifica inammissibili le domande dell'appellante di cui agli articoli 1337 e 2041 c.c. in quanto "non … conseguenti ad una domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute sostanziali" -. L’ordinanza interlocutoria prosegue indicando recente giurisprudenza in tal senso (Cass. sez. 3, ord. 10 marzo 2021 n. 6579, Cass. sez. 2, 25 febbraio 2019 n. 5415 e Cass. sez. 1, 22 giugno 2018 n. 16564) e deducendone che, "in virtù di tale diversità, si riteneva …, in linea generale, che nel giudizio ordinario di cognizione instaurato mediante la proposizione della domanda di adempimento contrattuale quella d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento rivestisse carattere di novità, e se ne escludeva pertanto la proponibilità, a fronte di una condotta difensiva del convenuto articolatasi nella mera proposizione di eccezioni" (si invocano ancora alcuni arresti massimati delle sezioni semplici, dei quali il più pertinente è Cass. sez.1, 2 agosto 2007 n. 17007: "La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di adempimento contrattuale non sono interscambiabili, non costituendo articolazioni di un'unica matrice, ma riguardano diritti per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai rispettivi fatti costitutivi, i quali divergono tra loro, identificando due diverse entità: nel primo caso, infatti, l'attore non solo chiede un bene giuridico diverso, e cioè un indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito, ma introduce nel giudizio gli elementi costitutivi di una diversa situazione giuridica, consistenti nel proprio depauperamento con altrui arricchimento e nel riconoscimento dell'utilità della prestazione, che sono privi di rilievo nel rapporto contrattuale. La sostituzione, nel corso del giudizio di primo grado, della domanda di adempimento contrattuale originariamente formulata con quella di indennizzo per 7 arricchimento senza causa integra pertanto la proposizione di una domanda nuova, come tale inammissibile a norma dell'art. 184 c.p.c., qualora, nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, la controparte non abbia rinunciato a eccepirne la novità, accettando, anche implicitamente, il contraddittorio"). 4.2 E’ su tale indirizzo, "costantemente ribadito fino ad epoca piuttosto recente", che l'ordinanza interlocutoria segnala una intervenuta "rimeditazione" nell’ultima giurisprudenza di legittimità come frutto dell’impulso proveniente da S.U. 15 giugno 2015 n. 12310, con la quale, "a modifica di un orientamento anche esso consolidato”, si è riconosciuta la possibilità di modificare, nella memoria di cui all'art. 183 c.p.c., la domanda ex art. 2932 c.c. in domanda di accertamento dell'intervenuto effetto traslativo, dichiarando che "la modificazione della domanda consentita dall'art. 183 … può riguardare uno solo o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che perciò solo si determini una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali"; e dall'ampia linea giurisprudenziale suscitata dal noto intervento nomofilattico del 2015 emergono in particolare Cass. sez. 3, 14 febbraio 2019 n. 4322 e Cass. sez. 6-1, 25 maggio 2018 n. 13091. Evidenzia il collegio rimettente che la "rimeditazione" si è innestata su "una pluralità di ragioni", identificate come segue: a) l'articolo 183 c.p.c. non prevede, per l’udienza che disciplina, "un esplicito divieto di domande nuove" comparabile a quello di cui all'articolo 345 c.p.c.; b) il tenore letterale dell'articolo 189 c.p.c., quando la causa viene rimessa al collegio, impone al giudice istruttore di invitare le parti a precisare le conclusioni "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183 c.p.c." - ciò si rinviene nel primo comma dell'articolo nel testo vigente fino al 28 febbraio 2023 -; c) l’"essenza delle modificazioni consentite dall'art. 183" c.p.c., ravvisabile non nella loro impossibilità di incidere sugli elementi identificativi della originaria 8 domanda, bensì nella sostituzione di questa da parte delle domande modificate, che ne costituiscono alternativa;
d) la "conseguente, implicita rinuncia alla domanda originaria". 4.3 Tutto questo – si rimarca ancora nell’ordinanza interlocutoria - è stato esteso pure alla domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento "proposta a modifica di un'originaria domanda di adempimento contrattuale", in quanto "le due domande si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale, attengono al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale, e sono legate da un rapporto di connessione per incompatibilità non solo logica, ma … normativamente prevista", considerata la natura sussidiaria dell'azione di cui all’articolo 2041 c.c. (si richiamano in tema S.U. 13 settembre 2018 n. 22404 - "Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta" - e la conforme Cass. sez. 3, 3 dicembre 2020 n. 27620). 4.4 Aggiunge il collegio rimettente che il principio per cui la modificazione consentita dall'articolo 183 c.p.c. può investire entrambi gli elementi identificativi della domanda "è stato ritenuto infine applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo" da Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633 - massimata nel senso che "il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, 9 di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c." - e che, in quest'ottica e in virtù del rapporto di connessione per incompatibilità tra la domanda ex articolo 2041 c.c. proposta in subordine e la domanda principale di adempimento contrattuale, Cass. sez. 3, 9 febbraio 2021 n. 3127 ha ritenuto ammissibile la modificazione della domanda pure nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, "pervenendo sostanzialmente alla conclusione che in tale giudizio, al pari di quanto accade in quello ordinario, il convenuto, in qualità di attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, introducendo una domanda d'indennizzo per ingiustificato arricchimento, e ciò indipendentemente dall'atteggiamento difensivo assunto dal convenuto [qui da intendersi convenuto in senso sostanziale: n.d.r.], il quale si sia limitato a resistere mediante eccezioni, astenendosi dal proporre domande riconvenzionali". 4.4 Il collegio rimettente ha concluso, dunque, affermando che "la dissonanza di tale principio da quello costantemente ribadito nelle precedenti decisioni e l'insussistenza di analoghe pronunce in materia di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale" inducono ad applicare l'articolo 374 c.p.c. in ordine ai due seguenti quesiti: "a) in via generale, se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto;
b) in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale". 5. L'ordinanza interlocutoria pone, con evidenza, quale base dei quesiti gli effetti del revirement sulla formazione del thema decidendum compiuto da S.U. 15 giugno 2015 n. 12310, pronuncia confermata e corroborata, poi, da S.U. 13 10 settembre 2018 n. 22404. Da ciò occorre pertanto avviare la riflessione, perché sono proprio tali effetti che il collegio rimettente auspica - o quantomeno prospetta - siano integralmente estesi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 5.1 Il Codice di procedura civile di cui al r.d. 28 ottobre 1940 n. 1443, entrato in vigore il 21 aprile 1942, è ben noto che, dopo un primo intervento del d.lgs. 9 aprile 1948 n. 438, è stato investito dalla rilevante riforma nel 1950: la l. 14 luglio 1950 n. 581 - peraltro di conversione del d.l. 5 maggio 1948 n. 483 - e il correlato d.p.r. 17 ottobre 1950 n. 857 hanno dato luogo nel rito ordinario a quel che non è qui la sede di un reale approfondimento, ma che comunque, quanto alla identificazione del thema decidendum, è stato inteso nel diritto vivente per decenni come privo di rigore in termini decadenziali, ravvisando un intenso potere dispositivo delle parti con corrispondente, forte attenuazione dell’impronta pubblicistica nel sistema. Di qui, la nota regola pretoria per cui in qualunque momento del giudizio fino alle precisazione delle conclusioni inclusa poteva essere introdotta - tra l'altro - pure una nuova domanda, che rimaneva nel thema decidendum se controparte taceva, valendo il suo silenzio come un'accettazione implicita, e quindi deprivando altresì il giudice istruttore, in ultima analisi, della effettiva direzione del giudizio in termine di contenuti dinanzi a un’attuabile loro evoluzione rimessa alle parti. La lentezza del processo che (anche) a ciò era stata attribuita ha condotto, con la l. 26 novembre 1990 n. 353 - non a caso entrata in vigore più di due anni dopo, il 1 gennaio 1993 - a un vero cambio di rotta quanto alla costruzione della regiudicanda, che ha valorizzato l'identificazione della differenza tra mutatio libelli ed emendatio libelli. In questo campo, nel 2015 e dunque dopo quasi un quarto di secolo, è intervenuta una pronuncia importante quanto chiarificatrice, che ha avuto effetti non troppo “lontani” rispetto a quelli di una riforma (e si vedrà ora se le pur relative "mani libere" cui ha dato la stura potranno o no essere compatibili, a livello ancora interpretativo, con la c.d. riforma Cartabia). 5.2.1 L’intervento nomofilattico del 2015 ha preso atto che nella giurisprudenza dell'epoca viveva il tradizionale principio per cui doveva reputarsi ammissibile 11 solo la emendatio libelli della domanda introduttiva, incorrendo altrimenti nella inammissibilità per ingresso nella mutatio libelli. Nettamente Cass. 12310/2015 si è distaccata da questa linea: dopo aver affermato che il suddetto principio viene rispettato solo in apparenza, circolando "una logica del caso per caso", attinge l'uscita dalla regola appena indicata da una nuova visione degli articoli 183 e 189 c.p.c.: nell'articolo 183 c.p.c. non si riscontra un esplicito divieto di domande nuove nell'udienza, e nell'articolo 189 c.p.c. il giudice invita le parti a precisare le conclusioni "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183", così confermando che nel paradigma dell'articolo 183 è inclusa la modifica delle domande e delle conclusioni dell'atto introduttivo in misura sensibilmente apprezzabile, e non come mere correzioni/precisazioni. 5.2.2 La Cassazione estrae allora dal sistema tre tipologie di domande: le domande nuove - evidenziando che le domande nuove attoree sono ammissibili solo se costituiscono una reazione specifica alle difese del convenuto -, le domande precisate - cioè quelle che anteriormente già si ritenevano ammissibili, essendo appunto mere precisazioni - e le domande modificate – la cui ammissibilità diventa l'apporto della pronuncia del 2015 -. Ben consapevoli della necessità di una distinzione tra domande nuove - non tutte ammissibili, dunque - e domande modificate - quelle cui la loro sentenza apre le porte -, le Sezioni Unite sottolineano che "la vera differenza tra le domande <
né controparte si trova ad essere vittima di alcuna "sorpresa", né le viene diminuita la potenzialità difensiva, proprio per il riferimento o la connessione con la medesima vicenda sostanziale per cui è stata chiamata in giudizio, godendo di un congruo termine per controdedurre. Così risulta ridimensionato l’elemento oggettivo costituito da petitum e causa petendi, i quali hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile: l’identificazione va ora raggiunta alla luce dell'interesse di chi agisce, e quindi è attingibile dalla vicenda sostanziale che, unitamente all’effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell'ammissibilità. 5.2.5 Rilegittimando, dunque, in corretta e attenta misura l'introduzione di quel novum che nel processo anteriore alla riforma del 1990 era eccessivamente confidato al potere dispositivo delle parti, S.U. 12310/2015 ha generato un “liberale” principio di diritto: "La modificazione della domanda ammessa a norma 14 dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo". 6. A questo inquadramento sistemico/funzionale - che attribuisce una nettamente superiore valenza al diritto sostanziale per evitare che quello processuale arrechi un intollerabile e illogico formalismo -, ha aderito, appunto, e senza introdurre dubbi, S.U. 13 settembre 2018 n. 22404, congiungendosi alla solida ampiezza dell’immediata applicazione da parte delle sezioni semplici (che si vedrà infra): e ciò ha condotto a farne diritto vivente, quantomeno nel sistema, qui in esame, anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022. 6.1 S.U. 22404/2018 dichiara, infatti, che "va data continuità" all'insegnamento del 2015 per la sua "valenza sistematica, in tema di esercizio dello ius variandi nel corso del processo", spostando "l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale … rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte"; e ciò deriva pure dal rilievo che tale interpretazione "risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in quanto non solo incide sulla durata del processo in cui la modificazione interviene ma influisce positivamente anche sui tempi della giustizia generale, in quanto favorisce la soluzione della complessiva vicenda sostanziale … evitando la proliferazione dei processi". 15 È sulla base di questa sorta di “riforma giurisprudenziale” del 2015 che la pronuncia del 2018 - si nota fin d'ora - adegua espressamente la lettura “sostanzialista” del rito per l’introduzione della domanda ex articolo 2041 c.c. 6.2 L'intervento nomofilattico del 2018 offre un attento e puntuale riassunto di tale "rivisitazione" positiva dello jus variandi, e lo fa per superare, anzi smentire, la divergenza apparente tra S.U. 27 dicembre 2010 n. 26128 (che pure aveva trattato la fattispecie dell'articolo 2041 c.c. sotto il profilo processuale, come si vedrà infra) e S.U. 15 giugno 2015 n. 12310. Osserva infatti che, "pur se l'applicazione dell'uno o dell'altro dei principi affermati con le decisioni di queste Sezioni Unite … è, in tesi, foriera di soluzioni contrastanti con riferimento al caso concreto, … non sussiste un reale contrasto tra dette due sentenze": la sentenza del 2015 "persegue l'obiettivo di adeguare alla mutata realtà normativa l'intera disciplina processuale in tema di nova e di ridefinire la fase della trattazione", per cui ha "una portata ben più ampia" di quella del 2010, "la quale, oltre a riferirsi ad un ambito ben specifico e, per così dire, settoriale, si fonde sul criterio della diversità di petitum e causa petendi fra le due domande in quel giudizio proposte, criterio che, invece, la più recente delle sentenze … dichiara espressamente di voler superare e disattendere". Applicando allora il paradigma di tutela sostanziale enucleato dall'arresto del 2015, il quesito rivolto al giudice nomofilattico del 2018 - ovvero se la domanda di arricchimento senza causa, proposta nella memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., fosse "riconducibile alla nozione di <
pertanto, in un’ottica di parità e in correlato riferimento al canone della correttezza processuale di cui all’articolo 88, primo comma, c.p.c. - includente anche, per logica, semplificazione - chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali. Fenomeno evolutivo del thema decidendum, questo, che d’altronde non deve “appesantire” di per sé la causa tramite inserimenti di quel che palesemente è estraneo/irrilevante: lo attesta, in ultima analisi, proprio la scelta ultima del 31 legislatore, che ha rigorosamente bloccato alla fase pre-udienza “lo spazio di espansione” del thema decidendum. E alla scelta normativa posteriore - in stile “corsi e ricorsi” - non può certo non attribuirsi una qualche incidenza ermeneutica attuale. Si configura pertanto una linea di corretta tempestività ai fini della introduzione, da parte dell’attore sostanziale che ha fruito del favor monitorio, di domande ulteriori/alternative: riversarle nella comparsa di risposta, e non attendere, qualora non vengano a rapportarsi a successive difese dell’opponente, di introdurle in sede posteriore. 16. In conclusione, il quarto motivo del ricorso (cfr. paragrafo n.
2.2 supra) deve essere accolto con l’enunciazione del principio di diritto di cui al punto 13.4. L’esame degli ulteriori motivi va rimessa alla Sezione semplice ai sensi dell’articolo 142 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo e rimette il ricorso alla Prima Sezione Civile per l'esame dei motivi ulteriori. Così deciso in Roma il 25 giugno 2024