Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2024, n. 26727
CASS
Sentenza 15 ottobre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, pubblicata il 15 ottobre 2024, con numero di registro generale 12280/2022. Le parti in causa sono un gruppo imprenditoriale e due enti pubblici, i quali si sono opposti a un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni sanitarie. Il ricorrente ha chiesto, in via riconvenzionale, di essere indennizzato per responsabilità precontrattuale e ingiustificato arricchimento, sostenendo che le controparti avevano contestato l'esistenza del rapporto contrattuale. La Corte d'Appello ha rigettato tali domande, ritenendole inammissibili.

La Corte di Cassazione, accogliendo il quarto motivo del ricorso, ha ritenuto che le domande di risarcimento e indennizzo potessero essere ammissibili nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a condizione che fossero connesse alla medesima vicenda sostanziale. Il giudice ha argomentato che l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, ha il diritto di proporre domande nuove, purché queste siano legate all'interesse originario e non compromettano le potenzialità difensive della controparte. La sentenza stabilisce un principio di diritto che amplia le possibilità di difesa nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, favorendo l'economia processuale e la ragionevole durata del processo.

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Massime1

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2024, n. 26727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26727
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo