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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di appello iscritta al n. 1572 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, relativa alla sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace n. 131/2022, posta in deliberazione con ordinanza del 6 agosto 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Emiliano Parte_1 C.F._1
Tersigni, appellante;
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, _1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Grumelli, appellata;
nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore,
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 131/2022 emessa dal Giudice di Pace di Chieti.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 10 luglio 2024, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione dell'8 ottobre 2021, la società in qualità di _1
cessionaria del credito risarcitorio spettante al sig. citava in giudizio la Parte_2
società e il sig. esponendo quanto segue. Controparte_2 Parte_1
Il 28 maggio 2021, la sig.ra conduceva il veicolo Volkswagen Touran CP_3
targato DK363TP, di proprietà del sig. e assicurato per la RCA con Parte_2 CP_2
Procedeva regolarmente e a velocità moderata lungo la strada Vicinale Acquatorbida,
[...] in direzione via Verdi, nel comune di San Giovanni Teatino. Giunta all'intersezione con via
Cavour, dopo averla quasi completamente attraversata, veniva urtata dall'Audi A3 targata
EZ483KZ, assicurata con e condotta dal sig. che Controparte_4 Parte_1
sopraggiungeva a velocità elevata in direzione monti-mare.
La cessionaria del credito, ritenendo sussistente una responsabilità concorsuale del 50%
Part a carico del sig. nella causazione del sinistro, chiedeva il risarcimento del danno subito.
Nel frattempo, la provvedeva a risarcire la somma dovuta, motivo Controparte_2
per cui la causa non veniva iscritta a ruolo.
Tuttavia, il sig. procedeva comunque all'iscrizione della causa, Parte_1
depositando una comparsa di costituzione e risposta nella quale chiedeva il rigetto delle richieste dell'attrice e la condanna al pagamento di una somma equa a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., oltre alle spese di lite. Part A sostegno della propria posizione, il sig. dichiarava che, il giorno del sinistro,
stava percorrendo via Cavour in direzione Chieti-Pescara alla guida della sua Audi A3. Giunto all'altezza dell'intersezione tra via Cavour e le vie Verdi e Vicenza, urtava l'autovettura
Volkswagen Touran condotta dalla sig.ra la quale, provenendo da via Vicenza e Pt_2
diretta verso via Verdi, si era immessa su via Cavour senza rispettare il segnale di stop.
Si costituiva in giudizio l'attrice, deducendo l'intervenuta liquidazione del danno e la conseguente cessazione della materia del contendere, sostenendo che non vi fosse più alcun interesse alla prosecuzione della lite da parte delle parti coinvolte.
2 All'udienza del 22 marzo 2022, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa con sentenza n. 131/2022, con la quale il giudice di pace dichiarava la cessazione della materia del contendere, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del procedimento, con compensazione delle spese tra le parti.
Avverso tale decisione, il sig. proponeva appello innanzi a questo Parte_1
Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande avanzate dalla con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. In Controparte_5
subordine, chiedeva la parziale riforma della sentenza n. 131/2022 e la condanna della controparte alla refusione delle spese legali del primo grado, applicando il principio della soccombenza virtuale, oltre alla vittoria delle spese anche in appello.
Con comparsa di costituzione e risposta, la chiedeva il rigetto Controparte_5 dell'impugnazione per inammissibilità e/o infondatezza, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese. Part L'appello del sig. è fondato. Il giudice di pace ha dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo che, essendo stato raggiunto un accordo transattivo tra
[...]
e la prima dell'iscrizione a ruolo, l'attore non avesse più alcun CP_2 _1
interesse giuridico a promuoverla. Tuttavia, tale accordo non ha prodotto effetti nei confronti
Part del sig. ai sensi dell'art. 1304 c.c. Sin dalla costituzione in giudizio, il convenuto ha contestato la propria responsabilità e manifestato esplicitamente interesse a una pronuncia di merito, rendendo necessaria una decisione del giudice.
L'analisi giurisprudenziale conferma l'interesse concreto del convenuto all'accertamento della propria assenza di responsabilità, nonostante la transazione tra l'attore e la compagnia assicurativa. In materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, tra assicuratore e danneggiante sussiste un vincolo di solidarietà passiva, ma la transazione opera solo nei limiti di tale solidarietà (Trib. Taranto, sent. n.
66/2013). La Cassazione (n. 15039/2005) ribadisce che la transazione tra danneggiato e assicurazione non pregiudica la posizione processuale autonoma del presunto responsabile.
Inoltre, l'attestato di rischio (art. 134 Cod. Ass.) incide sulla classe di merito e sui premi futuri,
e il responsabile civile può essere soggetto ad azioni di regresso (Cass. n. 18806/2023). La
Cassazione (n. 9324/2010) stabilisce che la transazione tra attore e assicuratore non produce
3 effetti nei confronti del terzo convenuto che non vi abbia aderito, e chiarisce altresì che, anche nel risarcimento diretto, l'accertamento della responsabilità è vincolante per il responsabile.
In conclusione, il convenuto mantiene un interesse giuridicamente rilevante all'accertamento della propria posizione, poiché la transazione tra altre parti non è opponibile né idonea a definirne la responsabilità. Ne consegue che non poteva essere in alcun modo dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tanto osservato circa la permanenza di interesse del convenuto alla pronuncia giudiziale e passando all'esame del merito della responsabilità, il sinistro stradale in oggetto è avvenuto il 28 maggio 2021 all'intersezione tra via Cavour e via Vicenza-via Verdi, nel comune di San Giovanni Teatino.
L'analisi della dinamica del sinistro porta ad attribuire la responsabilità esclusiva alla sig.ra Dall'esame degli atti emerge che la conducente della Volkswagen CP_3
Touran non ha rispettato il segnale di stop, immettendosi sull'incrocio senza la dovuta Part prudenza e collidendo con l'Audi A3 condotta dal sig. il quale transitava con diritto di precedenza lungo via Cavour. La relazione della Polizia Locale evidenzia che l'impatto è avvenuto in un'area dove la visibilità era sufficiente a consentire un'adeguata valutazione della situazione del traffico, e che la sig.ra avrebbe potuto e dovuto fermarsi per dare la Pt_2
precedenza.
Il Codice della Strada, all'art. 145 comma 5, impone l'obbligo assoluto di arrestarsi in presenza del segnale di stop, senza eccezioni. La giurisprudenza consolidata (Cass. n.
4055/2009) conferma che il mancato rispetto di tale obbligo è di per sé sufficiente ad escludere ogni concorso di colpa del conducente antagonista. Inoltre, l'assenza di tracce di frenata significative sul manto stradale suggerisce che la sig.ra abbia impegnato l'incrocio Pt_2
Part senza valutare adeguatamente il sopraggiungere di altri veicoli. Il sig. dal canto suo, ha dimostrato di rispettare i limiti di velocità e di procedere in condizioni conformi alla prudenza richiesta dalle circostanze.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4055/2009) stabilisce che il mancato rispetto di tale obbligo costituisce di per sé un elemento sufficiente a escludere ogni concorso
Part di colpa del conducente antagonista. Il sig. ha dimostrato di procedere a velocità adeguata alle condizioni stradali, come confermato anche dalla relazione della Polizia Locale, che ha
4 rilevato una condizione di traffico intenso al momento dell'incidente. Le risultanze tecniche evidenziano che l'impatto è avvenuto a seguito della mancata interruzione della marcia da parte della sig.ra che ha invaso la traiettoria dell'Audi A3 senza concedere la dovuta Pt_2
precedenza.
Tale quadro probatorio consente di superare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., confermando la colpa esclusiva della sig.ra per Pt_2 non aver rispettato la segnaletica stradale e l'obbligo di prudenza nella guida.
Pertanto, il sinistro deve essere attribuito esclusivamente alla sig.ra CP_3 per non aver rispettato l'obbligo di fermarsi allo stop.
Di conseguenza, l'appello deve essere accolto e la sentenza n. 131/2022 del Giudice di
Pace di Chieti deve essere riformata nel senso che la domanda proposta dall'attrice anche nei confronti del convenuto deve essere rigettata. Parte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio (liquidate secondo i valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento, stante la semplicità delle questioni trattate e senza computo della fase istruttoria, non svoltasi) seguono il principio della soccombenza, per quanto
Part concerne i rapporti tra l'appellante e l'appellata _1
Nulla deve essere disposto in merito alle spese nei confronti della
[...]
non avendo chiesto l'appellante alcunché in merito. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 131/2022 Parte_1
emessa dal giudice di Pace di Chieti, rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla società _1
- condanna la società alla refusione delle spese legali, in favore di _1
, del doppio grado di giudizio, che si quantificano in totali € 1.309,00 (€ Parte_1
457,00 per il giudizio innanzi al giudice di pace ed € 852,00 per il presente giudizio
d'appello) oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
5 Chieti, 6 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di appello iscritta al n. 1572 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, relativa alla sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace n. 131/2022, posta in deliberazione con ordinanza del 6 agosto 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Emiliano Parte_1 C.F._1
Tersigni, appellante;
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, _1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Grumelli, appellata;
nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore,
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 131/2022 emessa dal Giudice di Pace di Chieti.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 10 luglio 2024, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione dell'8 ottobre 2021, la società in qualità di _1
cessionaria del credito risarcitorio spettante al sig. citava in giudizio la Parte_2
società e il sig. esponendo quanto segue. Controparte_2 Parte_1
Il 28 maggio 2021, la sig.ra conduceva il veicolo Volkswagen Touran CP_3
targato DK363TP, di proprietà del sig. e assicurato per la RCA con Parte_2 CP_2
Procedeva regolarmente e a velocità moderata lungo la strada Vicinale Acquatorbida,
[...] in direzione via Verdi, nel comune di San Giovanni Teatino. Giunta all'intersezione con via
Cavour, dopo averla quasi completamente attraversata, veniva urtata dall'Audi A3 targata
EZ483KZ, assicurata con e condotta dal sig. che Controparte_4 Parte_1
sopraggiungeva a velocità elevata in direzione monti-mare.
La cessionaria del credito, ritenendo sussistente una responsabilità concorsuale del 50%
Part a carico del sig. nella causazione del sinistro, chiedeva il risarcimento del danno subito.
Nel frattempo, la provvedeva a risarcire la somma dovuta, motivo Controparte_2
per cui la causa non veniva iscritta a ruolo.
Tuttavia, il sig. procedeva comunque all'iscrizione della causa, Parte_1
depositando una comparsa di costituzione e risposta nella quale chiedeva il rigetto delle richieste dell'attrice e la condanna al pagamento di una somma equa a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., oltre alle spese di lite. Part A sostegno della propria posizione, il sig. dichiarava che, il giorno del sinistro,
stava percorrendo via Cavour in direzione Chieti-Pescara alla guida della sua Audi A3. Giunto all'altezza dell'intersezione tra via Cavour e le vie Verdi e Vicenza, urtava l'autovettura
Volkswagen Touran condotta dalla sig.ra la quale, provenendo da via Vicenza e Pt_2
diretta verso via Verdi, si era immessa su via Cavour senza rispettare il segnale di stop.
Si costituiva in giudizio l'attrice, deducendo l'intervenuta liquidazione del danno e la conseguente cessazione della materia del contendere, sostenendo che non vi fosse più alcun interesse alla prosecuzione della lite da parte delle parti coinvolte.
2 All'udienza del 22 marzo 2022, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa con sentenza n. 131/2022, con la quale il giudice di pace dichiarava la cessazione della materia del contendere, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del procedimento, con compensazione delle spese tra le parti.
Avverso tale decisione, il sig. proponeva appello innanzi a questo Parte_1
Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande avanzate dalla con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. In Controparte_5
subordine, chiedeva la parziale riforma della sentenza n. 131/2022 e la condanna della controparte alla refusione delle spese legali del primo grado, applicando il principio della soccombenza virtuale, oltre alla vittoria delle spese anche in appello.
Con comparsa di costituzione e risposta, la chiedeva il rigetto Controparte_5 dell'impugnazione per inammissibilità e/o infondatezza, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese. Part L'appello del sig. è fondato. Il giudice di pace ha dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo che, essendo stato raggiunto un accordo transattivo tra
[...]
e la prima dell'iscrizione a ruolo, l'attore non avesse più alcun CP_2 _1
interesse giuridico a promuoverla. Tuttavia, tale accordo non ha prodotto effetti nei confronti
Part del sig. ai sensi dell'art. 1304 c.c. Sin dalla costituzione in giudizio, il convenuto ha contestato la propria responsabilità e manifestato esplicitamente interesse a una pronuncia di merito, rendendo necessaria una decisione del giudice.
L'analisi giurisprudenziale conferma l'interesse concreto del convenuto all'accertamento della propria assenza di responsabilità, nonostante la transazione tra l'attore e la compagnia assicurativa. In materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, tra assicuratore e danneggiante sussiste un vincolo di solidarietà passiva, ma la transazione opera solo nei limiti di tale solidarietà (Trib. Taranto, sent. n.
66/2013). La Cassazione (n. 15039/2005) ribadisce che la transazione tra danneggiato e assicurazione non pregiudica la posizione processuale autonoma del presunto responsabile.
Inoltre, l'attestato di rischio (art. 134 Cod. Ass.) incide sulla classe di merito e sui premi futuri,
e il responsabile civile può essere soggetto ad azioni di regresso (Cass. n. 18806/2023). La
Cassazione (n. 9324/2010) stabilisce che la transazione tra attore e assicuratore non produce
3 effetti nei confronti del terzo convenuto che non vi abbia aderito, e chiarisce altresì che, anche nel risarcimento diretto, l'accertamento della responsabilità è vincolante per il responsabile.
In conclusione, il convenuto mantiene un interesse giuridicamente rilevante all'accertamento della propria posizione, poiché la transazione tra altre parti non è opponibile né idonea a definirne la responsabilità. Ne consegue che non poteva essere in alcun modo dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tanto osservato circa la permanenza di interesse del convenuto alla pronuncia giudiziale e passando all'esame del merito della responsabilità, il sinistro stradale in oggetto è avvenuto il 28 maggio 2021 all'intersezione tra via Cavour e via Vicenza-via Verdi, nel comune di San Giovanni Teatino.
L'analisi della dinamica del sinistro porta ad attribuire la responsabilità esclusiva alla sig.ra Dall'esame degli atti emerge che la conducente della Volkswagen CP_3
Touran non ha rispettato il segnale di stop, immettendosi sull'incrocio senza la dovuta Part prudenza e collidendo con l'Audi A3 condotta dal sig. il quale transitava con diritto di precedenza lungo via Cavour. La relazione della Polizia Locale evidenzia che l'impatto è avvenuto in un'area dove la visibilità era sufficiente a consentire un'adeguata valutazione della situazione del traffico, e che la sig.ra avrebbe potuto e dovuto fermarsi per dare la Pt_2
precedenza.
Il Codice della Strada, all'art. 145 comma 5, impone l'obbligo assoluto di arrestarsi in presenza del segnale di stop, senza eccezioni. La giurisprudenza consolidata (Cass. n.
4055/2009) conferma che il mancato rispetto di tale obbligo è di per sé sufficiente ad escludere ogni concorso di colpa del conducente antagonista. Inoltre, l'assenza di tracce di frenata significative sul manto stradale suggerisce che la sig.ra abbia impegnato l'incrocio Pt_2
Part senza valutare adeguatamente il sopraggiungere di altri veicoli. Il sig. dal canto suo, ha dimostrato di rispettare i limiti di velocità e di procedere in condizioni conformi alla prudenza richiesta dalle circostanze.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4055/2009) stabilisce che il mancato rispetto di tale obbligo costituisce di per sé un elemento sufficiente a escludere ogni concorso
Part di colpa del conducente antagonista. Il sig. ha dimostrato di procedere a velocità adeguata alle condizioni stradali, come confermato anche dalla relazione della Polizia Locale, che ha
4 rilevato una condizione di traffico intenso al momento dell'incidente. Le risultanze tecniche evidenziano che l'impatto è avvenuto a seguito della mancata interruzione della marcia da parte della sig.ra che ha invaso la traiettoria dell'Audi A3 senza concedere la dovuta Pt_2
precedenza.
Tale quadro probatorio consente di superare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., confermando la colpa esclusiva della sig.ra per Pt_2 non aver rispettato la segnaletica stradale e l'obbligo di prudenza nella guida.
Pertanto, il sinistro deve essere attribuito esclusivamente alla sig.ra CP_3 per non aver rispettato l'obbligo di fermarsi allo stop.
Di conseguenza, l'appello deve essere accolto e la sentenza n. 131/2022 del Giudice di
Pace di Chieti deve essere riformata nel senso che la domanda proposta dall'attrice anche nei confronti del convenuto deve essere rigettata. Parte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio (liquidate secondo i valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento, stante la semplicità delle questioni trattate e senza computo della fase istruttoria, non svoltasi) seguono il principio della soccombenza, per quanto
Part concerne i rapporti tra l'appellante e l'appellata _1
Nulla deve essere disposto in merito alle spese nei confronti della
[...]
non avendo chiesto l'appellante alcunché in merito. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 131/2022 Parte_1
emessa dal giudice di Pace di Chieti, rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla società _1
- condanna la società alla refusione delle spese legali, in favore di _1
, del doppio grado di giudizio, che si quantificano in totali € 1.309,00 (€ Parte_1
457,00 per il giudizio innanzi al giudice di pace ed € 852,00 per il presente giudizio
d'appello) oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
5 Chieti, 6 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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