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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 106/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti SIg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso ConSIliera
Dott.ssa Barbara Gallo ConSIliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso in appello depositato il 20.01.2025 da
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Parte_1 C.F._1
Gastaldello (C.F.: ) del Foro di Vicenza, giusta procura ad litem agli atti C.F._2
del primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 36063 Marostica (Vi), Via
IV Novembre n.33.
Appellante
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3
Appellata contumace
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
in punto: Divorzio-Scioglimento del matrimonio – appello avverso la sentenza n. 1412 del 18-
22/07/2024 del Tribunale di Vicenza rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 07.07.25, in vista della quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, a) riformare la sentenza n. 1412/2024 del Tribunale di
Vicenza in punto di regolamentazione delle spese di lite;
b) In via principale revocare la condanna del SI. alla refusione delle spese di lite relative al Primo grado di giudizio Pt_1
nella misura della metà pari ad € 3.808 oltre a spese generali, IVA e CPA, e condannare in ragione della soccombenza a rifondere ad le spese di tale CP_1 Parte_1
giudizio; c) in subordine compensare tra le parti le spese di lite nella misura che si riterrà
congrua, ponendo l'eventuale residuo a carico di Spese del Secondo grado Controparte_1
integralmente rifuse”.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Visti gli atti, il Procuratore Generale esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso,
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2022, il SI. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con la SI.ra l'08.03.2003; che dall'unione era nato il CP_1
27.11.2002 il figlio che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi e che Per_1
con sentenza n. 1295/2021 il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che le condizioni della separazione prevedevano l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio con la somma mensile di € 350,00 ed €
300,00 rispettivamente, nonché l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra in quanto CP_1
collocataria del figlio chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, di Per_1
2 accertare l'insussistenza dei presupposti per riconoscere alla moglie un assegno divorzile,
chiedendone in subordine la riduzione (memoria integrativa dell'11.05.23), di accertare la raggiunta autosufficienza economica del figlio e, conseguentemente, revocare il Per_1
provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 09.03.23, il Giudice delegato emetteva provvedimenti provvisori con i quali dichiarava cessato l'obbligo a carico del SI. di versare alla SI.ra Pt_1
la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
e di sostenere al 50 % le spese straordinarie al medesimo relative;
revocava il provvedimento di assegnazione della casa coniugale all'originaria resistente e confermava nel resto le condizioni della separazione in essere.
1.1.Instauratasi la fase contenziosa di merito, in data 29.05.23 si costituiva la SI.ra , la CP_1
quale pur aderendo alla domanda di divorzio, si opponeva alle altre domande formulate dal ricorrente, chiedendone il rigetto.
Chiedeva ulteriormente, in via principale, l'assegnazione della casa coniugale in ragione del fatto che il figlio fosse maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, in via subordinata, che la stessa fosse lasciata nella sua disponibilità in quanto avrebbe continuato ad abitarla con il figlio;
che fosse posto a carico del SI. il pagamento di una somma di € 300,00 mensili Pt_1
per il contributo al mantenimento del figlio, sostenendo che lo stesso fosse portatore di handicap e non avesse ancora raggiunto l'autosufficienza economica;
nonché la condanna del resistente al pagamento di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento per se stessa.
2. Istruita documentalmente la causa, il Giudice di prime cure dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa;
disponeva l'obbligo in capo al SI. , con Pt_1
decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, di corrispondere alla SI.ra entro il giorno CP_1
3 10 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 200,00, oltre rivalutazione ISTAT,
rigettando ogni altra domanda. In considerazione dell'esito del giudizio, riteneva di compensare tra le parti le spese di lite in ragione della metà, ponendone la restante metà a carico del SI.
, siccome soccombente rispetto alla domanda di assegno divorzile. Pt_1
3. Avverso tale sentenza, il SI. depositava ricorso in appello sulla base dell'unico Pt_1
motivo di gravame censurante la disposta compensazione parziale delle spese di lite con obbligo a suo carico di corrispondere alla resistente il residuo. Deduceva che il Tribunale aveva omesso di valorizzare l'accoglimento della sua domanda formulata in via subordinata, comportante la riduzione ad € 200,00 del contributo al mantenimento di € 350,00 già previsto a favore della e di cui la stessa aveva goduto nel corso della separazione. Rilevava che, per contro, CP_1
doveva ritenersi soccombente l'ex moglie, le cui domande, volte al riconoscimento di un contributo al mantenimento per sé e per il figlio e all'assegnazione della casa coniugale, erano state integralmente rigettate.
4. Non si costituiva in grado di appello la SI.ra . CP_1
5. Era stato disposto a cura della cancelleria il passaggio degli atti al Procuratore Generale che concludeva come in epigrafe.
6. Depositate note scritte in vista dell'udienza del 17.03.25, verificata la regolarità della notifica del ricorso-decreto al difensore di parte appellata e dichiarata la contumacia della SI.ra CP_1
con ordinanza del 07.05.25, la causa era rinviata all'udienza del 07.07.25, all'esito della quale era trattenuta in decisione dal Collegio.
* * * * * *
7. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
4 7.1. Ritiene infatti il Collegio che vada disposta la compensazione delle spese di lite di primo grado.
Va premesso che la contumacia dell'appellata nel presente gravame che non è espressiva di non opposizione o adesione alle richieste dell'appellante ed è perciò da considerarsi condotta di per sé
processualmente neutra, non influente sulla condanna alle spese processuali (v. Cassazione nn.
11786/2020; 3977/2020; 4696/2019, n. 8273.24, nn. 1243.1724.23).
7.2.Ciò posto, va rilevato che entrambe le parti hanno formulato domande che sono state in parte accolte e in parte rigettate dal Tribunale.
Nello specifico, in disparte la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile condivisa sia dal ricorrente che dalla resistente, il SI. è risultato Pt_1
soccombente in ordine alla domanda principale afferente alla pretesa non debenza dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie e vincitore quanto alla richiesta di revoca del contributo per il figlio e del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla . Per_1 CP_1
Quest'ultima, pur essendo risultata soccombente in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale e all'assegno di mantenimento in favore del figlio, ha visto accolta la domanda di assegno divorzile che aveva chiesto le venisse riconosciuto nell'importo di € 350,00 “o nella
diversa misura che fosse ritenuta di giustizia”.
Ne discende che, diversamente da quanto deduce l'odierno appellante, la SI.ra , proprio CP_1
per esserle stato riconosciuto l'assegno divorzile, non può considerarsi parte “soccombente”, ma parzialmente vittoriosa e, in quanto tale, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali.
5 Né in proposito la soccombenza può essere esclusa per essere stata accolta la domanda subordinata dell'appellante di riduzione dell'ammontare dell'assegno divorzile, come preteso dal
SI. . Pt_1
Ribadito che l'appellata aveva formulato la domanda che le venisse riconosciuto l'assegno divorzile per € 350,00 mensili “o nella diversa misura che fosse ritenuta di giustizia”, va rilevato che la riduzione di cui alla subordinata dell'appellante avrebbe dovuto essere “eventualmente disposta” per la sola durata di sei mesi, come si evince chiaramente dal contenuto della comparsa conclusionale, pagina 8 (“In subordine, un eventuale assegno divorzile potrebbe essere disposto
in forza della componente assistenziale dello stesso, per un periodo massimo di sei mesi, per dar
modo alla SI.ra di conseguire entro un tempo ragionevole una condizione di piena CP_1
autonomia”). Tale limite temporale non è stato posto dal giudice di primo grado.
Occorre allora richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la parte, anche solo parzialmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (v. Sez. Un. n. 32061.22; Cassazioni nn. 6135, 30796.24).
In altri termini, dunque, il principio della soccombenza implica che la parte che ha visto accolte anche solo parzialmente le sue pretese non può essere condannata al pagamento delle spese del processo.
Dal che si ritiene che, alla luce di quanto sopra esposto, le spese di primo grado vadano compensate.
8.Uguale sorte hanno le spese del presente grado di giudizio nel quale va considerato che l'appellante ha chiesto in appello la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di primo
6 grado o in subordine la loro compensazione parziale, con eventuale condanna per il residuo della
SI.ra , mentre dette spese sono state integralmente compensate. Inoltre va valorizzata CP_1
anche la condotta processuale dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1-in accoglimento dell'appello per quanto di ragione e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, compensa integralmente le spese processuali di primo grado;
2-compensa tra le parti le spese di lite di secondo grado.
Venezia, 14 luglio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti SIg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso ConSIliera
Dott.ssa Barbara Gallo ConSIliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso in appello depositato il 20.01.2025 da
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Parte_1 C.F._1
Gastaldello (C.F.: ) del Foro di Vicenza, giusta procura ad litem agli atti C.F._2
del primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 36063 Marostica (Vi), Via
IV Novembre n.33.
Appellante
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3
Appellata contumace
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
in punto: Divorzio-Scioglimento del matrimonio – appello avverso la sentenza n. 1412 del 18-
22/07/2024 del Tribunale di Vicenza rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 07.07.25, in vista della quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, a) riformare la sentenza n. 1412/2024 del Tribunale di
Vicenza in punto di regolamentazione delle spese di lite;
b) In via principale revocare la condanna del SI. alla refusione delle spese di lite relative al Primo grado di giudizio Pt_1
nella misura della metà pari ad € 3.808 oltre a spese generali, IVA e CPA, e condannare in ragione della soccombenza a rifondere ad le spese di tale CP_1 Parte_1
giudizio; c) in subordine compensare tra le parti le spese di lite nella misura che si riterrà
congrua, ponendo l'eventuale residuo a carico di Spese del Secondo grado Controparte_1
integralmente rifuse”.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Visti gli atti, il Procuratore Generale esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso,
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2022, il SI. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con la SI.ra l'08.03.2003; che dall'unione era nato il CP_1
27.11.2002 il figlio che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi e che Per_1
con sentenza n. 1295/2021 il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che le condizioni della separazione prevedevano l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio con la somma mensile di € 350,00 ed €
300,00 rispettivamente, nonché l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra in quanto CP_1
collocataria del figlio chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, di Per_1
2 accertare l'insussistenza dei presupposti per riconoscere alla moglie un assegno divorzile,
chiedendone in subordine la riduzione (memoria integrativa dell'11.05.23), di accertare la raggiunta autosufficienza economica del figlio e, conseguentemente, revocare il Per_1
provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 09.03.23, il Giudice delegato emetteva provvedimenti provvisori con i quali dichiarava cessato l'obbligo a carico del SI. di versare alla SI.ra Pt_1
la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
e di sostenere al 50 % le spese straordinarie al medesimo relative;
revocava il provvedimento di assegnazione della casa coniugale all'originaria resistente e confermava nel resto le condizioni della separazione in essere.
1.1.Instauratasi la fase contenziosa di merito, in data 29.05.23 si costituiva la SI.ra , la CP_1
quale pur aderendo alla domanda di divorzio, si opponeva alle altre domande formulate dal ricorrente, chiedendone il rigetto.
Chiedeva ulteriormente, in via principale, l'assegnazione della casa coniugale in ragione del fatto che il figlio fosse maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, in via subordinata, che la stessa fosse lasciata nella sua disponibilità in quanto avrebbe continuato ad abitarla con il figlio;
che fosse posto a carico del SI. il pagamento di una somma di € 300,00 mensili Pt_1
per il contributo al mantenimento del figlio, sostenendo che lo stesso fosse portatore di handicap e non avesse ancora raggiunto l'autosufficienza economica;
nonché la condanna del resistente al pagamento di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento per se stessa.
2. Istruita documentalmente la causa, il Giudice di prime cure dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa;
disponeva l'obbligo in capo al SI. , con Pt_1
decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, di corrispondere alla SI.ra entro il giorno CP_1
3 10 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 200,00, oltre rivalutazione ISTAT,
rigettando ogni altra domanda. In considerazione dell'esito del giudizio, riteneva di compensare tra le parti le spese di lite in ragione della metà, ponendone la restante metà a carico del SI.
, siccome soccombente rispetto alla domanda di assegno divorzile. Pt_1
3. Avverso tale sentenza, il SI. depositava ricorso in appello sulla base dell'unico Pt_1
motivo di gravame censurante la disposta compensazione parziale delle spese di lite con obbligo a suo carico di corrispondere alla resistente il residuo. Deduceva che il Tribunale aveva omesso di valorizzare l'accoglimento della sua domanda formulata in via subordinata, comportante la riduzione ad € 200,00 del contributo al mantenimento di € 350,00 già previsto a favore della e di cui la stessa aveva goduto nel corso della separazione. Rilevava che, per contro, CP_1
doveva ritenersi soccombente l'ex moglie, le cui domande, volte al riconoscimento di un contributo al mantenimento per sé e per il figlio e all'assegnazione della casa coniugale, erano state integralmente rigettate.
4. Non si costituiva in grado di appello la SI.ra . CP_1
5. Era stato disposto a cura della cancelleria il passaggio degli atti al Procuratore Generale che concludeva come in epigrafe.
6. Depositate note scritte in vista dell'udienza del 17.03.25, verificata la regolarità della notifica del ricorso-decreto al difensore di parte appellata e dichiarata la contumacia della SI.ra CP_1
con ordinanza del 07.05.25, la causa era rinviata all'udienza del 07.07.25, all'esito della quale era trattenuta in decisione dal Collegio.
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7. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
4 7.1. Ritiene infatti il Collegio che vada disposta la compensazione delle spese di lite di primo grado.
Va premesso che la contumacia dell'appellata nel presente gravame che non è espressiva di non opposizione o adesione alle richieste dell'appellante ed è perciò da considerarsi condotta di per sé
processualmente neutra, non influente sulla condanna alle spese processuali (v. Cassazione nn.
11786/2020; 3977/2020; 4696/2019, n. 8273.24, nn. 1243.1724.23).
7.2.Ciò posto, va rilevato che entrambe le parti hanno formulato domande che sono state in parte accolte e in parte rigettate dal Tribunale.
Nello specifico, in disparte la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile condivisa sia dal ricorrente che dalla resistente, il SI. è risultato Pt_1
soccombente in ordine alla domanda principale afferente alla pretesa non debenza dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie e vincitore quanto alla richiesta di revoca del contributo per il figlio e del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla . Per_1 CP_1
Quest'ultima, pur essendo risultata soccombente in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale e all'assegno di mantenimento in favore del figlio, ha visto accolta la domanda di assegno divorzile che aveva chiesto le venisse riconosciuto nell'importo di € 350,00 “o nella
diversa misura che fosse ritenuta di giustizia”.
Ne discende che, diversamente da quanto deduce l'odierno appellante, la SI.ra , proprio CP_1
per esserle stato riconosciuto l'assegno divorzile, non può considerarsi parte “soccombente”, ma parzialmente vittoriosa e, in quanto tale, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali.
5 Né in proposito la soccombenza può essere esclusa per essere stata accolta la domanda subordinata dell'appellante di riduzione dell'ammontare dell'assegno divorzile, come preteso dal
SI. . Pt_1
Ribadito che l'appellata aveva formulato la domanda che le venisse riconosciuto l'assegno divorzile per € 350,00 mensili “o nella diversa misura che fosse ritenuta di giustizia”, va rilevato che la riduzione di cui alla subordinata dell'appellante avrebbe dovuto essere “eventualmente disposta” per la sola durata di sei mesi, come si evince chiaramente dal contenuto della comparsa conclusionale, pagina 8 (“In subordine, un eventuale assegno divorzile potrebbe essere disposto
in forza della componente assistenziale dello stesso, per un periodo massimo di sei mesi, per dar
modo alla SI.ra di conseguire entro un tempo ragionevole una condizione di piena CP_1
autonomia”). Tale limite temporale non è stato posto dal giudice di primo grado.
Occorre allora richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la parte, anche solo parzialmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (v. Sez. Un. n. 32061.22; Cassazioni nn. 6135, 30796.24).
In altri termini, dunque, il principio della soccombenza implica che la parte che ha visto accolte anche solo parzialmente le sue pretese non può essere condannata al pagamento delle spese del processo.
Dal che si ritiene che, alla luce di quanto sopra esposto, le spese di primo grado vadano compensate.
8.Uguale sorte hanno le spese del presente grado di giudizio nel quale va considerato che l'appellante ha chiesto in appello la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di primo
6 grado o in subordine la loro compensazione parziale, con eventuale condanna per il residuo della
SI.ra , mentre dette spese sono state integralmente compensate. Inoltre va valorizzata CP_1
anche la condotta processuale dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1-in accoglimento dell'appello per quanto di ragione e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, compensa integralmente le spese processuali di primo grado;
2-compensa tra le parti le spese di lite di secondo grado.
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