TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/04/2026, n. 6158
TAR
Ordinanza collegiale 26 marzo 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
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TAR
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Sullo scorrimento delle graduatorie per ricoprire i posti dei docenti rinunciatari

    Il Collegio ritiene infondate le censure, conformandosi a precedenti giurisprudenziali che escludono la necessità di una graduatoria estesa agli idonei o di una graduatoria separata degli idonei, in quanto la normativa speciale del concorso non lo prevede. La posizione di idoneo è una mera aspettativa non tutelabile in questa fase, e la discrezionalità dell'amministrazione nel procedere allo scorrimento non è impedita dalla mancata pubblicazione di un elenco di idonei. La normativa speciale del concorso, in linea con le esigenze di celerità del PNRR, non viola principi costituzionali o sovranazionali.

  • Rigettato
    Sull'omessa pubblicazione delle graduatorie di merito e sul criterio di selezione per la copertura dei posti

    Le censure sono infondate. La normativa speciale del concorso non prevede la pubblicazione di una graduatoria estesa agli idonei. La posizione di idoneo è una mera aspettativa e l'amministrazione mantiene un'ampia discrezionalità nel decidere lo scorrimento della graduatoria. La normativa speciale, in linea con le esigenze del PNRR, è ritenuta ragionevole e non viola principi costituzionali o sovranazionali.

  • Rigettato
    Sullo scorrimento delle graduatorie e sul riconoscimento dell’abilitazione

    Il motivo è infondato. L'omissione è riconducibile alla normativa del concorso. L'abilitazione all'insegnamento si consegue tramite percorsi universitari specifici. Il concorso richiede l'abilitazione come requisito o consente ai vincitori di conseguirla al termine del percorso. Non vi è obbligo di riconoscere valore abilitante al superamento delle prove concorsuali secondo la normativa vigente. Le esigenze di continuità didattica e di riduzione del precariato sono affrontate dal nuovo sistema di reclutamento previsto dal PNRR. La normativa concorsuale non costituisce una legge-provvedimento e non presenta profili di irragionevolezza o arbitrarietà.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'elenco degli idonei

    Il motivo è infondato, in quanto le censure relative alla mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei sono state già respinte nel merito del ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'elenco degli idonei

    Il motivo è infondato, in quanto le censure relative alla mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei sono state già respinte nel merito del ricorso introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/04/2026, n. 6158
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6158
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo