Ordinanza collegiale 26 marzo 2025
Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/04/2026, n. 6158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6158 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06158/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12366/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12366 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da PI DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pcm Struttura di Missione per il Pnrr, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AL CO Di VE, RA OR, ON Di TA, FE SO, AS NS, AR NE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 17/09/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 2995/2024, per la classe di concorsoA048 (Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di II grado), per la regione Lombardia, nella parte in cui non è presente l’odierno ricorrente;
2. nonché delle graduatorie di merito rettificate e del gravato decreto di approvazione di cui al prot. n. 3076/2024, per la classe di concorso A048 (Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di II grado), per la regione Lombardia, come pubblicate in data 30/09/2024 sul sito istituzionale dell’USR Lombardia, nella parte in cui non è presente il ricorrente;
3. nonché delle graduatorie di merito rettificate e del gravato decreto di approvazione di cui al prot. n. 3168/2024, per la classe di concorso A048 (Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di II grado), per la regione Lombardia, come pubblicate in data 15/10/2024 sul sito istituzionale dell’USR Lombardia, nella parte in cui non è presente il ricorrente;
4. nonché delle ulteriori graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 17/09/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 2997/2024, per la classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di I grado), per la regione Lombardia, nella parte in cui non è presente l’odierno ricorrente;
5. nonché delle graduatorie di merito rettificate e del gravato decreto di approvazione di cui al prot. n. 3517/2024, per la classe di concorso A049(Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di I grado), per la regione Lombardia, come pubblicate in data 12/11/2024 sul sito istituzionale dell’USR Lombardia, nella parte in cui non è presente il ricorrente;
6. nonché di ogni altra ed eventuale rettifica delle predette graduatorie di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non è prevista la presenza della odierna ricorrente;
7. nonché di ogni eventuale provvedimento con riferimento alle anzidette graduatorie, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto lo scorrimento delle graduatorie a causa delle rinunce dei vincitori, nella parte in cui non è contemplato l’odierno ricorrente;
8. nonché degli esiti riconosciuti al ricorrente a seguito della valutazione, nonchè dei verbali, delle griglie di valutazione di ogni altro atto facente parte del medesimo procedimento amministrativo.
9. nonché dei decreti, con i quali sono state nominate le Commissioni Giudicatrici per le classi A048 (Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di II grado) e A049 (Scienze motorie e sportive nell''istruzione secondaria di I grado);
10. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25\9\2025 :
1. dell’elenco degli idonei per la classe di concorso A048 per la regione Lombardia e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 794 del 26/06/2025, a firma dell’USR Lombardia, nella parte in cui non è presente l’odierno ricorrente;
2. nonché dell’elenco degli idonei rettificato per la classe di concorso A048 per la regione Lombardia e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 1007 del 21/07/2025, a firma dell’USR Lombardia, nella parte in cui è escluso l’odierno ricorrente;
3. nonché dell’elenco degli idonei per la classe di concorso A049 per la regione Lombardia e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 795 del 27/06/2025, a firma dell’USR Lombardia, nella parte in cui non è presente l’odierno ricorrente
4. nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, tramite cui sono state modificate o rettificate le graduatorie di merito con l’integrazione degli idonei nella parte in cui è escluso il ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Pcm Struttura di Missione per il Pnrr;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. IR LE IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15 novembre 2024 e depositato in data 21 novembre 2024, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, le graduatorie di merito del concorso bandito ai sensi del D.D. n. 2575/2023 e del D.M. n. 205/2023, per la classe A048 e A049 per la Regione Lombardia, in quanto non riportanti il nominativo del ricorrente nella sua qualità di idoneo non vincitore.
1.1. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ 1. Sullo scorrimento delle graduatorie per ricoprire i posti dei docenti rinunciatari. Illogicità manifesta – violazione del principio del merito – violazione del principio di non contraddizione – eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto – eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – violazione della l. n. 241/1990- motivazione contraddittoria e carente. ”.
- “ 2. Sull’omessa pubblicazione delle graduatorie di merito e sul criterio di selezione per la copertura dei posti. violazione del principio del merito ex art. 97 cost. – violazione del principio della trasparenza – eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti – violazione del principio del buon andamento – violazione della direttiva 70/99ce- eccesso di potere per violazione del principio di non contraddizione – eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche - illogicità manifesta.”.
Con tali motivi di ricorso, il ricorrente si lamenta del fatto che l’Amministrazione avrebbe dovuto pubblicare, al termine della procedura concorsuale, le graduatorie di tutti i candidati che hanno superato le prove, anche se non vincitori, al fine di rendere nota la loro posizione e il relativo punteggio. La previsione della pubblicazione di una graduatoria non comprensiva dell’elenco degli idonei non vincitori sarebbe illogica e violerebbe il principio della trasparenza della Pubblica Amministrazione, non consentendo di conoscere i criteri utilizzati per effettuare lo scorrimento della graduatoria.
“ 3. Sullo scorrimento delle graduatorie e sul riconoscimento dell’abilitazione. Violazione del principio del fabbisogno – illogicità manifesta – violazione del principio del merito – violazione del principio del buon andamento – violazione della trasparenza amministrativa – violazione degli artt. 1,2,3,4,97 cost. – eccesso di potere per travisamento dei fatti e presupposti di diritto – eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – violazione della legge n. 241/1990 – violazione del principio della continuità didattica – violazione della direttiva 70/99/CE ”.
L’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso la previsione dello scorrimento delle graduatorie e la valenza abilitativa della procedura. È inoltre illogico che il ricorrente non sia ritenuto abilitato nonostante il superamento delle prove.
In subordine, il ricorrente solleva una questione di legittimità costituzionale e comunitaria in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost. ed in relazione alla direttiva 70/99CE, in ragione della natura di legge provvedimento della normativa concorsuale, nonché del persistere dello status di docente precario del ricorrente, in contrasto con i principi europei.
1.2. In data 28 novembre 2024 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto di stile, successivamente depositando relazione e documenti.
Il Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze eccepivano la carenza di legittimazione passiva, chiedendo la propria estromissione.
1.3. Con ordinanza n. 6127 adottata all’esito dell’udienza pubblica del 18 marzo 2025, rilevato che il ricorso risultava avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022, il Collegio ha disposto la conversione del rito e, visto l’elevato numero delle parti interessate, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati “per pubblici proclami” sul sito web dell'Amministrazione.
1.4. In data 25 settembre 2025 depositava atto di motivi aggiunti con cui impugnava, per illegittimità derivata, l’elenco degli idonei nelle more pubblicato dall’Ufficio scolastico lombardo, nella parte in cui non conteneva il nominativo del ricorrente.
1.5. Con ordinanza n. 19734 adottata all’esito dell’udienza pubblica del 6 novembre 2025, il Collegio disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati “per pubblici proclami” sul sito web dell'Amministrazione, in relazione all’intervenuto atto di motivi aggiunti.
2. – All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato, per le ragioni nel seguito esposte.
3.1. In via preliminare va valutata in senso favorevole la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero dell’università e della ricerca, con memoria del 28 novembre 2024, costituitosi con atto depositato dalla difesa erariale in conseguenza della sua intimazione in giudizio da parte dell’odierno ricorrente.
Se ne rileva, infatti, la carenza di legittimazione passiva, data l’estraneità dell’oggetto del ricorso con le competenze attribuite al Ministero in questione, rientrando la vicenda nell’ambito delle competenze del Ministero dell’istruzione e del merito, a seguito della ripartizione delle competenze dell’allora Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (già M.I.U.R.), disposta dal d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020.
Del pari, va valutata in senso favorevole la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, con memoria depositata il 5 febbraio 2026, alla luce della circostanza – documentata dalla suddetta amministrazione – per cui l’amministrazione centrale titolare della misura è unicamente il Ministero dell’istruzione e del merito.
3.2. Muovendo all’esame del merito del ricorso, con i primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente data la loro affinità – il ricorrente si duole come visto delle modalità di pubblicazione delle graduatorie, siccome limitate ai vincitori, con la conseguenza che lo stesso non è stato posto in grado di conoscere la propria posizione e i criteri utilizzati per lo scorrimento.
Le censure sono infondate.
Nel merito, il Collegio ritiene di conformarsi ai numerosi e univoci precedenti di questo Tribunale che hanno respinto analoghe censure di ricorso, le cui considerazioni si riportano nel seguito in quanto rilevanti, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., al fine di decidere l’odierno ricorso:
- “[…] la disciplina del concorso de quo è prevista, come evidenzia il medesimo ricorrente, in specifiche disposizioni di legge ordinaria (cfr. art. 59, comma 10 e 11, d.l. n. 73 del 2021), sicché non possono trovare favorevole considerazione le censure attinenti alla presunta violazione di norme pari ordinate quali quelle di cui al motivo in esame.
Le norme di legge ordinaria speciale sopra ricordate sono chiare nell’escludere la necessità di una graduatoria estesa agli idonei, così come di una graduatoria separata degli idonei, per cui non può ritenersi che gli atti impugnati siano affetti da violazione di legge. Inoltre, come meglio si dirà a breve, appaiono sussistere i presupposti eccezionali che consentono di ritenere, anche alla stregua del diritto unionale e costituzionale, non obbligatoria la pubblicazione di una graduatoria degli idonei ”;
- inoltre, “ non è stato dimostrato che la pubblicazione di una graduatoria degli idonei sia un mezzo necessario per il superamento del problema del precariato scolastico: - in primo luogo, perché l’indizione di un successivo concorso, eventualmente previsto con specifiche norme di legge, è in grado comunque di obliterare e di superare la graduatoria degli idonei che dovesse essere prevista e pubblicata per via di una decisione di questo Tribunale sulla scorta di quanto domandato dai ricorrenti; - in secondo luogo, perché la anelata graduatoria degli idonei non inciderebbe sul diritto dei ricorrenti di richiedere eventualmente, in sede di giurisdizione ordinaria, la conversione del proprio contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, ponendo alla base della domanda l’idoneità conseguita oltre che il rapporto contrattuale ultratriennale intercorso, su cui rimane naturalmente impregiudicata ogni valutazione sulla relativa fondatezza.
In altre parole la graduatoria degli idonei non è una misura né idonea né necessaria per rispettare i principi evidenziati dai ricorrenti, i quali anzi non ricaverebbero alcun vantaggio immediato e diretto dalla stessa.
Vale chiarire al riguardo che nel presente concorso, al contrario di un altro su cui si è già pronunziato questo Tribunale (v. infra), sussistono candidati idonei, il cui status però prescinde dalla pubblicazione o meno del loro nome in una graduatoria.
La consistenza esatta di tale posizione giuridica, tuttavia, non può essere oggetto della presente sentenza perché altrimenti si giungerebbe ad una decisione su poteri non ancora esercitati (trattandosi di una posizione ancora non “finale”, la condanna che chiedono i ricorrenti è proiettata in un futuro instabile e incerto) e perché non sono stati forniti i dettagli sulle specifiche posizioni di ciascuno dei ricorrenti sotto il profilo del precariato.
In definitiva sul motivo in trattazione, non è stato dimostrato che la pubblicazione di una graduatoria degli idonei abbia effetti utili nei riguardi del diritto dei ricorrenti al superamento del precariato e pertanto non può ritenersi integrato dagli atti impugnati il vizio denunziato ”;
- “ non risulta accertata l’esclusione dei ricorrenti da future assunzioni, e, dall’altro lato, le leggi ed i principi ordinari richiamati nel motivo in parola non sono preordinati rispetto alla legge ordinaria speciale che ha disciplinato il concorso de quo. I conseguenti provvedimenti amministrativi non possono che seguire le “rime obbligate” derivanti dalla lex specialis ordinaria che disciplina il presente concorso ”;
- “ le norme ordinarie richiamate dai ricorrenti sono derogate dalla lex specialis che disciplina la presente procedura, e, per altro verso, non sussistono elementi per ritenere che in caso di mancato superamento del periodo di prova da parte dei vincitori non si procederà allo scorrimento degli idonei ” (TAR Lazio, III-bis, sentenza 29 aprile 2025, n. 8361).
3.3. A tali dirimenti considerazioni, il Collegio ritiene utile aggiungere i seguenti rilievi, con particolare riferimento alla asserita lesione delle prerogative di parte ricorrente connesse alla mancata pubblicazione della graduatoria richiesta.
Si evidenzia sul punto come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. St., III, n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, co. 10, d.l. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Tale facoltà non è impedita in fatto – né il ricorrente adduce prove in tal senso – dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che al ricorrente è stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
Del resto, la stessa integrazione delle graduatorie dei vincitori, nella misura del 30%, disposta in attuazione dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 45 del 2025 conferma quanto appena evidenziato.
In altre parole – e come già rilevato da questo Tribunale - “ La formazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori nel numero corrispondente ai posti messi a concorso esaurisce la procedura selettiva, definendone l’esito, fatti salvi eventuali scorrimenti, comunque ammessi, a seguito di rinuncia, dalla disciplina speciale che regolamenta il concorso.
Quanto alla pretesa illegittimità della citata disposizione di legge, alla stregua del diritto unionale e costituzionale, va evidenziato che la procedura trova origine da una situazione di eccezione riconducibile alla peculiarità dei procedimenti PNRR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE) che impongono ragioni di celerità e speditezza.
Come già concluso da questo Tribunale, “La previsione legislativa risulta essere dunque ragionevole e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, atteso il carattere straordinario della procedura e le esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori (in termini cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 2737/2025; TAR Lazio, III-bis, n. 15647/2024)” (Tar Lazio Roma, sezione IV Bis, n. 18088 del 21 ottobre 2025).
In effetti, la disciplina concorsuale di cui all’articolo 59, comma 10, d.l. n. 73/2021, riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo, prevedendo dunque la possibilità di scorrimento anche in assenza di pubblicazione, in prima battuta, di un elenco degli idonei.
Né risulta che al ricorrente sia stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
Va in proposito precisato che i partecipanti alla procedura, se non possono esigere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono in ogni caso esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce .” (TAR Lazio, III-bis, n. 21341/2025)
3.4. Neppure fondato risulta il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui si censura la mancata previsione della c.d. “idoneità abilitante”, ossia il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso richiesta al superamento delle prove concorsuali.
Premesso che l’omissione di cui si lamenta il ricorrente è direttamente riconducibile alla normativa istitutiva del concorso, si rileva che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione quella di individuare le modalità di reclutamento maggiormente idonee a soddisfare l’interesse pubblico perseguito.
Nel caso specifico, risulta che nell’attuale contesto – a seguito della nuova disciplina dei percorsi di abilitazione per insegnanti prevista dal d.P.C.M. 4 agosto 2023 – l’abilitazione all’insegnamento si consegue all’esito di un percorso universitario accademico di formazione.
Inoltre, il concorso in questione richiede come requisito di partecipazione l’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso e, in via residuale, consente ai vincitori dello stesso (non ancora dotati di abilitazione) di poterla conseguire mediante l’ottenimento dei crediti previsti (cfr. art. 7, co. 6, d.P.C.M. 4 agosto 2023 e D.D. n. 2575/2023), al termine del quale conseguiranno l’abilitazione e stipuleranno un contratto a tempo indeterminato.
A fronte di tale quadro, non è dato comprendere dalle censure ricorsuali – che si limitano ad un riferimento alla pregressa “prassi” amministrativa – in base a quale norma l’amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di riconoscere valore abilitante al superamento delle soglie d’idoneità alle prove concorsuali, non vigendo nel caso di specie una previsione – come quella introdotta ad es. con l’art. 5, co. 4-ter, d. lgs. n. 59/2017 e successivamente abrogata – che collegava l’abilitazione al superamento delle prove del concorso del 2020 e che, nel contesto attuale, sarebbe non compatibile con il nuovo sistema di reclutamento dei docenti previsto dall’art. 1 del d. lgs. n. 59/2017 (come modificato dall’art. 44 d.l. n. 36/2022).
Neppure il riferimento alla violazione del principio di continuità didattica o all’esigenza di evitare la precarietà sono idonei a condurre a diverse conclusioni, posto che l’impostazione del concorso e il nuovo quadro di reclutamento dei docenti adottato in esecuzione di una precisa missione del PNRR sono volti proprio a ridurre il fenomeno degli insegnati precari, introducendo un sistema di qualificazione e di reclutamento su base annuale (cfr. TAR Lazio, III-bis, n. 1205/2026, n. 5167/2025 e n. 19624/2025).
Infondata è, infine, la tesi del ricorrente circa la sussistenza, nel caso di specie, di una legge-provvedimento, posto che le previsioni di legge che disciplinano la procedura concorsuale di interesse pongono una disciplina generale e astratta, potenzialmente applicabile a una pluralità indeterminata di casi e destinatari (cfr. Corte cost., sentenza n. 38/2025) e stante l’assenza – come sopra esposto in relazione ai motivi di ricorso – di profili di irragionevolezza o arbitrarietà della scelta legislativa (cfr. Corte cost., sentenze n. 134/2025 e n. 186/2022).
4. – In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
5. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA IA LI, Presidente FF
Giovanni Caputi, Referendario
IR LE IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR LE IR | MA IA LI |
IL SEGRETARIO