CASS
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Massime • 1
La rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, che intendeva censurare la valutazione di merito, secondo cui l'omessa indicazione nel provvedimento dell'autorità e del termine di impugnazione non giustificava la rimessione in termini, giacché la qualifica professionale di avvocato del ricorrente escludeva la configurabilità in un errore scusabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2025, n. 6431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6431 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. U Num. 6431 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 11/03/2025 una causa non imputabile ai fini della rimessione in termine, regolata dall’art. 8 art. 153, comma 2, c.p.c., deve avere carattere di impedimento assoluto, come richiesto dalla norma, sulla base di un orientamento consolidato (Cass. n. 17729/18), e che la causa non imputabile «non può risolversi in una mancanza di diligenza» e «non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore» (Cass. n. 363/2017). Un deficit di diligenza e di organizzazione del lavoro imputabile al difensore esclude pertanto la possibilità della rimessione in termini;
ed è sempre irrilevante il requisito di buona fede di chi ponga in essere l’atto processuale e pertanto non vi è necessità di una sua intenzione dolosa. Nella specie, dunque, la valutazione di merito del C.N.F., fondata sulla pacifica qualificazione professionale, derivante dalla preparazione giuridica del ricorrente, che chiedeva la reiscrizione nell’albo presso il COA di Reggio Calabria, neppure specificamente contestata nel ricorso, non è sindacabile in questa sede per quanto sopra affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 5.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 . La Consigliera est. 9 IU OF La Presidente RI CA
ed è sempre irrilevante il requisito di buona fede di chi ponga in essere l’atto processuale e pertanto non vi è necessità di una sua intenzione dolosa. Nella specie, dunque, la valutazione di merito del C.N.F., fondata sulla pacifica qualificazione professionale, derivante dalla preparazione giuridica del ricorrente, che chiedeva la reiscrizione nell’albo presso il COA di Reggio Calabria, neppure specificamente contestata nel ricorso, non è sindacabile in questa sede per quanto sopra affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 5.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 . La Consigliera est. 9 IU OF La Presidente RI CA