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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5520/2023 R.G. LAVORO avente ad
OGGETTO: malattia professionale
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonella Parte_1
Lanzalotti;
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa
Castellucci;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.10.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato come operaio agricolo dall'estate 1985 al novembre 2021 alle dipendenze della con sede legale in Campolongo Controparte_2
(SA) alla Loc. Berniero e di essere stato addetto alla somministrazione di fitofarmaci, pesticidi ed insetticidi, alla concimazione manuale in granelli, sia sotto serra che all'aperto, alla coltivazione di piante e alla guida del trattore, mansioni per le quali era stato esposto a rischio per la sua salute;
in particolare, provvedendo alla somministrazione dei fitofarmaci, aveva inalato quotidianamente agenti chimici nocivi;
coltivando le piante a terra nelle prime ore del mattino era stato esposto all'umidità e, lavorando come trattorista, aveva inalato la polvere sollevata dal mezzo durante l'aratura del terreno;
specificava che tutte tali attività erano state svolte senza l'ausilio di dispositivi di protezione quali tute impermeabili e mascherine con filtri.
Deduceva che, a causa del lavoro svolto, aveva sviluppato la patologia “Sarcoidosi polmonare e insufficienza respiratoria media” con conseguenti postumi invalidanti;
che, in data 14.2.2023, presentata regolare denuncia all' per il riconoscimento della CP_1
malattia professionale, l'ente, con comunicazione del 6.6.2023, aveva negato la tutela assicurativa per l'assenza di nesso causale con l'attività lavorativa svolta e per mancanza di idonea documentazione. Tanto esposto in fatto e contestando l'operato dell' , adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, affinché CP_1
accertasse la natura professionale della malattia e il conseguente danno biologico con condanna dell'istituto assicurativo al pagamento in proprio favore del relativo indennizzo in capitale o rendita dalla data della domanda al soddisfo, risarcimento del danno, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la natura CP_1
professionale della malattia denunciata da ritenersi “patologia multisistemica a genesi idiopatica” non avente alcuna correlazione con cause lavorative, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Ammessa ed espletata la prova per testi e disposta Consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'istante, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.5.2025.
Il ricorso è infondato per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
La figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del
T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate –cd. multifattoriali- delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in ipotesi di malattia multifattoriale la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è, pertanto, a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
In punto di onere della prova la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. 21825/2014, Cass. 15080/2009). Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi che la prova documentale e testimoniale abbia consentito di ricostruire l'attività lavorativa di operaio agricolo espletata dal ricorrente nell'arco temporale decorrente dall'estate 1985 al novembre 2021.
Il consulente tecnico di ufficio nominato in causa, espletate le necessarie indagini, ha formulato la seguente diagnosi: “Sarcoidosi a Modesta espressione funzionale in soggetto con sindrome metabolica, Diabete Mellito, Sindrome delle apnee notturne, Ipertensione arteriosa” rilevando tuttavia la insussistenza di elementi medico legali ed assicurativi per ricondurre la malattia denunziata alla già menzionata attività lavorativa di operaio agricolo svolta dal ricorrente.
In particolare, ha specificato che la letteratura scientifica corrente esclude univocamente l'origine professionale della sarcoidosi e la sua correlazione con l'esposizione a specifici nocivi ed in particolare non è stato mai dimostrato in modo univoco un nesso causale tra l'esposizione a fitofarmaci – pur se prolungata o cronica
– e l'insorgenza di tale patologia;
ha poi precisato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo report "Global Atlas of Respiratory Disease", non include la sarcoidosi tra le patologie respiratorie a riconosciuta eziologia occupazionale e che essa non è nemmeno tra quella malattie di probabile origine professionale ricomprese nelle tabelle di cui al D.M. 9 aprile 2008, né nella Banca Dati Malattie Professionali dell' CP_1
Il Consulente ha poi valutato che il ricorrente presenta un quadro clinico, caratterizzato da patologie sistemiche croniche quali diabete mellito di tipo II, sindrome apnee ostruttive, ipertensione arteriosa, predisponente all'insorgenza della sarcoidosi che ha una genesi autoimmunitaria;
infatti, spiega il CTU, in soggetti predisposti, si determina uno stato di immunocompromissione favorente uno squilibrio della regolazione immunitaria e un'alterazione della risposta immunitaria medesima. Nel caso di specie, tenuto conto delle patologie preesistenti, il CTU, ha ritenuto che l'insorgenza della sarcoidosi sia dovuta al descritto quadro clinico più che all'esposizione lavorativa ad agenti fitosanitari, peraltro mai documentata con certezza in termini di durata, quantità, modalità di contatto etc. Egli ha pertanto concluso escludendo la genesi professionale della malattia denunziata.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, non oggetto di specifiche contestazioni delle parti, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Alla luce delle condivisibili conclusioni del C.T.U. deve pertanto ritenersi che la parte ricorrente non abbia fornito, come era suo onere, la prova degli elementi richiesti dal
T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale, non avendo, in particolare, dimostrato il nesso eziologico tra la malattia denunciata (ad origine sistemica - idiopatica) e l'attività lavorativa svolta (genesi professionale della malattia).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica di ufficio secondo la regola della soccombenza, non essendovi in atti dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_2 CP_1
di lite che liquida in € 1.180,00 oltre spese generali al 15%;
- condanna al pagamento delle spese di CTU, liquidate con Parte_2
separato decreto.
Così deciso in Salerno, il 15.5.2025 Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5520/2023 R.G. LAVORO avente ad
OGGETTO: malattia professionale
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonella Parte_1
Lanzalotti;
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa
Castellucci;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.10.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato come operaio agricolo dall'estate 1985 al novembre 2021 alle dipendenze della con sede legale in Campolongo Controparte_2
(SA) alla Loc. Berniero e di essere stato addetto alla somministrazione di fitofarmaci, pesticidi ed insetticidi, alla concimazione manuale in granelli, sia sotto serra che all'aperto, alla coltivazione di piante e alla guida del trattore, mansioni per le quali era stato esposto a rischio per la sua salute;
in particolare, provvedendo alla somministrazione dei fitofarmaci, aveva inalato quotidianamente agenti chimici nocivi;
coltivando le piante a terra nelle prime ore del mattino era stato esposto all'umidità e, lavorando come trattorista, aveva inalato la polvere sollevata dal mezzo durante l'aratura del terreno;
specificava che tutte tali attività erano state svolte senza l'ausilio di dispositivi di protezione quali tute impermeabili e mascherine con filtri.
Deduceva che, a causa del lavoro svolto, aveva sviluppato la patologia “Sarcoidosi polmonare e insufficienza respiratoria media” con conseguenti postumi invalidanti;
che, in data 14.2.2023, presentata regolare denuncia all' per il riconoscimento della CP_1
malattia professionale, l'ente, con comunicazione del 6.6.2023, aveva negato la tutela assicurativa per l'assenza di nesso causale con l'attività lavorativa svolta e per mancanza di idonea documentazione. Tanto esposto in fatto e contestando l'operato dell' , adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, affinché CP_1
accertasse la natura professionale della malattia e il conseguente danno biologico con condanna dell'istituto assicurativo al pagamento in proprio favore del relativo indennizzo in capitale o rendita dalla data della domanda al soddisfo, risarcimento del danno, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la natura CP_1
professionale della malattia denunciata da ritenersi “patologia multisistemica a genesi idiopatica” non avente alcuna correlazione con cause lavorative, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Ammessa ed espletata la prova per testi e disposta Consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'istante, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.5.2025.
Il ricorso è infondato per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
La figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del
T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate –cd. multifattoriali- delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in ipotesi di malattia multifattoriale la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è, pertanto, a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
In punto di onere della prova la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. 21825/2014, Cass. 15080/2009). Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi che la prova documentale e testimoniale abbia consentito di ricostruire l'attività lavorativa di operaio agricolo espletata dal ricorrente nell'arco temporale decorrente dall'estate 1985 al novembre 2021.
Il consulente tecnico di ufficio nominato in causa, espletate le necessarie indagini, ha formulato la seguente diagnosi: “Sarcoidosi a Modesta espressione funzionale in soggetto con sindrome metabolica, Diabete Mellito, Sindrome delle apnee notturne, Ipertensione arteriosa” rilevando tuttavia la insussistenza di elementi medico legali ed assicurativi per ricondurre la malattia denunziata alla già menzionata attività lavorativa di operaio agricolo svolta dal ricorrente.
In particolare, ha specificato che la letteratura scientifica corrente esclude univocamente l'origine professionale della sarcoidosi e la sua correlazione con l'esposizione a specifici nocivi ed in particolare non è stato mai dimostrato in modo univoco un nesso causale tra l'esposizione a fitofarmaci – pur se prolungata o cronica
– e l'insorgenza di tale patologia;
ha poi precisato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo report "Global Atlas of Respiratory Disease", non include la sarcoidosi tra le patologie respiratorie a riconosciuta eziologia occupazionale e che essa non è nemmeno tra quella malattie di probabile origine professionale ricomprese nelle tabelle di cui al D.M. 9 aprile 2008, né nella Banca Dati Malattie Professionali dell' CP_1
Il Consulente ha poi valutato che il ricorrente presenta un quadro clinico, caratterizzato da patologie sistemiche croniche quali diabete mellito di tipo II, sindrome apnee ostruttive, ipertensione arteriosa, predisponente all'insorgenza della sarcoidosi che ha una genesi autoimmunitaria;
infatti, spiega il CTU, in soggetti predisposti, si determina uno stato di immunocompromissione favorente uno squilibrio della regolazione immunitaria e un'alterazione della risposta immunitaria medesima. Nel caso di specie, tenuto conto delle patologie preesistenti, il CTU, ha ritenuto che l'insorgenza della sarcoidosi sia dovuta al descritto quadro clinico più che all'esposizione lavorativa ad agenti fitosanitari, peraltro mai documentata con certezza in termini di durata, quantità, modalità di contatto etc. Egli ha pertanto concluso escludendo la genesi professionale della malattia denunziata.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, non oggetto di specifiche contestazioni delle parti, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Alla luce delle condivisibili conclusioni del C.T.U. deve pertanto ritenersi che la parte ricorrente non abbia fornito, come era suo onere, la prova degli elementi richiesti dal
T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale, non avendo, in particolare, dimostrato il nesso eziologico tra la malattia denunciata (ad origine sistemica - idiopatica) e l'attività lavorativa svolta (genesi professionale della malattia).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica di ufficio secondo la regola della soccombenza, non essendovi in atti dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_2 CP_1
di lite che liquida in € 1.180,00 oltre spese generali al 15%;
- condanna al pagamento delle spese di CTU, liquidate con Parte_2
separato decreto.
Così deciso in Salerno, il 15.5.2025 Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio