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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2365/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STELLA Parte_1 C.F._1 SERAFINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Con scrittura privata del 9.1.2020, regolarmente registrata, ha concesso in Parte_1 locazione abitativa a per la durata di quattro anni tacitamente rinnovabili dal 9.1.2020 CP_1 all'8.1.2024, l'unità immobiliare sita in Orta Nova alla via Monviso 4 (cfr. contratto di locazione agli atti).
Con missiva del 29.6.2023 il locatore, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, ha dichiarato il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, manifestando la volontà di destinare detto immobile a propria residenza (cfr. disdetta agli atti).
Dopo la scadenza contrattuale il locatore ha poi notificato al conduttore un'intimazione di sfratto per finita locazione con citazione contestuale per la convalida.
Il conduttore non si è costituito.
All'esito della fase sommaria questo giudicante ha rigettato l'istanza di convalida di sfratto ed ha disposto la conversione della procedura nel rito locatizio, osservando che “la domanda di rilascio dell'immobile locato per diniego di rinnovo alla prima scadenza è soggetta alla procedura speciale (delineata secondo il rito locatizio) di cui all'art. 30 l. 392/78 espressamente richiamata al comma 4 pagina 1 di 2 dell'art. 3 l. 431/1998 e che pertanto nel caso di specie non è applicabile il procedimento sommario di convalida, dovendosi accertare, nell'ambito di un giudizio di merito secondo le forme del rito locatizio, la legittimità del diniego di rinnovo comunicato dal locatore (cfr. Cass. 2/8/1997 n. 7173, Cass. 07/06/2000, n. 7672)”.
Nella presente fase processuale occorre pertanto valutare la legittimità e l'efficacia del diniego di rinnovo dichiarato dal locatore.
Orbene rileva questo giudicante che la missiva del 29.6.2023 contiene l'indicazione di uno dei motivi che, secondo la previsione tassativa di cui all'art. 3 co. 1 l. 431/1998, giustifica il diniego di rinnovo della locazione abitativa alla prima scadenza.
Si tratta in particolare del motivo contemplato alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 citato, a mente del quale il diniego di rinnovo è legittimo quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado.
E d'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, per legittimare il mancato rinnovo del rapporto da parte del locatore è sufficiente la semplice manifestazione di volontà di destinare l'immobile ad abitazione o luogo di lavoro, propri o di un proprio familiare, senza ulteriori formalità, non potendo il giudice sindacare nel merito l'intenzione manifestata dal locatore e non dovendo neppure verificarne la concreta realizzazione (Cass. 25808/09, Cass. 977/10, Cass. 12127/10).
Tuttavia, come noto, la disdetta è un atto unilaterale recettizio, che produce effetti solo nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.
Ora, nel caso di specie, non vi è prova della ricezione della disdetta del 29.6.2023 da parte del conduttore o comunque del pervenimento della stessa all'indirizzo del destinatario, presupposto necessario ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Pertanto, non risultando provata l'efficacia della disdetta, non può trovare accoglimento la domanda diretta all'accertamento della cessazione del rapporto locativo alla prima scadenza dell'8.1.2024.
Nulla deve statuirsi per le spese, stante la contumacia della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Foggia, 23.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2365/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STELLA Parte_1 C.F._1 SERAFINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Con scrittura privata del 9.1.2020, regolarmente registrata, ha concesso in Parte_1 locazione abitativa a per la durata di quattro anni tacitamente rinnovabili dal 9.1.2020 CP_1 all'8.1.2024, l'unità immobiliare sita in Orta Nova alla via Monviso 4 (cfr. contratto di locazione agli atti).
Con missiva del 29.6.2023 il locatore, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, ha dichiarato il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, manifestando la volontà di destinare detto immobile a propria residenza (cfr. disdetta agli atti).
Dopo la scadenza contrattuale il locatore ha poi notificato al conduttore un'intimazione di sfratto per finita locazione con citazione contestuale per la convalida.
Il conduttore non si è costituito.
All'esito della fase sommaria questo giudicante ha rigettato l'istanza di convalida di sfratto ed ha disposto la conversione della procedura nel rito locatizio, osservando che “la domanda di rilascio dell'immobile locato per diniego di rinnovo alla prima scadenza è soggetta alla procedura speciale (delineata secondo il rito locatizio) di cui all'art. 30 l. 392/78 espressamente richiamata al comma 4 pagina 1 di 2 dell'art. 3 l. 431/1998 e che pertanto nel caso di specie non è applicabile il procedimento sommario di convalida, dovendosi accertare, nell'ambito di un giudizio di merito secondo le forme del rito locatizio, la legittimità del diniego di rinnovo comunicato dal locatore (cfr. Cass. 2/8/1997 n. 7173, Cass. 07/06/2000, n. 7672)”.
Nella presente fase processuale occorre pertanto valutare la legittimità e l'efficacia del diniego di rinnovo dichiarato dal locatore.
Orbene rileva questo giudicante che la missiva del 29.6.2023 contiene l'indicazione di uno dei motivi che, secondo la previsione tassativa di cui all'art. 3 co. 1 l. 431/1998, giustifica il diniego di rinnovo della locazione abitativa alla prima scadenza.
Si tratta in particolare del motivo contemplato alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 citato, a mente del quale il diniego di rinnovo è legittimo quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado.
E d'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, per legittimare il mancato rinnovo del rapporto da parte del locatore è sufficiente la semplice manifestazione di volontà di destinare l'immobile ad abitazione o luogo di lavoro, propri o di un proprio familiare, senza ulteriori formalità, non potendo il giudice sindacare nel merito l'intenzione manifestata dal locatore e non dovendo neppure verificarne la concreta realizzazione (Cass. 25808/09, Cass. 977/10, Cass. 12127/10).
Tuttavia, come noto, la disdetta è un atto unilaterale recettizio, che produce effetti solo nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.
Ora, nel caso di specie, non vi è prova della ricezione della disdetta del 29.6.2023 da parte del conduttore o comunque del pervenimento della stessa all'indirizzo del destinatario, presupposto necessario ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Pertanto, non risultando provata l'efficacia della disdetta, non può trovare accoglimento la domanda diretta all'accertamento della cessazione del rapporto locativo alla prima scadenza dell'8.1.2024.
Nulla deve statuirsi per le spese, stante la contumacia della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Foggia, 23.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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