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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Gianmarco Negri parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 28.5.2024 ha instaurato la Parte_1 presente causa1, per ottenere l'autorizzazione a sottoporsi ad un intervento chirurgico sui caratteri sessuali femminili e, contestualmente, l'autorizzazione
Parte attrice allega di avere da sempre evidenziato una psicosessualità nettamente maschile;
di avere sempre sentito una condizione di incongruenza fra le proprie caratteristiche sessuali e la propria persona, con intenso desiderio di appartenere al genere opposto;
che le è stata diagnosticata una condizione di disforia di genere;
di stare seguendo per tale ragione, dal 2023, un percorso di supporto psicologico e, dallo stesso anno, un percorso terapeutico ormonale mascolinizzante;
di avere ormai maturato e concluso il percorso di transizione dal sesso femminile a quello maschile;
di essersi già sottoposta nel dicembre
2023 ad Andorra ad un intervento chirurgico di mastectomia;
che è propria volontà vedere riconosciuta anche dal punto di vista burocratico la propria identità di genere, essendo per essa fonte di imbarazzo e disagio mostrare una carta di identità contenente dei dati e una riproduzione fotografica non conformi alla propria immagine esteriore ed alla immagine di sé; che è altresì propria volontà completare il proprio percorso di transizione adeguando anche gli altri propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili.
Le domande vanno accolte.
Dal punto di vista processuale, questo Tribunale -che già aderiva all'orientamento dominante della giurisprudenza di merito secondo un intervento chirurgico sui caratteri sessuali poteva essere autorizzato contestualmente alla pronuncia di rettificazione del sesso anagrafico, e secondo cui non solo in ragione del fatto che fossero proposte contestualmente una domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico ed una domanda di rettificazione degli atti dello stato civile si potesse ritenere non completato il percorso di mutamento della propria identità di genere - prende atto che la contestualità fra le due domande è stata implicitamente riconosciuta come legittima dalla recente sentenza della C. Cost., secondo cui non è più necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria per sottoporsi ad un intervento chirurgico sui caratteri sessuali (cfr. C. Cost. 143/2024).
Nel merito, deve rilevarsi come siano date tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza interna in materia (cfr. Cass. 15138/2015; C. Cost. 221/2015) – che, vale notarsi, sono più rigorose rispetto a quelle richieste dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di tutela dell'identità sessuale della persona, ex art. 8 Convenzione per la Salvaguardia C.F._ dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (cfr. i casi Parte_3
10.3.2015; 6.4.2017; X. v. Macedonia 2019; CP_1 Controparte_2
X. e 2021)- per l'accoglimento di entrambe le domande. CP_3
Da tutte le relazioni mediche in atti dei professionisti che da tempo stanno seguendo parte attrice (cfr. le relazioni dello psicologo dott. e Testimone_1 dell'endocrinologo dott.ssa ai docc. 5 e 6 parte attrice), emerge Per_1 che parte attrice non presenta alcun tratto personale psicopatologico;
che, sia attraverso il percorso psicologico intrapreso dal 2023 e la cura ormonizzante, in essere dal 2023, sia attraverso la “real life experience”, ossia il vivere personalmente e socialmente nei panni e nel ruolo del sesso maschile desiderato, è dato in capo a parte attrice il soddisfacente completamento di un percorso psicologico di transizione dal sesso femminile al sesso maschile;
che la scelta di parte attrice di transizione sessuale è ponderata e matura, sia dal punto di vista soggettivo –per definitività, ed univocità nel tempo-, sia dal punto di vista oggettivo –per le oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari intervenute sulla persona di persona attrice, mediante il percorso ormonale in essere-; che la rettificazione del sesso anagrafico risulta utile per parte attrice per consentirle di raggiungere un maggior livello di benessere psichico, verso il definitivo superamento della disforia di identità di genere manifestatasi da anni, dato che la discrepanza fra il sesso indicato sui suoi documenti di identità e il suo aspetto esteriore maschile è fonte per essa di profondo disagio;
che la rettificazione anche del sesso anatomico determinerebbe “il coronamento” del percorso di transizione intrapreso (e concluso, per quanto sopra detto), ai fini di una piena realizzazione della salute psicofisica della sua persona.
Va peraltro osservato che, secondo la recente sentenza C. Cost. 143/2024, non serva nemmeno un'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione ad un intervento chirurgico sui caratteri sessuali qualora siano intervenute modifiche sui caratteri sessuali della persona ritenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso, ciò che è dato nel caso di specie. Va ribadita precisato che, considerati i tempi necessari per l'effettuazione di interventi chirurgici sui caratteri sessuali, la rettifica del sesso anagrafico può essere disposta sin da subito, anche prima dei predetti interventi.
In ragione della peculiare natura della controversia, dal suo carattere necessitato e non essendo data alcuna parte soccombente, le spese di lite di parte attrice vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando sulla causa R.G.
n. 1057/2024, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa:
• autorizza , nata a [...] il [...] a Parte_1 sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici del caso per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
• dispone sin da ora la rettificazione dell'atto di nascita di
, nel senso che all'indicazione del sesso ivi Parte_1 contenuta (“femminile”) si sostituisca l'indicazione del sesso
“maschile”, e nel senso dell'indicazione del nome “ in Pt_2 luogo di quello di “ ”; Pt_1
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Cremona di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• dichiara le spese di lite non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 5.12.2024
il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Instaurando il contraddittorio solo nei confronti del P.M., non avendo né figli né coniuge
(categoria di parenti indicati nell'art. 31 d.lgs 150/2011);