Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1739/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 11 dicembre 2024 e vertente:
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Adelaide
[...] C.F._2
Formisano, e con questa elett.te dom.ti presso lo studio sito in Torre del Greco al
Corso Avezzana n. 21 (ex 17),
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t. , sig.ra Controparte_1 CP_2
codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano
[...]
1
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
rapp.te p.t, codice fiscale P. Iva giusta procura per P.IVA_2 P.IVA_3
notaio del 20 luglio 2017 rep. N. 60850, racc. 11358, Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rep.n. 66017, racc. n.
20609, per notaio dott. del 10 luglio 2014, dall'avv. Persona_2
Giovanni Di Iorio ed elett.te dom.ta presso lo studio in Napoli in via Giovanni
Porzio n. 4 – Centro Direzionale – Isola E1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 310/2021 del 15 febbraio 2021, pubblicata in pari data, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata R.G. n.
7187/2018, ad oggetto: opposizione a precetto, notificata a mezzo PEC in data 18 marzo 2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In data 10.11.2018 veniva notificato agli opponenti e Parte_1 [...]
l'atto di precetto col quale la (ex Parte_2 Controparte_4
) nell'ambito di una operazione di cessione dei crediti (TUB) Controparte_4
aveva ceduto i propri crediti alla Società Aspra Finance Spa e che quest'ultima
Società cessionaria dei crediti a far data dal 1° Gennaio 2011 era stata fusa per incorporazione in la Controparte_5 Controparte_4
deduceva altresì che in data 20 Novembre 2014 aveva ceduto pro soluto
[...]
i suoi crediti alla che, a sua volta, in data Parte_3
14.07.2017 aveva ceduto pro soluto “in blocco” i suoi crediti alla Società
[...]
Controparte_1
Nell'atto di precetto veniva specificato che “in virtù del decreto di ingiunzione a pagamento n.10/2001 emesso in data 31 gennaio 2001 dal Tribunale di Torre
Annunziata sezione distaccata di Torre del Greco in favore della CP_4
notificato il 27 febbraio 2001, dichiarato esecutivo con provvedimento del
[...]
2
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1 22 agosto 2001 e munito della formula esecutiva il 20 novembre 2001, la cessionaria società è creditrice della società Controparte_1 [...]
nonché del sig. Controparte_6 Parte_4 Pt_1
della somma di €.24.902,28 (già £.48.217.529) oltre gli interessi dal 1^
[...]
ottobre 2000 al tasso del 9,75% nonché le spese e competenze della procedura monitoria e successive;
”. Veniva evidenziato altresì che la società
[...]
era stata cancellata dal registro Controparte_6 Parte_4
delle imprese in data 28.03.2002.
In atto di opposizione a precetto, notificato alla parte opposta in data 23.11.2018,
e assumevano che il D.I. n. 10/2001 non Parte_1 Parte_2
era mai stato a loro notificato, così da consentire la tempestiva opposizione;
il D.I. non era comunque stato notificato in forma esecutiva;
il titolo esecutivo non era mai stato a loro notificato. Precisavano quindi che la spiegata opposizione era fondata “sulla inesistenza del vantato credito e sulla inesistenza a carico degli opponenti in favore della di un qualsiasi debito, ma la opposizione CP_4
odierna si fonda ancor più sul fatto storico che se mai fosse realmente sopravvissuto un credito in favore della Banca ed a carico degli opponenti appare incontestabile che non sarebbero trascorsi invano diciotto anni senza alcuna richiesta creditoria avanzata fin qui.”. Eccepivano quindi che ogni azione di recupero delle somme era da ritenersi prescritta.
Concludevano per l'accoglimento dell'opposizione con condanna alle spese di lite da porre a carico dell'opposto.
1.1 Si costituiva in giudizio la società (già denominata CP_7
quale procuratrice della Controparte_5
società che eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza Controparte_1
dell'opposizione. In particolare poi depositava una serie di documenti al fine di
3
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione AM SE e contro Parte_2 [...]
Controparte_1 dimostrare che non era intervenuta alcuna prescrizione per la pretesa avanzata in precetto.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite.
1.2 Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 1° luglio 2020, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Con la sentenza n. 310/2021 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti alle spese di lite.
Il Giudice di primo grado, dopo aver riassunto le attività processuali svolte dalle parti, ha ritenuto che l'opposizione proposta da e va Pt_1 Parte_2
qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, laddove si contesta la mancata notifica del titolo esecutivo e opposizione all'esecuzione laddove si deduce la prescrizione del credito ed è tempestiva essendo stata notificata nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Ha quindi rilevato che il titolo è stato regolarmente notificato agli opponenti nelle rispettive qualità in data 27.2.2001, così come è emerso dalla produzione dei documenti depositati dalla società opposta, documentazione peraltro mai contestata dagli opponenti. Ha evidenziato poi che la nullità di notifica del decreto ingiuntivo può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di opposizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o dell'art. 650 c.p.c., ma non può essere eccepita a seguito di notifica del precetto e con l'opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c..
In relazione alla eccepita prescrizione del credito ha ritenuto la medesima insussistente per la presenza di validi atti interruttivi, il precetto di pagamento notificato agli opponenti in data 22.12.2001 ed una raccomandata regolarmente ricevuta il 21.10.2011 con la quale veniva richiesto il pagamento del credito relativo al decreto ingiuntivo n. 10/2001.
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1 3. e hanno proposto appello contro la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 310/2021 con i seguenti motivi: 1° motivo – DIFETTO DI
PRONUNCIA E DI MOTIVAZIONE ASSOLUTO;
2° motivo – NULLITA' DEL
PRECETTO E DELLA ESECUZIONE INIZIATA;
3° motivo – SULLA
PRESCRIZIONE; 4° motivo – ESTINZIONE DEL CREDITO, SUSSIDIARIETA' della ESCUSSIONE E SPROPORZIONE DELLE SOMME PRECETTATE;
5° motivo – SUI MOTIVI DELLA OPPOSIZIONE;
6° motivo – RAGIONI CHE
GIUSTIFICANO LA RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA E
L'ACCOGLIMENTO DELLA OPPOSIZIONE AL PRECETTO PROMOSSA
DAGLI APPELLANTI.
Hanno così concluso: - Accogliere l'opposizione promossa dai Sigg.ri
[...]
e con atto di citazione in data 23.11.2010, in Parte_2 Parte_1
quanto fondata, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di legittimità e/o di merito esposte nel presente atto e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio;
-
Accertare la prescrizione del credito vantato;
con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
4. Si è costituito la società e, per essa la società Controparte_1
he ha preliminarmente eccepito: - nullità dell'atto di appello CP_3
in quanto notificato a mezzo PEC senza alcuna sottoscrizione sia analogica che digitale – inammissibilità dell'appello in relazione a due motivi nuovi. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello e concluso per il rigetto del gravame con condanna alle spese di lite del grado.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado.
All'udienza in data 11 dicembre 2024, con provvedimento del 18 dicembre 2024, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1 6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 15 febbraio 2021; b) la sentenza è stata notificata 18 marzo
2021; c) l'atto d'appello è stato notificato alla controparte in data 14 aprile 2021.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 325 c.p.c..
7.Con il primo motivo (DIFETTO DI PRONUNCIA E DI MOTIVAZIONE
ASSOLUTO) la parte appellante ha sostenuto che con la sentenza n. 310/2021 il giudice nulla avrebbe disposto in relazione all'atto di precetto notificato il
10.11.2018, avendo argomentato esclusivamente su altro atto di precetto notificato il 10.11.2011.
Il motivo di appello è infondato poiché non esiste un atto di precetto del
10.11.2011 ed il Giudice correttamente indica in atti che la società CP_7
ha inoltrato l'atto di precetto per conto della che soltanto Controparte_1
con atto notarile del 20.07.2017 ha conferito incarico alla procura CP_7
generale per la gestione, l'incasso ed il recupero dei suoi crediti. E' di tutta evidenza che si è trattato di un mero errore di trascrizione della data in riferimento all'anno (2011 anziché 2018) e dalla motivazione espressa in sentenza è chiaro il riferimento all'atto di precetto notificato in data 10.11.2018, poi opposto con notifica in data 23.11.2018 (Con atto di citazione notificato alla società opposta in data 23.11.2018, gli opponenti in epigrafe indicati, proponevano opposizione all'atto di precetto notificato ad entrambi in data 10.11.2011 ad istanza della società quale procuratrice di CP_8 Controparte_1
cessionaria del credito portato dal d.I. no 10/2001 del Tribunale di Torre
Annunziata.).
Il motivo di appello viene rigettato.
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1 8. Con il secondo motivo (NULLITA' DEL PRECETTO E DELLA ESECUZIONE
INIZIATA) ed il quinto motivo (SUI MOTIVI DELLA OPPOSIZIONE), da trattare unitariamente per l'evidente connessione degli argomenti, la parte appellante ha sostenuto: - che nessun titolo munito di formula esecutiva ha preceduto gli atti di precetto del 22.12.2001 e del 10.11.2018, poiché la formula esecutiva risulta rilasciata solo il 6 febbraio 2019, dopo la proposizione dell'opposizione, - che il giudice ha qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi ritenendo che
Il titolo è stato regolarmente notificato agli opponenti in data 22.12.2011. –
I motivi di appello, poiché relativi agli atti esecutivi, considerando anche la qualificazione dell'azione formulata dal Giudice, fra l'altro non oggetto di contestazione, sono inammissibili.
Invero va considerato “che l'identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti.” (Cassazione civile ordinanza n. 18214/2023), ne consegue quindi che, in base al principio dell'apparenza: “nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.” (Cassazione civile ordinanza n. 18214/2023).
9. Con il terzo motivo (SULLA PRESCRIZIONE) la parte appellante ha sostenuto che il precetto di pagamento notificato a e in data 22.12.2011 Pt_1 Parte_2
(pag. 12 appello) non poteva essere ritenuto atto interruttivo della prescrizione perché nullo in quanto non era stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 10/2001. Orbene si rileva che in data
22.12.2011 non è stato notificato alcun atto di precetto in quanto il doc. n. 10
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1 depositato dalla parte opposta è relativo ad atto di precetto notificato in data
22.12.2001 (e non 2011), notificato a mani della signora , anche per il Parte_2
signor Tale atto di precetto risulta regolare e completo in tutte le Pt_1
indicazioni previste per legge, ivi compresa l'apposizione della formula esecutiva in data 20.11.2001. In ogni caso l'eventuale nullità dell'atto di precetto non travolge il contenuto del medesimo in relazione alla richiesta di pagamento scaturente dal D.I. n. 10/2001, considerato che la notifica agli opponenti risulta eseguita.
Risultano poi prodotti i documenti più volte elencati negli atti depositati nell'interesse della quale procuratrice di CP_7 Controparte_1
Il motivo di appello è quindi infondato e va rigettato.
10. Con il quarto motivo (ESTINZIONE DEL CREDITO, SUSSIDIARIETA' della
ESCUSSIONE E SPROPORZIONE DELLE SOMME PRECETTATE) la parte appellante ha sostenuto che “il Giudice non ha concesso né offerto alle parti opponenti la possibilità potenziale di congrua riduzione delle somme come recate
a precetto che risultano spropositatamente sproporzionate rispetto al credito originario vantato addirittura triplicate, considerato anche il ventilato credito
(che sempre si contesta sopravvissuto) era in lire e, convertito in euro si è moltiplicato per 5 volte.” (pag, 13 atto di appello).
Il motivo di appello, per come formulato, è inammissibile poiché non è una funzione attribuita ad un organo giudicante quella indicata dalla parte appellante.
11. Con il sesto motivo (RAGIONI CHE GIUSTIFICANO LA RIFORMA DELLA
SENTENZA IMPUGNATA E L'ACCOGLIMENTO DELLA OPPOSIZIONE AL
PRECETTO PROMOSSA DAGLI APPELLANTI.) la parte appellante ha ripercorso l'iter processuale e le argomentazioni già svolte nei precedenti motivi, pertanto si prende atto del medesimo in riassunto di tutti i precedenti motivi articolati.
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1 12. In considerazione del rigetto dell'appello, tenuto conto anche dell'inammissibilità del medesimo per due motivi, la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio tenuto conto del valore della causa (indicato in € 69.519,40) e dell'attività effettivamente svolta.
13. La parte appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: e Parte_1 Parte_2
contro la sentenza n. 310/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, così definitivamente provvede:
-Dichiara inammissibile l'appello in relazione ai motivi due, quattro e cinque, rigetta nel resto.
-Condanna la parte appellante, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_7
quale procuratrice di che liquida in € 7.500,00
[...] Controparte_1
oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute.
-Dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
Così deciso in Napoli, il 7 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
9
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1