CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 30/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere relatore dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47/2017 R.G. promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e AR C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Vaccaro (C.F. - pec: C.F._2
– fax 0931.490033) e Antonio Vaccaro (C.F. Email_1
- pec: - fax 0931.490033) ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Siracusa, viale Scala Greca n. 23, giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il ON C.F._4
01.06.1953 e residente in [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti HE Lupo (C.F. - pec: C.F._5
- fax 0934.563441) e Bettina Bartoli (C.F. Email_3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lupo in Caltanissetta, C.F._6 viale Sicilia n. 176, giusta procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._7 [...]
[..
[...] [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambe CP_3 C.F._8 residenti in Gela (CL), rappresentate e difese dall'avv. Mario Francesco G. Cosenza (C.F.
pec: ed elettivamente domiciliate presso il suo C.F._9 Email_4 studio in Gela (CL), via G.N. Bresmes n. 5
APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_4 C.F._10
Gela (CL), via G.N. Bresmes n. 5, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo Battaglia (C.F.
– pec: – fax 0933.914022) ed elettivamente C.F._11 Email_5 domiciliato presso il suo studio in Gela (CL), via Vella n. 7, giusta procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 443/2016, pubblicata in data 15 novembre 2016, non notificata, emessa dal tribunale di gela in parziale definizione del giudizio iscritto al n. 953/2013 R.G.
§§§ alla quale è stata riunita - con ordinanza della Corte d'appello in data 29.6.2023 - la causa in grado di appello iscritta al n. 48/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e AR C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Vaccaro (C.F. - pec: C.F._2
– fax 0931.490033), Antonio Vaccaro (C.F. Email_1
- pec: - fax 0931.490033) e C.F._3 Email_2
Ludovica Vaccaro (C.F. - pec: C.F._12
- fax 0931.490033) ed elettivamente domiciliata Email_6 presso il loro studio in Siracusa, viale Scala Greca n. 23, giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il ON C.F._4
01.06.1953 e residente in [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti HE Lupo (C.F. – pec: C.F._5
2 – fax 0934.563441) e Bettina Bartoli (C.F. Email_3
– pec: ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._6 Email_7 dell'avv. Lupo in Caltanissetta, viale Sicilia n. 176, giusta procura in atti
APPELLATO
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._7 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambe CP_3 C.F._8 residenti in Gela (CL), rappresentate e difese dall'avv. Mario Francesco G. Cosenza (C.F.
– pec: – fax 0933.823323) ed elettivamente C.F._9 Email_4 domiciliate presso il suo studio in Gela (CL), via G.N. Bresmes n. 5
APPELLATE
(C.F. , nato a Catania il [...] in [...] grado Controparte_4 C.F._10 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Battaglia in Gela (CL), via Vella n. 7
APPELLATO-CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n. 509/2020, pubblicata in data 17 dicembre 2020, non notificata, emessa dal tribunale di Gela a definizione del giudizio iscritto al n.
953/2013 R.G.
Oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni delle parti nella causa iscritta al n. 47/2017 R.G.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nella causa iscritta al n. 47/2017 R.G., con le note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 29.6.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni:
Per AL : “I sottoscritti difensori, dato atto di quanto precede, e considerato AR che nel caso a mani ricorrono elementi di connessione tali da rendere conveniente, per ragioni di economia processuale, l'esame congiunto degli appelli proposti contro la sentenza non definitiva n.
443/2016 e definitiva n. 509/2020, pronunciate nel medesimo giudizio iscritto al n. 953/2013, chiedono disporsi la riunione al presente giudizio iscritto al n. 47/2017 di quello iscritto al n. 48/2021.
Senza recesso dalla superiore richiesta i già menzionati difensori precisano le conclusioni riportandosi
3 a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito con l'atto di appello e con i successivi atti e verbali di causa e chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza non definitiva n. 443/2016, appellata, voglia ritenere e dichiarare che i seguenti diritti reali immobiliari formano oggetto dell'asse ereditario relitto dalla signora e, quindi, di comunione incidentale tra i suoi eredi, e ER precisamente: - intera proprietà o, in subordine, la quota di un mezzo indiviso della piena proprietà dell'appartamento sito in Gela, via Bresmes n. 5 piano quinto, identificato al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 254 p.lle 1 sub. 12 e 22 sub. 8; - piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo n. 25 posto su cinque elevazioni fuori terra e riportato al catasto fabbricati al foglio 254 part. 5 sub. 1. - intera proprietà o, in subordine, la quota di un mezzo indiviso della piena proprietà dell'appartamento sito in Gela via Bresmes n. 5, posto al piano quarto e identificato in catasto al foglio 254 p.lla 1 sub. 10 e 22 sub. 7. - intera proprietà o, in subordine, la quota di un mezzo indiviso della piena proprietà della terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G.N. Bresmes n. 5. Chiedono, inoltre, che la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata, ritenga e dichiari inesistente e non sussistente alcun vincolo di destinazione strumentale sul fondo sito in Gela AD AR, oggi occupato senza titolo dall'azienda Villa
Keratea. Chiedono, ancora, che la Corte d'Appello adìta ritenga e dichiari che il rapporto di conto corrente n. 016 10010214-2 BPSA, in essere presso la rientra tra i Controparte_5 rapporti facenti parte dell'asse ereditario di con la consequenziale condanna degli ER appellati alla restituzione, in favore dell'eredità beneficiata, delle somme prelevate nel periodo dal 2 dicembre 2008 al 9 luglio 2009. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e ai compensi del giudizio oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge. Chiedono, quindi, che la causa sia posta in decisione con assegnazione dei termini di legge e che alla scadenza dei termini sia fissata la discussione orale della causa davanti al Collegio”.
Per “Il sottoscritto difensore di nel riportarsi a tutto quanto Controparte_4 Controparte_4 richiesto, eccepito e dedotto nei propri scritti difensivi nel corso della precedente fase del giudizio di primo grado e ribadito nella propria comparsa di costituzione con appello incidentale subordinato così conclude: PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO Previa riunione al presente giudizio quello iscritto al n. 48/2021 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, rigettare l'appello principale proposto da avverso la sentenza n.443/2016 emessa nel AR giudizio iscritto al n. 953/2013, con la conferma integrale delle relative statuizione. In subordine, condizionatamente all'improbabile accoglimento dell'appello principale proposto, accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che è tenuta AR
a rimborsare alle altre parti in causa, suoi GE e segnatamente al concludente Controparte_4
4 pro quota, una somma corrispondente all'incremento di valore subito dall'originario fondo, a seguito della realizzazione dell'azienda turistico alberghiera Villa Keratea, alla cui esecuzione e realizzazione non ha partecipato in alcun modo, con la rimessione della causa al Giudice di primo grado, per la nomina di un ctu al fine di determinare il dovuto a titolo di plusvalore. Le spese seguano la soccombenza”.
Per e : “L'Avv. Mario Cosenza preliminarmente dichiara Controparte_3 Controparte_2 di non accettare il contraddittorio in ordine alle nuove domande di , alle nuove AR deduzioni ed istanze istruttorie nonché in ordine alle nuove conclusioni formulate dalla stessa con le note scritte datate 28.6.2023, che si contestano in quanto manifestamente infondate e pretestuose, e chiede che vengano dichiarate inammissibili e, comunque, rigettate. Indi si riporta alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, da intendersi anche qui ripetuta e trascritta, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Chiede la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non percepito i secondi”.
Per AL HE NG: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta adversis reiectis, - preliminarmente disporre la riunione al presente giudizio portante n. 47/2017 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza parziale n. 443/2016 emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio n. RG 953/2013, del procedimento già pendente avanti la medesima Corte di Appello di
Caltanissetta al n. 48/2020 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definitiva n.
509/2020 emessa dal Tribunale di Gela nel medesimo giudizio n. R.G. 953/2013, Indi nel merito:
Rigettare il secondo motivo dell'appello principale proposto da In AR accoglimento dell'appello incidentale ed in adesione al I motivo di appello principale: - ritenere e dichiarare che i beni indicati in citazione alle pagine 6 e 7 ai nm. 1, 2, 5 e 8, e precisamente: A) vano scantinato sito in Gela Piazza E. AT già Piazza Mercato orto-frutticolo n. 31, mq. 221, in catasto fg. 254, part. 1 sub 1 e 22 sub 1; B) intera proprietà di un appartamento a quinto piano facente parte della casa palazzata sita in Gela via G. Navarra Bremes, composto di 7 vani ed accessori, in catasto pag. 14989, fg. 254, part.lle 1 sub 12 e 22 sub 8, ctg. A/2; C) intera proprietà appartamento a quarto piano sito in Gela via G. N. Bremes, composto di 6,5 vani, in catasto fg. 254, part. 1 sub 10 e 22 sub
7, ctg. A/2; D) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G. N. Bresmes n.
5, rientrano nel compendio ereditario di deceduta il 12.07.2009, con ogni conseguente ER statuizione in ordine alla chiesta divisione;
In accoglimento del II motivo di appello incidentale di
: - ordinare alla , filiale di Gela ON Controparte_6 Pt_2
, sita in Corso Vittorio Emanuele n. 311, alla , agenzia di Gela, sita in via
[...] Controparte_5
5 Generale Cascino nonché alla , agenzia di Gela, sita in via Controparte_7
Cairoli, n. 141, di indicare (fornendone i relativi estratti conti) se presso di essa insistono conti correnti e/o altre utilità bancarie intestati alla sig.ra a far data dal biennio precedente alla morte ER avvenuta il 12.07.2009; In accoglimento dell'appello incidentale condizionato: per il caso di non temuto accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, in parziale riforma della impugnata sentenza parziale n. 443/16 resa dal Tribunale di Gela nel giudizio recante n. 953/13 R.G., ritenere non sussistente la enunciata società di fatto tra i GE , ON CP_2 CP_3
e e la de cuius con ogni conseguente statuizione e restituzione
[...] Controparte_4 ER del giudizio al giudice di primo grado per la sua prosecuzione. Salvo ogni diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma. Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Conclusioni delle parti nella causa iscritta al n. 48/2021 R.G.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nella causa iscritta al n. 48/2021 R.G., con le note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 29.6.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni:
Per AL “I sottoscritti avvocati Giuseppe Vaccaro e Antonio Vaccaro, AR difensori della dott.ssa , appellante nel giudizio in epigrafe, preliminarmente AR chiedono che il presente appello sia riunito al giudizio iscritto al n. 47/2017 RGA pendente tra le stesse parti e promosso avverso la sentenza non definitiva n. 443/2016 del Tribunale di Gela, con la quale il primo Decidente ha risolto le questioni relative all'an dividetur dell'eredità di oggetto ER del giudizio di primo grado iscritto al n. 953/2013 del Tribunale di Gela, che dunque costituiscono un unitario giudizio di divisione. Sempre preliminarmente danno atto di aver depositato telematicamente in data odierna la sentenza n. 49/2022 emessa da questa Corte d'Appello in data 3.3.2022 con la quale il Collegio ha qualificato il contratto concluso dai GE con la madre come CP ER comodato a termine finale, cessato per morte della TA affermando che “E' ER incontroverso che tutti i GE fossero comproprietari per la quota di 1/5 ciascuno del CP compendio immobiliare de quo concesso in comodato alla madre”. Tale statuizione, non impugnata sul punto, è dirimente in quanto, ancora una volta, sebbene i documenti fossero chiarissimi, ha appurato che il casale di Gela AD AR, riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 40 particella 5 sub 6 è di sola ed esclusiva proprietà e disponibilità dei GE in parti CP uguali e non un bene conferito nell'azienda alberghiera esercita dalla sotto la ditta “Villa R_
6 Keratea”, come erratamente affermato dal Giudice di primo grado con la sentenza n. 509/2020. Nella sentenza appellata, inoltre, si rinviene l'ulteriore incongruenza e/o incoerenza dell'affermazione con la quale il Giudice di prime cure, dapprima dà atto dell'estraneità del bene suddetto alla comunione tra i GE (cfr. pag. 5 della sentenza), assegnando, di seguito, la piena proprietà dello stesso CP fabbricato al foglio 40 particella 5 sub 6, soltanto ai quattro GE (cfr. pag. 16 della CP sentenza). Il che costituisce evidente prova che anche dall'istruttoria svolta in primo grado nessun dubbio vi fosse sulla proprietà in capo a tutti i GE del fabbricato di AD AR CP sopra descritto;
ma il Giudice di primo grado, con una motivazione palesemente illogica, dapprima afferma che il bene non è oggetto del presente giudizio e poi lo assegna a quattro dei cinque proprietari, prevedendo per la dott.ssa comproprietaria in quota paritaria con i GE AR
, un conguaglio irrisorio di €. 40.000, di cui si dirà infra. I procuratori della parte appellante CP chiedono la revoca dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello in data 30.9.2021, rel. Dott.ssa nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rinnovo della TU esperita in primo grado Per_2 ritenendo che il “compendio probatorio già adeguatamente valutato dal primo giudice sia esaustivo e completo, non ravvisando perciò la necessità della richiesta rinnovazione istruttoria” perché errata e gravemente lesiva dei diritti dell'appellante, la quale fonda il proprio diritto alla rinnovazione della
TU sulle gravissime irregolarità e omissioni commesse dal TU ing. il quale, Persona_3 disattendendo il mandato conferito dal Giudice di primo grado ha: 1) omesso di fornire rappresentazione fotografica e planimetrica del fabbricato di Gela AD AR, in Catasto al foglio 40 particella 5 sub 6, per il quale il primo Giudice ha conferito espresso mandato con la sentenza n. 443/2016 (cfr. pag. 20 sentenza n. 443/2016) non precisando neppure la consistenza dell'immobile del quale 'ha operato la stima'; 2) stimato il predetto immobile, restaurato dalla TA R_ nel 2006, esteso catastalmente oltre ottocento metri quadrati, dotato di impianti di
[...] climatizzazione, elettrico a norma, infissi in legno, porte in legno laccate, verande coperte, garage, impianto di depurazione delle acque, cancelli automatici e numerosi bagni a servizio di ogni camera e delle aree comuni, oltre che una grande sala ricevimenti, in euro 40.000 affermando che esso vada stimato non secondo la consistenza attuale ma “considerando il probabile valore di mercato del vecchio fabbricato rurale, accettando le critiche mosse dai rappresentanti della convenuta
[...]
(SIC!), ma decurtando il valore ottenuto come mera moltiplicazione tra la superficie AR lorda e le quotazioni immobiliari aggiornate al secondo semestre 2017, di un 50% in ragione della vetustà e dello stato in cui poteva versare un vecchio fabbricato rurale” invero inesistente. Tale valutazione è indubbiamente falsa e/o gravemente errata perché ha ad oggetto un bene inesistente (non esiste alcun vecchio fabbricato rurale, bensì un caseggiato in ottimo stato di conservazione di oltre
800 mq con destinazione alberghiera, produttivo di una rendita catastale di oltre €. 5000, utilizzato dai
7 quattro appellati come hotel e sala ricevimenti da oltre dieci anni). Non sarà inoltre superfluo evidenziare che la stima doveva essere effettuata secondo la consistenza ed il valore che il bene aveva al tempo della domanda e non in un periodo ipotizzato arbitrariamente dal TU;
3) non Per_3 tenuto in nessuna considerazione la funzione unitaria dell'ex albergo Excelsior di Gela, piazza RI
AT (già piazza Mercato Ortofrutticolo), che è evidentemente ed indubbiamente indivisibile per la sua conformazione e per la destinazione d'uso e va, pertanto, assegnato a chi lo richieda oppure venduto. Il TU, invece, asserisce che il suddetto bene è frazionabile in cinque unità immobiliari, senza fornire alcuna indicazione dei costi per trasformare un immobile destinato ad albergo, con tutti gli impianti centralizzati, in un condominio composto di cinque unità immobiliari indipendenti. Le superiori censure consentono di ribadire la richiesta di una nuova TU al fine di: 1) dare rappresentazione fotografica e planimetrica dell'immobile in catasto fabbricati di Gela al foglio 40 particella 5 sub 6; 2) valutare la divisibilità o l'indivisibilità del fabbricato di Gela AD AR, foglio 40 particella 5 sub 6, nonché dell'ex albergo Excelsior in Gela, piazza RI AT;
3) stimare il fabbricato in Gela AD AR in catasto al fg. 40 particella 5 sub 6 secondo il valore di mercato al tempo della domanda (anno 2013); 4) stimare nuovamente il fabbricato denominato “Ex albergo Excelsior” in Gela piazza RI AT, secondo la destinazione d'uso attuale, cioè albergo,
e non come immobile ad uso residenziale, alla luce dei valori di mercato al tempo della domanda di divisione (anno 2013); 5) stimare e redigere un nuovo progetto divisionale, alla luce dello svolgimento dei punti che precedono e che ricomprenda nella comunione ereditaria di l'intera piena ER proprietà degli appartamenti in Gela, via Navarra Bresmes n. 5, piano quinto e piano quarto, oppure la diversa quota di un mezzo indiviso della piena proprietà degli stessi appartamenti, alla luce delle risultanze documentali già evidenziate con l'appello R.G.A. 47/2017 e con gli atti del presente giudizio di appello. I sottoscritti difensori, senza recesso dalle superiori richieste, precisano le seguenti conclusioni: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che oggetto della divisione sono soltanto i diritti reali immobiliari che costituiscono l'asse ereditario relitto dalla signora e, quindi, di comunione incidentale tra i suoi eredi, e ER precisamente: a) diritto di proprietà per ½ del vano scantinato sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo (oggi piazza AT), n. 31, mq. 221, in catasto al foglio 254, p.lla 1 sub 1 e 22 sub. 1;
b) intera proprietà dell'appartamento sito in Gela, via Bresmes n. 5 piano quinto, identificato al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 254 p.lle 1 sub. 12 e 22 sub. 8; c) piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo n. 25 posto su cinque elevazioni fuori terra e riportato al catasto fabbricati al foglio 254 part. 5 sub.
1. d) intera proprietà dell'appartamento sito in Gela via Bresmes n. 5, posto al piano quarto e identificato in catasto al foglio 254 p.lla 1 sub. 10 e 22 sub.
7. e) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso
8 dalla via G.N. Bresmes n. 5, con esclusione di ogni altro bene pervenuto ad altro titolo ai GE
. Chiedono, inoltre, che la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata, ritenga CP
e dichiari inesistente e non sussistente alcun vincolo di destinazione strumentale sul fondo sito in Gela AD AR oggi occupato senza titolo dall'azienda Villa Keratea”. In via subordinata e per il caso di mancato accoglimento della superiore dirimente eccezione sull'oggetto della divisione si chiede che la Corte d'Appello adita voglia preliminarmente ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza, che oggetto di divisione è anche il fabbricato di Gela AD AR (foglio 40 particella 5 sub 6) e i terreni circostanti, in quanto beni immobili in comunione ordinaria tra le parti.
In ogni caso si chiede che la Corte d'Appello accerti l'erroneità e/o la falsità del progetto divisionale predisposto dal TU , revocando la dichiarazione di esecutività dello stesso e le Per_3 assegnazioni fatte in favore dei condividenti per i motivi sopra esposti e quindi, in riforma della sentenza appellata, disponga nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di:
1. ricomprendere nella stima e nel progetto divisionale anche gli altri beni dell'eredità di descritti alle lettere ER
a), b), d), e), dell'atto di appello, valutandone la divisibilità e il valore al tempo della divisione e formando le relative porzioni;
2. verificare la divisibilità del fabbricato dell'ex Hotel Excelsior in
Gela Piazza RI AT (già piazza Mercato) e degli altri beni descritti in narrativa e stimarne il valore secondo l'attuale destinazione urbanistica e catastale (albergo);
3. verificare la regolarità urbanistica dell'immobile di vico Fusatina n. 22; 4. qualora ritenga ammissibile nel presente giudizio la divisione della comunione ordinaria sui beni di AD AR e di AD Torricella, stimare le relative masse secondo il valore al tempo della domanda di divisione, verificandone la divisibilità e formando le relative porzioni e/o conguagli. In ulteriore subordine e per il caso di mancato accoglimento delle superiori richieste e qualificazioni si chiede che la Corte d'Appello adita voglia procedere alla divisione dei beni individuati quali relictum dell'eredità di , Persona_4 secondo quanto richiesto dall'attore in primo grado e limitatamente a quanto non oggetto del giudizio pendente avanti al Tribunale di Gela con il numero 848/2013 R.G., già definito con la sentenza n.
183/2023, già depositata agli atti del presente giudizio, disponendo TU al fine di stimare i beni, secondo la consistenza, destinazione urbanistica e valore di mercato al tempo della domanda. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e ai compensi del doppio grado di giudizio oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge. Chiedono che la causa sia posta in decisione con assegnazione dei termini di legge e che alla scadenza dei termini sia fissata la discussione orale della causa davanti al Collegio”.
Per e “L'Avv. Mario Cosenza preliminarmente Controparte_2 Controparte_3 dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine alle nuove domande di , AR
9 alle nuove deduzioni ed istanze istruttorie nonché in ordine alle nuove conclusioni formulate dalla stessa con le note scritte datate 28.6.2023, che si contestano in quanto manifestamente infondate e pretestuose, e chiede che vengano dichiarate inammissibili e, comunque, rigettate. Indi si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, da intendersi anche qui ripetuta e trascritta, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Chiede la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non percepito i secondi. Chiede che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche”.
Per AL : “…gli scriventi difensori, richiamato il contenuto di ogni atto e ON verbale di causa, precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione del presente giudizio e di seguito riportate: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Caltanissetta adversis reiectis, - preliminarmente disporre la riunione del presente giudizio portante n.
48/2020 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definitiva n. 509/2020 emessa dal
Tribunale di Gela nel giudizio n. RG 953/2013, al procedimento già pendente avanti la medesima
Corte di Appello di Caltanissetta al n. 47/2017 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza parziale n. 443/2016 emessa dal Tribunale di Gela nel medesimo giudizio n. R.G. 953/2013, - dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avanzato dalla sig.ra , AR perché infondato in fatto ed in diritto secondo quanto esposto in narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza. Salvo ogni diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma. Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 15.7.2013 (causa iscritta al ruolo al n. 953/2013 R.G.)
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Gela, i propri GE ON
e al fine di AR Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti dal de cuius
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a Gela (CL) il 06.10.1974 e dalla de cuius Per_4
nata a [...] il [...] e deceduta a Messina il 12.07.2009, rispettivamente ER padre e madre dei GE . CP
Segnatamente, parte attrice rappresentava:
- che era deceduto ab intestato, lasciando quali eredi la moglie, ed Persona_4 ER
i figli , e ON Controparte_4 AR Controparte_2
; Controparte_3
10 - che il compendio ereditario del defunto era costituito complessivamente dai beni Persona_4 elencati in citazione (dal n. 1 al n. 16) ed indicati nella denuncia di successione n. 113 vol. 138, trascritta in data 24 marzo 1976 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caltanissetta), ricadenti “complessivamente per 1/3 in usufrutto alla moglie e per il resto ai figli” (pag. ER
2-3-4 atto di citazione in primo grado);
- che il compendio ereditario, alla data del 18 giugno 1990, risultava composto dai medesimi beni immobili e diritti immobiliari elencati in citazione ad eccezione di quelli descritti ai nn. 3,4 e 5 ed ai nn. 12 e 16, come indicati con successione integrativa n. 442 vol. 153, trascritta il 18 giugno 1990;
- che con separati atti di vendita del 20 novembre 1998 (Notaio , rep. n. 11895 e rep. n. Persona_5
11896), aveva acquistato dalla madre e dalle sorelle e ON Pt_1 R_
l'immobile sito in Gela in Via Bresmes, posto al quarto piano, mentre aveva CP_2 Controparte_2 acquistato l'immobile sito in Gela nella medesima Via Bresmes, posto al secondo piano;
- che, con atto di donazione del 14 aprile 2000 (Notaio rep. n. 72426 e nota di Persona_6 trascrizione del 14.04.2000) aveva donato ai suoi cinque figli il diritto di proprietà ER
(dominio diretto) gravato da diritto enfiteutico di un appezzamento di terreno sito in Gela, sito in
Contrada AR con annesso fabbricato rurale, esteso ha. 5.18.50, in catasto pag.39435, fg. 40, part.lle 5, sub 1, 6, 9, 45, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e
88;
- che, a seguito di divisione parziale del 21 maggio 2004 (Notaio rep. n. 89940), Persona_6
, e ON Controparte_4 AR Controparte_2 [...]
ciascuno per la quota di 1/5 e quale usufruttaria, avevano provveduto CP_3 ER alla divisione degli immobili distinti al Catasto di Gela al fg. 86, part.lle41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, rimanendo indivise la stradella part.lla 42 e le part.lle 8 e 41 del medesimo fg. 86;
- che nella dichiarazione integrativa di successione n. 50 vol. 178 del 15.05.2007, trascritta il
22.08.2007 ai nn. 13266/9578, erano stati indicati i seguenti ulteriori beni del suddetto compendio ereditario: 1) utile dominio su di un terreno sito in Gela, AD AR, oggi immobile piano terra/1, vani 7,5, cat. A/3, classe 2 in catasto al fg.40, part. 5, sub 3; 2) utile dominio su di un terreno sito in Gela, AD AR, oggi immobile piano terra/1, vani 8, cat. A/3, classe 3 in catasto al fg.40, part. 5, sub 4;
- che, successivamente, in data 12 luglio 2009, era deceduta ab intestato la madre ER lasciando quali eredi i cinque figli GE , CP ON Controparte_4 [...]
e ; AR Controparte_2 Controparte_3
- che il compendio ereditario della de cuius comprendeva ulteriori beni: (a) l'Azienda Alberghiera
“Villa Keratea di Liuzzo Maria” sita in Gela, AD AR, censita al fg. 40, part.lla 5/6, cat.
D/2 (come indicato nella denuncia di successione n. 524, vol. 9990 del 7 luglio 2010); (b) i beni
11 elencati in citazione dal n. 1 al n. 8, come indicato nella denuncia di successione integrativa n. 699, vol. 9990 del 13.09.2010, trascritta il 09.11.2010 ai nn. 15143/11411 (pag.
6-7 atto di citazione in primo grado);
- che tutti i suddetti cespiti, costituenti l'asse ereditario del de cuius e della de Persona_4 cuius erano descritti ed indicati nella certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. del 12 ER marzo 2013 prodotta in giudizio;
- che tutti i GE avevano accettato l'eredità di con beneficio d'inventario; CP ER
- che in data 22 febbraio 2010, avanti il Cancelliere delegato dal Tribunale di Gela, alla presenza dei cinque GE , si era proceduto all'inventario dei beni relativi all'eredità della madre CP
(come da verbale n. 447/09 prodotto in giudizio e trascritto in citazione); ER
- che vantava un credito nei confronti della defunta madre per somme ON mutuate, interessi e pagamenti eseguiti per € 142.813,50, così come indicato nelle dichiarazioni rese nell'inventario dei beni (elenco da n. 1 a n. 38; pag. 12 e seg. dell'atto di citazione in primo grado);
- che risultava anche debitore, alla data del decesso della madre (12 luglio ON
2009), nei confronti di della somma di € 33.342,00 per la rata del mutuo n. Controparte_8
554070523 stipulato dalla madre e da e ER Controparte_4 Controparte_2 [...]
, oltre ad aver affrontato diverse spese indicate in citazione dal n.1 al n. 10 (elenco ON spese a pag.17-18 dell'atto di citazione in primo grado);
- che nell'asse ereditario erano ricompresi, oltre che i suddetti beni immobili, anche le somme presenti in diversi conti correnti bancari aperti presso diversi istituti ( , Controparte_6 [...]
, , come risultante dalla documentazione in CP_5 Controparte_7 possesso dell'attore prodotta in giudizio);
- che, nonostante i diversi inviti rivolti ai coeredi, finalizzati a procedere alla divisione volontaria dei beni caduti in successione dei genitori, era stato costretto dapprima ad avviare una procedura di mediazione, con esito negativo, e successivamente a fare ricorso all'autorità giudiziaria per chiedere la divisione giudiziale dei beni.
Tanto premesso, l'attore chiedeva di:
- disporre la divisione dei cespiti descritti nell'atto di citazione, con attribuzione delle quote agli aventi diritto ed eventuali conguagli ed adottare ogni provvedimento per lo scioglimento della comunione;
- condannare i convenuti alle spese della divisione ovvero gravarle sulla massa con il privilegio e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari di giudizio;
- in ogni caso ritenere e dichiarare tenuta la massa a restituire al medesimo ON le somme dallo stesso anticipate per mutui, interessi e pagamenti per un totale di € 131.305,02, salvo eventuali errori;
12 - ritenere e dichiarare tenuta a restituire all'attore le somme dallo stesso AR anticipate, descritte nell'atto di citazione, con gli interessi legali, pari a € 3.842,77.
In via istruttoria, l'attore chiedeva:
- ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto di a far data dal ER biennio precedente la sua morte avvenuta il 12.07.2009;
- disporsi TU per determinare la massa ed il valore dei beni facenti parte dell'eredità di
[...]
e di e procedere alla formazione delle quote. Per_4 ER
Si costituiva, con comparsa depositata il 13.11.2013, la convenuta , la AR quale aderiva alla domanda attorea di divisione dei beni relitti dell'eredità della madre ER contestando tuttavia le richieste avanzate da . ON
In particolare, eccepiva che gli assegni prodotti dal fratello erano del ON tutto inidonei a dimostrare l'esistenza di un credito nei confronti della massa ereditaria della defunta
; che, anzi, questi ultimi, unitamente ai rapporti bancari intrattenuti tra la madre ed i restanti R_ fratelli ( , e , confermavano piuttosto la ON CP CP_2 CP_3 costituzione di una società di fatto finalizzata allo svolgimento dell'attività turistico alberghiera attraverso l'azienda denominata “Villa Keratea”.
Deduceva che le somme portate dagli assegni erano in realtà la prova dei pagamenti eseguiti direttamente dal fratello ai soggetti fornitori di “Villa Keratea”, senza espressa ON delega o incarico della de cuius, all'epoca titolare formale dell'azienda. Evidenziava che anche i numerosi conti correnti intestati a in diversi istituiti bancari attestavano l'esistenza ER della società di fatto tra la defunta madre e quattro suoi figli, con esclusione della ER convenuta, la quale aveva sempre dichiarato di non voler partecipare alla costituzione e gestione di
“Villa Keratea”.
Chiedeva, pertanto, accertarsi che la massa ereditaria non era tenuta a restituire a ON
le somme da lui richieste in citazione e che nulla doveva
[...] AR all'attore per le somme da questi anticipate, non avendo la stessa mai AR conferito mandato a di provvedere, per suo conto, al pagamento dei ON debiti ereditari, pagamento che avrebbe comportato la decadenza dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Chiedeva che il Tribunale di Gela provvedesse alla divisione dell'eredità della sola madre R_
con attribuzione ai singoli partecipanti della quota a ciascuno spettante e il pagamento degli
[...] eventuali conguagli;
chiedeva la condanna al pagamento delle spese della divisione, da porsi carico dei condividenti o a carico della massa ereditaria e, in caso di opposizione, chiedeva la condanna degli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
13 Si costituiva, in data 9.12.2013, che chiedeva disporsi la riunione del procedimento Controparte_4 iscritto al n. 953/2013 R.G a quello portante il n. 848/2013 R.G. promosso da AR ed avente ad oggetto la divisione giudiziale dell'eredità relitta dal padre;
chiedeva Persona_4 di dare atto che lo stesso non si opponeva alla domanda di divisione dei beni Controparte_4 lasciati in successione dai genitori e chiedeva di ritenere e Persona_4 ER dichiarare che era tenuta, in qualità di erede, a concorrere al pagamento dei AR debiti che gravavano sulla massa ereditaria (così come indicati nel verbale di inventario ex art. 484
c.c. del 22/12/2009 allegato al fascicolo di causa), rimborsando a ciascuno dei coeredi le somme anticipate a tale scopo;
chiedeva di dare altresì atto che non aveva in alcun AR modo concorso alle spese necessarie per la costruzione della struttura turistico alberghiera “Villa
Keratea”; chiedeva di sospendere, ai sensi dell'art. 717 c.c. la divisione del cespite “Villa Keratea” e delle sue pertinenze, trattandosi di divisione che avrebbe potuto gravemente pregiudicare l'azienda alberghiera;
chiedeva, infine, di definire tra tutte le parti in causa i reciproci rapporti di dare ed avere sulla base del verbale di inventario del 22/12/2009.
Si costituivano, con comparsa di risposta depositata il 13.11.2013, e Controparte_2 [...]
che chiedevano, preliminarmente, di riunire il giudizio alla causa di divisione iscritta CP_3 al n. 848/2013 R.G. Tribunale di Gela.
Nel merito, non si opponevano alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e formulavano domanda riconvenzionale con la quale chiedevano al Tribunale di Gela di accertare le somme da loro stesse anticipate a vario titolo per la realizzazione di “Villa Keratea” per € 221.976,97, oltre interessi ( ) ed € 94.372,86, oltre interessi ( ); chiedevano, Controparte_2 Controparte_3 quindi, di dichiarare tenuta la massa ereditaria della de cuius a restituire alle convenute le somme anticipate.
In via subordinata, chiedevano di condannare al pagamento delle somme AR sostenute a titolo di migliorie ed addizioni apportate al fabbricato sito in Gela, c.da AR poi divenuto “Villa Keratea”.
Chiedevano, in ogni caso di tenere conto di detti esborsi nella formazione delle quote e di definire i rapporti di dare e avere tra i condividenti;
chiedevano di disporre la divisione delle masse ereditarie dei genitori e con esclusione del cespite immobiliare costituito Persona_4 ER dalla struttura alberghiera “Villa Keratea” (ritenuto cespite di non comoda divisibilità, rispetto alla quale le convenute formulavano stanza di sospensione della divisione ex art. 717 c.c.), con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 24 dicembre 2015, il Tribunale di Gela rigettava la richiesta di riunione del procedimento n. 953/2013 con il procedimento iscritto al n. 848/2013 R.G. e rigettava, altresì, le richieste istruttorie avanzate dalle parti.
14 All'udienza del 17 maggio 2016, il Tribunale di Gela poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 443/2016, pubblicata in data 15 novembre 2016, il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, statuiva come segue.
Con riguardo all'istanza di riunione proposta dai convenuti , e Controparte_2 Controparte_3
del giudizio iscritto al n. 953/2013 R.G. al giudizio iscritto al n. 848/2013 R.G. Controparte_4
(avente ad oggetto la divisione giudiziale dell'eredità relitta dal padre ) osservava Persona_4 che: “…nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi e, quindi, appartenenti a diverse comunioni, è possibile procedere ad un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutte le parti (cfr. ex pluris Cass. Civ. 6 febbraio
2009 n. 3029 secondo cui, peraltro, “il consenso non può risultare da una manifestazione tacita o da un semplice comportamento processuale non oppositivo avverso la domanda di divisione unitaria, ma deve materializzarsi in uno specifico e apposito negozio giuridico, da cui possa evincersi in modo inequivocabile tale comune volontà”). Il procedimento n. 848/2013 R.G., promosso da
[...]
, antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, ha ad oggetto la divisione AR giudiziale dell'eredità relitta dal padre , mentre nel presente giudizio è stata Persona_4 anche avanzata domanda di divisione dell'eredità anche della de cuius : ER [...]
si è opposta alla divisione congiunta delle masse pervenute dalla successione dei AR genitori, e , né risulta in atti che questa abbia prestato aliunde il Persona_4 ER consenso. Va pertanto esclusa la riunione dei due procedimenti, la cui complessità inoltre sconsiglia la trattazione congiunta, rimessa ai sensi dell'art. 274 c.p.c. all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che deve considerare, non solo la sussistenza della connessione ma, altresì,
l'opportunità che le cause siano trattate congiuntamente. Ne discende che esorbita dal presente giudizio lo scioglimento e la divisione della comunione ereditaria costituitasi con l'apertura della successione di , padre delle odierne parti in causa” (pag.
3-4 sentenza n. Persona_4
443/2016).
Il Tribunale affermava, quindi, che, dovendosi trattare unicamente della successione legittima della de cuius (madre delle parti in causa) e delle domande ad essa connesse, erano ER sussistenti i presupposti di cui all'art. 566 c.c. per la divisione in parti uguali (1/5 ciascuno tra i GE ) della massa ereditaria della stessa . CP R_
Procedeva dunque ad individuarne la consistenza dell'asse ereditario della , precisando che il R_ coniuge della , , essendo morto in data 6.10.1974, e quindi premorto R_ Persona_4 alla , non concorreva alla successione legittima. R_
15 Il Giudice di prime cure rilevava che dalla della certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. prodotta dall'attore risultava che, all'apertura della successione, la de cuius era esclusiva ER proprietaria dei seguenti beni:
1. vano terreno sito in Gela, v. lo Fusatina n. 22, in catasto foglio 254 part. 33/1;
2. vano terreno sito in Gela, v. lo Fusatina n. 22/B in catasto foglio 254 part. 33/2;
3. albergo sito in Gela, Piazza Mercato, in catasto foglio 254 part. 5/1.
Procedeva, quindi, ad escludere i beni non appartenenti alla massa ereditaria della de cuius R_
individuando, rispetto a ciascun cespite, oggetto di domanda di divisione, il titolo costitutivo
[...] del diritto di proprietà tra i GE.
Il Tribunale di Gela evidenziava che “quanto all'albergo sito in Gela, Piazza Mercato Ortofrutticolo, in catasto foglio 254 part. 5/2, dalla certificazione notarile risulta che detto bene è pervenuto alle odierne parti in causa in dipendenza della successione del padre e successiva Persona_4 riunione di usufrutto a seguito della morte del coniuge;
si legge altresì che tale bene ER pervenne a in dipendenza della morte di avvenuta in data 6.10.74. ER Persona_4
Alla data dell'apertura della successione di , in virtù delle prescrizioni normative Persona_4 ratio temporis vigenti, dunque antecedentemente alla riforma del diritto di famiglia (l. 151/1975), al coniuge era riservato solo una quota di usufrutto sui beni del de cuius. Ne consegue che l'immobile non rientra nella successione di a favore della quale fu costituito, alla morte del ER coniuge, solo il diritto di usufrutto estintosi con il decesso della stessa. L'immobile in discorso piuttosto appartiene alla successione di . Persona_4
Quanto all'appezzamento di terreno, sito in Gela c.da Torricella, in catasto al foglio 86 mappali 42,
8, 41, esso deve ritenersi parimenti escluso dalla massa ereditaria pervenuta dalla successione legittima di . Risulta infatti che con atto pubblico del 21.5.2004 -antecedente dunque ER alla morte di che i GE hanno proceduto alla divisione convenzionale ER CP degli immobili siti nella c.da Torricella, ed in particolare che la particella n. 42, descritta nell'atto pubblico al punto n. 1, veniva attribuita a , , e CP_2 CP_3 ON [...]
nella misura di ¼ ciascuno;
con riferimento alle particelle 8 e 41 descritte al punto AR
10 dell'atto pubblico, le parti decidevano che i suddetti immobili restassero in comunione. Ne consegue che, a prescindere dalla provenienza di tali beni, su di essi in virtù della divisione convenzionale, si è costituita una comunione ordinaria tra tutte le parti in causa con riferimento agli immobili distinti in catasto al foglio 86 particelle 8 e 41 e soltanto tra , , CP_2 CP_3
e quanto all'immobile distinto in catasto al foglio 86 ON AR mappale 42. Dalla lettura dell'atto pubblico si ricava che tali beni, in proprietà ai GE , CP nella misura di 1/5 ciascuno risultavano altresì gravati, per 1/3 di essi, dall'usufrutto in favore di
, ma poiché a seguito della morte di questa, l'usufrutto si è estinto ai sensi dell'art. 979 ER
16 c.c., della comunione ordinaria costituitasi a seguito della divisione convenzionale fanno parte i beni sopra descritti in piena proprietà. Costituiscono parimenti oggetto di comunione ordinaria fra le parti, sopra meglio specificate, i seguenti beni:
1. fondo sito in Gela, c.da AR, in catasto al foglio 40 part. 5/6, 2. appezzamento di terreno e immobili siti in Gela c.da AR in catasto al foglio 40, mappali 85, 86, 88, 9, 45, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78,79, 80, 81, 82, 83, 84.
Dalla certificazione notarile risulta che tali beni immobili erano in proprietà di e al ER contempo gravati dal diritto di enfiteusi a favore del coniuge . Con la morte di Persona_4 quest'ultimo, il dominio utile dunque venne trasmesso per successione legittima alle odierne parte in cause, le quali dunque ne risultano titolari dal 6.10.1974, data del decesso del dante causa. Il dominio diretto venne a loro trasmesso mediante atto di donazione in loro favore compiuto da : ER la de cuius donò infatti la nuda proprietà dei suddetti beni ai propri figli, CP [...]
, , e -che erano già titolari del diritto di enfiteusi CP_1 Pt_1 CP_3 Controparte_2 su di essi- con atto di donazione del 4.4.2000. La trasmissione dei suddetti immobili alle odierne parti, donatarie della nuda proprietà, avvenne dunque mediante atto inter vivos. Per effetto della donazione, dunque, da un lato si è costituita una comunione ordinaria fra le odierne parte in causa
e dall'altro si è avuta la riunione a loro vantaggio delle situazioni soggettive di concedente e di enfiteuta con riacquisto, per consolidamento, della piena proprietà ed estinzione del diritto di enfiteusi. Tali immobili, dunque, non pervenuti alle parti per successione mortis causa, non rientrano nell'asse ereditario.
Deve dunque ritenersi che , , e CP ON Pt_1 CP_3 Controparte_2 sono proprietari in comunione ordinaria, per quote uguali, di tali beni poiché al momento in cui a loro venne trasferita la nuda proprietà con atto inter vivos, il diritto di enfiteusi loro pervenuto per successione del padre si estinse. E' appena il caso di rilevare che nell'atto pubblico del 4.4.2000 si da atto che i suddetti immobili risultano erroneamente in catasto in proprietà nella misura di 1/5 a ciascuno dei fratelli e per 1/3 in usufrutto alla de cuius. Nel medesimo atto si legge che a R_
i suddetti beni pervennero per atto pubblico di cessione del 4.1.1967: tale atto non è stato
[...] prodotto in giudizio ed in mancanza di ulteriori e diversi riscontri, considerata l'efficacia dichiarativa delle trascrizioni e le risultanze della certificazione notarile, deve ritenersi che la de cuius fosse proprietaria del solo dominio diretto degli immobili”.
Il Tribunale sosteneva che andavano parimenti esclusi dalla massa ereditaria della de cuius R_ ulteriori beni immobili, di seguito descritti, in quanto rientranti nella successione del defunto
[...]
(marito della e padre delle parti in causa): Persona_4 R_
“Vanno invece esclusi dalla successione di i seguenti immobili: ER
1. vano magazzino sito in Gela, Piazza Mercato ortofrutticolo n. 31, in catasto al foglio 254 partt. 1/1 e 22/1 (riunite fra loro);
17
2. appartamento sito in Gela, via G. Navarra Bresmes, in catasto foglio 254 part. 1/10 e 22/7
(riunite fra loro) realizzate in sopraelevazione alle partt. 1/1 e 22/1;
3. appartamento sito in Gela, via G. Navarra Bresmes, in catasto foglio 254 part. 1/12 e 22/8
(riunite fra loro) realizzate in sopraelevazione alle partt. 1/1 e 22/1.
Dal certificato notarile risulta infatti che le particelle n. 1/1 e 22/1 vennero acquistate dal solo
con atti di compravendita del 12.2.1965 e 12.9.1969. Sebbene gli stessi risultano Persona_4 indicati tanto nella successione di quanto in quella di nella misura Persona_4 ER della metà per ciascuno, deve ritenersi che gli stessi essendo in proprietà esclusiva di Persona_4
vadano ricompresi nella successione di quest'ultimo in conformità con quanto risultante dai
[...] registri immobiliari su cui la certificazione notarile si fonda;
del resto, la denunzia di successione non possiede alcuna efficacia dichiarativa. È appena il caso di precisare che il diritto di usufrutto uxorio riconosciuto a favore di dalla legge vigente al tempo della successione del suo ER coniuge, si è estinto con la morte della stessa” (pagine da 4 a 7 sentenza n. 443/2016).
Il Giudice di prime cure riteneva, in definitiva, che facevano parte della massa ereditaria pervenuta dalla successione di i seguenti cespiti: ER
1. vano terreno sito in Gela, v. lo Fusatina n. 22, in catasto foglio 254 part. 33/1;
2. vano terreno sito in Gela, v. lo Fusatina n. 22/B in catasto foglio 254 part. 33/2;
3. albergo sito in Gela, Piazza Mercato, in catasto foglio 254 part. 5/1.
Costituivano, invece, oggetto di comunione ordinaria fra i GE i seguenti cespiti: CP
1. appezzamento di terreno, sito in Gela c. da Torricella, in catasto al foglio 86 mappali part. 8, 41;
2. fondo sito in Gela, c. da AR, in catasto al foglio 40 part. 5/6;
3. appezzamento di terreno e immobili siti in Gela c.da AR in catasto al foglio 40, mappali
85, 86, 88, 9, 45, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78,79, 80, 81, 82, 83, 84. Costituiva, invece, oggetto della comunione convenzionale tra i soli GE CP_2 CP_3 ON
e (con esclusione del fratello ) l'appezzamento di terreno, AR Controparte_4 sito in Gela c.da Torricella, in catasto al foglio 86 mappali 42.
Il Tribunale di Gela, con la sentenza n. 443/2016, dopo aver individuato il titolo costitutivo del diritto di proprietà di ciascun cespite immobiliare (comunione ereditaria, comunione, ordinaria, comunione convenzionale), provvedeva a ricostruire le vicende che avevano interessato la struttura turistico-alberghiera denominata “Villa Keratea”, sita in Gela, c.da AR, in catasto al foglio 40 part. 5/6, e concludeva per la sua esclusione dall'asse ereditario della defunta . ER
Il Tribunale di Gela affermava, a tale proposito, che “la nuda proprietà del fondo in cui insiste tale albergo pervenne ai GE mediante atto di donazione compiuto in loro favore da CP
. Nell'atto pubblico l'oggetto della donazione viene così definito “diritto di proprietà ER
(dominio diretto) gravato da diritto enfiteutico sull'appezzamento di terreno sito in territorio di Gela
18 alla AD AR con annesso fabbricato rurale”. All'epoca della donazione, avvenuta in data 4.4.2000, non risulta dunque che sul terreno sito in c.da AR insistesse un'azienda turistica alberghiera. Del resto anche la convenuta allega che i lavori per AR la realizzazione della struttura alberghiera vennero intrapresi nel 2006. L'attore e i convenuti hanno allegato che tale cespite costituisce bene ereditario proveniente dalla successione della madre R_
e hanno esposto ciascuno di essere creditori nei riguardi della de cuius per somme erogate
[...] alla stessa al fine di realizzare la struttura turistico alberghiera;
hanno quindi richiesto che i debiti contratti da nei loro riguardi fossero conteggiati tra le passività dell'attività economica ER
e dunque riconosciuto in loro favore il diritto alla restituzione delle relative somme. Risulta dalla visura camerale in atti che fosse titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto ER
l'attività di albergo, bar e ristorazione intrapresa in data 15.7.1965 con insegna Villa Keratea.
Questione dirimente risulta allora accertare se la struttura alberghiera Villa Keratea sia il frutto dell'attività d'impresa svolta in via individuale da e dunque ricompresa per intero, in ER virtù del trasferimento mortis causa, nella successione ereditaria di questa o se piuttosto essa non vada riguardata come un'unità economica autonoma derivante dallo svolgimento separato di diversa attività d'impresa. Rispetto ad essa l'attore, nell'atto di citazione, si è limitato a rappresentare che
l'azienda Alberghiera “Villa Keratea di Liuzzo Maria” va ricompresa nell'asse ereditario di R_
, puntualizzando con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. che la realizzazione della
[...] stessa non sarebbe stata possibile «senza gli esborsi di denaro e i mutui contratti dai figli» (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. pag. 3); aggiunge l'attore che la sorella AR
non ha mai voluto sostenere alcuna spesa attinente al patrimonio ereditario. Le convenute
[...]
e hanno allegato che sul fondo di c.da AR che comprendeva CP_2 Controparte_3 un immobile vetusto e diruto, per iniziativa della de cuius , di professione albergatore, ER sorse la struttura alberghiera oggi denominata Villa Keratea. Esse hanno anche allegato che, non riuscendo a ottenere le risorse economiche necessarie alla realizzazione del nuovo albergo dalla vendita dell'hotel Excelsior di cui era titolare, dovette ricorrere all'aiuto dei figli «sotto ER forma di prestiti personali di denaro e di mutui bancari, pena la perdita del contributo statale». Le convenute testualmente allegano «la figlia si rifiutò di prestarle denaro, di AR contrarre mutui e di contribuire altrimenti, mentre i figli , Controparte_4 ON
e prestarono alla madre il denaro per la progettazione, i materiali, la CP_2 CP_3 manodopera e gli arredi della costruenda struttura turistico alberghiera e si obbligarono anche personalmente verso le banche» (cfr. comparsa di risposta pag. 4). Il convenuto Controparte_4 allega sostanzialmente le medesime circostanze di fatto: egli infatti espone che l'azienda turistica venne realizzata dalla madre mediante somme ricevute a seguito di finanziamento ER pubblico e «per la restante parte con denaro proveniente da mutui bancari e prestiti personali di tutti
19 i figli (ad eccezione di ) in favore della madre» (cfr. comparsa di risposta AR pag. 4). La convenuta , dal canto suo, ha confermato di non avere voluto AR mai partecipare alla gestione ed amministrazione dell'azienda Villa Keratea, senza contestare di non avere mai contribuito alla realizzazione dell'azienda; ha altresì prospettato l'esistenza di una società di fatto fra , , e in ER CP ON CP_2 Controparte_3 considerazione della fitta e complessa rete di rapporti commerciali intercorrenti fra di loro, la de cuius e terzi contraenti, quali istituiti di credito e fornitori. Risulta dunque non ER contestato che , e impiegarono risorse CP ON CP_2 Controparte_3 personali per la realizzazione dell'azienda ancorché gli stessi configurino i relativi esborsi come crediti a favore della madre, la quale dunque sarebbe stata la sola ad esercitare l'attività d'impresa.
Deve in proposito osservarsi che nell'aprile 2000, come già detto, la madre con atto di donazione dispose della nuda proprietà dei fondi su cui sorge l'albergo a favore dei figli e che fin dal 27.4.2000 tutti i GE , nella qualità di proprietari dell'immobile sito in Gela c.da AR Censito CP al catasto al foglio 40 part.lle nn. 5 sub 5, 6, 71, 75, 78, 80, 84, 85 e 87 -tutti oggetto dell'atto di donazione- concessero in comodato gratuito i suddetti beni alla madre per sei anni e ER che, successivamente con la scrittura registrata in data 9.11.2000, gli stessi prorogarono la durata del contratto per altri tredici anni;
in tale ultimo documento si legge che la concessione degli immobili avveniva per l'utilizzo al fine turistico-alberghiero ( cfr. scrittura privata del 9.11.2000 contenuta nel fascicolo delle convenute e ). I figli, dunque, CP_2 Controparte_3 convenivano con la madre, iscritta quale piccolo imprenditore nella sezione speciale del registro delle imprese (cfr. visura camerale dell'impresa prodotta dalle convenute e CP_2 CP_3
), la concessione del fondo per lo svolgimento di attività alberghiera;
[...] CP [...]
, e , inoltre, come da loro stessi allegato, si impegnarono CP_1 CP_2 Controparte_3 con esborsi personali per la realizzazione della struttura alberghiera. Ed invero , ON
e nei rispettivi atti introduttivi espongono un vasto elenco di CP_2 Controparte_3 operazioni (versamenti in contante, mutui, bonifici, emissione di assegni) compiute da
[...]
dal 2003 al 2012 e dalle altre due convenute perlopiù nello stesso lasso di tempo. CP_1 CP
inoltre ha allegato che per la realizzazione della Villa Keratea furono impiegati €.
[...]
1.091.000,00 tutti provenienti da mutui bancari e prestiti personali contratti dallo stesso e dai fratelli
, e , a meno di €. 371.070,00 provenienti da un ON CP_2 Controparte_3 finanziamento pubblico. Dalle stesse prospettazioni delle parti si ricava dunque che l'azienda
Keratea sia il frutto di attività economica esercitata in comune dalla madre e dai ER quattro figli , e , compiuta di concerto CP ON CP_2 Controparte_3 tra gli stessi;
alcune risultanze documentali inoltre rendono vieppiù manifesto il legame associativo intercorrente fra gli stessi, così corroborando la conclusione che fra di essi in effetti sussista un
20 società di fatto, di cui faceva parte anche la madre sino alla sua morte. Dai documenti in atti risulta infatti che con atto pubblico del 15.2.2005 , , e ER ON CP CP_2
contrassero mutuo fondiario di €. 200.000,00 con la (cfr. contratto di
[...] Controparte_8 mutuo fondiario nel fascicolo dell'attore). Con atto pubblico del giorno 8.3.2005 CP_3
contraeva un mutuo fondiario di €. 50.000 con la (cfr. contratto di mutuo
[...] Controparte_8 nel fascicolo della convenuta ). A garanzia di tali mutui, la defunta Controparte_3 R_
si costituiva datrice d'ipoteca. Le convenute e espongono
[...] CP_3 Controparte_2 inoltre -circostanza non contestata che , e contrassero ON CP Controparte_2 con il un mutuo di €. 250.000,00; le stesse hanno anche allegato - Controparte_7 circostanza parimenti non contestata dalle altre parti del giudizio- che tali somme confluirono su un apposito conto corrente intestato a , dedicato alla realizzazione della villa Keratea. Con ER separati atti del 24.12.2007 inoltre , e si costituivano ON CP Controparte_2 fideiussori della madre rispettivamente per l'importo di €. 88.00,00 e di €. 74.800,00 (cfr. fideiussioni omnibus n. 17220 e 17215 nel fascicolo dell'attore). Dai documenti prodotti dall'attore risulta
l'emissione a partire dal 2003 di numerosi assegni bancari emessi da a favore di ON
, nonché bonifici bancari effettuati a favore della stessa, nonché assegni emessi a favore ER di una pluralità di terzi;
lo stesso attore nell'atto di citazione allega che tali operazione venivano compiute per procedere al pagamento delle rate del mutuo contratto o al corrispettivo dovuto a vari fornitori per prestazioni connesse alla realizzazione dell'albergo (cfr. per es. causale del bonifico a favore di del 10.4.2007 “quota rata mutuo” o di quello eseguito a favore di ER R_
e del 17.5.2012 “rata n. 14 + interessi”). Anche la convenuta
[...] Controparte_4 CP_3
ha prodotto documentazione attestante i compimenti di molteplici bonifici bancari a favore
[...] di dal 17.10.2006 al 29.6.2007 per un importo di €. 13.811,00 oltre assegni emessi ER all'ordine della stessa, e assegni e bonifici a favore di terzi, nello specifico a favore di CP_9
della Reale Mutua Assicurazioni e della Serramenti Giammusso Giorgio, quest'ultimo
[...] bonifico recante quale causale “saldo fornitura fav. c-o Villa Keratea”. La convenuta ER
ha parimenti prodotto copia di numerosi assegni da lei emessi negli anni 2006, Controparte_2
2007, 2008 a favore di nonché documentazione concernete numerosi bonifici anche di ER epoca successiva e fino al 2013 a favore di recanti quale causale il riferimento al ER pagamento delle quote di mutuo ora da parte di se stessa, ora anche con riferimento agli altri GE
; sono altresì presenti copie di assegni emessi a favore di terzi. Tali documenti, anche quelli CP relativi a pagamenti a favore di terzi, sono tutti prodotti dalle parti allo scopo di comprovare
l'esistenza di debiti della massa ereditaria, ovvero di debiti contratti nei loro riguardi dalla de cuius
e connessi all'azienda Villa Keratea: essi stessi, dunque, ricollegano gli esborsi di denaro così documentati ad un'unica ragione economica, ovvero la realizzazione dell'albergo. Occorre anche
21 evidenziare che dagli estratti conto relativi al conto corrente n.
2.6.3062 presso la banca
[...]
prodotti dalla convenuta (doc. 1) risulta che su di Controparte_7 AR esso venivano operate le numerose transazioni bancarie compiute dai quattro fratelli, soci di fatto, anche verso terzi. Al conto corrente n. 1279084, presso la , cointestato Controparte_6 anche a , erano poi destinati i bonifici eseguiti dai fratelli con la causale Controparte_4
“pagamento della rata di mutuo”. Le allegazioni delle parti e i documenti prodotti, complessivamente considerati, consentono di ritenere che nell'attività espletata dai quattro fratelli insieme alla defunta
, siano ravvisabili gli elementi costitutivi di una società di fatto. La società di fatto è la ER società che si costituisce non in virtù di una formale ed espressa manifestazione di volontà delle parti ma a seguito di un comportamento concludente, non ostandovi la mancanza della forma scritta, prescritta ad substantiam solo per le società di capitali. Ai fini della configurabilità di una società di fatto è necessaria la ricorrenza di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, e di un elemento soggettivo relativo all'intenzione dei contraenti di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni (in tal senso Cass. Civ. 22 febbraio 2000 n. 1961:
“L'esistenza di una qualunque società, semplice, di persone, di capitali, regolare, irregolare, e quindi anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale la società, qualsiasi società, non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto, e la differenzia dalla società irregolare, non è dunque la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza;
esso, infatti, può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società”; nello stesso senso Cass. Civ. 25 febbraio 2010 n. 4588 la quale precisa che l'esistenza di una società di fatto non è esclusa dal fatto che il fine degli associati consiste nel compimento di una opera unica, purché di obiettiva complessità). Orbene, nel caso di specie può ben dirsi che il fondo comune per la realizzazione dell'azienda Villa Keratea fu costituito -come peraltro chiaramente allegato da e dai mutui contratti dalla madre e dai CP_2 Controparte_3 quattro fratelli -in solido , , e e ER ON CP Controparte_2 singolarmente che confluirono in un unico conto corrente intestato alla Controparte_3 madre. L'assunzione personale del mutuo da parte ci ciascuno di essi, prestazione a cui i fratelli si sono obbligati per dotare l'attività intrapresa dei mezzi necessari al suo svolgimento, deve essere configurato alla stregua di conferimento a favore di un nuovo soggetto giuridico. L'assunzione condivisa di tale obbligazione, l'adempimento da parte di ciascuno delle obbligazioni scaturenti
22 dall'attività economica intrapresa, la circostanza che i quattro fratelli non abbiano mosso contestazione alcuna alle pretese creditorie fatte valere da ciascuno e da ciascuno fondate sulla realizzazione dell'azienda -a meno di contestazioni esclusivamente sul quantum sollevate da inducono a ritenere che le parti, di concerto, abbiano dato luogo ad un complesso Controparte_4 di rapporti giuridici che in definitiva costituiscono, unitamente ai beni organizzati per lo svolgimento dell'attività alberghiera, l'esercizio in forma societaria dell'attività d'impresa. La circostanza poi che ciascuno rivendichi di avere significativamente contribuito all'impianto e allo svolgimento dell'attività assume la pregnanza di una rivendica della veste di membro della compagina associativa organizzata;
i rapporti di finanziamento e di garanzia (le fideiussioni), costituiti sistematicamente, il riconoscimento da parte di ciascun fratello del debito dell'altro, avente causa nell'attività economica organizzata di concerto, si risolvono in un indice rivelatore delle componenti del rapporto societario.
L'esistenza di plurimi e complessi rapporti economici fra i quattro fratelli e la madre, ed anche di ciascuno di essi singolarmente o insieme agli altri, rispetto a terzi, sorti o svolti in un considerevole lasso di tempo tutti, come già detto, rinvenienti la loro causa nella realizzazione della Villa Keratea, in definitiva inducono a ritenere che , , e ER ON CP CP_2 [...]
concertarono un programma stabile di finanziamento, un ben definito oggetto CP_3 sociale, la sua realizzazione attraverso un fondo comune derivato dagli apporti dei soci di fatto, la finalità di sovvenire l'attività concertata e l'intento di conseguirne lucro. In definitiva può fondatamente sostenersi che i quattro figli e la defunta madre non si limitarono al godimento di beni preesistenti, intraprendendo piuttosto attività produttiva di nuovi beni e servizi con la partecipazione di tutti all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, con operazioni compiute da ciascuno non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci), ma in nome proprio. Sussistono dunque segni univoci del vincolo sociale di fatto esistente tra R_
, , e . Orbene l'azienda
[...] ON CP CP_2 Controparte_3 alberghiera, Villa Keratea dunque non può considerarsi un cespite facente parte dell'eredità della de cuius, essendo piuttosto il frutto dell'attività d'impresa svolta in via di fatto dalla società a cui parteciparono oltre alla stessa anche i quattro fratelli. Tale cespite, a mente dell'art. 2555 c.c. comprende l'intero complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa ovvero beni, servizi, rapporti di lavoro con il personale, contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa, nonché i debiti e
i crediti e l'avviamento. Per il vincolo di destinazione strumentale impresso, anche il fondo su cui insiste l'albergo è funzionalmente collegato all'azienda, benché esso, per quanto già detto, sia oggetto di comunione ordinaria, fra tutti i GE : di tale circostanza, dunque, dovrà tenersi CP conto nel prosieguo del giudizio. In definitiva l'azienda costituita dalla struttura alberghiera Villa
Keratea non costituisce un bene dell'eredità di e i debiti contratti dagli eredi per la sua ER realizzazione non costituiscono debiti ereditari. Di essa, dunque, non si dovrà tenere conto nella
23 divisione riguardante la comunione ereditaria e neppure nella divisione della comunione ordinaria.
Ne consegue che nessun vaglio dovrà essere compiuto in ordine all'istanza di sospensione della divisione giudiziale rispetto all'azienda Villa Keratea, avanzata ai sensi dell'art. 717 c.c., poiché, escluso tale bene dalla massa ereditaria, la domanda non è più pertinente” (pagg. da 7 a 15 sentenza n. 443/2016).
Il Tribunale di Gela, con la sentenza n. 443/2016, rigettava poi le richieste restitutorie delle somme anticipate per la costituzione della struttura alberghiera avanzate dai convenuti , ON
e , osservando, sul punto, che “… i supposti debiti CP CP_3 Controparte_2 dell'eredità, configurati dai soci partecipanti alla società di fatto come crediti da essi vantati nei riguardi della de cuius, sono in realtà poste passive dell'attività d'impresa, irrilevanti ai fini della determinazione del valore dell'asse ereditario. Risultano quindi del tutto infondate le domande proposte da , e volte ad ottenere il ON CP CP_3 Controparte_2 riconoscimento dei crediti da loro configurati quali debiti dell'eredità e dunque la restituzione degli stessi da parte della massa. Peraltro, in punto di diritto, va osservato che a seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il de cuius, ma da ciò discende semplicemente che gli eventuali debiti e crediti rilevano come poste attive e passive dell'eredità, da conteggiare al fine di determinare la quota a cui ciascun erede ha diritto;
non comporta invece che l'erede sia debitore o creditore dell'eredità beneficiata, che non è un autonomo soggetto di diritto. Per la medesima ragione del pari infondate risultano le domande volte ad ottenere la condanna della sorella alla AR restituzione delle somme che si allegano essere state versate per conto della stessa: la sorella
[...]
non ha partecipato all'attività d'impresa -come dalla stessa allegato e non contestato dalle Pt_1 parti- sicché questa non può considerarsi tenuta all'adempimento di debiti che traggono origine dalla società di fatto;
la stessa peraltro ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario quindi, in punto di diritto, deve osservarsi che in ogni caso la stessa non potrebbe essere chiamata a rispondere in via personale oltre i limiti del valore della quota ad essa pervenuta. Deve aggiungersi con riferimento alla domanda proposta dall'attore che essa inoltre è priva di una causale ON già in punto di allegazioni: egli si limita ad esporre di avere anticipato per la sorella AR
una determinata somma ponendo a fondamento un assegno, peraltro, da lui emesso a favore
[...] di (cfr. pag. 18 atto di citazione e assegno n. 5015142 prodotto dall'attore tra i doc. Controparte_2
XIV 1-38). Del pari prive di giustificazioni le domande propose dalle convenute e CP_3
contro la sorella delle quali per vero nulla viene specificamente Controparte_2 AR allegato;
la domanda da esse proposte in ordine alla condanna di a AR rimborsare il costo delle migliorie e delle addizioni del fabbricato di Villa Keratea va invece rigettata in quanto, come ampiamente illustrato, l'azienda non costituisce un bene ereditario rispetto al quale
24 i condividenti possono essere chiamati a rimborsare le spese sostenute per la cosa comune” (pagg.
15-16 sentenza n. 443/2016).
Il Tribunale di Gela, quanto alla richiesta di restituzione delle somme anticipate da , Controparte_2 riteneva che “vanno invece configurati come pesi dell'eredità le spese sopportate da Controparte_2 per le imposte di successione e le spese funebri in quanto ai sensi dell'art. 752 c.c. i coeredi, ciascuno in proporzione alla propria quota di eredità, devono farsi carico, oltre che dei debiti ereditari se esistenti, anche dei pesi ereditari, ovvero di quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione. Nessuna delle parti in giudizio ha specificamente contestato che Controparte_2 abbia sopportato le spese indicate ai nn. 22, 24 e 25 della comparsa di risposta, rispettivamente per le onoranze funebri, la pratica di accettazione dell'eredità e per l'imposta di successione;
considerando, oltre all'assenza di specifica contestazione sul punto, che di tali pagamenti vi è un elemento di prova (cfr. rispettivamente assegno del 16.7.2009 di €. 4.000,00, ricevuta di pagamento del 5.10.2009 di €. 262,00 e modello di pagamento e bonifico entrambi del 12.7.2010 di €. 3.680, 93)
e la prossimità di tali pagamenti rispetto alla data di morte della de cuius, avvenuta il 12.7.2009, deve ritenersi che la convenuta abbia sopportato la somma di €. 7.942,93 per pesi Controparte_2 ereditari. Di tale esborso, dunque, si dovrà tenere conto nella determinazione della quota spettante all'erede dalla divisone dell'eredità” (pag. 16 sentenza n. 443/2016). Controparte_2
Il Giudice di prime cure, infine, rigettava la richiesta di restituzione dell'immobile di c.da AR
e della pertinente struttura denominata “Villa Keratea”, avanzata da AR osservando che “per quanto attiene alla posizione della convenuta , deve AR dirsi che questa nessuna pretesa può avanzare rispetto all'azienda: questa non fece parte della società di fatto, come sostenuto dalla stessa e da tutte le parti del giudizio. AR può esclusivamente vantare, in concorso con gli altri fratelli, in qualità di successore legittimo, il diritto alla liquidazione della quota dovuto dalla società alla defunta madre. Alla società di fatto infatti si applicano le disposizioni della società irregolare, alla quale è accomunata per la mancanza di iscrizione nel registro delle imprese ed in particolare, se l'attività esercitata è commerciale, come nel caso di specie, quelle che disciplinano la società in nome collettivo irregolare e poiché l'art. 2297
c.c. stabilisce l'applicazione delle norme della società semplice in caso di mancata registrazione solo con riguardo ai rapporti tra la società e i terzi, nei rapporti interni fra soci si applicano le medesime norme dettate per la società in nome collettivo regolare, la cui disciplina si rinviene, per gli aspetti non regolati, in quella prescritta per la società semplice ( cfr. art. 2293 c.c.). Orbene, nella società di persone la morte di un socio determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a quel socio e ai sensi dell'art. 2284 c.c. agli eredi va riconosciuto il diritto alla liquidazione della quota, ovvero una somma di denaro che rappresenti il valore della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, e ciò ai sensi
25 dell'art. 2289 c.c. Mancando fra i soci un patto in ordine alla misura della partecipazione agli utili
e alle perdite, essendo appunto la società costituita in via di fatto, per determinare la quota della de cuius deve farsi luogo all'applicazione dei criteri legali previsti dall'art. 2263 c.c. il quale prevede che le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti
e se il valore dei conferimenti non è determinato si presumono uguali;
ne discende che la quota da riconoscere alla de cuius è uguale a quella degli altri quattro soci di fatto, sicché la quota di questa sarà pari ad 1/5 del valore della società da determinarsi in base ai criteri dettati dall'art. 2289 c.c. comma 2°. Va d'altra parte rilevato che l'erede ha diritto esclusivamente alla suddetta liquidazione della quota sicché egli non potrebbe pretendere la restituzione dei beni conferiti in godimento funzionali all'esercizio dell'impresa. erede della de cuius e AR comproprietaria in comunione ordinaria del fondo su cui insiste l'albergo, pertanto, non potrebbe avanzare richieste restitutorie sul fondo concesso in comodato alla madre con scrittura privata dell'aprile 2000, sottoscritta anche da lei. Infine va precisato che la società di fatto è un soggetto di diritto pertanto in ipotesi di scioglimento del rapporto sociale rispetto ad un socio, la società è passivamente legittimata alla liquidazione della quota del socio venuto meno, costituente un credito nei confronti della società medesima e non direttamente dei soci (cfr. in proposito anche Cassazione civile 11 febbraio 1998 n. 1403 e Cass. civ., 21 gennaio 2000, n. 642). In definitiva il diritto alla liquidazione della quota della de cuius , va riconosciuto a favore di tutti i GE ER
, successori legittimi per quote uguali;
la quota di , tuttavia, non deve essere CP ER determinata o riconosciuta in sede di divisione giudiziale, quanto piuttosto a seguito di autonoma domanda da proporre nei confronti della società di fatto, autonomo soggetto di diritto” (pagg. 16-
17-18 sentenza n. 443/2016)
Quanto alla richiesta di restituzione delle somme formulata da sulla base del Controparte_4 verbale di inventario 22.12.2009, il Giudice di prime cure osservava che “In ultimo deve rilevarsi, quanto alle passività presenti nel compendio ereditario, che il verbale d'inventario, a cui il convenuto
attribuisce rilevanza dirimente in ordine all'esistenza e alla entità di debiti Controparte_4 ereditari, invero non possiede alcuna rilevanza probatoria sul punto. L'inventario com'è noto è redatto da soggetti qualificati ex artt. 769 ss. (notaio e cancelliere); in esso si elencano o descrivono tutti i beni mobili ed immobili che esistono in un precisato luogo e in un certo tempo consentendo così di accertare l'esatta composizione del patrimonio. L'inventario è atto unilaterale e, in quanto redatto da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ha natura di atto pubblico.
In quanto atto pubblico, l'inventario, ai seni dell'art. 2700 c.c., fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, della data, del luogo della formazione stessa e, infine, di tutto ciò che davanti al pubblico ufficiale è stato detto o è stato fatto;
quanto al contenuto della dichiarazione, esso non è coperto dall'efficacia della prova legale. A ben vedere l'inventario
26 del 22.12.2009 si fonda per lo più sulle dichiarazioni dei fratelli , ON CP CP_3
e;
, per quanto è dato leggere infatti, sembra
[...] Controparte_2 AR sopravvenuta alle operazioni d'inventario intraprese alle ore 12:00 alla sola presenza dei quattro fratelli. L'elenco delle passività in esso contenuto, per lo più attinenti allo svolgimento dell'impresa in via di fatto tra i quattro fratelli, è stato stilato sulla base delle loro dichiarazioni (cfr. la terza pagina dell'inventario). Invero, come diffusamente illustrato, la documentazione in atti ha rivelato circostanze affatto diverse, ovvero che le obbligazioni contratte per la realizzazione e il funzionamento della Villa Keratea non sono riconducibili a debiti contratti dalla de cuius R_
, ma alla società di fatto a cui essa partecipava. Non risulta fondato, quindi, l'assunto difensivo
[...] del convenuto secondo cui il verbale in discorso godrebbero di fede privilegiata in Controparte_4 ordine alle passività denunciate. Per quanto detto al suddetto verbale può riconoscersi efficacia di piena prova soltanto dell'esistenza dei beni mobili rinvenuti nell'abitazione di via Bresmes n. 5, dell'esattezza della loro descrizione e dei documenti inventariati. Mette conto considerare che tuttavia nessuna delle parti ha avanzato domanda di divisione dei beni mobili dell'appartamento di via Bresmes e che, per quanto concerne le attrezzature e i beni mobili della ditta Villa Keratea -per
i quali nell'inventario si rinvia a fatture e registro bene ammortizzabili-, essi, rientrando nell'azienda
Villa Keratea, esclusa dalla divisione giudiziale, non rilevano nel presente giudizio” (pagg. 18-19 sentenza n. 443/2016).
Con riguardo alla domanda di divisione dei conti correnti intestati alla de cuius formulata R_ dall'attore affermava che “quanto ai conti correnti intestati alla de cuius di cui ON
l'attore ha richiesto la divisione, deve innanzitutto rilevarsi che l'individuazione di essi appare assai generica considerata la pluralità dei rapporti intrattenuti dalla de cuius e dai GE con CP diversi istituti di credito;
l'attore infatti in proposito rinvia al doc. XXI prodotto, in cui si fa riferimento al conto corrente n.
2.6.3062 presso la banca e al conto Controparte_7 corrente n. 1279084, presso la , cointestato anche a . Controparte_6 Controparte_4
Come sopra rilevato, per il tramite di tali conti correnti venivano operate dai quattro fratelli e dalla de cuius le numerose transazioni bancarie connesse all'attività d'impresa da essi ER svolta. Non si ritiene dunque che essi debbano rientrare nell'asse ereditario, costituendo piuttosto gli strumenti bancari tramite i quali i soci di fatto espletavano le operazioni connesse alla realizzazione della villa Keratea, di cui peraltro costituiscono ulteriore prova” (pag. 19 sentenza n.
443/2016).
Quindi il Tribunale di Gela, con la sentenza n. 443/2016, pubblicata il 15.11.2016, così statuiva
(cfr. pag. 20 sentenza n. 443/2016):
“Il Giudice Unico, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 953/2013 R.G.A.C.,
27 dispone che il giudizio di divisione della massa ereditaria pervenuta dalla successione di R_
abbia ad oggetto:
[...]
1. vano terreno sito in Gela, v. lo Fusatina n. 22, in catasto foglio 254 part. 33/1,
2. vano terreno sito in Gela, v. lo Fusatina n. 22/B in catasto foglio 254 part. 33/2,
3. albergo sito in Gela, Piazza Mercato, in catasto foglio 254 part. 5/1; dispone che il giudizio di divisione della comunione ordinaria fra , , CP CP_2 CP_3
e abbia ad oggetto: ON AR
1. l'appezzamento di terreno, sito in Gela c.da Torricella, in catasto al foglio 86 mappali 8, 41,
2. fondo sito in Gela, c.da AR, in catasto al foglio 40 part. 5/6,
3. appezzamento di terreno e immobili siti in Gela c.da AR in catasto al foglio 40, mappali
85, 86, 88, 9, 45, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78,79, 80, 81, 82, 83, 84; dispone che il giudizio di divisione della comunione ordinaria fra , , e CP_2 CP_3 ON [...]
abbia ad oggetto: AR
1. l'appezzamento di terreno, sito in Gela c.da Torricella, in catasto al foglio 86 mappali 4
2; rigetta la domanda proposta da avverso l'eredità beneficiata e avverso ON la convenuta;
AR rigetta la domanda proposta da e avverso l'eredità Controparte_2 Controparte_3 beneficiata e avverso la convenuta;
AR rigetta la domanda proposta da avverso l'eredità beneficiata e avverso la Controparte_4 convenuta;
accerta l'esborso da parte di di €. 7.942,93 AR Controparte_2 per pesi ereditari;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza”.
§§§
Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2017, proponeva appello AR
(qualificabile come appello principale) avverso la suddetta sentenza non definiva n. 443/2016, affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello principale lamentava che la sentenza n. 443/2016 aveva erroneamente escluso dalla successione di i seguenti cespiti: ER
1) vano scantinato sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo (oggi piazza AT), n. 31, mq. 221, in catasto al foglio 254, p.lla 1 sub 1 e 22 sub. 1 (diritto di proprietà per ½);
2) appartamento sito in Gela, via Bresmes n. 5 piano quinto, identificato al Catasto fabbricati di detto
Comune al foglio 254 p.lle 1 sub. 12 e 22 sub. 8 (intera proprietà);
3) appartamento sito in Gela via Bresmes n. 5, posto al piano quarto e identificato in catasto al foglio
254 p.lla 1 sub. 10 e 22 sub. 7 (intera proprietà);
28 4) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G.N. Bresmes n. 5 (intera proprietà);
Affermava che il giudice di prime cure era incorso nel vizio di ultrapetizione, ai sensi dell'art. 112 e
115 c.p.c., in quanto si era pronunciato sulla proprietà dei suddetti beni nonostante non vi fosse alcuna contestazione tra le parti in merito alla titolarità di essi in capo alla defunta ER
Contestava la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure in ordine alla proprietà di detti beni perché, a suo avviso, non corrispondente alle risultanze dei registri immobiliari e per essere essa smentita dalla stessa produzione documentale dell'attore in primo grado, in dipendenza dell'atto di vendita ricevuto dal notaio di Gela del 20.11.1998. Parte_3
Chiedeva, quindi, che la sentenza impugnata venisse riformata, accertando l'inclusione dei relativi cespiti immobiliari nell'asse ereditario della defunta per poi provvedere alla divisione ER
e relativa assegnazione.
Con il secondo motivo di appello principale censurava la decisione del giudice di prime cure laddove aveva individuato un vincolo di destinazione tra il fondo sito in Gela, C.da AR, e la struttura alberghiera denominata “Villa Keratea”, e ciò in ragione di un'errata interpretazione del contratto di comodato che era stato stipulato da tutti i GE e la loro madre CP R_
[...]
Affermava che il giudice di prime cure aveva errato nella ricostruzione della volontà della comodante che, in realtà, non era stata diretta a destinare il bene oggetto del contratto AR di comodato all'esercizio della suindicata attività alberghiera.
Sosteneva che, dopo avere operato una corretta interpretazione del contratto di comodato e della scrittura privata integrativa dello stesso contratto, appariva provata la volontà dei GE CP di concedere in comodato l'immobile di c.da AR esclusivamente a la quale ER era l'unica titolare dell'impresa; che il contratto di comodato era necessariamente caratterizzato dall'intuitus personae; che beneficiaria del contratto di comodato era soltanto non ER essendovi stata nessuna manifestazione di volontà interpretabile come diretta a concedere l'immobile, ove poi veniva esercitata l'impresa alberghiera, alla società di fatto poi costituita tra i GE e la loro madre . CP ER
Contestava, quindi, l'interpretazione che era stata data dal Tribunale di Gela in ordine al medesimo contratto di comodato e sosteneva che, in ragione della concessione dell'immobile in comodato alla sola in assenza di espressa manifestazione di volontà diretta a ER concedere il bene in comodato alla società di fatto, doveva escludersi il vincolo di destinazione dell'immobile all'azienda denominata “Villa Keratea”.
29 Chiedeva, quindi, la restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1811 c.c. in ragione dell'estinzione del contratto di comodato per morte della TA nonché il risarcimento del ER danno per il ritardato adempimento dell'obbligo restitutorio da parte dei suoi GE.
Con il terzo motivo di appello principale censurava la decisione del Tribunale di Gela laddove aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di divisione delle somme presenti sul conto corrente n.
10010214-2 aperto presso la , sul quale conto erano stati accreditati Controparte_5 gli importi della pensione di vecchiaia e della pensione di reversibilità della de cuius ER
e gli importi ricavati dalla vendita dell'immobile sito in Gela via G.N. Bresmes n. 5, primo piano.
Affermava che, dalla data del ricovero della madre presso l'Ospedale di Gela (2.12.2008) e sino al suo decesso (12.07.2009), erano stati effettuati sul detto conto vari prelievi, privi di autorizzazione della titolare del conto, non potendo, in quel periodo, la esprimere il consenso al R_ compimento delle operazioni a causa delle sue gravi condizioni di salute.
Sosteneva che l'eventuale cointestazione del conto corrente aperto presso la Controparte_5
non poteva giustificare il prelievo abusivo di somme.
[...]
Chiedeva, quindi, di accertare, anche a mezzo TU, le somme che i suoi GE erano tenuti a restituire all'eredità beneficiata della . R_
Tanto dedotto, rassegnava nell'atto di appello avverso la sentenza n. AR
443/2016 del Tribunale di Gela le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che i seguenti diritti reali immobiliari formano oggetto dell'asse ereditario relitto dalla signora
e, quindi, di comunione incidentale tra i suoi eredi, e precisamente: ER
a) diritto di proprietà per ½ del vano scantinato sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo (oggi piazza AT), n. 31, mq. 221, in catasto al foglio 254, p.lla 1 sub 1 e 22 sub. 1;
b) intera proprietà dell'appartamento sito in Gela, via Bresmes n. 5 piano quinto, identificato al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 254 p.lle 1 sub. 12 e 22 sub. 8;
c) piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo n. 25 posto su cinque elevazioni fuori terra e riportato al catasto fabbricati al foglio 254 part. 5 sub. 1.
d) intera proprietà dell'appartamento sito in Gela via Bresmes n. 5, posto al piano quarto e identificato in catasto al foglio 254 p.lla 1 sub. 10 e 22 sub. 7.
e) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G.N. Bresmes n.
5. Voglia, inoltre, la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare inesistente
e non sussistente alcun vincolo di destinazione strumentale sul fondo sito in Gela AD AR oggi occupato senza titolo dall'azienda Villa Keratea. Voglia, ancora, la Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente gravame, ritenere e dichiarare che il rapporto di conto corrente n. 016
10010214-2 BPSA, in essere presso la rientra tra i rapporti facenti Controparte_5
30 parte dell'asse ereditario di , con la consequenziale condanna degli appellati alla ER restituzione, in favore dell'eredità beneficiata, delle somme prelevate nel periodo dal 2 dicembre
2008 al 9 luglio 2009.
Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e ai compensi del giudizio oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge”.
L'appellato costituitosi tempestivamente, contestava la fondatezza dell'appello Controparte_4 proposto da e ne chiedeva il rigetto. AR
Quanto al primo motivo di appello principale, sosteneva che il Tribunale di Gela correttamente aveva escluso dall'asse ereditario della de cuius i cespiti di Via Bresmes, poiché ER ricadenti nella successione del defunto , come da risultanze dei registri Persona_4 immobiliari, nonostante tali beni fossero stati erroneamente inseriti nella denunzia di successione anche di ER
Affermava che la certificazione notarile depositata in atti provava che detti beni erano stati acquistati dal solo , con atti di compravendita del 12/2/1965 e 12/9/1969 (epoca nella quale Persona_4 non vigeva la comunione legale dei beni tra coniugi); che, dopo la morte di , Persona_4 avvenuta in data 6/10/1974, secondo il quadro normativo all'epoca vigente, al coniuge superstite spettava solo il diritto di usufrutto e tale diritto, con la morte della , si ER R_ era estinto.
Sosteneva che per provare la proprietà dei beni in capo alla , al momento della sua R_ morte, non era bastante la dichiarazione di successione riferita alla , in quanto non R_ avente efficacia costitutiva.
Quanto al secondo motivo di appello principale, contestava la richiesta di restituzione dell'immobile destinato all'impresa denominata “Villa Keratea”, oggetto del contratto di comodato tra la R_ ed i GE , atteso che aveva avuto piena consapevolezza del CP AR fatto che il comodato dell'immobile era finalizzato alla realizzazione della struttura successivamente denominata “Villa Keratea”.
Affermava che il Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto esistente il vincolo di destinazione tra il fondo oggetto del contratto di comodato concluso tra la ed i suoi figli R_
e gli altri beni costituenti l'azienda denominata “Villa Keratea”, ai sensi dell'art. 2555 c.c.
Lo stesso proponeva appello incidentale condizionato relativamente alla Controparte_4 domanda di restituzione dell'immobile concesso in comodato e chiedeva, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione avanzata da che quest'ultima AR fosse tenuta a rimborsare “pro quota” agli altri fratelli e sorelle una somma corrispondente all'incremento di valore ottenuto dal fondo a seguito della realizzazione della struttura alberghiera.
31 Quanto al terzo motivo di appello principale, sosteneva che nessun illegittimo prelevamento era stato effettuato dai conti correnti di , prima della sua morte e che gli appellati e, ER segnatamente avevano operato con massima trasparenza e correttezza anche nel Controparte_4 periodo di incapacità della . R_
Contestava la domanda formulata da diretta alla restituzione delle somme AR esistenti negli indicati conti correnti, eccependo che tali somme non rientravano nell'asse ereditario di costituendo, piuttosto, gli strumenti mediante i quali operavano i soci della società ER di fatto, ovvero la , unitamente ai suoi figli (esclusa la sola;
R_ AR afferma che, al più, poteva vantare un suo diritto solo su 1/5 delle AR somme esistenti nei conti correnti intestati alla al momento della morte di quest'ultima. R_
L'appellato quindi, rassegnava le seguenti conclusioni nella causa iscritta al Controparte_4
n. 47/2017 R.G.: “…Rigettare l'appello principale per i motivi sopra indicati, confermando integralmente la sentenza parziale impugnata, con il favore delle spese. In subordine, condizionatamente all'improbabile accoglimento principale proposto, accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che è tenuta a rimborsare AR alle altre parti in causa, suoi GE e segnatamente al concludente pro quota, Controparte_4 una somma corrispondente all'incremento di valore subito dall'originario fondo, a seguito della realizzazione dell'azienda turistico alberghiera Villa Keratea, alla cui esecuzione non ha partecipato in alcun modo, con la rimessione della causa al Giudice di primo grado, per la nomina di un ctu al fine di determinare il dovuto a titolo di plusvalore. Spese e compensi a carico del soccombente”.
Le appellate e , costituitesi tempestivamente, formulavano Controparte_2 Controparte_3 nella loro comparsa di costituzione e risposta nella causa di appello iscritta n. 47/2017 R.G. le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare inammissibile e, comunque, infondato, l'appello di . AR
2) In accoglimento dell'appello incidentale di e ammettere le suddette CP_2 Controparte_3 prove orali e le due C.t.u. così come richieste con la memoria autorizzata del 15.3.2014 e reiterate con le memorie ex art. 183 n. 1 e 2 c.p.c.
3) In ogni caso e salvo gravame, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, ritenere
e dichiarare che è creditrice dell'eredità beneficiata di e/o di Controparte_2 ER [...]
della somma di euro 221.976,97 e che è creditrice AR Controparte_3 dell'eredità beneficiata di e/o di della somma di euro ER AR
94.372,86 e, per l'effetto, dichiarare tenuta la massa ereditaria e/o per AR quanto di ragione, a rimborsare alle concludenti quanto suddetto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e, in subordine, imputare in proporzione i suddetti importi alle quote degli altri coeredi;
32 4) In ulteriore subordine e salvo gravame, previa ammissione delle chieste TU, dichiarare tenuta e condannare a rimborsare a ed a il AR Controparte_2 Controparte_3 costo delle migliorie e delle addizioni apportate al fabbricato sito in Gela in AD AR e le somme dalle stesse pagate per suo conto e in sua vece, nelle predette misure o in quelle altre maggiori o minori ritenute;
5) In ogni caso tenere conto dei suddetti esborsi di danaro nella formazione delle singole quote e, previa ctu contabile occorrendo, definire i rapporti di dare e avere fra i condividenti;
indi disporre la divisione del complesso dei cespiti;
6) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi da porre a carico della massa al privilegio
e/o a carico della convenuta ”. AR
e , quanto al primo motivo d'appello principale, ne Controparte_2 Controparte_3 affermavano l'infondatezza e sostenevano che era stata corretta la decisione del Tribunale di Gela che, nella sentenza n. 113/2016, si era attenuto alle risultanze dei registri immobiliari, non assumendo alcun rilievo, a loro avviso, il principio di non contestazione, in ordine alla titolarità dei beni di Via Bresmes, invocato dall'appellante principale.
Quanto al secondo motivo d'appello principale, relativo alla richiesta di restituzione dell'immobile in cui si svolgeva l'impresa denominata “Villa Keratea”, ne deducevano l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c., trattandosi di una domanda nuova formulata per la prima volta in appello, oltre che infonda.
Quanto al terzo motivo d'appello principale ne rilevavano l'inammissibilità per la sua genericità ed indeterminatezza.
Con l'appello incidentale le stesse e chiedevano ammettersi Controparte_2 Controparte_3 le prove testimoniali e la TU (mezzi richiesti primo grado e non ammessi) al fine ad accertare le somme da loro anticipate per la realizzazione dell'impresa denominata “Villa Keratea” ( CP_2
la somma di € 221.976,97 e la somma di € 94.372,86); chiedevano
[...] Controparte_3 di ritenere tenuta al pagamento di dette somme la massa ereditaria o AR
In via subordinata, chiedevano, previo espletamento di una TU, di accertare e condannare
[...] al pagamento delle somme sostenute da e da AR Controparte_2 Controparte_3 per le migliorie ed addizioni apportate al fabbricato di c.da AR utilizzato per realizzare la detta “Villa Keratea”.
Chiedevano di tenere conto, in ogni caso, delle somme rispettivamente da loro sborsate ai fini della formazione delle singole quote e, previa TU contabile, di definire i rapporti di dare ed avere fra i condividenti, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da porre a carico della massa oppure di AR
33 Si costituiva tempestivamente che contestava, in parte, l'impugnazione ON principale e proponeva, a sua volta, appello incidentale ed appello incidentale condizionato.
, con riguardo al primo motivo d'appello principale, dichiarava di ON aderire all'impugnazione principale laddove essa contestava la ricostruzione effettuata dal
Tribunale che aveva escluso dalla massa ereditaria della de cuius una serie di beni che R_ erano stati indicati nell'atto di citazione in prime cure a pagg. 6 e 7 (nn. 1, 2, 5 e 8) e, segnatamente:
1) vano scantinato sito in Gela, piazza E. AT (già piazza Mercato ortofrutticolo) n. 31, mq. 221, in catasto al foglio 254, p.lla 1 sub 1 e 22 sub. 1;
2) intera proprietà dell'appartamento sito in Gela, via Bresmes n. 5 piano quinto, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 254 p.lle 1 sub. 12 e 22 sub. 8;
3) intera proprietà dell'appartamento sito in Gela via Bresmes n. 5, posto al piano quarto e identificato in catasto al foglio 254 p.lla 1 sub. 10 e 22 sub. 7;
4) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G.N. Bresmes n. 5.
Affermava che detti beni ricadevano nella successione della de cuius in ragione della ER trascrizione degli atti di provenienza risultante dalla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. del
12.02.2013 e dall'atto di vendita del 20.11.1998 a rogito del notaio di Gela, Parte_3 entrambi prodotti in primo grado.
Quanto al secondo motivo d'appello principale, ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, dopo aver ricostruito la complessa vicenda che aveva condotto alla realizzazione dell'impresa denominata “Villa Keratea”, sosteneva che era corretta decisione del Tribunale di
Gela laddove aveva individuato, nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra la defunta madre ed i quattro GE (con esclusione di che aveva volontariamente deciso di non CP AR parteciparvi), una società di fatto finalizzata all'esercizio dell'attività alberghiera.
Formulava, quindi, appello incidentale condizionato con cui chiedeva, per l'ipotesi di accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, di ritenere non sussistente la detta società di fatto e rimettere la causa al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio.
Formulava appello incidentale anche sul capo della sentenza relativo alla domanda di divisione delle somme contenute nei conti correnti intestati a (ed oggetto del terzo motivo dell'appello ER principale), censurando la decisione del Tribunale di Gela di non ammettere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto agli istituti di credito con cui la aveva intrattenuto rapporti ( R_ [...]
, , BCC del Nisseno) e finalizzato ad accertare le somme Controparte_6 Controparte_5 anticipate per la realizzazione di “Villa Keratea” e dovute dalla successione della madre.
L'appellato rassegnava, nella sua comparsa di costituzione e risposta ON con appello incidentale nella causa di appello iscritta n. 47/2017 R.G., le seguenti conclusioni:
“…Rigettare il secondo motivo dell'appello principale proposto da . AR
34 In accoglimento dell'appello incidentale ed in adesione al I motivo di appello principale:
- ritenere e dichiarare che i beni indicati in citazione alle pagine 6 e 7 ai nm. 1, 2, 5 e 8 e precisamente:
A) vano scantinato sito in Gela Piazza E. AT già Piazza Mercato orto-frutticolo n. 31, mq. 221, in catasto fg. 254, part. 1 sub 1 e 22 sub 1;
B) intera proprietà di un appartamento a quinto piano facente parte della casa palazzata sita in Gela via G. Navarra Bremes, composto di 7 vani ed accessori, in catasto pag. 14989, fg. 254, part.lle 1 sub 12 e 22 sub 8, ctg. A/2;
C) intera proprietà appartamento a quarto piano sito in Gela via G. N. Bremes, composto di 6,5 vani, in catasto fg. 254, part. 1 sub 10 e 22 sub 7, ctg. A/2;
D) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G. N. Bresmes n. 5, rientrano nel compendio ereditario di , deceduta il 12.07.2009, con ogni conseguente statuizione ER in ordine alla chiesta divisione;
in accoglimento del II motivo di appello incidentale di : ON
- ordinare alla , filiale di Gela agenzia n. 2, sita in Corso Vittorio Controparte_6
Emanuele n. 311, alla , agenzia di Gela, sita in via Generale Cascino nonché alla Controparte_5
, agenzia di Gela, sita in via Cairoli, n. 141, di indicare Controparte_7
(fornendone i relativi estratti conti) se presso di essa insistono conti correnti e/o altre utilità bancarie intestati alla sig.ra a far data dal biennio precedente alla morte avvenuta il 12.07.2009; ER in accoglimento dell'appello incidentale condizionato: per il caso di non temuto accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, in parziale riforma della impugnata sentenza parziale n. 443/16 resa dal Tribunale di Gela nel giudizio recante
n. 953/13 R.G., ritenere non sussistente la enunciata società di fatto tra i GE ON
, , e e la de cui , con ogni conseguente
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_10 statuizione e restituzione del giudizio al giudice di primo grado per la sua prosecuzione.
Salvo ogni diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma.
Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio”.
La Corte, alla prima udienza di trattazione nella causa n. 47/2017 R.G. tenutasi in data
21.6.2017, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.5.2020.
Dopo numerosi rinvii, motivati dai carichi dei ruoli della Corte e disposti con provvedimenti emessi fuori udienza, tutti regolarmente comunicati, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29.6.2023, la quale veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127- ter c.p.c.
Con le note ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 30 giugno 2022, ON
e e chiedevano la riunione del giudizio di appello
[...] Controparte_2 Controparte_3
35 iscritto al n. 47/2017 R.G. (avente ad oggetto l'impugnazione proposta avverso la sentenza non definitiva n. 443/2016, pubblicata in data 15 novembre 2016) con il giudizio di appello iscritto al n. 48/2021 R.G., pendente dinanzi a questa stessa Corte ed avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definitiva n. 509/2020 emessa dal Tribunale di Gela nel medesimo giudizio di prime cure iscritto al n. 953/2013 R.G.
La Corte, con ordinanza in data 29.6.2023, disponeva la riunione, per ragioni di connessione, alla causa di appello iscritta al n. 47/2017 R.G., di quella iscritta al n. 48/2021 R.G., e tratteneva in decisione le due cause così riunite, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In occasione del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza in data
29.6.2023 i difensori di chiedevano anche la discussione orale della AR causa.
Gli stessi difensori, decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. concessi dalla Corte in data 29.6.2023 per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, depositavano l'istanza di discussione orale ex art. 352, secondo comma c.p.c., nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 47/2017
R.G. e 48/2021 R.G.
La Corte, quindi, fissava per la discussione della causa ex art. 352, secondo comma c.p.c. (testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), l'udienza del 30 novembre 2023.
All'udienza del 30 novembre 2023 i procuratori delle parti discutevano la causa dinanzi al collegio, nella composizione indicata in epigrafe.
All'esito della discussione orale la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente, rileva che non è possibile definire il giudizio di appello iscritto al n. 48/2021 R.G. proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Gela n. 509/2020, pubblicata il 17/12/2020.
Infatti quest'ultimo giudizio di appello, previa sua separazione da quello iscritto al n. 47/2017
(avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 443/2016 del Tribunale di
Gela), va rimesso sul ruolo e va dichiarato interrotto il processo, con separata ordinanza, per la morte dell'appellato , al quale l'atto di appello avverso la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Gela n. 509/2021 risulta notificato in data 25.2.2021 (con prima udienza indicata nell'atto di citazione in appello per il 31.5.2021) nel domicilio eletto in prime cure presso il difensore avv. Battaglia e che non si è costituito nel giudizio di appello iscritto al n. 48/2021
R.G.
Emerge dalla lettura degli atti processuali che i difensori dell'appellante , AR con le note di trattazione scritta trasmesse nel procedimento n. 48/2021 R.G. in data 08.07.2021, hanno dichiarato e documentato il decesso, in data 4 giugno 2021, dell'appellato contumace
36 , mediante il deposito dell'estratto per riassunto del registro degli atti di morte del Controparte_4 di Gela del 09.06.2021 (Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di Morte del Comune Pt_4 di Gela del 09.06.2021 – Anno 2021 Numero 172 parte I serie Ufficio 1 in atti).
Con le stesse suddette note di trattazione scritta trasmesse in data 08.07.2021 nel procedimento n.
48/2021 R.G., i predetti difensori hanno pure chiesto l'interruzione dello stesso processo.
L'art. 300, quarto comma c.p.c. (così sostituito dall'art. 46, comma 13, della legge n. 69 del
2009, con effetto dal 4 luglio 2009 per i giudizi instaurati dopo tale data, come quello di specie, iniziato in primo grado nel 2013) dispone che “se l'evento (morte) riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292”.
La norma dettata dall'art. 300 c.p.c. si applica anche se non vi è stata una formale dichiarazione di contumacia (cfr. Cass. 11788/98; Cass. 26653/07), ed anche in grado di appello (Cass.
1103/04).
Tenuto conto che il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2013 trova piena applicazione la modifica dell'art. 300, comma 4, c.p.c., successiva alle modifiche introdotte dall'art. 46, tredicesimo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha espressamente attribuito rilevanza, ai fini interruttivi, anche all'attività di documentazione del decesso del contumace proveniente dalle altri parti del giudizio.
E' altresì noto che, a norma dell'art. 335 cod. proc. civ., il giudice dell'impugnazione è tenuto alla riunione dei gravami proposti avverso la medesima sentenza, e non già di quelli proposti l'uno avverso la sentenza non definitiva e l'altro avverso la sentenza definitiva;
in quest'ultima ipotesi la riunione è oggetto di un potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità (Cass. 9288/1995).
Nel caso di specie, la riunione dei gravami proposti l'uno avverso la sentenza non definitiva n.
443/2016 del Tribunale di Gela e l'altro avverso la sentenza definitiva n. 509/2020 del Tribunale di Gela, è stata disposta dalla Corte con ordinanza in data 29.6.2023.
Nel giudizio di appello iscritto al n. 48/2021 R.G. (rimasto separato dal giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G. fino al provvedimento di riunione per ragioni di connessione emesso dalla Corte in data 29.6.2023) l'evento morte riguarda la parte appellata CP
che non si era costituita dopo la notifica dell'atto di citazione in appello,
[...] diversamente dal giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G. dove Controparte_4 risultava costituito fin dal 28.4.2017 con l'avv. Vincenzo Battaglia (il quale difensore non ha mai dichiarato nel giudizio iscritto al n. 47/2017 R.G. la sopravvenuta morte del suo assistito).
37 Può, quindi, trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 274 c.p.c., essendo possibile disporre la separazione delle cause riunite anche in fase decisoria, quando la Corte ne ravvisi l'opportunità, indipendentemente dall'istanza o dall'accordo delle parti (cfr. Cass. 778/01; Cass.
9638/99).
Per tali motivi si procede alla separazione del giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G.
(che può essere deciso) da quello recante il n. 48/2021 R.G., il quale deve essere rimesso sul ruolo per essere dichiarato interrotto, in ragione della morte del contumace (in quel giudizio)
, evento documentato e dichiarato a fini interruttivi dalla difesa dell'appellante Controparte_4
. AR
Sempre in rito, l'appello principale è ammissibile ex art.342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (ratione temporis applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione principale contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Il primo motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale di ON
sono connessi e, pertanto, devono essere trattati congiuntamente.
[...]
Con tali motivi, e hanno censurato la decisione AR ON del Tribunale per aver erroneamente escluso dall'asse ereditario della madre i cespiti indicati dall'attore (a pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione in primo grado) in ragione della non contestata appartenenza di detti beni alla successione della e sulla scorta di quanto trascritto nell'atto di R_ vendita del 20.11.1998 a rogito del notaio di Gela. Parte_3
Gli stessi hanno quindi chiesto di includere detti beni nel compendio ereditario della defunta madre e, segnatamente:
1) vano scantinato sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo (oggi piazza AT), n. 31, mq. 221, in catasto al foglio 254, p.lla 1 sub 1 e 22 sub. 1 (diritto di proprietà per ½);
2) appartamento sito in Gela, via Bresmes n. 5 piano quinto, identificato al Catasto fabbricati di detto
Comune al foglio 254 p.lle 1 sub. 12 e 22 sub. 8 (intera proprietà);
38 3) appartamento sito in Gela via Bresmes n. 5, posto al piano quarto e identificato in catasto al foglio
254 p.lla 1 sub. 10 e 22 sub. 7 (intera proprietà);
4) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G.N. Bresmes n. 5 (intera proprietà), chiedendo di riformare la decisione impugnata.
Dal complessivo esame della documentazione in atti emerge l'infondatezza delle censure.
E' infatti documentalmente provato - contrariamente a quanto sostenuto dai detti appellanti, principale e incidentale – che l'immobile oggetto dell'atto di vendita del 20.11.1998 ricevuto dal notaio di Gela è altro e differente immobile, ovvero “…Appartamento ubicato al sesto Pt_3 piano, lato ovest, con ingress dalla via G. N. Bresmes n. 5, composto di tre vani ed accessori, soprastante a proprietà di e sottostante a proprietà – ; confinante: con ER R_ CP la via G. Navarra Bresmes, con la piazza E. AT, con proprietà condominiale e con proprietà
. Riportato nel N.C.E.U. del alla Partita 1004531 foglio 254, p.lle 1 sub Per_7 Parte_5
16 – 22 sub 14, ubicazione: via Navarra Bresmes n. 3, p. 6°, Cat. A/2, Cl. 3, Cons. Vani 4,5, R.C. £.
990.000…” (cfr. pag. 3 dell'atto di vendita ricevuto dal notaio di Gela in Parte_3 data 20 novembre 1998, rep. 11895, fasc. n. 5300).
Risulta, invece, dalla relazione notarile 12.03.2013 del Notaio in Caltanisetta Persona_8
(prodotta in atti dal medesimo appellante incidentale ) come detti cespiti ON facciano parte dell'asse ereditario del defunto . Persona_4
Dalla relazione notarile del 12.03.2013 risulta (cfr. pagine 9-10 della relazione notarile) che “…a
pervennero nel modo seguente…gli immobili identificati con le particelle 1/1 e Persona_4
22/1 (riunite tra loro) del foglio 254 in dipendenza degli atti di compravendita rogati dal Notaio
[...]
Per_
di Gela il 22.2.1963 trascritto il 27.2.1965 ai nn. 3545/3258 (per la part. 1/1) e il 12.91969 trascritto il 26.9.1969 ai nn. 10546/9685 (per la particella 22/1), le particelle 1/10 22/7 (riunite tra loro). 1/12 e 22/8 (riunite tra loro) sono state realizzate in sopraelevazione alle part. 1/1 e 22/1; si precisa che nonostante questi ultimi immobili siano stati denunziati per un mezzo sia nella successione in morte di che nella successione di , dalle risultanze Persona_4 ER ipotecarie e dai certificati storici catastali si evince che sono stati acquistati dal solo
[...]
”. R_0
Il giudice di primo grado, liberamente apprezzando le risultanze emergenti dalla relazione notarile, ha ritenuto che i suddetti cespiti non fanno parte della massa ereditaria della defunta
(in quanto titolare su tali beni di proprietà del coniuge del solo diritto di usufrutto R_ secondo la normativa applicabile al tempo della morte di , diritto di usufrutto Persona_4 estintosi con la morte della ), in conformità a quanto descritto nella relazione notarile ed ai R_ dati, ivi indicati, estratti dalle visure ipotecarie e dai certificati storici catastali.
39 Non è decisivo, in senso contrario, l'inserimento dei detti beni immobili nella dichiarazione di successione riferita a atteso che la denunzia di successione, quale atto di natura ER meramente fiscale, non prova il possesso della qualità di erede né la titolarità dei beni ivi indicati
(cfr. Cass. civ. n. 30505/2019).
Di qui l'infondatezza del primo motivo dell'appello principale di e del primo AR motivo di appello incidentale di . ON
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello principale proposto da , AR che ha formulato domanda di restituzione dell'immobile sito in Gela, c.da AR, già oggetto dell'indicato contratto di comodato stipulato in data 27 aprile 2000.
Il contratto di comodato immobiliare di cui si discute è stato stipulato a Gela il 27 aprile 2000
e registrato a Gela il 3 maggio 2000 al n. 833 serie III.
Alla stipula di tale contratto è seguita la sottoscrizione di una successiva scrittura privata, accessoria al predetto contratto di comodato, stipulata in data 9 novembre 2000 e registrata a Gela il 9 novembre 2000, al n. 1899 serie III.
Il contratto di comodato è stato sottoscritto dai cinque GE (comproprietari del bene CP per pari quote e comodanti) in favore della madre (TA), poi deceduta il ER
12 luglio 2009.
Il contratto di comodato e la successiva scrittura integrativa del 9.11.2000 prevedevano una durata complessiva del contratto di comodato di 19 anni.
La scrittura privata indicava (alla pag. 1) il fine per il quale veniva concesso in comodato alla l'immobile di c.da AR, da parte dei GE (ivi incluso R_ CP AR
.
[...]
Si trattava, in particolare, di un “fine turistico – alberghiero” come chiarito dal testo della scrittura privata (“Ciò premesso, con la presente scrittura privata i sigg.ri , Controparte_4 [...]
, , e convengono ON AR Controparte_2 Controparte_3 di concedere in comodato gratuito alla TA sig.ra l'immobile sopra descritto ER per l'utilizzo al fine turistico - alberghiero per ulteriori anni 13” – cfr. pag. 1 della “Scrittura privata relativa al contratto di comodato del 27/04/2000”).
Dopo la morte della TA , avvenuta prima della scadenza del termine pattuito, ER
(comproprietaria per la quota di 1/5 nonché comodante) ha chiesto ai suoi AR GE (anch'essi comproprietari per la quota complessiva di 1/5 ciascuno e comodanti) la restituzione del compendio immobiliare oggetto del contratto di comodato rimasto nel loro possesso di fatto esclusivo.
È fatto incontroverso che tutti i GE sono comproprietari per la quota di 1/5 ciascuno CP dell'immobile già concesso in comodato alla . R_
40 L'onere probatorio gravante sull'attore in restituzione va commisurato in base al principio secondo cui «chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento» (Cass. civ. n. 20371/2013).
A norma dell'art. 1811 c.c., in caso di morte del comodatario, il comodante, pur in costanza di pattuizione di un termine negoziale finale, può esigere dagli eredi del comodatario l'immediata restituzione della res, di tal che è la stessa lettera della legge ad escludere tout court la legittima predicabilità di un effetto restitutorio automatico post mortem (cfr. Cass. 20001/2014 e Cass.
1772/1976).
E' un fatto pacifico che, dopo la morte della TA , malgrado la domanda di R_ restituzione fatta da , l'immobile in questione è stato utilizzato in maniera AR esclusiva dagli altri quattro comproprietari.
Quest'ultimi, quindi, hanno impedito alla comproprietaria del bene di AR goderne nel limite consentito dalla sua quota ideale pari a 1/5 dell'intero.
E' indubbio che il contratto di comodato in questione deve ritenersi estinto in dipendenza della morte della TA (avvenuta prima della scadenza contrattuale pattuita) e della richiesta di restituzione del bene oggetto del comodato.
Peraltro gli altri quattro comproprietari del compendio immobiliare, titolari di quote ideali complessivamente pari ai 4/5 dell'intero, avevano autonomo titolo per possedere uti dominus lo stesso bene dopo la morte della TA e hanno mantenuto con il bene oggetto del R_ comodato il c.d. corpus possessionis, a differenza dell'originaria attrice, esclusa dagli altri comproprietari dal godimento della cosa comune.
La circostanza che gli appellati sono titolari del diritto di proprietà per quote ideali di 1/5 ciascuno, e che complessivamente le loro quote di proprietà dell'immobile sono pari ai 4/5 dell'intero, comporta che essi, prima dello scioglimento della comunione ordinaria, hanno diritto di continuare a godere del compendio immobiliare e ciò osta all'accoglimento della domanda di restituzione del bene stesso per come essa è stata formulata da AR
Infatti la restituzione al comodante di un bene concesso in comodato non consegue quale effetto automatico all'estinzione del contratto di comodato per morte del comodatario (art. 1811 c.c.).
Nella specie, dopo la morte della TA , il possesso e l'uso della cosa comune è R_ disciplinato esclusivamente dall'art. 1102 c.c. È chiaro che l'estromissione del comproprietario dal godimento del compendio immobiliare comune comporta la lesione del diritto “pro quota” del
41 comproprietario stesso poiché resta escluso dal godimento della cosa comune. Tuttavia
[...]
non ha chiesto, in prime cure, che il compendio immobiliare concesso in comodato AR alla , di proprietà comune tra i GE , venisse rilasciato in favore della R_ CP comunione, in modo che quest'ultima potesse disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto, bensì ha chiesto la restituzione del compendio a suo favore.
E' indubbio che se la domanda di rilascio dell'immobile oggetto di comodato fosse stata proposta da in favore della comunione essa sarebbe stata accoglibile, atteso che AR il comproprietario può essere condannato al rilascio dell'immobile in favore della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi, in tale ipotesi, non di ordinare al comproprietario di restituire l'intero bene ma la sola quota di esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione (Cass. 7197/2014).
E tuttavia la domanda di aveva diverso petitum e come tale AR
(inammissibili essendo le domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c.), per come formulata, la stessa domanda va rigettata, poiché i GE (diversi da ) CP AR hanno autonomo un titolo per continuare a fare uso del bene comune (in quanto sono i comproprietari che esprimono i 4/5 delle quote del diritto di proprietà) e l'appellante principale non ha diritto di ottenere il rilascio del detto compendio in proprio favore ma solo in favore della comunione.
Infondata è parimenti la domanda dell'appellante principale di risarcimento danni.
Infatti è noto che i comproprietari che hanno le maggioranze delle quote e che assieme gestiscono il bene comune estromettendo dalla gestione un altro comproprietario, sono unicamente obbligati a rendere il conto al comproprietario non gestore ed a restituirgli la sua quota di frutti in regime di solidarietà passiva, essendo unitaria sia la "causa obligandi", sia la "res debita" (Cass. 4162/2015); dunque non sussiste il diritto dell'appellante principale al risarcimento del danno in ragione del solo mancato utilizzo della cosa comune.
Il rigetto del secondo motivo d'appello principale comporta che non debbano essere esaminati gli appelli incidentali condizionati proposti da e (cfr. Controparte_4 ON
Cass. n. 5134/2019).
E' infondato pure il terzo motivo d'appello principale, relativo alla domanda di accertamento e di divisione delle somme presenti sul conto corrente n. 10010214-2 aperto presso la Controparte_5
.
[...]
L'appellante ha affermato che, a partire da una certa data, sono stati AR effettuati, sul conto corrente intestato alla madre (quando costei ancora era in vita) vari prelievi senza autorizzazione, in quanto la non poteva esprimere alcun consenso a tali prelievi R_
42 a causa delle sue gravi condizioni di salute;
che l'eventuale cointestazione del conto non poteva giustificare i detti prelievi.
La stessa ha formulato richiesta di una TU, domanda di accertamento delle somme presenti nel conto corrente della nonché domanda di divisione delle medesime somme tra i coeredi. R_
La Corte rileva che tali allegazioni di sono rimaste prive di adeguata AR prova. L'appellante non ha indicato, in maniera specifica, le date nelle quali sarebbero avvenuti tali prelievi in assenza del consenso della . Neppure è stato chiarito se i R_ conti correnti interessati da detti prelievi fossero intestati alla sola o se fossero R_ cointestati.
Una tale carenza in termini di allegazione e prova dei fatti non è colmabile con la richiesta di ordine di esibizione formulata ex art. 210 c.p.c.
L'istanza di esibizione degli estratti conto bancari è inammissibile, per genericità, ove la stessa sia formulata con riferimento ad un certo periodo di tempo senza indicazione di date ed importi versati, giacché l'esigenza di specificità, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. civ., riveste ancor più rilievo allorché si tratti di ordine di esibizione nei confronti delle banche. Atteso che condizione di ammissibilità dell'istanza di esibizione è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 e 210 cod. proc. civ., l'inidoneità a procurare grave danno, la anzidetta richiesta esplorativa determinerebbe, invece, un pregiudizio del diritto alla riservatezza per la divulgazione di notizie estranee alla causa, che gli interessati avrebbero legittimo interesse a mantenere segrete in quanto relative alla propria vita privata (cfr. Cass. 17602/2011).
Parimenti inammissibile è la richiesta di TU finalizzata alla ricostruzione degli asseriti illeciti prelevamenti dai conti della (prima della sua morte). R_
La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 8498/2025).
Nella specie, si è limitata ad allegare l'esistenza di illeciti prelievi dal AR conto corrente della de cuius, senza depositare in giudizio alcuna documentazione bancaria utile a provare tali circostanze.
La richiesta di TU, finalizzata ad accertare gli importi delle somme asseritamente sottratte alla massa ereditaria della , è evidentemente esplorativa. R_
43 In conclusione, va rigettato, poiché infondato, l'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Gela n. 443/2016. AR
Si esaminano, adesso, gli appelli incidentali proposti da , ON CP_2
e avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Gela n.
[...] Controparte_3
443/2016.
, con il secondo motivo di appello incidentale, ha censurato la sentenza ON del Tribunale per aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ordine di esibizione degli estratti conto intestati alla madre, nel biennio precedente alla morte in data 12.07.2009, al fine di determinare le somme anticipate per la costituzione di “Villa Keratea”.
Il motivo di appello incidentale proposto da è infondato. ON
Il mancato esame, da parte del giudice di primo grado, di un mezzo di prova richiesto da una parte implica che esso debba intendersi come implicitamente rigettato.
E tuttavia, a parte la circostanza che la parte non ha dedotto di avere specificamente insistito per l'ammissione di tale mezzo di prova allorquando ha precisato le proprie conclusioni in prime cure, la Corte rileva, in ogni caso, che il rigetto (implicito) del mezzo di prova richiesto merita di essere condiviso, in quanto l''istanza di esibizione stessa è inammissibile per la sua genericità, in quanto formulata con riferimento ad un certo periodo di tempo e senza l'indicazione di date ed importi versati, giacché è violato il principio di specificità, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. civ. e la richiesta appare esplorativa (cfr. Cass. 17602/2011).
Ugualmente infondati sono gli appelli incidentali proposti da e Controparte_2 Controparte_3
[...]
Le stesse parti hanno affermato di essere creditrici nei riguardi della de cuius per le R_ somme erogate per la costituzione della struttura turistico alberghiera per € 221.976,97 ( e CP_2 per € 94.372,86 ed hanno chiesto la restituzione delle relative somme nei confronti CP_3 della massa ereditaria ovvero della loro sorella AR
La Corte rileva come sia un fatto non specificamente contestato che i GE (ad CP eccezione di che manifestò da subito il suo disinteresse rispetto alla AR impresa denominata “Villa Keratea”) abbiano impiegato risorse personali per l'esercizio della detta impresa.
Invero è stata versata in atti cospicua documentazione (assegni bancari, estratti conto, fideiussioni) idonea a provare che diverse somme sono state sborsate per l'esercizio, in comune con R_
della suddetta attività d'impresa (attività imprenditoriale simile a quella che in passato
[...] la stessa aveva esercitato gestendo l'Hotel Excelsior a Gela). R_
Tuttavia la Corte rileva che il Tribunale di Gela, con motivazione assai puntuale, ha chiarito, nella sentenza non definitiva n. 443/2016, le ragioni per le quali siffatti esborsi costituirono gli
44 strumenti attraverso i quali i GE (esclusa e la CP AR R_ esercitarono tutte le operazioni economiche connesse alla realizzazione della “Villa Keratea”, cespite, però, non rientrante nell'asse ereditario della defunta , per come statuito in prime R_ cure.
I motivi di appello incidentale proposti da e non si Controparte_2 Controparte_3 confrontano adeguatamente, sul punto, con le argomentazioni della sentenza di primo grado e, come tali, sono inammissibili. Da tanto consegue che le domande di restituzione delle somme anticipate verso la massa ereditaria della de cuius avanzate dagli appellanti incidentali non possono trovare accoglimento.
Parimenti infondata è la domanda di restituzione delle somme avanzata da e Controparte_2 [...] nei confronti della sorella a titolo di migliorie e addizioni, non avendo CP_3 Pt_1 quest'ultima partecipato all'attività d'impresa di “Villa Keratea”, circostanza che non risulta contestata da alcuna delle parti di causa.
In definitiva, anche gli appelli incidentali proposti avverso la sentenza non definitiva n. 443/2016 del Tribunale di Gela vanno rigettati, poiché infondati o inammissibili, per difetto di specificità.
La sentenza non definitiva del Tribunale di Gela n. 443/2016 è così confermata.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di appello iscritto al n.
47/2017 R.G., la Corte ritiene che, in ragione della complessità delle questioni trattate ed essendovi inoltre, in plurimi rapporti processuali, reciproca soccombenza, sussistano i giusti motivi ex art. 92, comma 2 c.p.c., nel testo che risulta dopo la sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale, per la loro integrale compensazione tra tutte le parti.
In ragione del rigetto dell'appello principale proposto da avverso la AR sentenza del Tribunale di Gela n. 443/2016 e del rigetto degli appelli incidentali proposti da e da e avverso la stessa ON Controparte_2 Controparte_3 sentenza n. 443/2016, la Corte deve dare atto che nella giudizio di appello iscritto al n. 47/2017
R.G. sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti AR incidentali , e di un ulteriore ON Controparte_2 Controparte_3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale ed incidentale, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, previa separazione, con separata ordinanza, del giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G. da quello iscritto al n
48/2021 R.G., così provvede:
45 1) conferma la sentenza non definitiva del Tribunale di Gela n. 443/2016, pubblicata il 15 novembre 2016, oggetto del giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G., appellata in via principale da ed in via incidentale da , AR ON
e ; Controparte_2 Controparte_3
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G.;
3) dà atto che nel giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G. sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali AR ON
, e di un ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Controparte_2 Controparte_3 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale ed incidentale, ove dovuto.
Caltanissetta, 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuele De Gregorio Roberto Rezzonico
46
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere relatore dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47/2017 R.G. promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e AR C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Vaccaro (C.F. - pec: C.F._2
– fax 0931.490033) e Antonio Vaccaro (C.F. Email_1
- pec: - fax 0931.490033) ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Siracusa, viale Scala Greca n. 23, giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il ON C.F._4
01.06.1953 e residente in [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti HE Lupo (C.F. - pec: C.F._5
- fax 0934.563441) e Bettina Bartoli (C.F. Email_3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lupo in Caltanissetta, C.F._6 viale Sicilia n. 176, giusta procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._7 [...]
[..
[...] [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambe CP_3 C.F._8 residenti in Gela (CL), rappresentate e difese dall'avv. Mario Francesco G. Cosenza (C.F.
pec: ed elettivamente domiciliate presso il suo C.F._9 Email_4 studio in Gela (CL), via G.N. Bresmes n. 5
APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_4 C.F._10
Gela (CL), via G.N. Bresmes n. 5, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo Battaglia (C.F.
– pec: – fax 0933.914022) ed elettivamente C.F._11 Email_5 domiciliato presso il suo studio in Gela (CL), via Vella n. 7, giusta procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 443/2016, pubblicata in data 15 novembre 2016, non notificata, emessa dal tribunale di gela in parziale definizione del giudizio iscritto al n. 953/2013 R.G.
§§§ alla quale è stata riunita - con ordinanza della Corte d'appello in data 29.6.2023 - la causa in grado di appello iscritta al n. 48/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e AR C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Vaccaro (C.F. - pec: C.F._2
– fax 0931.490033), Antonio Vaccaro (C.F. Email_1
- pec: - fax 0931.490033) e C.F._3 Email_2
Ludovica Vaccaro (C.F. - pec: C.F._12
- fax 0931.490033) ed elettivamente domiciliata Email_6 presso il loro studio in Siracusa, viale Scala Greca n. 23, giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il ON C.F._4
01.06.1953 e residente in [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti HE Lupo (C.F. – pec: C.F._5
2 – fax 0934.563441) e Bettina Bartoli (C.F. Email_3
– pec: ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._6 Email_7 dell'avv. Lupo in Caltanissetta, viale Sicilia n. 176, giusta procura in atti
APPELLATO
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._7 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambe CP_3 C.F._8 residenti in Gela (CL), rappresentate e difese dall'avv. Mario Francesco G. Cosenza (C.F.
– pec: – fax 0933.823323) ed elettivamente C.F._9 Email_4 domiciliate presso il suo studio in Gela (CL), via G.N. Bresmes n. 5
APPELLATE
(C.F. , nato a Catania il [...] in [...] grado Controparte_4 C.F._10 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Battaglia in Gela (CL), via Vella n. 7
APPELLATO-CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n. 509/2020, pubblicata in data 17 dicembre 2020, non notificata, emessa dal tribunale di Gela a definizione del giudizio iscritto al n.
953/2013 R.G.
Oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni delle parti nella causa iscritta al n. 47/2017 R.G.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nella causa iscritta al n. 47/2017 R.G., con le note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 29.6.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni:
Per AL : “I sottoscritti difensori, dato atto di quanto precede, e considerato AR che nel caso a mani ricorrono elementi di connessione tali da rendere conveniente, per ragioni di economia processuale, l'esame congiunto degli appelli proposti contro la sentenza non definitiva n.
443/2016 e definitiva n. 509/2020, pronunciate nel medesimo giudizio iscritto al n. 953/2013, chiedono disporsi la riunione al presente giudizio iscritto al n. 47/2017 di quello iscritto al n. 48/2021.
Senza recesso dalla superiore richiesta i già menzionati difensori precisano le conclusioni riportandosi
3 a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito con l'atto di appello e con i successivi atti e verbali di causa e chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza non definitiva n. 443/2016, appellata, voglia ritenere e dichiarare che i seguenti diritti reali immobiliari formano oggetto dell'asse ereditario relitto dalla signora e, quindi, di comunione incidentale tra i suoi eredi, e ER precisamente: - intera proprietà o, in subordine, la quota di un mezzo indiviso della piena proprietà dell'appartamento sito in Gela, via Bresmes n. 5 piano quinto, identificato al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 254 p.lle 1 sub. 12 e 22 sub. 8; - piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo n. 25 posto su cinque elevazioni fuori terra e riportato al catasto fabbricati al foglio 254 part. 5 sub. 1. - intera proprietà o, in subordine, la quota di un mezzo indiviso della piena proprietà dell'appartamento sito in Gela via Bresmes n. 5, posto al piano quarto e identificato in catasto al foglio 254 p.lla 1 sub. 10 e 22 sub. 7. - intera proprietà o, in subordine, la quota di un mezzo indiviso della piena proprietà della terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G.N. Bresmes n. 5. Chiedono, inoltre, che la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata, ritenga e dichiari inesistente e non sussistente alcun vincolo di destinazione strumentale sul fondo sito in Gela AD AR, oggi occupato senza titolo dall'azienda Villa
Keratea. Chiedono, ancora, che la Corte d'Appello adìta ritenga e dichiari che il rapporto di conto corrente n. 016 10010214-2 BPSA, in essere presso la rientra tra i Controparte_5 rapporti facenti parte dell'asse ereditario di con la consequenziale condanna degli ER appellati alla restituzione, in favore dell'eredità beneficiata, delle somme prelevate nel periodo dal 2 dicembre 2008 al 9 luglio 2009. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e ai compensi del giudizio oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge. Chiedono, quindi, che la causa sia posta in decisione con assegnazione dei termini di legge e che alla scadenza dei termini sia fissata la discussione orale della causa davanti al Collegio”.
Per “Il sottoscritto difensore di nel riportarsi a tutto quanto Controparte_4 Controparte_4 richiesto, eccepito e dedotto nei propri scritti difensivi nel corso della precedente fase del giudizio di primo grado e ribadito nella propria comparsa di costituzione con appello incidentale subordinato così conclude: PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO Previa riunione al presente giudizio quello iscritto al n. 48/2021 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, rigettare l'appello principale proposto da avverso la sentenza n.443/2016 emessa nel AR giudizio iscritto al n. 953/2013, con la conferma integrale delle relative statuizione. In subordine, condizionatamente all'improbabile accoglimento dell'appello principale proposto, accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che è tenuta AR
a rimborsare alle altre parti in causa, suoi GE e segnatamente al concludente Controparte_4
4 pro quota, una somma corrispondente all'incremento di valore subito dall'originario fondo, a seguito della realizzazione dell'azienda turistico alberghiera Villa Keratea, alla cui esecuzione e realizzazione non ha partecipato in alcun modo, con la rimessione della causa al Giudice di primo grado, per la nomina di un ctu al fine di determinare il dovuto a titolo di plusvalore. Le spese seguano la soccombenza”.
Per e : “L'Avv. Mario Cosenza preliminarmente dichiara Controparte_3 Controparte_2 di non accettare il contraddittorio in ordine alle nuove domande di , alle nuove AR deduzioni ed istanze istruttorie nonché in ordine alle nuove conclusioni formulate dalla stessa con le note scritte datate 28.6.2023, che si contestano in quanto manifestamente infondate e pretestuose, e chiede che vengano dichiarate inammissibili e, comunque, rigettate. Indi si riporta alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, da intendersi anche qui ripetuta e trascritta, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Chiede la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non percepito i secondi”.
Per AL HE NG: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta adversis reiectis, - preliminarmente disporre la riunione al presente giudizio portante n. 47/2017 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza parziale n. 443/2016 emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio n. RG 953/2013, del procedimento già pendente avanti la medesima Corte di Appello di
Caltanissetta al n. 48/2020 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definitiva n.
509/2020 emessa dal Tribunale di Gela nel medesimo giudizio n. R.G. 953/2013, Indi nel merito:
Rigettare il secondo motivo dell'appello principale proposto da In AR accoglimento dell'appello incidentale ed in adesione al I motivo di appello principale: - ritenere e dichiarare che i beni indicati in citazione alle pagine 6 e 7 ai nm. 1, 2, 5 e 8, e precisamente: A) vano scantinato sito in Gela Piazza E. AT già Piazza Mercato orto-frutticolo n. 31, mq. 221, in catasto fg. 254, part. 1 sub 1 e 22 sub 1; B) intera proprietà di un appartamento a quinto piano facente parte della casa palazzata sita in Gela via G. Navarra Bremes, composto di 7 vani ed accessori, in catasto pag. 14989, fg. 254, part.lle 1 sub 12 e 22 sub 8, ctg. A/2; C) intera proprietà appartamento a quarto piano sito in Gela via G. N. Bremes, composto di 6,5 vani, in catasto fg. 254, part. 1 sub 10 e 22 sub
7, ctg. A/2; D) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G. N. Bresmes n.
5, rientrano nel compendio ereditario di deceduta il 12.07.2009, con ogni conseguente ER statuizione in ordine alla chiesta divisione;
In accoglimento del II motivo di appello incidentale di
: - ordinare alla , filiale di Gela ON Controparte_6 Pt_2
, sita in Corso Vittorio Emanuele n. 311, alla , agenzia di Gela, sita in via
[...] Controparte_5
5 Generale Cascino nonché alla , agenzia di Gela, sita in via Controparte_7
Cairoli, n. 141, di indicare (fornendone i relativi estratti conti) se presso di essa insistono conti correnti e/o altre utilità bancarie intestati alla sig.ra a far data dal biennio precedente alla morte ER avvenuta il 12.07.2009; In accoglimento dell'appello incidentale condizionato: per il caso di non temuto accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, in parziale riforma della impugnata sentenza parziale n. 443/16 resa dal Tribunale di Gela nel giudizio recante n. 953/13 R.G., ritenere non sussistente la enunciata società di fatto tra i GE , ON CP_2 CP_3
e e la de cuius con ogni conseguente statuizione e restituzione
[...] Controparte_4 ER del giudizio al giudice di primo grado per la sua prosecuzione. Salvo ogni diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma. Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Conclusioni delle parti nella causa iscritta al n. 48/2021 R.G.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nella causa iscritta al n. 48/2021 R.G., con le note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 29.6.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni:
Per AL “I sottoscritti avvocati Giuseppe Vaccaro e Antonio Vaccaro, AR difensori della dott.ssa , appellante nel giudizio in epigrafe, preliminarmente AR chiedono che il presente appello sia riunito al giudizio iscritto al n. 47/2017 RGA pendente tra le stesse parti e promosso avverso la sentenza non definitiva n. 443/2016 del Tribunale di Gela, con la quale il primo Decidente ha risolto le questioni relative all'an dividetur dell'eredità di oggetto ER del giudizio di primo grado iscritto al n. 953/2013 del Tribunale di Gela, che dunque costituiscono un unitario giudizio di divisione. Sempre preliminarmente danno atto di aver depositato telematicamente in data odierna la sentenza n. 49/2022 emessa da questa Corte d'Appello in data 3.3.2022 con la quale il Collegio ha qualificato il contratto concluso dai GE con la madre come CP ER comodato a termine finale, cessato per morte della TA affermando che “E' ER incontroverso che tutti i GE fossero comproprietari per la quota di 1/5 ciascuno del CP compendio immobiliare de quo concesso in comodato alla madre”. Tale statuizione, non impugnata sul punto, è dirimente in quanto, ancora una volta, sebbene i documenti fossero chiarissimi, ha appurato che il casale di Gela AD AR, riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 40 particella 5 sub 6 è di sola ed esclusiva proprietà e disponibilità dei GE in parti CP uguali e non un bene conferito nell'azienda alberghiera esercita dalla sotto la ditta “Villa R_
6 Keratea”, come erratamente affermato dal Giudice di primo grado con la sentenza n. 509/2020. Nella sentenza appellata, inoltre, si rinviene l'ulteriore incongruenza e/o incoerenza dell'affermazione con la quale il Giudice di prime cure, dapprima dà atto dell'estraneità del bene suddetto alla comunione tra i GE (cfr. pag. 5 della sentenza), assegnando, di seguito, la piena proprietà dello stesso CP fabbricato al foglio 40 particella 5 sub 6, soltanto ai quattro GE (cfr. pag. 16 della CP sentenza). Il che costituisce evidente prova che anche dall'istruttoria svolta in primo grado nessun dubbio vi fosse sulla proprietà in capo a tutti i GE del fabbricato di AD AR CP sopra descritto;
ma il Giudice di primo grado, con una motivazione palesemente illogica, dapprima afferma che il bene non è oggetto del presente giudizio e poi lo assegna a quattro dei cinque proprietari, prevedendo per la dott.ssa comproprietaria in quota paritaria con i GE AR
, un conguaglio irrisorio di €. 40.000, di cui si dirà infra. I procuratori della parte appellante CP chiedono la revoca dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello in data 30.9.2021, rel. Dott.ssa nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rinnovo della TU esperita in primo grado Per_2 ritenendo che il “compendio probatorio già adeguatamente valutato dal primo giudice sia esaustivo e completo, non ravvisando perciò la necessità della richiesta rinnovazione istruttoria” perché errata e gravemente lesiva dei diritti dell'appellante, la quale fonda il proprio diritto alla rinnovazione della
TU sulle gravissime irregolarità e omissioni commesse dal TU ing. il quale, Persona_3 disattendendo il mandato conferito dal Giudice di primo grado ha: 1) omesso di fornire rappresentazione fotografica e planimetrica del fabbricato di Gela AD AR, in Catasto al foglio 40 particella 5 sub 6, per il quale il primo Giudice ha conferito espresso mandato con la sentenza n. 443/2016 (cfr. pag. 20 sentenza n. 443/2016) non precisando neppure la consistenza dell'immobile del quale 'ha operato la stima'; 2) stimato il predetto immobile, restaurato dalla TA R_ nel 2006, esteso catastalmente oltre ottocento metri quadrati, dotato di impianti di
[...] climatizzazione, elettrico a norma, infissi in legno, porte in legno laccate, verande coperte, garage, impianto di depurazione delle acque, cancelli automatici e numerosi bagni a servizio di ogni camera e delle aree comuni, oltre che una grande sala ricevimenti, in euro 40.000 affermando che esso vada stimato non secondo la consistenza attuale ma “considerando il probabile valore di mercato del vecchio fabbricato rurale, accettando le critiche mosse dai rappresentanti della convenuta
[...]
(SIC!), ma decurtando il valore ottenuto come mera moltiplicazione tra la superficie AR lorda e le quotazioni immobiliari aggiornate al secondo semestre 2017, di un 50% in ragione della vetustà e dello stato in cui poteva versare un vecchio fabbricato rurale” invero inesistente. Tale valutazione è indubbiamente falsa e/o gravemente errata perché ha ad oggetto un bene inesistente (non esiste alcun vecchio fabbricato rurale, bensì un caseggiato in ottimo stato di conservazione di oltre
800 mq con destinazione alberghiera, produttivo di una rendita catastale di oltre €. 5000, utilizzato dai
7 quattro appellati come hotel e sala ricevimenti da oltre dieci anni). Non sarà inoltre superfluo evidenziare che la stima doveva essere effettuata secondo la consistenza ed il valore che il bene aveva al tempo della domanda e non in un periodo ipotizzato arbitrariamente dal TU;
3) non Per_3 tenuto in nessuna considerazione la funzione unitaria dell'ex albergo Excelsior di Gela, piazza RI
AT (già piazza Mercato Ortofrutticolo), che è evidentemente ed indubbiamente indivisibile per la sua conformazione e per la destinazione d'uso e va, pertanto, assegnato a chi lo richieda oppure venduto. Il TU, invece, asserisce che il suddetto bene è frazionabile in cinque unità immobiliari, senza fornire alcuna indicazione dei costi per trasformare un immobile destinato ad albergo, con tutti gli impianti centralizzati, in un condominio composto di cinque unità immobiliari indipendenti. Le superiori censure consentono di ribadire la richiesta di una nuova TU al fine di: 1) dare rappresentazione fotografica e planimetrica dell'immobile in catasto fabbricati di Gela al foglio 40 particella 5 sub 6; 2) valutare la divisibilità o l'indivisibilità del fabbricato di Gela AD AR, foglio 40 particella 5 sub 6, nonché dell'ex albergo Excelsior in Gela, piazza RI AT;
3) stimare il fabbricato in Gela AD AR in catasto al fg. 40 particella 5 sub 6 secondo il valore di mercato al tempo della domanda (anno 2013); 4) stimare nuovamente il fabbricato denominato “Ex albergo Excelsior” in Gela piazza RI AT, secondo la destinazione d'uso attuale, cioè albergo,
e non come immobile ad uso residenziale, alla luce dei valori di mercato al tempo della domanda di divisione (anno 2013); 5) stimare e redigere un nuovo progetto divisionale, alla luce dello svolgimento dei punti che precedono e che ricomprenda nella comunione ereditaria di l'intera piena ER proprietà degli appartamenti in Gela, via Navarra Bresmes n. 5, piano quinto e piano quarto, oppure la diversa quota di un mezzo indiviso della piena proprietà degli stessi appartamenti, alla luce delle risultanze documentali già evidenziate con l'appello R.G.A. 47/2017 e con gli atti del presente giudizio di appello. I sottoscritti difensori, senza recesso dalle superiori richieste, precisano le seguenti conclusioni: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che oggetto della divisione sono soltanto i diritti reali immobiliari che costituiscono l'asse ereditario relitto dalla signora e, quindi, di comunione incidentale tra i suoi eredi, e ER precisamente: a) diritto di proprietà per ½ del vano scantinato sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo (oggi piazza AT), n. 31, mq. 221, in catasto al foglio 254, p.lla 1 sub 1 e 22 sub. 1;
b) intera proprietà dell'appartamento sito in Gela, via Bresmes n. 5 piano quinto, identificato al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 254 p.lle 1 sub. 12 e 22 sub. 8; c) piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo n. 25 posto su cinque elevazioni fuori terra e riportato al catasto fabbricati al foglio 254 part. 5 sub.
1. d) intera proprietà dell'appartamento sito in Gela via Bresmes n. 5, posto al piano quarto e identificato in catasto al foglio 254 p.lla 1 sub. 10 e 22 sub.
7. e) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso
8 dalla via G.N. Bresmes n. 5, con esclusione di ogni altro bene pervenuto ad altro titolo ai GE
. Chiedono, inoltre, che la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata, ritenga CP
e dichiari inesistente e non sussistente alcun vincolo di destinazione strumentale sul fondo sito in Gela AD AR oggi occupato senza titolo dall'azienda Villa Keratea”. In via subordinata e per il caso di mancato accoglimento della superiore dirimente eccezione sull'oggetto della divisione si chiede che la Corte d'Appello adita voglia preliminarmente ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza, che oggetto di divisione è anche il fabbricato di Gela AD AR (foglio 40 particella 5 sub 6) e i terreni circostanti, in quanto beni immobili in comunione ordinaria tra le parti.
In ogni caso si chiede che la Corte d'Appello accerti l'erroneità e/o la falsità del progetto divisionale predisposto dal TU , revocando la dichiarazione di esecutività dello stesso e le Per_3 assegnazioni fatte in favore dei condividenti per i motivi sopra esposti e quindi, in riforma della sentenza appellata, disponga nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di:
1. ricomprendere nella stima e nel progetto divisionale anche gli altri beni dell'eredità di descritti alle lettere ER
a), b), d), e), dell'atto di appello, valutandone la divisibilità e il valore al tempo della divisione e formando le relative porzioni;
2. verificare la divisibilità del fabbricato dell'ex Hotel Excelsior in
Gela Piazza RI AT (già piazza Mercato) e degli altri beni descritti in narrativa e stimarne il valore secondo l'attuale destinazione urbanistica e catastale (albergo);
3. verificare la regolarità urbanistica dell'immobile di vico Fusatina n. 22; 4. qualora ritenga ammissibile nel presente giudizio la divisione della comunione ordinaria sui beni di AD AR e di AD Torricella, stimare le relative masse secondo il valore al tempo della domanda di divisione, verificandone la divisibilità e formando le relative porzioni e/o conguagli. In ulteriore subordine e per il caso di mancato accoglimento delle superiori richieste e qualificazioni si chiede che la Corte d'Appello adita voglia procedere alla divisione dei beni individuati quali relictum dell'eredità di , Persona_4 secondo quanto richiesto dall'attore in primo grado e limitatamente a quanto non oggetto del giudizio pendente avanti al Tribunale di Gela con il numero 848/2013 R.G., già definito con la sentenza n.
183/2023, già depositata agli atti del presente giudizio, disponendo TU al fine di stimare i beni, secondo la consistenza, destinazione urbanistica e valore di mercato al tempo della domanda. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e ai compensi del doppio grado di giudizio oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge. Chiedono che la causa sia posta in decisione con assegnazione dei termini di legge e che alla scadenza dei termini sia fissata la discussione orale della causa davanti al Collegio”.
Per e “L'Avv. Mario Cosenza preliminarmente Controparte_2 Controparte_3 dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine alle nuove domande di , AR
9 alle nuove deduzioni ed istanze istruttorie nonché in ordine alle nuove conclusioni formulate dalla stessa con le note scritte datate 28.6.2023, che si contestano in quanto manifestamente infondate e pretestuose, e chiede che vengano dichiarate inammissibili e, comunque, rigettate. Indi si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, da intendersi anche qui ripetuta e trascritta, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Chiede la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non percepito i secondi. Chiede che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche”.
Per AL : “…gli scriventi difensori, richiamato il contenuto di ogni atto e ON verbale di causa, precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione del presente giudizio e di seguito riportate: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Caltanissetta adversis reiectis, - preliminarmente disporre la riunione del presente giudizio portante n.
48/2020 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definitiva n. 509/2020 emessa dal
Tribunale di Gela nel giudizio n. RG 953/2013, al procedimento già pendente avanti la medesima
Corte di Appello di Caltanissetta al n. 47/2017 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza parziale n. 443/2016 emessa dal Tribunale di Gela nel medesimo giudizio n. R.G. 953/2013, - dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avanzato dalla sig.ra , AR perché infondato in fatto ed in diritto secondo quanto esposto in narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza. Salvo ogni diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma. Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 15.7.2013 (causa iscritta al ruolo al n. 953/2013 R.G.)
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Gela, i propri GE ON
e al fine di AR Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti dal de cuius
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a Gela (CL) il 06.10.1974 e dalla de cuius Per_4
nata a [...] il [...] e deceduta a Messina il 12.07.2009, rispettivamente ER padre e madre dei GE . CP
Segnatamente, parte attrice rappresentava:
- che era deceduto ab intestato, lasciando quali eredi la moglie, ed Persona_4 ER
i figli , e ON Controparte_4 AR Controparte_2
; Controparte_3
10 - che il compendio ereditario del defunto era costituito complessivamente dai beni Persona_4 elencati in citazione (dal n. 1 al n. 16) ed indicati nella denuncia di successione n. 113 vol. 138, trascritta in data 24 marzo 1976 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caltanissetta), ricadenti “complessivamente per 1/3 in usufrutto alla moglie e per il resto ai figli” (pag. ER
2-3-4 atto di citazione in primo grado);
- che il compendio ereditario, alla data del 18 giugno 1990, risultava composto dai medesimi beni immobili e diritti immobiliari elencati in citazione ad eccezione di quelli descritti ai nn. 3,4 e 5 ed ai nn. 12 e 16, come indicati con successione integrativa n. 442 vol. 153, trascritta il 18 giugno 1990;
- che con separati atti di vendita del 20 novembre 1998 (Notaio , rep. n. 11895 e rep. n. Persona_5
11896), aveva acquistato dalla madre e dalle sorelle e ON Pt_1 R_
l'immobile sito in Gela in Via Bresmes, posto al quarto piano, mentre aveva CP_2 Controparte_2 acquistato l'immobile sito in Gela nella medesima Via Bresmes, posto al secondo piano;
- che, con atto di donazione del 14 aprile 2000 (Notaio rep. n. 72426 e nota di Persona_6 trascrizione del 14.04.2000) aveva donato ai suoi cinque figli il diritto di proprietà ER
(dominio diretto) gravato da diritto enfiteutico di un appezzamento di terreno sito in Gela, sito in
Contrada AR con annesso fabbricato rurale, esteso ha. 5.18.50, in catasto pag.39435, fg. 40, part.lle 5, sub 1, 6, 9, 45, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e
88;
- che, a seguito di divisione parziale del 21 maggio 2004 (Notaio rep. n. 89940), Persona_6
, e ON Controparte_4 AR Controparte_2 [...]
ciascuno per la quota di 1/5 e quale usufruttaria, avevano provveduto CP_3 ER alla divisione degli immobili distinti al Catasto di Gela al fg. 86, part.lle41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, rimanendo indivise la stradella part.lla 42 e le part.lle 8 e 41 del medesimo fg. 86;
- che nella dichiarazione integrativa di successione n. 50 vol. 178 del 15.05.2007, trascritta il
22.08.2007 ai nn. 13266/9578, erano stati indicati i seguenti ulteriori beni del suddetto compendio ereditario: 1) utile dominio su di un terreno sito in Gela, AD AR, oggi immobile piano terra/1, vani 7,5, cat. A/3, classe 2 in catasto al fg.40, part. 5, sub 3; 2) utile dominio su di un terreno sito in Gela, AD AR, oggi immobile piano terra/1, vani 8, cat. A/3, classe 3 in catasto al fg.40, part. 5, sub 4;
- che, successivamente, in data 12 luglio 2009, era deceduta ab intestato la madre ER lasciando quali eredi i cinque figli GE , CP ON Controparte_4 [...]
e ; AR Controparte_2 Controparte_3
- che il compendio ereditario della de cuius comprendeva ulteriori beni: (a) l'Azienda Alberghiera
“Villa Keratea di Liuzzo Maria” sita in Gela, AD AR, censita al fg. 40, part.lla 5/6, cat.
D/2 (come indicato nella denuncia di successione n. 524, vol. 9990 del 7 luglio 2010); (b) i beni
11 elencati in citazione dal n. 1 al n. 8, come indicato nella denuncia di successione integrativa n. 699, vol. 9990 del 13.09.2010, trascritta il 09.11.2010 ai nn. 15143/11411 (pag.
6-7 atto di citazione in primo grado);
- che tutti i suddetti cespiti, costituenti l'asse ereditario del de cuius e della de Persona_4 cuius erano descritti ed indicati nella certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. del 12 ER marzo 2013 prodotta in giudizio;
- che tutti i GE avevano accettato l'eredità di con beneficio d'inventario; CP ER
- che in data 22 febbraio 2010, avanti il Cancelliere delegato dal Tribunale di Gela, alla presenza dei cinque GE , si era proceduto all'inventario dei beni relativi all'eredità della madre CP
(come da verbale n. 447/09 prodotto in giudizio e trascritto in citazione); ER
- che vantava un credito nei confronti della defunta madre per somme ON mutuate, interessi e pagamenti eseguiti per € 142.813,50, così come indicato nelle dichiarazioni rese nell'inventario dei beni (elenco da n. 1 a n. 38; pag. 12 e seg. dell'atto di citazione in primo grado);
- che risultava anche debitore, alla data del decesso della madre (12 luglio ON
2009), nei confronti di della somma di € 33.342,00 per la rata del mutuo n. Controparte_8
554070523 stipulato dalla madre e da e ER Controparte_4 Controparte_2 [...]
, oltre ad aver affrontato diverse spese indicate in citazione dal n.1 al n. 10 (elenco ON spese a pag.17-18 dell'atto di citazione in primo grado);
- che nell'asse ereditario erano ricompresi, oltre che i suddetti beni immobili, anche le somme presenti in diversi conti correnti bancari aperti presso diversi istituti ( , Controparte_6 [...]
, , come risultante dalla documentazione in CP_5 Controparte_7 possesso dell'attore prodotta in giudizio);
- che, nonostante i diversi inviti rivolti ai coeredi, finalizzati a procedere alla divisione volontaria dei beni caduti in successione dei genitori, era stato costretto dapprima ad avviare una procedura di mediazione, con esito negativo, e successivamente a fare ricorso all'autorità giudiziaria per chiedere la divisione giudiziale dei beni.
Tanto premesso, l'attore chiedeva di:
- disporre la divisione dei cespiti descritti nell'atto di citazione, con attribuzione delle quote agli aventi diritto ed eventuali conguagli ed adottare ogni provvedimento per lo scioglimento della comunione;
- condannare i convenuti alle spese della divisione ovvero gravarle sulla massa con il privilegio e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari di giudizio;
- in ogni caso ritenere e dichiarare tenuta la massa a restituire al medesimo ON le somme dallo stesso anticipate per mutui, interessi e pagamenti per un totale di € 131.305,02, salvo eventuali errori;
12 - ritenere e dichiarare tenuta a restituire all'attore le somme dallo stesso AR anticipate, descritte nell'atto di citazione, con gli interessi legali, pari a € 3.842,77.
In via istruttoria, l'attore chiedeva:
- ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto di a far data dal ER biennio precedente la sua morte avvenuta il 12.07.2009;
- disporsi TU per determinare la massa ed il valore dei beni facenti parte dell'eredità di
[...]
e di e procedere alla formazione delle quote. Per_4 ER
Si costituiva, con comparsa depositata il 13.11.2013, la convenuta , la AR quale aderiva alla domanda attorea di divisione dei beni relitti dell'eredità della madre ER contestando tuttavia le richieste avanzate da . ON
In particolare, eccepiva che gli assegni prodotti dal fratello erano del ON tutto inidonei a dimostrare l'esistenza di un credito nei confronti della massa ereditaria della defunta
; che, anzi, questi ultimi, unitamente ai rapporti bancari intrattenuti tra la madre ed i restanti R_ fratelli ( , e , confermavano piuttosto la ON CP CP_2 CP_3 costituzione di una società di fatto finalizzata allo svolgimento dell'attività turistico alberghiera attraverso l'azienda denominata “Villa Keratea”.
Deduceva che le somme portate dagli assegni erano in realtà la prova dei pagamenti eseguiti direttamente dal fratello ai soggetti fornitori di “Villa Keratea”, senza espressa ON delega o incarico della de cuius, all'epoca titolare formale dell'azienda. Evidenziava che anche i numerosi conti correnti intestati a in diversi istituiti bancari attestavano l'esistenza ER della società di fatto tra la defunta madre e quattro suoi figli, con esclusione della ER convenuta, la quale aveva sempre dichiarato di non voler partecipare alla costituzione e gestione di
“Villa Keratea”.
Chiedeva, pertanto, accertarsi che la massa ereditaria non era tenuta a restituire a ON
le somme da lui richieste in citazione e che nulla doveva
[...] AR all'attore per le somme da questi anticipate, non avendo la stessa mai AR conferito mandato a di provvedere, per suo conto, al pagamento dei ON debiti ereditari, pagamento che avrebbe comportato la decadenza dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Chiedeva che il Tribunale di Gela provvedesse alla divisione dell'eredità della sola madre R_
con attribuzione ai singoli partecipanti della quota a ciascuno spettante e il pagamento degli
[...] eventuali conguagli;
chiedeva la condanna al pagamento delle spese della divisione, da porsi carico dei condividenti o a carico della massa ereditaria e, in caso di opposizione, chiedeva la condanna degli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
13 Si costituiva, in data 9.12.2013, che chiedeva disporsi la riunione del procedimento Controparte_4 iscritto al n. 953/2013 R.G a quello portante il n. 848/2013 R.G. promosso da AR ed avente ad oggetto la divisione giudiziale dell'eredità relitta dal padre;
chiedeva Persona_4 di dare atto che lo stesso non si opponeva alla domanda di divisione dei beni Controparte_4 lasciati in successione dai genitori e chiedeva di ritenere e Persona_4 ER dichiarare che era tenuta, in qualità di erede, a concorrere al pagamento dei AR debiti che gravavano sulla massa ereditaria (così come indicati nel verbale di inventario ex art. 484
c.c. del 22/12/2009 allegato al fascicolo di causa), rimborsando a ciascuno dei coeredi le somme anticipate a tale scopo;
chiedeva di dare altresì atto che non aveva in alcun AR modo concorso alle spese necessarie per la costruzione della struttura turistico alberghiera “Villa
Keratea”; chiedeva di sospendere, ai sensi dell'art. 717 c.c. la divisione del cespite “Villa Keratea” e delle sue pertinenze, trattandosi di divisione che avrebbe potuto gravemente pregiudicare l'azienda alberghiera;
chiedeva, infine, di definire tra tutte le parti in causa i reciproci rapporti di dare ed avere sulla base del verbale di inventario del 22/12/2009.
Si costituivano, con comparsa di risposta depositata il 13.11.2013, e Controparte_2 [...]
che chiedevano, preliminarmente, di riunire il giudizio alla causa di divisione iscritta CP_3 al n. 848/2013 R.G. Tribunale di Gela.
Nel merito, non si opponevano alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e formulavano domanda riconvenzionale con la quale chiedevano al Tribunale di Gela di accertare le somme da loro stesse anticipate a vario titolo per la realizzazione di “Villa Keratea” per € 221.976,97, oltre interessi ( ) ed € 94.372,86, oltre interessi ( ); chiedevano, Controparte_2 Controparte_3 quindi, di dichiarare tenuta la massa ereditaria della de cuius a restituire alle convenute le somme anticipate.
In via subordinata, chiedevano di condannare al pagamento delle somme AR sostenute a titolo di migliorie ed addizioni apportate al fabbricato sito in Gela, c.da AR poi divenuto “Villa Keratea”.
Chiedevano, in ogni caso di tenere conto di detti esborsi nella formazione delle quote e di definire i rapporti di dare e avere tra i condividenti;
chiedevano di disporre la divisione delle masse ereditarie dei genitori e con esclusione del cespite immobiliare costituito Persona_4 ER dalla struttura alberghiera “Villa Keratea” (ritenuto cespite di non comoda divisibilità, rispetto alla quale le convenute formulavano stanza di sospensione della divisione ex art. 717 c.c.), con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 24 dicembre 2015, il Tribunale di Gela rigettava la richiesta di riunione del procedimento n. 953/2013 con il procedimento iscritto al n. 848/2013 R.G. e rigettava, altresì, le richieste istruttorie avanzate dalle parti.
14 All'udienza del 17 maggio 2016, il Tribunale di Gela poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 443/2016, pubblicata in data 15 novembre 2016, il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, statuiva come segue.
Con riguardo all'istanza di riunione proposta dai convenuti , e Controparte_2 Controparte_3
del giudizio iscritto al n. 953/2013 R.G. al giudizio iscritto al n. 848/2013 R.G. Controparte_4
(avente ad oggetto la divisione giudiziale dell'eredità relitta dal padre ) osservava Persona_4 che: “…nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi e, quindi, appartenenti a diverse comunioni, è possibile procedere ad un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutte le parti (cfr. ex pluris Cass. Civ. 6 febbraio
2009 n. 3029 secondo cui, peraltro, “il consenso non può risultare da una manifestazione tacita o da un semplice comportamento processuale non oppositivo avverso la domanda di divisione unitaria, ma deve materializzarsi in uno specifico e apposito negozio giuridico, da cui possa evincersi in modo inequivocabile tale comune volontà”). Il procedimento n. 848/2013 R.G., promosso da
[...]
, antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, ha ad oggetto la divisione AR giudiziale dell'eredità relitta dal padre , mentre nel presente giudizio è stata Persona_4 anche avanzata domanda di divisione dell'eredità anche della de cuius : ER [...]
si è opposta alla divisione congiunta delle masse pervenute dalla successione dei AR genitori, e , né risulta in atti che questa abbia prestato aliunde il Persona_4 ER consenso. Va pertanto esclusa la riunione dei due procedimenti, la cui complessità inoltre sconsiglia la trattazione congiunta, rimessa ai sensi dell'art. 274 c.p.c. all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che deve considerare, non solo la sussistenza della connessione ma, altresì,
l'opportunità che le cause siano trattate congiuntamente. Ne discende che esorbita dal presente giudizio lo scioglimento e la divisione della comunione ereditaria costituitasi con l'apertura della successione di , padre delle odierne parti in causa” (pag.
3-4 sentenza n. Persona_4
443/2016).
Il Tribunale affermava, quindi, che, dovendosi trattare unicamente della successione legittima della de cuius (madre delle parti in causa) e delle domande ad essa connesse, erano ER sussistenti i presupposti di cui all'art. 566 c.c. per la divisione in parti uguali (1/5 ciascuno tra i GE ) della massa ereditaria della stessa . CP R_
Procedeva dunque ad individuarne la consistenza dell'asse ereditario della , precisando che il R_ coniuge della , , essendo morto in data 6.10.1974, e quindi premorto R_ Persona_4 alla , non concorreva alla successione legittima. R_
15 Il Giudice di prime cure rilevava che dalla della certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. prodotta dall'attore risultava che, all'apertura della successione, la de cuius era esclusiva ER proprietaria dei seguenti beni:
1. vano terreno sito in Gela, v. lo Fusatina n. 22, in catasto foglio 254 part. 33/1;
2. vano terreno sito in Gela, v. lo Fusatina n. 22/B in catasto foglio 254 part. 33/2;
3. albergo sito in Gela, Piazza Mercato, in catasto foglio 254 part. 5/1.
Procedeva, quindi, ad escludere i beni non appartenenti alla massa ereditaria della de cuius R_
individuando, rispetto a ciascun cespite, oggetto di domanda di divisione, il titolo costitutivo
[...] del diritto di proprietà tra i GE.
Il Tribunale di Gela evidenziava che “quanto all'albergo sito in Gela, Piazza Mercato Ortofrutticolo, in catasto foglio 254 part. 5/2, dalla certificazione notarile risulta che detto bene è pervenuto alle odierne parti in causa in dipendenza della successione del padre e successiva Persona_4 riunione di usufrutto a seguito della morte del coniuge;
si legge altresì che tale bene ER pervenne a in dipendenza della morte di avvenuta in data 6.10.74. ER Persona_4
Alla data dell'apertura della successione di , in virtù delle prescrizioni normative Persona_4 ratio temporis vigenti, dunque antecedentemente alla riforma del diritto di famiglia (l. 151/1975), al coniuge era riservato solo una quota di usufrutto sui beni del de cuius. Ne consegue che l'immobile non rientra nella successione di a favore della quale fu costituito, alla morte del ER coniuge, solo il diritto di usufrutto estintosi con il decesso della stessa. L'immobile in discorso piuttosto appartiene alla successione di . Persona_4
Quanto all'appezzamento di terreno, sito in Gela c.da Torricella, in catasto al foglio 86 mappali 42,
8, 41, esso deve ritenersi parimenti escluso dalla massa ereditaria pervenuta dalla successione legittima di . Risulta infatti che con atto pubblico del 21.5.2004 -antecedente dunque ER alla morte di che i GE hanno proceduto alla divisione convenzionale ER CP degli immobili siti nella c.da Torricella, ed in particolare che la particella n. 42, descritta nell'atto pubblico al punto n. 1, veniva attribuita a , , e CP_2 CP_3 ON [...]
nella misura di ¼ ciascuno;
con riferimento alle particelle 8 e 41 descritte al punto AR
10 dell'atto pubblico, le parti decidevano che i suddetti immobili restassero in comunione. Ne consegue che, a prescindere dalla provenienza di tali beni, su di essi in virtù della divisione convenzionale, si è costituita una comunione ordinaria tra tutte le parti in causa con riferimento agli immobili distinti in catasto al foglio 86 particelle 8 e 41 e soltanto tra , , CP_2 CP_3
e quanto all'immobile distinto in catasto al foglio 86 ON AR mappale 42. Dalla lettura dell'atto pubblico si ricava che tali beni, in proprietà ai GE , CP nella misura di 1/5 ciascuno risultavano altresì gravati, per 1/3 di essi, dall'usufrutto in favore di
, ma poiché a seguito della morte di questa, l'usufrutto si è estinto ai sensi dell'art. 979 ER
16 c.c., della comunione ordinaria costituitasi a seguito della divisione convenzionale fanno parte i beni sopra descritti in piena proprietà. Costituiscono parimenti oggetto di comunione ordinaria fra le parti, sopra meglio specificate, i seguenti beni:
1. fondo sito in Gela, c.da AR, in catasto al foglio 40 part. 5/6, 2. appezzamento di terreno e immobili siti in Gela c.da AR in catasto al foglio 40, mappali 85, 86, 88, 9, 45, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78,79, 80, 81, 82, 83, 84.
Dalla certificazione notarile risulta che tali beni immobili erano in proprietà di e al ER contempo gravati dal diritto di enfiteusi a favore del coniuge . Con la morte di Persona_4 quest'ultimo, il dominio utile dunque venne trasmesso per successione legittima alle odierne parte in cause, le quali dunque ne risultano titolari dal 6.10.1974, data del decesso del dante causa. Il dominio diretto venne a loro trasmesso mediante atto di donazione in loro favore compiuto da : ER la de cuius donò infatti la nuda proprietà dei suddetti beni ai propri figli, CP [...]
, , e -che erano già titolari del diritto di enfiteusi CP_1 Pt_1 CP_3 Controparte_2 su di essi- con atto di donazione del 4.4.2000. La trasmissione dei suddetti immobili alle odierne parti, donatarie della nuda proprietà, avvenne dunque mediante atto inter vivos. Per effetto della donazione, dunque, da un lato si è costituita una comunione ordinaria fra le odierne parte in causa
e dall'altro si è avuta la riunione a loro vantaggio delle situazioni soggettive di concedente e di enfiteuta con riacquisto, per consolidamento, della piena proprietà ed estinzione del diritto di enfiteusi. Tali immobili, dunque, non pervenuti alle parti per successione mortis causa, non rientrano nell'asse ereditario.
Deve dunque ritenersi che , , e CP ON Pt_1 CP_3 Controparte_2 sono proprietari in comunione ordinaria, per quote uguali, di tali beni poiché al momento in cui a loro venne trasferita la nuda proprietà con atto inter vivos, il diritto di enfiteusi loro pervenuto per successione del padre si estinse. E' appena il caso di rilevare che nell'atto pubblico del 4.4.2000 si da atto che i suddetti immobili risultano erroneamente in catasto in proprietà nella misura di 1/5 a ciascuno dei fratelli e per 1/3 in usufrutto alla de cuius. Nel medesimo atto si legge che a R_
i suddetti beni pervennero per atto pubblico di cessione del 4.1.1967: tale atto non è stato
[...] prodotto in giudizio ed in mancanza di ulteriori e diversi riscontri, considerata l'efficacia dichiarativa delle trascrizioni e le risultanze della certificazione notarile, deve ritenersi che la de cuius fosse proprietaria del solo dominio diretto degli immobili”.
Il Tribunale sosteneva che andavano parimenti esclusi dalla massa ereditaria della de cuius R_ ulteriori beni immobili, di seguito descritti, in quanto rientranti nella successione del defunto
[...]
(marito della e padre delle parti in causa): Persona_4 R_
“Vanno invece esclusi dalla successione di i seguenti immobili: ER
1. vano magazzino sito in Gela, Piazza Mercato ortofrutticolo n. 31, in catasto al foglio 254 partt. 1/1 e 22/1 (riunite fra loro);
17
2. appartamento sito in Gela, via G. Navarra Bresmes, in catasto foglio 254 part. 1/10 e 22/7
(riunite fra loro) realizzate in sopraelevazione alle partt. 1/1 e 22/1;
3. appartamento sito in Gela, via G. Navarra Bresmes, in catasto foglio 254 part. 1/12 e 22/8
(riunite fra loro) realizzate in sopraelevazione alle partt. 1/1 e 22/1.
Dal certificato notarile risulta infatti che le particelle n. 1/1 e 22/1 vennero acquistate dal solo
con atti di compravendita del 12.2.1965 e 12.9.1969. Sebbene gli stessi risultano Persona_4 indicati tanto nella successione di quanto in quella di nella misura Persona_4 ER della metà per ciascuno, deve ritenersi che gli stessi essendo in proprietà esclusiva di Persona_4
vadano ricompresi nella successione di quest'ultimo in conformità con quanto risultante dai
[...] registri immobiliari su cui la certificazione notarile si fonda;
del resto, la denunzia di successione non possiede alcuna efficacia dichiarativa. È appena il caso di precisare che il diritto di usufrutto uxorio riconosciuto a favore di dalla legge vigente al tempo della successione del suo ER coniuge, si è estinto con la morte della stessa” (pagine da 4 a 7 sentenza n. 443/2016).
Il Giudice di prime cure riteneva, in definitiva, che facevano parte della massa ereditaria pervenuta dalla successione di i seguenti cespiti: ER
1. vano terreno sito in Gela, v. lo Fusatina n. 22, in catasto foglio 254 part. 33/1;
2. vano terreno sito in Gela, v. lo Fusatina n. 22/B in catasto foglio 254 part. 33/2;
3. albergo sito in Gela, Piazza Mercato, in catasto foglio 254 part. 5/1.
Costituivano, invece, oggetto di comunione ordinaria fra i GE i seguenti cespiti: CP
1. appezzamento di terreno, sito in Gela c. da Torricella, in catasto al foglio 86 mappali part. 8, 41;
2. fondo sito in Gela, c. da AR, in catasto al foglio 40 part. 5/6;
3. appezzamento di terreno e immobili siti in Gela c.da AR in catasto al foglio 40, mappali
85, 86, 88, 9, 45, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78,79, 80, 81, 82, 83, 84. Costituiva, invece, oggetto della comunione convenzionale tra i soli GE CP_2 CP_3 ON
e (con esclusione del fratello ) l'appezzamento di terreno, AR Controparte_4 sito in Gela c.da Torricella, in catasto al foglio 86 mappali 42.
Il Tribunale di Gela, con la sentenza n. 443/2016, dopo aver individuato il titolo costitutivo del diritto di proprietà di ciascun cespite immobiliare (comunione ereditaria, comunione, ordinaria, comunione convenzionale), provvedeva a ricostruire le vicende che avevano interessato la struttura turistico-alberghiera denominata “Villa Keratea”, sita in Gela, c.da AR, in catasto al foglio 40 part. 5/6, e concludeva per la sua esclusione dall'asse ereditario della defunta . ER
Il Tribunale di Gela affermava, a tale proposito, che “la nuda proprietà del fondo in cui insiste tale albergo pervenne ai GE mediante atto di donazione compiuto in loro favore da CP
. Nell'atto pubblico l'oggetto della donazione viene così definito “diritto di proprietà ER
(dominio diretto) gravato da diritto enfiteutico sull'appezzamento di terreno sito in territorio di Gela
18 alla AD AR con annesso fabbricato rurale”. All'epoca della donazione, avvenuta in data 4.4.2000, non risulta dunque che sul terreno sito in c.da AR insistesse un'azienda turistica alberghiera. Del resto anche la convenuta allega che i lavori per AR la realizzazione della struttura alberghiera vennero intrapresi nel 2006. L'attore e i convenuti hanno allegato che tale cespite costituisce bene ereditario proveniente dalla successione della madre R_
e hanno esposto ciascuno di essere creditori nei riguardi della de cuius per somme erogate
[...] alla stessa al fine di realizzare la struttura turistico alberghiera;
hanno quindi richiesto che i debiti contratti da nei loro riguardi fossero conteggiati tra le passività dell'attività economica ER
e dunque riconosciuto in loro favore il diritto alla restituzione delle relative somme. Risulta dalla visura camerale in atti che fosse titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto ER
l'attività di albergo, bar e ristorazione intrapresa in data 15.7.1965 con insegna Villa Keratea.
Questione dirimente risulta allora accertare se la struttura alberghiera Villa Keratea sia il frutto dell'attività d'impresa svolta in via individuale da e dunque ricompresa per intero, in ER virtù del trasferimento mortis causa, nella successione ereditaria di questa o se piuttosto essa non vada riguardata come un'unità economica autonoma derivante dallo svolgimento separato di diversa attività d'impresa. Rispetto ad essa l'attore, nell'atto di citazione, si è limitato a rappresentare che
l'azienda Alberghiera “Villa Keratea di Liuzzo Maria” va ricompresa nell'asse ereditario di R_
, puntualizzando con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. che la realizzazione della
[...] stessa non sarebbe stata possibile «senza gli esborsi di denaro e i mutui contratti dai figli» (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. pag. 3); aggiunge l'attore che la sorella AR
non ha mai voluto sostenere alcuna spesa attinente al patrimonio ereditario. Le convenute
[...]
e hanno allegato che sul fondo di c.da AR che comprendeva CP_2 Controparte_3 un immobile vetusto e diruto, per iniziativa della de cuius , di professione albergatore, ER sorse la struttura alberghiera oggi denominata Villa Keratea. Esse hanno anche allegato che, non riuscendo a ottenere le risorse economiche necessarie alla realizzazione del nuovo albergo dalla vendita dell'hotel Excelsior di cui era titolare, dovette ricorrere all'aiuto dei figli «sotto ER forma di prestiti personali di denaro e di mutui bancari, pena la perdita del contributo statale». Le convenute testualmente allegano «la figlia si rifiutò di prestarle denaro, di AR contrarre mutui e di contribuire altrimenti, mentre i figli , Controparte_4 ON
e prestarono alla madre il denaro per la progettazione, i materiali, la CP_2 CP_3 manodopera e gli arredi della costruenda struttura turistico alberghiera e si obbligarono anche personalmente verso le banche» (cfr. comparsa di risposta pag. 4). Il convenuto Controparte_4 allega sostanzialmente le medesime circostanze di fatto: egli infatti espone che l'azienda turistica venne realizzata dalla madre mediante somme ricevute a seguito di finanziamento ER pubblico e «per la restante parte con denaro proveniente da mutui bancari e prestiti personali di tutti
19 i figli (ad eccezione di ) in favore della madre» (cfr. comparsa di risposta AR pag. 4). La convenuta , dal canto suo, ha confermato di non avere voluto AR mai partecipare alla gestione ed amministrazione dell'azienda Villa Keratea, senza contestare di non avere mai contribuito alla realizzazione dell'azienda; ha altresì prospettato l'esistenza di una società di fatto fra , , e in ER CP ON CP_2 Controparte_3 considerazione della fitta e complessa rete di rapporti commerciali intercorrenti fra di loro, la de cuius e terzi contraenti, quali istituiti di credito e fornitori. Risulta dunque non ER contestato che , e impiegarono risorse CP ON CP_2 Controparte_3 personali per la realizzazione dell'azienda ancorché gli stessi configurino i relativi esborsi come crediti a favore della madre, la quale dunque sarebbe stata la sola ad esercitare l'attività d'impresa.
Deve in proposito osservarsi che nell'aprile 2000, come già detto, la madre con atto di donazione dispose della nuda proprietà dei fondi su cui sorge l'albergo a favore dei figli e che fin dal 27.4.2000 tutti i GE , nella qualità di proprietari dell'immobile sito in Gela c.da AR Censito CP al catasto al foglio 40 part.lle nn. 5 sub 5, 6, 71, 75, 78, 80, 84, 85 e 87 -tutti oggetto dell'atto di donazione- concessero in comodato gratuito i suddetti beni alla madre per sei anni e ER che, successivamente con la scrittura registrata in data 9.11.2000, gli stessi prorogarono la durata del contratto per altri tredici anni;
in tale ultimo documento si legge che la concessione degli immobili avveniva per l'utilizzo al fine turistico-alberghiero ( cfr. scrittura privata del 9.11.2000 contenuta nel fascicolo delle convenute e ). I figli, dunque, CP_2 Controparte_3 convenivano con la madre, iscritta quale piccolo imprenditore nella sezione speciale del registro delle imprese (cfr. visura camerale dell'impresa prodotta dalle convenute e CP_2 CP_3
), la concessione del fondo per lo svolgimento di attività alberghiera;
[...] CP [...]
, e , inoltre, come da loro stessi allegato, si impegnarono CP_1 CP_2 Controparte_3 con esborsi personali per la realizzazione della struttura alberghiera. Ed invero , ON
e nei rispettivi atti introduttivi espongono un vasto elenco di CP_2 Controparte_3 operazioni (versamenti in contante, mutui, bonifici, emissione di assegni) compiute da
[...]
dal 2003 al 2012 e dalle altre due convenute perlopiù nello stesso lasso di tempo. CP_1 CP
inoltre ha allegato che per la realizzazione della Villa Keratea furono impiegati €.
[...]
1.091.000,00 tutti provenienti da mutui bancari e prestiti personali contratti dallo stesso e dai fratelli
, e , a meno di €. 371.070,00 provenienti da un ON CP_2 Controparte_3 finanziamento pubblico. Dalle stesse prospettazioni delle parti si ricava dunque che l'azienda
Keratea sia il frutto di attività economica esercitata in comune dalla madre e dai ER quattro figli , e , compiuta di concerto CP ON CP_2 Controparte_3 tra gli stessi;
alcune risultanze documentali inoltre rendono vieppiù manifesto il legame associativo intercorrente fra gli stessi, così corroborando la conclusione che fra di essi in effetti sussista un
20 società di fatto, di cui faceva parte anche la madre sino alla sua morte. Dai documenti in atti risulta infatti che con atto pubblico del 15.2.2005 , , e ER ON CP CP_2
contrassero mutuo fondiario di €. 200.000,00 con la (cfr. contratto di
[...] Controparte_8 mutuo fondiario nel fascicolo dell'attore). Con atto pubblico del giorno 8.3.2005 CP_3
contraeva un mutuo fondiario di €. 50.000 con la (cfr. contratto di mutuo
[...] Controparte_8 nel fascicolo della convenuta ). A garanzia di tali mutui, la defunta Controparte_3 R_
si costituiva datrice d'ipoteca. Le convenute e espongono
[...] CP_3 Controparte_2 inoltre -circostanza non contestata che , e contrassero ON CP Controparte_2 con il un mutuo di €. 250.000,00; le stesse hanno anche allegato - Controparte_7 circostanza parimenti non contestata dalle altre parti del giudizio- che tali somme confluirono su un apposito conto corrente intestato a , dedicato alla realizzazione della villa Keratea. Con ER separati atti del 24.12.2007 inoltre , e si costituivano ON CP Controparte_2 fideiussori della madre rispettivamente per l'importo di €. 88.00,00 e di €. 74.800,00 (cfr. fideiussioni omnibus n. 17220 e 17215 nel fascicolo dell'attore). Dai documenti prodotti dall'attore risulta
l'emissione a partire dal 2003 di numerosi assegni bancari emessi da a favore di ON
, nonché bonifici bancari effettuati a favore della stessa, nonché assegni emessi a favore ER di una pluralità di terzi;
lo stesso attore nell'atto di citazione allega che tali operazione venivano compiute per procedere al pagamento delle rate del mutuo contratto o al corrispettivo dovuto a vari fornitori per prestazioni connesse alla realizzazione dell'albergo (cfr. per es. causale del bonifico a favore di del 10.4.2007 “quota rata mutuo” o di quello eseguito a favore di ER R_
e del 17.5.2012 “rata n. 14 + interessi”). Anche la convenuta
[...] Controparte_4 CP_3
ha prodotto documentazione attestante i compimenti di molteplici bonifici bancari a favore
[...] di dal 17.10.2006 al 29.6.2007 per un importo di €. 13.811,00 oltre assegni emessi ER all'ordine della stessa, e assegni e bonifici a favore di terzi, nello specifico a favore di CP_9
della Reale Mutua Assicurazioni e della Serramenti Giammusso Giorgio, quest'ultimo
[...] bonifico recante quale causale “saldo fornitura fav. c-o Villa Keratea”. La convenuta ER
ha parimenti prodotto copia di numerosi assegni da lei emessi negli anni 2006, Controparte_2
2007, 2008 a favore di nonché documentazione concernete numerosi bonifici anche di ER epoca successiva e fino al 2013 a favore di recanti quale causale il riferimento al ER pagamento delle quote di mutuo ora da parte di se stessa, ora anche con riferimento agli altri GE
; sono altresì presenti copie di assegni emessi a favore di terzi. Tali documenti, anche quelli CP relativi a pagamenti a favore di terzi, sono tutti prodotti dalle parti allo scopo di comprovare
l'esistenza di debiti della massa ereditaria, ovvero di debiti contratti nei loro riguardi dalla de cuius
e connessi all'azienda Villa Keratea: essi stessi, dunque, ricollegano gli esborsi di denaro così documentati ad un'unica ragione economica, ovvero la realizzazione dell'albergo. Occorre anche
21 evidenziare che dagli estratti conto relativi al conto corrente n.
2.6.3062 presso la banca
[...]
prodotti dalla convenuta (doc. 1) risulta che su di Controparte_7 AR esso venivano operate le numerose transazioni bancarie compiute dai quattro fratelli, soci di fatto, anche verso terzi. Al conto corrente n. 1279084, presso la , cointestato Controparte_6 anche a , erano poi destinati i bonifici eseguiti dai fratelli con la causale Controparte_4
“pagamento della rata di mutuo”. Le allegazioni delle parti e i documenti prodotti, complessivamente considerati, consentono di ritenere che nell'attività espletata dai quattro fratelli insieme alla defunta
, siano ravvisabili gli elementi costitutivi di una società di fatto. La società di fatto è la ER società che si costituisce non in virtù di una formale ed espressa manifestazione di volontà delle parti ma a seguito di un comportamento concludente, non ostandovi la mancanza della forma scritta, prescritta ad substantiam solo per le società di capitali. Ai fini della configurabilità di una società di fatto è necessaria la ricorrenza di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, e di un elemento soggettivo relativo all'intenzione dei contraenti di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni (in tal senso Cass. Civ. 22 febbraio 2000 n. 1961:
“L'esistenza di una qualunque società, semplice, di persone, di capitali, regolare, irregolare, e quindi anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale la società, qualsiasi società, non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto, e la differenzia dalla società irregolare, non è dunque la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza;
esso, infatti, può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società”; nello stesso senso Cass. Civ. 25 febbraio 2010 n. 4588 la quale precisa che l'esistenza di una società di fatto non è esclusa dal fatto che il fine degli associati consiste nel compimento di una opera unica, purché di obiettiva complessità). Orbene, nel caso di specie può ben dirsi che il fondo comune per la realizzazione dell'azienda Villa Keratea fu costituito -come peraltro chiaramente allegato da e dai mutui contratti dalla madre e dai CP_2 Controparte_3 quattro fratelli -in solido , , e e ER ON CP Controparte_2 singolarmente che confluirono in un unico conto corrente intestato alla Controparte_3 madre. L'assunzione personale del mutuo da parte ci ciascuno di essi, prestazione a cui i fratelli si sono obbligati per dotare l'attività intrapresa dei mezzi necessari al suo svolgimento, deve essere configurato alla stregua di conferimento a favore di un nuovo soggetto giuridico. L'assunzione condivisa di tale obbligazione, l'adempimento da parte di ciascuno delle obbligazioni scaturenti
22 dall'attività economica intrapresa, la circostanza che i quattro fratelli non abbiano mosso contestazione alcuna alle pretese creditorie fatte valere da ciascuno e da ciascuno fondate sulla realizzazione dell'azienda -a meno di contestazioni esclusivamente sul quantum sollevate da inducono a ritenere che le parti, di concerto, abbiano dato luogo ad un complesso Controparte_4 di rapporti giuridici che in definitiva costituiscono, unitamente ai beni organizzati per lo svolgimento dell'attività alberghiera, l'esercizio in forma societaria dell'attività d'impresa. La circostanza poi che ciascuno rivendichi di avere significativamente contribuito all'impianto e allo svolgimento dell'attività assume la pregnanza di una rivendica della veste di membro della compagina associativa organizzata;
i rapporti di finanziamento e di garanzia (le fideiussioni), costituiti sistematicamente, il riconoscimento da parte di ciascun fratello del debito dell'altro, avente causa nell'attività economica organizzata di concerto, si risolvono in un indice rivelatore delle componenti del rapporto societario.
L'esistenza di plurimi e complessi rapporti economici fra i quattro fratelli e la madre, ed anche di ciascuno di essi singolarmente o insieme agli altri, rispetto a terzi, sorti o svolti in un considerevole lasso di tempo tutti, come già detto, rinvenienti la loro causa nella realizzazione della Villa Keratea, in definitiva inducono a ritenere che , , e ER ON CP CP_2 [...]
concertarono un programma stabile di finanziamento, un ben definito oggetto CP_3 sociale, la sua realizzazione attraverso un fondo comune derivato dagli apporti dei soci di fatto, la finalità di sovvenire l'attività concertata e l'intento di conseguirne lucro. In definitiva può fondatamente sostenersi che i quattro figli e la defunta madre non si limitarono al godimento di beni preesistenti, intraprendendo piuttosto attività produttiva di nuovi beni e servizi con la partecipazione di tutti all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, con operazioni compiute da ciascuno non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci), ma in nome proprio. Sussistono dunque segni univoci del vincolo sociale di fatto esistente tra R_
, , e . Orbene l'azienda
[...] ON CP CP_2 Controparte_3 alberghiera, Villa Keratea dunque non può considerarsi un cespite facente parte dell'eredità della de cuius, essendo piuttosto il frutto dell'attività d'impresa svolta in via di fatto dalla società a cui parteciparono oltre alla stessa anche i quattro fratelli. Tale cespite, a mente dell'art. 2555 c.c. comprende l'intero complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa ovvero beni, servizi, rapporti di lavoro con il personale, contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa, nonché i debiti e
i crediti e l'avviamento. Per il vincolo di destinazione strumentale impresso, anche il fondo su cui insiste l'albergo è funzionalmente collegato all'azienda, benché esso, per quanto già detto, sia oggetto di comunione ordinaria, fra tutti i GE : di tale circostanza, dunque, dovrà tenersi CP conto nel prosieguo del giudizio. In definitiva l'azienda costituita dalla struttura alberghiera Villa
Keratea non costituisce un bene dell'eredità di e i debiti contratti dagli eredi per la sua ER realizzazione non costituiscono debiti ereditari. Di essa, dunque, non si dovrà tenere conto nella
23 divisione riguardante la comunione ereditaria e neppure nella divisione della comunione ordinaria.
Ne consegue che nessun vaglio dovrà essere compiuto in ordine all'istanza di sospensione della divisione giudiziale rispetto all'azienda Villa Keratea, avanzata ai sensi dell'art. 717 c.c., poiché, escluso tale bene dalla massa ereditaria, la domanda non è più pertinente” (pagg. da 7 a 15 sentenza n. 443/2016).
Il Tribunale di Gela, con la sentenza n. 443/2016, rigettava poi le richieste restitutorie delle somme anticipate per la costituzione della struttura alberghiera avanzate dai convenuti , ON
e , osservando, sul punto, che “… i supposti debiti CP CP_3 Controparte_2 dell'eredità, configurati dai soci partecipanti alla società di fatto come crediti da essi vantati nei riguardi della de cuius, sono in realtà poste passive dell'attività d'impresa, irrilevanti ai fini della determinazione del valore dell'asse ereditario. Risultano quindi del tutto infondate le domande proposte da , e volte ad ottenere il ON CP CP_3 Controparte_2 riconoscimento dei crediti da loro configurati quali debiti dell'eredità e dunque la restituzione degli stessi da parte della massa. Peraltro, in punto di diritto, va osservato che a seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il de cuius, ma da ciò discende semplicemente che gli eventuali debiti e crediti rilevano come poste attive e passive dell'eredità, da conteggiare al fine di determinare la quota a cui ciascun erede ha diritto;
non comporta invece che l'erede sia debitore o creditore dell'eredità beneficiata, che non è un autonomo soggetto di diritto. Per la medesima ragione del pari infondate risultano le domande volte ad ottenere la condanna della sorella alla AR restituzione delle somme che si allegano essere state versate per conto della stessa: la sorella
[...]
non ha partecipato all'attività d'impresa -come dalla stessa allegato e non contestato dalle Pt_1 parti- sicché questa non può considerarsi tenuta all'adempimento di debiti che traggono origine dalla società di fatto;
la stessa peraltro ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario quindi, in punto di diritto, deve osservarsi che in ogni caso la stessa non potrebbe essere chiamata a rispondere in via personale oltre i limiti del valore della quota ad essa pervenuta. Deve aggiungersi con riferimento alla domanda proposta dall'attore che essa inoltre è priva di una causale ON già in punto di allegazioni: egli si limita ad esporre di avere anticipato per la sorella AR
una determinata somma ponendo a fondamento un assegno, peraltro, da lui emesso a favore
[...] di (cfr. pag. 18 atto di citazione e assegno n. 5015142 prodotto dall'attore tra i doc. Controparte_2
XIV 1-38). Del pari prive di giustificazioni le domande propose dalle convenute e CP_3
contro la sorella delle quali per vero nulla viene specificamente Controparte_2 AR allegato;
la domanda da esse proposte in ordine alla condanna di a AR rimborsare il costo delle migliorie e delle addizioni del fabbricato di Villa Keratea va invece rigettata in quanto, come ampiamente illustrato, l'azienda non costituisce un bene ereditario rispetto al quale
24 i condividenti possono essere chiamati a rimborsare le spese sostenute per la cosa comune” (pagg.
15-16 sentenza n. 443/2016).
Il Tribunale di Gela, quanto alla richiesta di restituzione delle somme anticipate da , Controparte_2 riteneva che “vanno invece configurati come pesi dell'eredità le spese sopportate da Controparte_2 per le imposte di successione e le spese funebri in quanto ai sensi dell'art. 752 c.c. i coeredi, ciascuno in proporzione alla propria quota di eredità, devono farsi carico, oltre che dei debiti ereditari se esistenti, anche dei pesi ereditari, ovvero di quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione. Nessuna delle parti in giudizio ha specificamente contestato che Controparte_2 abbia sopportato le spese indicate ai nn. 22, 24 e 25 della comparsa di risposta, rispettivamente per le onoranze funebri, la pratica di accettazione dell'eredità e per l'imposta di successione;
considerando, oltre all'assenza di specifica contestazione sul punto, che di tali pagamenti vi è un elemento di prova (cfr. rispettivamente assegno del 16.7.2009 di €. 4.000,00, ricevuta di pagamento del 5.10.2009 di €. 262,00 e modello di pagamento e bonifico entrambi del 12.7.2010 di €. 3.680, 93)
e la prossimità di tali pagamenti rispetto alla data di morte della de cuius, avvenuta il 12.7.2009, deve ritenersi che la convenuta abbia sopportato la somma di €. 7.942,93 per pesi Controparte_2 ereditari. Di tale esborso, dunque, si dovrà tenere conto nella determinazione della quota spettante all'erede dalla divisone dell'eredità” (pag. 16 sentenza n. 443/2016). Controparte_2
Il Giudice di prime cure, infine, rigettava la richiesta di restituzione dell'immobile di c.da AR
e della pertinente struttura denominata “Villa Keratea”, avanzata da AR osservando che “per quanto attiene alla posizione della convenuta , deve AR dirsi che questa nessuna pretesa può avanzare rispetto all'azienda: questa non fece parte della società di fatto, come sostenuto dalla stessa e da tutte le parti del giudizio. AR può esclusivamente vantare, in concorso con gli altri fratelli, in qualità di successore legittimo, il diritto alla liquidazione della quota dovuto dalla società alla defunta madre. Alla società di fatto infatti si applicano le disposizioni della società irregolare, alla quale è accomunata per la mancanza di iscrizione nel registro delle imprese ed in particolare, se l'attività esercitata è commerciale, come nel caso di specie, quelle che disciplinano la società in nome collettivo irregolare e poiché l'art. 2297
c.c. stabilisce l'applicazione delle norme della società semplice in caso di mancata registrazione solo con riguardo ai rapporti tra la società e i terzi, nei rapporti interni fra soci si applicano le medesime norme dettate per la società in nome collettivo regolare, la cui disciplina si rinviene, per gli aspetti non regolati, in quella prescritta per la società semplice ( cfr. art. 2293 c.c.). Orbene, nella società di persone la morte di un socio determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a quel socio e ai sensi dell'art. 2284 c.c. agli eredi va riconosciuto il diritto alla liquidazione della quota, ovvero una somma di denaro che rappresenti il valore della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, e ciò ai sensi
25 dell'art. 2289 c.c. Mancando fra i soci un patto in ordine alla misura della partecipazione agli utili
e alle perdite, essendo appunto la società costituita in via di fatto, per determinare la quota della de cuius deve farsi luogo all'applicazione dei criteri legali previsti dall'art. 2263 c.c. il quale prevede che le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti
e se il valore dei conferimenti non è determinato si presumono uguali;
ne discende che la quota da riconoscere alla de cuius è uguale a quella degli altri quattro soci di fatto, sicché la quota di questa sarà pari ad 1/5 del valore della società da determinarsi in base ai criteri dettati dall'art. 2289 c.c. comma 2°. Va d'altra parte rilevato che l'erede ha diritto esclusivamente alla suddetta liquidazione della quota sicché egli non potrebbe pretendere la restituzione dei beni conferiti in godimento funzionali all'esercizio dell'impresa. erede della de cuius e AR comproprietaria in comunione ordinaria del fondo su cui insiste l'albergo, pertanto, non potrebbe avanzare richieste restitutorie sul fondo concesso in comodato alla madre con scrittura privata dell'aprile 2000, sottoscritta anche da lei. Infine va precisato che la società di fatto è un soggetto di diritto pertanto in ipotesi di scioglimento del rapporto sociale rispetto ad un socio, la società è passivamente legittimata alla liquidazione della quota del socio venuto meno, costituente un credito nei confronti della società medesima e non direttamente dei soci (cfr. in proposito anche Cassazione civile 11 febbraio 1998 n. 1403 e Cass. civ., 21 gennaio 2000, n. 642). In definitiva il diritto alla liquidazione della quota della de cuius , va riconosciuto a favore di tutti i GE ER
, successori legittimi per quote uguali;
la quota di , tuttavia, non deve essere CP ER determinata o riconosciuta in sede di divisione giudiziale, quanto piuttosto a seguito di autonoma domanda da proporre nei confronti della società di fatto, autonomo soggetto di diritto” (pagg. 16-
17-18 sentenza n. 443/2016)
Quanto alla richiesta di restituzione delle somme formulata da sulla base del Controparte_4 verbale di inventario 22.12.2009, il Giudice di prime cure osservava che “In ultimo deve rilevarsi, quanto alle passività presenti nel compendio ereditario, che il verbale d'inventario, a cui il convenuto
attribuisce rilevanza dirimente in ordine all'esistenza e alla entità di debiti Controparte_4 ereditari, invero non possiede alcuna rilevanza probatoria sul punto. L'inventario com'è noto è redatto da soggetti qualificati ex artt. 769 ss. (notaio e cancelliere); in esso si elencano o descrivono tutti i beni mobili ed immobili che esistono in un precisato luogo e in un certo tempo consentendo così di accertare l'esatta composizione del patrimonio. L'inventario è atto unilaterale e, in quanto redatto da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ha natura di atto pubblico.
In quanto atto pubblico, l'inventario, ai seni dell'art. 2700 c.c., fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, della data, del luogo della formazione stessa e, infine, di tutto ciò che davanti al pubblico ufficiale è stato detto o è stato fatto;
quanto al contenuto della dichiarazione, esso non è coperto dall'efficacia della prova legale. A ben vedere l'inventario
26 del 22.12.2009 si fonda per lo più sulle dichiarazioni dei fratelli , ON CP CP_3
e;
, per quanto è dato leggere infatti, sembra
[...] Controparte_2 AR sopravvenuta alle operazioni d'inventario intraprese alle ore 12:00 alla sola presenza dei quattro fratelli. L'elenco delle passività in esso contenuto, per lo più attinenti allo svolgimento dell'impresa in via di fatto tra i quattro fratelli, è stato stilato sulla base delle loro dichiarazioni (cfr. la terza pagina dell'inventario). Invero, come diffusamente illustrato, la documentazione in atti ha rivelato circostanze affatto diverse, ovvero che le obbligazioni contratte per la realizzazione e il funzionamento della Villa Keratea non sono riconducibili a debiti contratti dalla de cuius R_
, ma alla società di fatto a cui essa partecipava. Non risulta fondato, quindi, l'assunto difensivo
[...] del convenuto secondo cui il verbale in discorso godrebbero di fede privilegiata in Controparte_4 ordine alle passività denunciate. Per quanto detto al suddetto verbale può riconoscersi efficacia di piena prova soltanto dell'esistenza dei beni mobili rinvenuti nell'abitazione di via Bresmes n. 5, dell'esattezza della loro descrizione e dei documenti inventariati. Mette conto considerare che tuttavia nessuna delle parti ha avanzato domanda di divisione dei beni mobili dell'appartamento di via Bresmes e che, per quanto concerne le attrezzature e i beni mobili della ditta Villa Keratea -per
i quali nell'inventario si rinvia a fatture e registro bene ammortizzabili-, essi, rientrando nell'azienda
Villa Keratea, esclusa dalla divisione giudiziale, non rilevano nel presente giudizio” (pagg. 18-19 sentenza n. 443/2016).
Con riguardo alla domanda di divisione dei conti correnti intestati alla de cuius formulata R_ dall'attore affermava che “quanto ai conti correnti intestati alla de cuius di cui ON
l'attore ha richiesto la divisione, deve innanzitutto rilevarsi che l'individuazione di essi appare assai generica considerata la pluralità dei rapporti intrattenuti dalla de cuius e dai GE con CP diversi istituti di credito;
l'attore infatti in proposito rinvia al doc. XXI prodotto, in cui si fa riferimento al conto corrente n.
2.6.3062 presso la banca e al conto Controparte_7 corrente n. 1279084, presso la , cointestato anche a . Controparte_6 Controparte_4
Come sopra rilevato, per il tramite di tali conti correnti venivano operate dai quattro fratelli e dalla de cuius le numerose transazioni bancarie connesse all'attività d'impresa da essi ER svolta. Non si ritiene dunque che essi debbano rientrare nell'asse ereditario, costituendo piuttosto gli strumenti bancari tramite i quali i soci di fatto espletavano le operazioni connesse alla realizzazione della villa Keratea, di cui peraltro costituiscono ulteriore prova” (pag. 19 sentenza n.
443/2016).
Quindi il Tribunale di Gela, con la sentenza n. 443/2016, pubblicata il 15.11.2016, così statuiva
(cfr. pag. 20 sentenza n. 443/2016):
“Il Giudice Unico, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 953/2013 R.G.A.C.,
27 dispone che il giudizio di divisione della massa ereditaria pervenuta dalla successione di R_
abbia ad oggetto:
[...]
1. vano terreno sito in Gela, v. lo Fusatina n. 22, in catasto foglio 254 part. 33/1,
2. vano terreno sito in Gela, v. lo Fusatina n. 22/B in catasto foglio 254 part. 33/2,
3. albergo sito in Gela, Piazza Mercato, in catasto foglio 254 part. 5/1; dispone che il giudizio di divisione della comunione ordinaria fra , , CP CP_2 CP_3
e abbia ad oggetto: ON AR
1. l'appezzamento di terreno, sito in Gela c.da Torricella, in catasto al foglio 86 mappali 8, 41,
2. fondo sito in Gela, c.da AR, in catasto al foglio 40 part. 5/6,
3. appezzamento di terreno e immobili siti in Gela c.da AR in catasto al foglio 40, mappali
85, 86, 88, 9, 45, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78,79, 80, 81, 82, 83, 84; dispone che il giudizio di divisione della comunione ordinaria fra , , e CP_2 CP_3 ON [...]
abbia ad oggetto: AR
1. l'appezzamento di terreno, sito in Gela c.da Torricella, in catasto al foglio 86 mappali 4
2; rigetta la domanda proposta da avverso l'eredità beneficiata e avverso ON la convenuta;
AR rigetta la domanda proposta da e avverso l'eredità Controparte_2 Controparte_3 beneficiata e avverso la convenuta;
AR rigetta la domanda proposta da avverso l'eredità beneficiata e avverso la Controparte_4 convenuta;
accerta l'esborso da parte di di €. 7.942,93 AR Controparte_2 per pesi ereditari;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza”.
§§§
Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2017, proponeva appello AR
(qualificabile come appello principale) avverso la suddetta sentenza non definiva n. 443/2016, affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello principale lamentava che la sentenza n. 443/2016 aveva erroneamente escluso dalla successione di i seguenti cespiti: ER
1) vano scantinato sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo (oggi piazza AT), n. 31, mq. 221, in catasto al foglio 254, p.lla 1 sub 1 e 22 sub. 1 (diritto di proprietà per ½);
2) appartamento sito in Gela, via Bresmes n. 5 piano quinto, identificato al Catasto fabbricati di detto
Comune al foglio 254 p.lle 1 sub. 12 e 22 sub. 8 (intera proprietà);
3) appartamento sito in Gela via Bresmes n. 5, posto al piano quarto e identificato in catasto al foglio
254 p.lla 1 sub. 10 e 22 sub. 7 (intera proprietà);
28 4) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G.N. Bresmes n. 5 (intera proprietà);
Affermava che il giudice di prime cure era incorso nel vizio di ultrapetizione, ai sensi dell'art. 112 e
115 c.p.c., in quanto si era pronunciato sulla proprietà dei suddetti beni nonostante non vi fosse alcuna contestazione tra le parti in merito alla titolarità di essi in capo alla defunta ER
Contestava la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure in ordine alla proprietà di detti beni perché, a suo avviso, non corrispondente alle risultanze dei registri immobiliari e per essere essa smentita dalla stessa produzione documentale dell'attore in primo grado, in dipendenza dell'atto di vendita ricevuto dal notaio di Gela del 20.11.1998. Parte_3
Chiedeva, quindi, che la sentenza impugnata venisse riformata, accertando l'inclusione dei relativi cespiti immobiliari nell'asse ereditario della defunta per poi provvedere alla divisione ER
e relativa assegnazione.
Con il secondo motivo di appello principale censurava la decisione del giudice di prime cure laddove aveva individuato un vincolo di destinazione tra il fondo sito in Gela, C.da AR, e la struttura alberghiera denominata “Villa Keratea”, e ciò in ragione di un'errata interpretazione del contratto di comodato che era stato stipulato da tutti i GE e la loro madre CP R_
[...]
Affermava che il giudice di prime cure aveva errato nella ricostruzione della volontà della comodante che, in realtà, non era stata diretta a destinare il bene oggetto del contratto AR di comodato all'esercizio della suindicata attività alberghiera.
Sosteneva che, dopo avere operato una corretta interpretazione del contratto di comodato e della scrittura privata integrativa dello stesso contratto, appariva provata la volontà dei GE CP di concedere in comodato l'immobile di c.da AR esclusivamente a la quale ER era l'unica titolare dell'impresa; che il contratto di comodato era necessariamente caratterizzato dall'intuitus personae; che beneficiaria del contratto di comodato era soltanto non ER essendovi stata nessuna manifestazione di volontà interpretabile come diretta a concedere l'immobile, ove poi veniva esercitata l'impresa alberghiera, alla società di fatto poi costituita tra i GE e la loro madre . CP ER
Contestava, quindi, l'interpretazione che era stata data dal Tribunale di Gela in ordine al medesimo contratto di comodato e sosteneva che, in ragione della concessione dell'immobile in comodato alla sola in assenza di espressa manifestazione di volontà diretta a ER concedere il bene in comodato alla società di fatto, doveva escludersi il vincolo di destinazione dell'immobile all'azienda denominata “Villa Keratea”.
29 Chiedeva, quindi, la restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1811 c.c. in ragione dell'estinzione del contratto di comodato per morte della TA nonché il risarcimento del ER danno per il ritardato adempimento dell'obbligo restitutorio da parte dei suoi GE.
Con il terzo motivo di appello principale censurava la decisione del Tribunale di Gela laddove aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di divisione delle somme presenti sul conto corrente n.
10010214-2 aperto presso la , sul quale conto erano stati accreditati Controparte_5 gli importi della pensione di vecchiaia e della pensione di reversibilità della de cuius ER
e gli importi ricavati dalla vendita dell'immobile sito in Gela via G.N. Bresmes n. 5, primo piano.
Affermava che, dalla data del ricovero della madre presso l'Ospedale di Gela (2.12.2008) e sino al suo decesso (12.07.2009), erano stati effettuati sul detto conto vari prelievi, privi di autorizzazione della titolare del conto, non potendo, in quel periodo, la esprimere il consenso al R_ compimento delle operazioni a causa delle sue gravi condizioni di salute.
Sosteneva che l'eventuale cointestazione del conto corrente aperto presso la Controparte_5
non poteva giustificare il prelievo abusivo di somme.
[...]
Chiedeva, quindi, di accertare, anche a mezzo TU, le somme che i suoi GE erano tenuti a restituire all'eredità beneficiata della . R_
Tanto dedotto, rassegnava nell'atto di appello avverso la sentenza n. AR
443/2016 del Tribunale di Gela le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che i seguenti diritti reali immobiliari formano oggetto dell'asse ereditario relitto dalla signora
e, quindi, di comunione incidentale tra i suoi eredi, e precisamente: ER
a) diritto di proprietà per ½ del vano scantinato sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo (oggi piazza AT), n. 31, mq. 221, in catasto al foglio 254, p.lla 1 sub 1 e 22 sub. 1;
b) intera proprietà dell'appartamento sito in Gela, via Bresmes n. 5 piano quinto, identificato al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 254 p.lle 1 sub. 12 e 22 sub. 8;
c) piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo n. 25 posto su cinque elevazioni fuori terra e riportato al catasto fabbricati al foglio 254 part. 5 sub. 1.
d) intera proprietà dell'appartamento sito in Gela via Bresmes n. 5, posto al piano quarto e identificato in catasto al foglio 254 p.lla 1 sub. 10 e 22 sub. 7.
e) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G.N. Bresmes n.
5. Voglia, inoltre, la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare inesistente
e non sussistente alcun vincolo di destinazione strumentale sul fondo sito in Gela AD AR oggi occupato senza titolo dall'azienda Villa Keratea. Voglia, ancora, la Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente gravame, ritenere e dichiarare che il rapporto di conto corrente n. 016
10010214-2 BPSA, in essere presso la rientra tra i rapporti facenti Controparte_5
30 parte dell'asse ereditario di , con la consequenziale condanna degli appellati alla ER restituzione, in favore dell'eredità beneficiata, delle somme prelevate nel periodo dal 2 dicembre
2008 al 9 luglio 2009.
Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e ai compensi del giudizio oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge”.
L'appellato costituitosi tempestivamente, contestava la fondatezza dell'appello Controparte_4 proposto da e ne chiedeva il rigetto. AR
Quanto al primo motivo di appello principale, sosteneva che il Tribunale di Gela correttamente aveva escluso dall'asse ereditario della de cuius i cespiti di Via Bresmes, poiché ER ricadenti nella successione del defunto , come da risultanze dei registri Persona_4 immobiliari, nonostante tali beni fossero stati erroneamente inseriti nella denunzia di successione anche di ER
Affermava che la certificazione notarile depositata in atti provava che detti beni erano stati acquistati dal solo , con atti di compravendita del 12/2/1965 e 12/9/1969 (epoca nella quale Persona_4 non vigeva la comunione legale dei beni tra coniugi); che, dopo la morte di , Persona_4 avvenuta in data 6/10/1974, secondo il quadro normativo all'epoca vigente, al coniuge superstite spettava solo il diritto di usufrutto e tale diritto, con la morte della , si ER R_ era estinto.
Sosteneva che per provare la proprietà dei beni in capo alla , al momento della sua R_ morte, non era bastante la dichiarazione di successione riferita alla , in quanto non R_ avente efficacia costitutiva.
Quanto al secondo motivo di appello principale, contestava la richiesta di restituzione dell'immobile destinato all'impresa denominata “Villa Keratea”, oggetto del contratto di comodato tra la R_ ed i GE , atteso che aveva avuto piena consapevolezza del CP AR fatto che il comodato dell'immobile era finalizzato alla realizzazione della struttura successivamente denominata “Villa Keratea”.
Affermava che il Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto esistente il vincolo di destinazione tra il fondo oggetto del contratto di comodato concluso tra la ed i suoi figli R_
e gli altri beni costituenti l'azienda denominata “Villa Keratea”, ai sensi dell'art. 2555 c.c.
Lo stesso proponeva appello incidentale condizionato relativamente alla Controparte_4 domanda di restituzione dell'immobile concesso in comodato e chiedeva, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione avanzata da che quest'ultima AR fosse tenuta a rimborsare “pro quota” agli altri fratelli e sorelle una somma corrispondente all'incremento di valore ottenuto dal fondo a seguito della realizzazione della struttura alberghiera.
31 Quanto al terzo motivo di appello principale, sosteneva che nessun illegittimo prelevamento era stato effettuato dai conti correnti di , prima della sua morte e che gli appellati e, ER segnatamente avevano operato con massima trasparenza e correttezza anche nel Controparte_4 periodo di incapacità della . R_
Contestava la domanda formulata da diretta alla restituzione delle somme AR esistenti negli indicati conti correnti, eccependo che tali somme non rientravano nell'asse ereditario di costituendo, piuttosto, gli strumenti mediante i quali operavano i soci della società ER di fatto, ovvero la , unitamente ai suoi figli (esclusa la sola;
R_ AR afferma che, al più, poteva vantare un suo diritto solo su 1/5 delle AR somme esistenti nei conti correnti intestati alla al momento della morte di quest'ultima. R_
L'appellato quindi, rassegnava le seguenti conclusioni nella causa iscritta al Controparte_4
n. 47/2017 R.G.: “…Rigettare l'appello principale per i motivi sopra indicati, confermando integralmente la sentenza parziale impugnata, con il favore delle spese. In subordine, condizionatamente all'improbabile accoglimento principale proposto, accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che è tenuta a rimborsare AR alle altre parti in causa, suoi GE e segnatamente al concludente pro quota, Controparte_4 una somma corrispondente all'incremento di valore subito dall'originario fondo, a seguito della realizzazione dell'azienda turistico alberghiera Villa Keratea, alla cui esecuzione non ha partecipato in alcun modo, con la rimessione della causa al Giudice di primo grado, per la nomina di un ctu al fine di determinare il dovuto a titolo di plusvalore. Spese e compensi a carico del soccombente”.
Le appellate e , costituitesi tempestivamente, formulavano Controparte_2 Controparte_3 nella loro comparsa di costituzione e risposta nella causa di appello iscritta n. 47/2017 R.G. le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare inammissibile e, comunque, infondato, l'appello di . AR
2) In accoglimento dell'appello incidentale di e ammettere le suddette CP_2 Controparte_3 prove orali e le due C.t.u. così come richieste con la memoria autorizzata del 15.3.2014 e reiterate con le memorie ex art. 183 n. 1 e 2 c.p.c.
3) In ogni caso e salvo gravame, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, ritenere
e dichiarare che è creditrice dell'eredità beneficiata di e/o di Controparte_2 ER [...]
della somma di euro 221.976,97 e che è creditrice AR Controparte_3 dell'eredità beneficiata di e/o di della somma di euro ER AR
94.372,86 e, per l'effetto, dichiarare tenuta la massa ereditaria e/o per AR quanto di ragione, a rimborsare alle concludenti quanto suddetto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e, in subordine, imputare in proporzione i suddetti importi alle quote degli altri coeredi;
32 4) In ulteriore subordine e salvo gravame, previa ammissione delle chieste TU, dichiarare tenuta e condannare a rimborsare a ed a il AR Controparte_2 Controparte_3 costo delle migliorie e delle addizioni apportate al fabbricato sito in Gela in AD AR e le somme dalle stesse pagate per suo conto e in sua vece, nelle predette misure o in quelle altre maggiori o minori ritenute;
5) In ogni caso tenere conto dei suddetti esborsi di danaro nella formazione delle singole quote e, previa ctu contabile occorrendo, definire i rapporti di dare e avere fra i condividenti;
indi disporre la divisione del complesso dei cespiti;
6) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi da porre a carico della massa al privilegio
e/o a carico della convenuta ”. AR
e , quanto al primo motivo d'appello principale, ne Controparte_2 Controparte_3 affermavano l'infondatezza e sostenevano che era stata corretta la decisione del Tribunale di Gela che, nella sentenza n. 113/2016, si era attenuto alle risultanze dei registri immobiliari, non assumendo alcun rilievo, a loro avviso, il principio di non contestazione, in ordine alla titolarità dei beni di Via Bresmes, invocato dall'appellante principale.
Quanto al secondo motivo d'appello principale, relativo alla richiesta di restituzione dell'immobile in cui si svolgeva l'impresa denominata “Villa Keratea”, ne deducevano l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c., trattandosi di una domanda nuova formulata per la prima volta in appello, oltre che infonda.
Quanto al terzo motivo d'appello principale ne rilevavano l'inammissibilità per la sua genericità ed indeterminatezza.
Con l'appello incidentale le stesse e chiedevano ammettersi Controparte_2 Controparte_3 le prove testimoniali e la TU (mezzi richiesti primo grado e non ammessi) al fine ad accertare le somme da loro anticipate per la realizzazione dell'impresa denominata “Villa Keratea” ( CP_2
la somma di € 221.976,97 e la somma di € 94.372,86); chiedevano
[...] Controparte_3 di ritenere tenuta al pagamento di dette somme la massa ereditaria o AR
In via subordinata, chiedevano, previo espletamento di una TU, di accertare e condannare
[...] al pagamento delle somme sostenute da e da AR Controparte_2 Controparte_3 per le migliorie ed addizioni apportate al fabbricato di c.da AR utilizzato per realizzare la detta “Villa Keratea”.
Chiedevano di tenere conto, in ogni caso, delle somme rispettivamente da loro sborsate ai fini della formazione delle singole quote e, previa TU contabile, di definire i rapporti di dare ed avere fra i condividenti, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da porre a carico della massa oppure di AR
33 Si costituiva tempestivamente che contestava, in parte, l'impugnazione ON principale e proponeva, a sua volta, appello incidentale ed appello incidentale condizionato.
, con riguardo al primo motivo d'appello principale, dichiarava di ON aderire all'impugnazione principale laddove essa contestava la ricostruzione effettuata dal
Tribunale che aveva escluso dalla massa ereditaria della de cuius una serie di beni che R_ erano stati indicati nell'atto di citazione in prime cure a pagg. 6 e 7 (nn. 1, 2, 5 e 8) e, segnatamente:
1) vano scantinato sito in Gela, piazza E. AT (già piazza Mercato ortofrutticolo) n. 31, mq. 221, in catasto al foglio 254, p.lla 1 sub 1 e 22 sub. 1;
2) intera proprietà dell'appartamento sito in Gela, via Bresmes n. 5 piano quinto, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 254 p.lle 1 sub. 12 e 22 sub. 8;
3) intera proprietà dell'appartamento sito in Gela via Bresmes n. 5, posto al piano quarto e identificato in catasto al foglio 254 p.lla 1 sub. 10 e 22 sub. 7;
4) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G.N. Bresmes n. 5.
Affermava che detti beni ricadevano nella successione della de cuius in ragione della ER trascrizione degli atti di provenienza risultante dalla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. del
12.02.2013 e dall'atto di vendita del 20.11.1998 a rogito del notaio di Gela, Parte_3 entrambi prodotti in primo grado.
Quanto al secondo motivo d'appello principale, ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, dopo aver ricostruito la complessa vicenda che aveva condotto alla realizzazione dell'impresa denominata “Villa Keratea”, sosteneva che era corretta decisione del Tribunale di
Gela laddove aveva individuato, nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra la defunta madre ed i quattro GE (con esclusione di che aveva volontariamente deciso di non CP AR parteciparvi), una società di fatto finalizzata all'esercizio dell'attività alberghiera.
Formulava, quindi, appello incidentale condizionato con cui chiedeva, per l'ipotesi di accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, di ritenere non sussistente la detta società di fatto e rimettere la causa al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio.
Formulava appello incidentale anche sul capo della sentenza relativo alla domanda di divisione delle somme contenute nei conti correnti intestati a (ed oggetto del terzo motivo dell'appello ER principale), censurando la decisione del Tribunale di Gela di non ammettere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto agli istituti di credito con cui la aveva intrattenuto rapporti ( R_ [...]
, , BCC del Nisseno) e finalizzato ad accertare le somme Controparte_6 Controparte_5 anticipate per la realizzazione di “Villa Keratea” e dovute dalla successione della madre.
L'appellato rassegnava, nella sua comparsa di costituzione e risposta ON con appello incidentale nella causa di appello iscritta n. 47/2017 R.G., le seguenti conclusioni:
“…Rigettare il secondo motivo dell'appello principale proposto da . AR
34 In accoglimento dell'appello incidentale ed in adesione al I motivo di appello principale:
- ritenere e dichiarare che i beni indicati in citazione alle pagine 6 e 7 ai nm. 1, 2, 5 e 8 e precisamente:
A) vano scantinato sito in Gela Piazza E. AT già Piazza Mercato orto-frutticolo n. 31, mq. 221, in catasto fg. 254, part. 1 sub 1 e 22 sub 1;
B) intera proprietà di un appartamento a quinto piano facente parte della casa palazzata sita in Gela via G. Navarra Bremes, composto di 7 vani ed accessori, in catasto pag. 14989, fg. 254, part.lle 1 sub 12 e 22 sub 8, ctg. A/2;
C) intera proprietà appartamento a quarto piano sito in Gela via G. N. Bremes, composto di 6,5 vani, in catasto fg. 254, part. 1 sub 10 e 22 sub 7, ctg. A/2;
D) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G. N. Bresmes n. 5, rientrano nel compendio ereditario di , deceduta il 12.07.2009, con ogni conseguente statuizione ER in ordine alla chiesta divisione;
in accoglimento del II motivo di appello incidentale di : ON
- ordinare alla , filiale di Gela agenzia n. 2, sita in Corso Vittorio Controparte_6
Emanuele n. 311, alla , agenzia di Gela, sita in via Generale Cascino nonché alla Controparte_5
, agenzia di Gela, sita in via Cairoli, n. 141, di indicare Controparte_7
(fornendone i relativi estratti conti) se presso di essa insistono conti correnti e/o altre utilità bancarie intestati alla sig.ra a far data dal biennio precedente alla morte avvenuta il 12.07.2009; ER in accoglimento dell'appello incidentale condizionato: per il caso di non temuto accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, in parziale riforma della impugnata sentenza parziale n. 443/16 resa dal Tribunale di Gela nel giudizio recante
n. 953/13 R.G., ritenere non sussistente la enunciata società di fatto tra i GE ON
, , e e la de cui , con ogni conseguente
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_10 statuizione e restituzione del giudizio al giudice di primo grado per la sua prosecuzione.
Salvo ogni diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma.
Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio”.
La Corte, alla prima udienza di trattazione nella causa n. 47/2017 R.G. tenutasi in data
21.6.2017, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.5.2020.
Dopo numerosi rinvii, motivati dai carichi dei ruoli della Corte e disposti con provvedimenti emessi fuori udienza, tutti regolarmente comunicati, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29.6.2023, la quale veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127- ter c.p.c.
Con le note ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 30 giugno 2022, ON
e e chiedevano la riunione del giudizio di appello
[...] Controparte_2 Controparte_3
35 iscritto al n. 47/2017 R.G. (avente ad oggetto l'impugnazione proposta avverso la sentenza non definitiva n. 443/2016, pubblicata in data 15 novembre 2016) con il giudizio di appello iscritto al n. 48/2021 R.G., pendente dinanzi a questa stessa Corte ed avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definitiva n. 509/2020 emessa dal Tribunale di Gela nel medesimo giudizio di prime cure iscritto al n. 953/2013 R.G.
La Corte, con ordinanza in data 29.6.2023, disponeva la riunione, per ragioni di connessione, alla causa di appello iscritta al n. 47/2017 R.G., di quella iscritta al n. 48/2021 R.G., e tratteneva in decisione le due cause così riunite, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In occasione del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza in data
29.6.2023 i difensori di chiedevano anche la discussione orale della AR causa.
Gli stessi difensori, decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. concessi dalla Corte in data 29.6.2023 per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, depositavano l'istanza di discussione orale ex art. 352, secondo comma c.p.c., nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 47/2017
R.G. e 48/2021 R.G.
La Corte, quindi, fissava per la discussione della causa ex art. 352, secondo comma c.p.c. (testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), l'udienza del 30 novembre 2023.
All'udienza del 30 novembre 2023 i procuratori delle parti discutevano la causa dinanzi al collegio, nella composizione indicata in epigrafe.
All'esito della discussione orale la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente, rileva che non è possibile definire il giudizio di appello iscritto al n. 48/2021 R.G. proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Gela n. 509/2020, pubblicata il 17/12/2020.
Infatti quest'ultimo giudizio di appello, previa sua separazione da quello iscritto al n. 47/2017
(avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 443/2016 del Tribunale di
Gela), va rimesso sul ruolo e va dichiarato interrotto il processo, con separata ordinanza, per la morte dell'appellato , al quale l'atto di appello avverso la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Gela n. 509/2021 risulta notificato in data 25.2.2021 (con prima udienza indicata nell'atto di citazione in appello per il 31.5.2021) nel domicilio eletto in prime cure presso il difensore avv. Battaglia e che non si è costituito nel giudizio di appello iscritto al n. 48/2021
R.G.
Emerge dalla lettura degli atti processuali che i difensori dell'appellante , AR con le note di trattazione scritta trasmesse nel procedimento n. 48/2021 R.G. in data 08.07.2021, hanno dichiarato e documentato il decesso, in data 4 giugno 2021, dell'appellato contumace
36 , mediante il deposito dell'estratto per riassunto del registro degli atti di morte del Controparte_4 di Gela del 09.06.2021 (Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di Morte del Comune Pt_4 di Gela del 09.06.2021 – Anno 2021 Numero 172 parte I serie Ufficio 1 in atti).
Con le stesse suddette note di trattazione scritta trasmesse in data 08.07.2021 nel procedimento n.
48/2021 R.G., i predetti difensori hanno pure chiesto l'interruzione dello stesso processo.
L'art. 300, quarto comma c.p.c. (così sostituito dall'art. 46, comma 13, della legge n. 69 del
2009, con effetto dal 4 luglio 2009 per i giudizi instaurati dopo tale data, come quello di specie, iniziato in primo grado nel 2013) dispone che “se l'evento (morte) riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292”.
La norma dettata dall'art. 300 c.p.c. si applica anche se non vi è stata una formale dichiarazione di contumacia (cfr. Cass. 11788/98; Cass. 26653/07), ed anche in grado di appello (Cass.
1103/04).
Tenuto conto che il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2013 trova piena applicazione la modifica dell'art. 300, comma 4, c.p.c., successiva alle modifiche introdotte dall'art. 46, tredicesimo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha espressamente attribuito rilevanza, ai fini interruttivi, anche all'attività di documentazione del decesso del contumace proveniente dalle altri parti del giudizio.
E' altresì noto che, a norma dell'art. 335 cod. proc. civ., il giudice dell'impugnazione è tenuto alla riunione dei gravami proposti avverso la medesima sentenza, e non già di quelli proposti l'uno avverso la sentenza non definitiva e l'altro avverso la sentenza definitiva;
in quest'ultima ipotesi la riunione è oggetto di un potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità (Cass. 9288/1995).
Nel caso di specie, la riunione dei gravami proposti l'uno avverso la sentenza non definitiva n.
443/2016 del Tribunale di Gela e l'altro avverso la sentenza definitiva n. 509/2020 del Tribunale di Gela, è stata disposta dalla Corte con ordinanza in data 29.6.2023.
Nel giudizio di appello iscritto al n. 48/2021 R.G. (rimasto separato dal giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G. fino al provvedimento di riunione per ragioni di connessione emesso dalla Corte in data 29.6.2023) l'evento morte riguarda la parte appellata CP
che non si era costituita dopo la notifica dell'atto di citazione in appello,
[...] diversamente dal giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G. dove Controparte_4 risultava costituito fin dal 28.4.2017 con l'avv. Vincenzo Battaglia (il quale difensore non ha mai dichiarato nel giudizio iscritto al n. 47/2017 R.G. la sopravvenuta morte del suo assistito).
37 Può, quindi, trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 274 c.p.c., essendo possibile disporre la separazione delle cause riunite anche in fase decisoria, quando la Corte ne ravvisi l'opportunità, indipendentemente dall'istanza o dall'accordo delle parti (cfr. Cass. 778/01; Cass.
9638/99).
Per tali motivi si procede alla separazione del giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G.
(che può essere deciso) da quello recante il n. 48/2021 R.G., il quale deve essere rimesso sul ruolo per essere dichiarato interrotto, in ragione della morte del contumace (in quel giudizio)
, evento documentato e dichiarato a fini interruttivi dalla difesa dell'appellante Controparte_4
. AR
Sempre in rito, l'appello principale è ammissibile ex art.342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (ratione temporis applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione principale contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Il primo motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale di ON
sono connessi e, pertanto, devono essere trattati congiuntamente.
[...]
Con tali motivi, e hanno censurato la decisione AR ON del Tribunale per aver erroneamente escluso dall'asse ereditario della madre i cespiti indicati dall'attore (a pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione in primo grado) in ragione della non contestata appartenenza di detti beni alla successione della e sulla scorta di quanto trascritto nell'atto di R_ vendita del 20.11.1998 a rogito del notaio di Gela. Parte_3
Gli stessi hanno quindi chiesto di includere detti beni nel compendio ereditario della defunta madre e, segnatamente:
1) vano scantinato sito in Gela, piazza Mercato ortofrutticolo (oggi piazza AT), n. 31, mq. 221, in catasto al foglio 254, p.lla 1 sub 1 e 22 sub. 1 (diritto di proprietà per ½);
2) appartamento sito in Gela, via Bresmes n. 5 piano quinto, identificato al Catasto fabbricati di detto
Comune al foglio 254 p.lle 1 sub. 12 e 22 sub. 8 (intera proprietà);
38 3) appartamento sito in Gela via Bresmes n. 5, posto al piano quarto e identificato in catasto al foglio
254 p.lla 1 sub. 10 e 22 sub. 7 (intera proprietà);
4) terrazza di copertura dell'edificio sito in Gela con ingresso dalla via G.N. Bresmes n. 5 (intera proprietà), chiedendo di riformare la decisione impugnata.
Dal complessivo esame della documentazione in atti emerge l'infondatezza delle censure.
E' infatti documentalmente provato - contrariamente a quanto sostenuto dai detti appellanti, principale e incidentale – che l'immobile oggetto dell'atto di vendita del 20.11.1998 ricevuto dal notaio di Gela è altro e differente immobile, ovvero “…Appartamento ubicato al sesto Pt_3 piano, lato ovest, con ingress dalla via G. N. Bresmes n. 5, composto di tre vani ed accessori, soprastante a proprietà di e sottostante a proprietà – ; confinante: con ER R_ CP la via G. Navarra Bresmes, con la piazza E. AT, con proprietà condominiale e con proprietà
. Riportato nel N.C.E.U. del alla Partita 1004531 foglio 254, p.lle 1 sub Per_7 Parte_5
16 – 22 sub 14, ubicazione: via Navarra Bresmes n. 3, p. 6°, Cat. A/2, Cl. 3, Cons. Vani 4,5, R.C. £.
990.000…” (cfr. pag. 3 dell'atto di vendita ricevuto dal notaio di Gela in Parte_3 data 20 novembre 1998, rep. 11895, fasc. n. 5300).
Risulta, invece, dalla relazione notarile 12.03.2013 del Notaio in Caltanisetta Persona_8
(prodotta in atti dal medesimo appellante incidentale ) come detti cespiti ON facciano parte dell'asse ereditario del defunto . Persona_4
Dalla relazione notarile del 12.03.2013 risulta (cfr. pagine 9-10 della relazione notarile) che “…a
pervennero nel modo seguente…gli immobili identificati con le particelle 1/1 e Persona_4
22/1 (riunite tra loro) del foglio 254 in dipendenza degli atti di compravendita rogati dal Notaio
[...]
Per_
di Gela il 22.2.1963 trascritto il 27.2.1965 ai nn. 3545/3258 (per la part. 1/1) e il 12.91969 trascritto il 26.9.1969 ai nn. 10546/9685 (per la particella 22/1), le particelle 1/10 22/7 (riunite tra loro). 1/12 e 22/8 (riunite tra loro) sono state realizzate in sopraelevazione alle part. 1/1 e 22/1; si precisa che nonostante questi ultimi immobili siano stati denunziati per un mezzo sia nella successione in morte di che nella successione di , dalle risultanze Persona_4 ER ipotecarie e dai certificati storici catastali si evince che sono stati acquistati dal solo
[...]
”. R_0
Il giudice di primo grado, liberamente apprezzando le risultanze emergenti dalla relazione notarile, ha ritenuto che i suddetti cespiti non fanno parte della massa ereditaria della defunta
(in quanto titolare su tali beni di proprietà del coniuge del solo diritto di usufrutto R_ secondo la normativa applicabile al tempo della morte di , diritto di usufrutto Persona_4 estintosi con la morte della ), in conformità a quanto descritto nella relazione notarile ed ai R_ dati, ivi indicati, estratti dalle visure ipotecarie e dai certificati storici catastali.
39 Non è decisivo, in senso contrario, l'inserimento dei detti beni immobili nella dichiarazione di successione riferita a atteso che la denunzia di successione, quale atto di natura ER meramente fiscale, non prova il possesso della qualità di erede né la titolarità dei beni ivi indicati
(cfr. Cass. civ. n. 30505/2019).
Di qui l'infondatezza del primo motivo dell'appello principale di e del primo AR motivo di appello incidentale di . ON
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello principale proposto da , AR che ha formulato domanda di restituzione dell'immobile sito in Gela, c.da AR, già oggetto dell'indicato contratto di comodato stipulato in data 27 aprile 2000.
Il contratto di comodato immobiliare di cui si discute è stato stipulato a Gela il 27 aprile 2000
e registrato a Gela il 3 maggio 2000 al n. 833 serie III.
Alla stipula di tale contratto è seguita la sottoscrizione di una successiva scrittura privata, accessoria al predetto contratto di comodato, stipulata in data 9 novembre 2000 e registrata a Gela il 9 novembre 2000, al n. 1899 serie III.
Il contratto di comodato è stato sottoscritto dai cinque GE (comproprietari del bene CP per pari quote e comodanti) in favore della madre (TA), poi deceduta il ER
12 luglio 2009.
Il contratto di comodato e la successiva scrittura integrativa del 9.11.2000 prevedevano una durata complessiva del contratto di comodato di 19 anni.
La scrittura privata indicava (alla pag. 1) il fine per il quale veniva concesso in comodato alla l'immobile di c.da AR, da parte dei GE (ivi incluso R_ CP AR
.
[...]
Si trattava, in particolare, di un “fine turistico – alberghiero” come chiarito dal testo della scrittura privata (“Ciò premesso, con la presente scrittura privata i sigg.ri , Controparte_4 [...]
, , e convengono ON AR Controparte_2 Controparte_3 di concedere in comodato gratuito alla TA sig.ra l'immobile sopra descritto ER per l'utilizzo al fine turistico - alberghiero per ulteriori anni 13” – cfr. pag. 1 della “Scrittura privata relativa al contratto di comodato del 27/04/2000”).
Dopo la morte della TA , avvenuta prima della scadenza del termine pattuito, ER
(comproprietaria per la quota di 1/5 nonché comodante) ha chiesto ai suoi AR GE (anch'essi comproprietari per la quota complessiva di 1/5 ciascuno e comodanti) la restituzione del compendio immobiliare oggetto del contratto di comodato rimasto nel loro possesso di fatto esclusivo.
È fatto incontroverso che tutti i GE sono comproprietari per la quota di 1/5 ciascuno CP dell'immobile già concesso in comodato alla . R_
40 L'onere probatorio gravante sull'attore in restituzione va commisurato in base al principio secondo cui «chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento» (Cass. civ. n. 20371/2013).
A norma dell'art. 1811 c.c., in caso di morte del comodatario, il comodante, pur in costanza di pattuizione di un termine negoziale finale, può esigere dagli eredi del comodatario l'immediata restituzione della res, di tal che è la stessa lettera della legge ad escludere tout court la legittima predicabilità di un effetto restitutorio automatico post mortem (cfr. Cass. 20001/2014 e Cass.
1772/1976).
E' un fatto pacifico che, dopo la morte della TA , malgrado la domanda di R_ restituzione fatta da , l'immobile in questione è stato utilizzato in maniera AR esclusiva dagli altri quattro comproprietari.
Quest'ultimi, quindi, hanno impedito alla comproprietaria del bene di AR goderne nel limite consentito dalla sua quota ideale pari a 1/5 dell'intero.
E' indubbio che il contratto di comodato in questione deve ritenersi estinto in dipendenza della morte della TA (avvenuta prima della scadenza contrattuale pattuita) e della richiesta di restituzione del bene oggetto del comodato.
Peraltro gli altri quattro comproprietari del compendio immobiliare, titolari di quote ideali complessivamente pari ai 4/5 dell'intero, avevano autonomo titolo per possedere uti dominus lo stesso bene dopo la morte della TA e hanno mantenuto con il bene oggetto del R_ comodato il c.d. corpus possessionis, a differenza dell'originaria attrice, esclusa dagli altri comproprietari dal godimento della cosa comune.
La circostanza che gli appellati sono titolari del diritto di proprietà per quote ideali di 1/5 ciascuno, e che complessivamente le loro quote di proprietà dell'immobile sono pari ai 4/5 dell'intero, comporta che essi, prima dello scioglimento della comunione ordinaria, hanno diritto di continuare a godere del compendio immobiliare e ciò osta all'accoglimento della domanda di restituzione del bene stesso per come essa è stata formulata da AR
Infatti la restituzione al comodante di un bene concesso in comodato non consegue quale effetto automatico all'estinzione del contratto di comodato per morte del comodatario (art. 1811 c.c.).
Nella specie, dopo la morte della TA , il possesso e l'uso della cosa comune è R_ disciplinato esclusivamente dall'art. 1102 c.c. È chiaro che l'estromissione del comproprietario dal godimento del compendio immobiliare comune comporta la lesione del diritto “pro quota” del
41 comproprietario stesso poiché resta escluso dal godimento della cosa comune. Tuttavia
[...]
non ha chiesto, in prime cure, che il compendio immobiliare concesso in comodato AR alla , di proprietà comune tra i GE , venisse rilasciato in favore della R_ CP comunione, in modo che quest'ultima potesse disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto, bensì ha chiesto la restituzione del compendio a suo favore.
E' indubbio che se la domanda di rilascio dell'immobile oggetto di comodato fosse stata proposta da in favore della comunione essa sarebbe stata accoglibile, atteso che AR il comproprietario può essere condannato al rilascio dell'immobile in favore della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi, in tale ipotesi, non di ordinare al comproprietario di restituire l'intero bene ma la sola quota di esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione (Cass. 7197/2014).
E tuttavia la domanda di aveva diverso petitum e come tale AR
(inammissibili essendo le domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c.), per come formulata, la stessa domanda va rigettata, poiché i GE (diversi da ) CP AR hanno autonomo un titolo per continuare a fare uso del bene comune (in quanto sono i comproprietari che esprimono i 4/5 delle quote del diritto di proprietà) e l'appellante principale non ha diritto di ottenere il rilascio del detto compendio in proprio favore ma solo in favore della comunione.
Infondata è parimenti la domanda dell'appellante principale di risarcimento danni.
Infatti è noto che i comproprietari che hanno le maggioranze delle quote e che assieme gestiscono il bene comune estromettendo dalla gestione un altro comproprietario, sono unicamente obbligati a rendere il conto al comproprietario non gestore ed a restituirgli la sua quota di frutti in regime di solidarietà passiva, essendo unitaria sia la "causa obligandi", sia la "res debita" (Cass. 4162/2015); dunque non sussiste il diritto dell'appellante principale al risarcimento del danno in ragione del solo mancato utilizzo della cosa comune.
Il rigetto del secondo motivo d'appello principale comporta che non debbano essere esaminati gli appelli incidentali condizionati proposti da e (cfr. Controparte_4 ON
Cass. n. 5134/2019).
E' infondato pure il terzo motivo d'appello principale, relativo alla domanda di accertamento e di divisione delle somme presenti sul conto corrente n. 10010214-2 aperto presso la Controparte_5
.
[...]
L'appellante ha affermato che, a partire da una certa data, sono stati AR effettuati, sul conto corrente intestato alla madre (quando costei ancora era in vita) vari prelievi senza autorizzazione, in quanto la non poteva esprimere alcun consenso a tali prelievi R_
42 a causa delle sue gravi condizioni di salute;
che l'eventuale cointestazione del conto non poteva giustificare i detti prelievi.
La stessa ha formulato richiesta di una TU, domanda di accertamento delle somme presenti nel conto corrente della nonché domanda di divisione delle medesime somme tra i coeredi. R_
La Corte rileva che tali allegazioni di sono rimaste prive di adeguata AR prova. L'appellante non ha indicato, in maniera specifica, le date nelle quali sarebbero avvenuti tali prelievi in assenza del consenso della . Neppure è stato chiarito se i R_ conti correnti interessati da detti prelievi fossero intestati alla sola o se fossero R_ cointestati.
Una tale carenza in termini di allegazione e prova dei fatti non è colmabile con la richiesta di ordine di esibizione formulata ex art. 210 c.p.c.
L'istanza di esibizione degli estratti conto bancari è inammissibile, per genericità, ove la stessa sia formulata con riferimento ad un certo periodo di tempo senza indicazione di date ed importi versati, giacché l'esigenza di specificità, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. civ., riveste ancor più rilievo allorché si tratti di ordine di esibizione nei confronti delle banche. Atteso che condizione di ammissibilità dell'istanza di esibizione è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 e 210 cod. proc. civ., l'inidoneità a procurare grave danno, la anzidetta richiesta esplorativa determinerebbe, invece, un pregiudizio del diritto alla riservatezza per la divulgazione di notizie estranee alla causa, che gli interessati avrebbero legittimo interesse a mantenere segrete in quanto relative alla propria vita privata (cfr. Cass. 17602/2011).
Parimenti inammissibile è la richiesta di TU finalizzata alla ricostruzione degli asseriti illeciti prelevamenti dai conti della (prima della sua morte). R_
La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 8498/2025).
Nella specie, si è limitata ad allegare l'esistenza di illeciti prelievi dal AR conto corrente della de cuius, senza depositare in giudizio alcuna documentazione bancaria utile a provare tali circostanze.
La richiesta di TU, finalizzata ad accertare gli importi delle somme asseritamente sottratte alla massa ereditaria della , è evidentemente esplorativa. R_
43 In conclusione, va rigettato, poiché infondato, l'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Gela n. 443/2016. AR
Si esaminano, adesso, gli appelli incidentali proposti da , ON CP_2
e avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Gela n.
[...] Controparte_3
443/2016.
, con il secondo motivo di appello incidentale, ha censurato la sentenza ON del Tribunale per aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ordine di esibizione degli estratti conto intestati alla madre, nel biennio precedente alla morte in data 12.07.2009, al fine di determinare le somme anticipate per la costituzione di “Villa Keratea”.
Il motivo di appello incidentale proposto da è infondato. ON
Il mancato esame, da parte del giudice di primo grado, di un mezzo di prova richiesto da una parte implica che esso debba intendersi come implicitamente rigettato.
E tuttavia, a parte la circostanza che la parte non ha dedotto di avere specificamente insistito per l'ammissione di tale mezzo di prova allorquando ha precisato le proprie conclusioni in prime cure, la Corte rileva, in ogni caso, che il rigetto (implicito) del mezzo di prova richiesto merita di essere condiviso, in quanto l''istanza di esibizione stessa è inammissibile per la sua genericità, in quanto formulata con riferimento ad un certo periodo di tempo e senza l'indicazione di date ed importi versati, giacché è violato il principio di specificità, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. civ. e la richiesta appare esplorativa (cfr. Cass. 17602/2011).
Ugualmente infondati sono gli appelli incidentali proposti da e Controparte_2 Controparte_3
[...]
Le stesse parti hanno affermato di essere creditrici nei riguardi della de cuius per le R_ somme erogate per la costituzione della struttura turistico alberghiera per € 221.976,97 ( e CP_2 per € 94.372,86 ed hanno chiesto la restituzione delle relative somme nei confronti CP_3 della massa ereditaria ovvero della loro sorella AR
La Corte rileva come sia un fatto non specificamente contestato che i GE (ad CP eccezione di che manifestò da subito il suo disinteresse rispetto alla AR impresa denominata “Villa Keratea”) abbiano impiegato risorse personali per l'esercizio della detta impresa.
Invero è stata versata in atti cospicua documentazione (assegni bancari, estratti conto, fideiussioni) idonea a provare che diverse somme sono state sborsate per l'esercizio, in comune con R_
della suddetta attività d'impresa (attività imprenditoriale simile a quella che in passato
[...] la stessa aveva esercitato gestendo l'Hotel Excelsior a Gela). R_
Tuttavia la Corte rileva che il Tribunale di Gela, con motivazione assai puntuale, ha chiarito, nella sentenza non definitiva n. 443/2016, le ragioni per le quali siffatti esborsi costituirono gli
44 strumenti attraverso i quali i GE (esclusa e la CP AR R_ esercitarono tutte le operazioni economiche connesse alla realizzazione della “Villa Keratea”, cespite, però, non rientrante nell'asse ereditario della defunta , per come statuito in prime R_ cure.
I motivi di appello incidentale proposti da e non si Controparte_2 Controparte_3 confrontano adeguatamente, sul punto, con le argomentazioni della sentenza di primo grado e, come tali, sono inammissibili. Da tanto consegue che le domande di restituzione delle somme anticipate verso la massa ereditaria della de cuius avanzate dagli appellanti incidentali non possono trovare accoglimento.
Parimenti infondata è la domanda di restituzione delle somme avanzata da e Controparte_2 [...] nei confronti della sorella a titolo di migliorie e addizioni, non avendo CP_3 Pt_1 quest'ultima partecipato all'attività d'impresa di “Villa Keratea”, circostanza che non risulta contestata da alcuna delle parti di causa.
In definitiva, anche gli appelli incidentali proposti avverso la sentenza non definitiva n. 443/2016 del Tribunale di Gela vanno rigettati, poiché infondati o inammissibili, per difetto di specificità.
La sentenza non definitiva del Tribunale di Gela n. 443/2016 è così confermata.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di appello iscritto al n.
47/2017 R.G., la Corte ritiene che, in ragione della complessità delle questioni trattate ed essendovi inoltre, in plurimi rapporti processuali, reciproca soccombenza, sussistano i giusti motivi ex art. 92, comma 2 c.p.c., nel testo che risulta dopo la sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale, per la loro integrale compensazione tra tutte le parti.
In ragione del rigetto dell'appello principale proposto da avverso la AR sentenza del Tribunale di Gela n. 443/2016 e del rigetto degli appelli incidentali proposti da e da e avverso la stessa ON Controparte_2 Controparte_3 sentenza n. 443/2016, la Corte deve dare atto che nella giudizio di appello iscritto al n. 47/2017
R.G. sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti AR incidentali , e di un ulteriore ON Controparte_2 Controparte_3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale ed incidentale, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, previa separazione, con separata ordinanza, del giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G. da quello iscritto al n
48/2021 R.G., così provvede:
45 1) conferma la sentenza non definitiva del Tribunale di Gela n. 443/2016, pubblicata il 15 novembre 2016, oggetto del giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G., appellata in via principale da ed in via incidentale da , AR ON
e ; Controparte_2 Controparte_3
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G.;
3) dà atto che nel giudizio di appello iscritto al n. 47/2017 R.G. sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali AR ON
, e di un ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Controparte_2 Controparte_3 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale ed incidentale, ove dovuto.
Caltanissetta, 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuele De Gregorio Roberto Rezzonico
46