Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1103.
(Disposizione della quota).
Ciascun partecipante puo' disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
(Disposizione della quota).
Ciascun partecipante puo' disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
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Commentari • 104
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Giurisprudenza • 435
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- art. 1103 c.c.·
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