Provvedimento: […] infondate, con vittoria di spese e compensi. Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2024, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche. Ciò premesso, occorre anzitutto precisare che, ai sensi dell'art. 1103 c.c., comma I, “Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota”. Ebbene, nel caso de quo, attese le superiori considerazioni, deve affermarsi l'insussistenza di un obbligo, in capo alla parte convenuta, relativo alla disposizione della propria quota.
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