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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il presidente delegato, terminata la discussione orale, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5014/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'Avvocatura dello Stato in persona dell'avv. Antonella Daneluzzi attrice opponente contro
Controparte_1 con l'avv. Andrea Merlin convenuto nonché contro avv. Rocca Riccardo
in proprio convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato
(art. 170 del D.P.R. 30.05.2002, n. 115, art. 15 del decreto legislativo 1.09.2011, n. 150, e artt.
281decies ess c.p.c.)
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 18.10.2024, l Parte_1
ha tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto emesso nel proc. n.
[...]
1200/2016 RG in data 18.09.2024, comunicato il 26 successivo, con cui il giudice delle successioni, alla chiusura del procedimento di curatela dell'eredità giacente di Per_1
, ha approvato il rendiconto depositato dal curatore avv. Riccardo Rocca ed ha
[...] ordinato sia all sia all'istante , in solido, il pagamento di euro Pt_1 Controparte_1
1.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori, oltre ad euro 343,83 + euro
735,25 a titolo di rimborso spese a favore del predetto curatore. L'avv. Riccardo Rocca si è costituito, rimettendosi a giustizia.
resiste. Sostiene che le sentenze della Corte Costituzionale n. 83 Controparte_1 del 2021 e n. 446 del 2007 menzionate dall'Agenzia opponente, si riferiscono alle eredità chiuse senza l'accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario, mentre nella fattispecie l'opponente sarebbe erede, sia pure con responsabilità intra vires e cum viribus hereditatis, e si tratterebbe di eredità composta da beni di onerosa-difficile liquidazione, consistenti in quote di beni immobili. Si duole infine che le spese siano state poste anche a suo carico in via solidale, proponendo domanda riconvenzionale in tal senso.
Il procedimento è stato istruito solo mediante produzioni documentali.
Precisate le conclusioni;
terminata la discussione orale;
la causa viene ora decisa con il rito previsto dagli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. Con unico motivo di opposizione, l , premesso di non aver mai avuto Pt_1 conoscenza del procedimento prima del cit. decreto 18.09.2024, non essendole mai pervenuta alcuna comunicazione o notificazione, lamenta la violazione degli artt. 8 e 148 del D.P.R.
30.05.2002, n. 115, in quanto nella fattispecie concreta l'apertura della curatela dell'eredità giacente non è avvenuta d'ufficio, bensì su istanza di . Controparte_1
Il motivo è fondato.
Come noto il cit. art. 8 prevede testualmente che “1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico”.
L'art. 148 dispone che “1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva;
a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 30 aprile 2021, n. 83, (in Gazz. Uff. 5 maggio
2021, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, in caso di procedura attivata d'ufficio, non prevede tra le “spese anticipate dall'erario” l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario. Il giudice delle leggi ha ribadito che nel caso di giacenza ereditaria attività ad istanza di parte, la presenza di un soggetto istante implica l'esistenza di un centro di imputazione degli oneri della procedura
(vedi § 6). “Nella giacenza attivata su istanza di parte … l'onorario del curatore grava sul soggetto istante in base all'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (salvi gli effetti dell'eventuale ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato)” (v. § 7).
Va altresì ricordato che Corte Cost. 21.12.2007, n. 446, ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del cit. art. 8 comma 1, nella parte in cui prevede che - per la procedura di eredità giacente di cui sia dichiarata la cessazione per carenza (originaria o sopravvenuta) di attività, iniziata su istanza della persona interessata - sia quest'ultima, anziché l'Erario, a provvedere alle spese ed agli onorari del curatore. Premesso che il legislatore gode della più ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, la norma censurata, la quale stabilisce che “Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”, non viola l'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il curatore fallimentare a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 146 del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, per la mancata previsione tra le spese anticipate dall'erario delle spese e degli onorari al curatore del fallimento, attesa la disomogeneità della posizione del curatore del fallimento rispetto a quella del curatore dell'eredità giacente, né l'art. 24 Cost., in quanto il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di addossare allo Stato le spese sostenute in un procedimento di volontaria giurisdizione consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare le sue difese.
Alla luce di tali considerazioni, constatato anche che in materia di spese processuali nulla è previsto dal decreto interministeriale del 22.06.2022, n. 128 (contenente la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato); considerando che, come accennato, l'apertura della curatela dell'eredità giacente è avvenuta non d'ufficio, bensì a seguito di iniziativa di;
ne Controparte_1 consegue che in forza dei citt. artt. 8 e 148 esclusivamente su di lui devono gravare le spese del procedimento, e non sull'Agenzia, essendo quest'ultima estranea alla procedura.
Il cit. decreto 18.09.2024 emesso dal giudice delle successioni deve pertanto essere annullato nella parte in cui prevede la responsabilità solidale dell per il pagamento del Pt_1 compenso e delle spese del curatore avv. Riccardo Rocca.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da , essa va Controparte_1 dichiarata inammissibile in quanto egli avrebbe dovuto impugnare il cit. decreto 18.09.2024 entro il termine perentorio di legge. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dello , mentre vanno CP_1 compensate nei confronti dell'avv. Rocca, essendosi quest'ultimo rimesso a giustizia.
P Q M
accoglie l'opposizione ed annulla il decreto 18.09.2024 emesso dal giudice delle successioni il 18.09.2024 nel procedimento n. 1200/2016, nella parte in cui prevede la responsabilità solidale dell per il pagamento del compenso Parte_1
e delle spese del curatore avv. Riccardo Rocca.
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_1
Lo condanna a rifondere all le spese di Parte_1 giudizio, liquidate in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, oltre alle spese prenotate a debito
Padova, 27 marzo 2025
Il presidente delegato dott. Roberto Beghini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il presidente delegato, terminata la discussione orale, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5014/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'Avvocatura dello Stato in persona dell'avv. Antonella Daneluzzi attrice opponente contro
Controparte_1 con l'avv. Andrea Merlin convenuto nonché contro avv. Rocca Riccardo
in proprio convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato
(art. 170 del D.P.R. 30.05.2002, n. 115, art. 15 del decreto legislativo 1.09.2011, n. 150, e artt.
281decies ess c.p.c.)
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 18.10.2024, l Parte_1
ha tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto emesso nel proc. n.
[...]
1200/2016 RG in data 18.09.2024, comunicato il 26 successivo, con cui il giudice delle successioni, alla chiusura del procedimento di curatela dell'eredità giacente di Per_1
, ha approvato il rendiconto depositato dal curatore avv. Riccardo Rocca ed ha
[...] ordinato sia all sia all'istante , in solido, il pagamento di euro Pt_1 Controparte_1
1.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori, oltre ad euro 343,83 + euro
735,25 a titolo di rimborso spese a favore del predetto curatore. L'avv. Riccardo Rocca si è costituito, rimettendosi a giustizia.
resiste. Sostiene che le sentenze della Corte Costituzionale n. 83 Controparte_1 del 2021 e n. 446 del 2007 menzionate dall'Agenzia opponente, si riferiscono alle eredità chiuse senza l'accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario, mentre nella fattispecie l'opponente sarebbe erede, sia pure con responsabilità intra vires e cum viribus hereditatis, e si tratterebbe di eredità composta da beni di onerosa-difficile liquidazione, consistenti in quote di beni immobili. Si duole infine che le spese siano state poste anche a suo carico in via solidale, proponendo domanda riconvenzionale in tal senso.
Il procedimento è stato istruito solo mediante produzioni documentali.
Precisate le conclusioni;
terminata la discussione orale;
la causa viene ora decisa con il rito previsto dagli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. Con unico motivo di opposizione, l , premesso di non aver mai avuto Pt_1 conoscenza del procedimento prima del cit. decreto 18.09.2024, non essendole mai pervenuta alcuna comunicazione o notificazione, lamenta la violazione degli artt. 8 e 148 del D.P.R.
30.05.2002, n. 115, in quanto nella fattispecie concreta l'apertura della curatela dell'eredità giacente non è avvenuta d'ufficio, bensì su istanza di . Controparte_1
Il motivo è fondato.
Come noto il cit. art. 8 prevede testualmente che “1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico”.
L'art. 148 dispone che “1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva;
a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 30 aprile 2021, n. 83, (in Gazz. Uff. 5 maggio
2021, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, in caso di procedura attivata d'ufficio, non prevede tra le “spese anticipate dall'erario” l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario. Il giudice delle leggi ha ribadito che nel caso di giacenza ereditaria attività ad istanza di parte, la presenza di un soggetto istante implica l'esistenza di un centro di imputazione degli oneri della procedura
(vedi § 6). “Nella giacenza attivata su istanza di parte … l'onorario del curatore grava sul soggetto istante in base all'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (salvi gli effetti dell'eventuale ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato)” (v. § 7).
Va altresì ricordato che Corte Cost. 21.12.2007, n. 446, ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del cit. art. 8 comma 1, nella parte in cui prevede che - per la procedura di eredità giacente di cui sia dichiarata la cessazione per carenza (originaria o sopravvenuta) di attività, iniziata su istanza della persona interessata - sia quest'ultima, anziché l'Erario, a provvedere alle spese ed agli onorari del curatore. Premesso che il legislatore gode della più ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, la norma censurata, la quale stabilisce che “Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”, non viola l'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il curatore fallimentare a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 146 del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, per la mancata previsione tra le spese anticipate dall'erario delle spese e degli onorari al curatore del fallimento, attesa la disomogeneità della posizione del curatore del fallimento rispetto a quella del curatore dell'eredità giacente, né l'art. 24 Cost., in quanto il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di addossare allo Stato le spese sostenute in un procedimento di volontaria giurisdizione consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare le sue difese.
Alla luce di tali considerazioni, constatato anche che in materia di spese processuali nulla è previsto dal decreto interministeriale del 22.06.2022, n. 128 (contenente la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato); considerando che, come accennato, l'apertura della curatela dell'eredità giacente è avvenuta non d'ufficio, bensì a seguito di iniziativa di;
ne Controparte_1 consegue che in forza dei citt. artt. 8 e 148 esclusivamente su di lui devono gravare le spese del procedimento, e non sull'Agenzia, essendo quest'ultima estranea alla procedura.
Il cit. decreto 18.09.2024 emesso dal giudice delle successioni deve pertanto essere annullato nella parte in cui prevede la responsabilità solidale dell per il pagamento del Pt_1 compenso e delle spese del curatore avv. Riccardo Rocca.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da , essa va Controparte_1 dichiarata inammissibile in quanto egli avrebbe dovuto impugnare il cit. decreto 18.09.2024 entro il termine perentorio di legge. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dello , mentre vanno CP_1 compensate nei confronti dell'avv. Rocca, essendosi quest'ultimo rimesso a giustizia.
P Q M
accoglie l'opposizione ed annulla il decreto 18.09.2024 emesso dal giudice delle successioni il 18.09.2024 nel procedimento n. 1200/2016, nella parte in cui prevede la responsabilità solidale dell per il pagamento del compenso Parte_1
e delle spese del curatore avv. Riccardo Rocca.
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_1
Lo condanna a rifondere all le spese di Parte_1 giudizio, liquidate in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, oltre alle spese prenotate a debito
Padova, 27 marzo 2025
Il presidente delegato dott. Roberto Beghini