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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ ET nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello de L'Aquila, con la sentenza emessa il 22 ottobre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Chieti, che aveva accertato la responsabilità penale di TA UZ in ordine al delitto di bancarotta impropria fraudolenta documentale, «previsto e punito dagli artt. 223 e 216, comma 1, n. 2), legge fall., perché, nella qualità di amministratore della CASLAM S.r.l. dichiarata fallita dal Tribunale di Chieti in data 30/07/2015 (sentenza n.21/2015), con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o - comunque - di arrecare danno ai creditori, sottraeva le scritture contabili in modo da impedire Penale Sent. Sez. 5 Num. 2228 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 04/11/2022 agli organi del fallimento ogni ricostruzione della massa attiva della società. In Chieti il 30 luglio 2015. Con la recidiva prevista dell'art.99, comma 4, prima parte, cod. pen». 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di TA UZ è articolato in tre motivi che verranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. I tre motivi riguardano tutti la violazione di legge penale quanto al dolo specifico e il vizio di motivazione conseguente. 3.1 D ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia dato risposta al motivo riguardante il difetto di prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, tanto più che non essendo contestata la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione non poteva essere comprovato il necessario dolo sulla base di tale finalità distrattiva. 3.2 II secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui non ha accertato se UZ ebbe conoscenza della richiesta di consegna delle scritture contabili e del fallimento della Caslam, in quanto lo stesso curatore Mennilli riferiva che ogni tentativo di contatto non ebbe buon esito, diversamente da quanto riferiva invece il finanziere DO, che lo aveva contattato durante la verifica fiscale e ricevendo la disponibilità delle scritture un anno prima della dichiarazione di fallimento: sarebbe integrato un travisamento della prova per omissione della dichiarazione di DO, che attestava l'esistenza delle scritture, dovendo trarsi la conclusione che il curatore non abbia svolto tutte le necessarie ricerche. 3.3 Da ciò deriverebbe, così il terzo motivo, la necessità di riqualificare la condotta in bancarotta documentale semplice, non essendo comprovato il dolo. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che in data 2 novembre 2022 perveniva istanza del difensore di differimento della trattazione per impedimento personale, con allegata certificazione medica. A riguardo il Collegio disattendeva l'istanza in quanto non era intervenuta la tempestiva richiesta di trattazione orale. Infatti in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415 - 01). 3. Venendo ai motivi di ricorso, in quanto tutti afferenti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al dolo specifico, può procedersi a una valutazione congiunta del primo e del terzo motivo, mentre il secondo risulta logicamente preliminare in quando denuncia vizio di travisamento della prova. 4. In relazione al dedotto travisamento della prova, va evidenziato come la sentenza impugnata debba essere valutata congiuntamente a quella resa in primo grado dal Tribunale di Chieti, dato che le due pronunce integrano la cd. doppia conforme ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, infatti, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 4.1 Occorre prendere le mosse dal secondo motivo, che lamenta il travisamento per omissione della dichiarazione resa dal finanziere DO, come anche delle risultanze probatorie che avrebbero comprovato che non furono espletate ricerche adeguate di UZ, da parte del curatore, in modo da 3 consentirgli di venire a conoscenza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili. Va premesso che UZ risulta essere stato amministratore unico della Caslam S.r.l. dal 2014. E bene, è altrettanto certo per le sentenze di merito, e neanche contestato da parte del ricorrente, che UZ non depositò le scritture contabili dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. 4.2 Va premesso che, a fronte della denuncia di travisamento, in caso di doppia conformità il relativo vizio, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Il ricorso non rappresenta ciò, nel caso in esame, e d'altro canto l'esame comparativo delle sentenze di merito evidenzia il comune percorso argomentativo in ordine alle medesime fonti di prova. Tale premessa consente di rilevare l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, per manifesta infondatezza, in quanto la sentenza impugnata reca una motivazione congrua, non contraddittoria né manifestamente illogica. 4.3 Ad ogni buon conto, venendo comunque al contenuto della censura, il ricorrente rappresenta che il teste DO ebbe a riferire che le scritture contabili furono consegnate alla Guardia di Finanza, a mani di altri colleghi nel 2014: da ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, l'omessa valutazione dell'esistenza delle scritture contabili e la circostanza che UZ era reperibile e che fu il curatore, sulla scorta delle sue dichiarazioni rese in sede dibattimentale, che non riuscì a comunicare con adeguata diligenza con UZ. E bene, l'esame dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dal curatore e dal teste di polizia giudiziaria, allegati ritualmente al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, consente di evidenziare come la Corte di appello, ponendosi sulla scìa valutativa del Tribunale, non abbia omesso di valutare tali emergenze probatorie. La Corte di appello, in vero, riproduce fedelmente quanto emerso dalle deposizioni del curatore Mennilli e del finanziere DO all'udienza del 17 settembre 2019, rilevando che: a) i libri e le scritture non furono rinvenuti né furono depositati dopo la dichiarazione di fallimento;
b) il curatore tentò invano di contattare UZ, in quanto tutte le raccomandate 'tornarono indietro' e 4 vani furono anche i tentativi svolti dalla Guardia di finanza a riguardo di reperire l'amministratore; c) effettivamente la Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale nel 2014 ebbe a interloquire con UZ, ma ciò avvenne, rileva la Corte territoriale, 'tempo prima rispetto al fallimento'. Tali affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, sono assolutamente fedeli alle deposizioni richiamate dal ricorrente. In sostanza la Corte di appello rileva correttamente come certamente UZ non fu contattato perché non era più reperibile, a differenza di quanto avvenuto in occasione della verifica fiscale del 2014, quindi l'anno precedente la dichiarazione di fallimento;
e, per altro, i libri e le scritture, seppur esistenti al momento della verifica fiscale, non furono rinvenuti né mai depositati, né durante la procedura fallimentare né tantomeno nel corso delle indagini e del giudizio penale. Pertanto il motivo è mal posto e non si confronta con la reale motivazione della Corte di appello, cosicchè ne deriva la genericità per aspecificità dello stesso. 5. Venendo al primo e al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi per un verso come la Corte di appello ritenga sussistente la prova del dolo specifico, richiesto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria documentale cd. speciale, consistente nella sottrazione delle scritture contabili (art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall.). 5.1 E' noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, ora in contestazione, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso in esame né libri né scritture sono stati rinvenuti o depositati e dunque correttamente i Giudici di merito riferiscono la contestazione alla bancarotta documentale specifica. 5.2 Infatti va evidenziato, da parte di questa Corte, come la contestazione di 'sottrazione' propria di tale ultima fattispecie di bancarotta documentale, combaci perfettamente con le predette emergenze probatorie: le scritture furono esibite alla Guardia di Finanza nel 2014, ma furono sottratte e non consegnate dopo la dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del 30 luglio 2015, come osserva la sentenza di primo grado al fol.3, riferendo che pur a fronte 5 dell'intervenuta istituzione delle scritture, ne era seguita la «successiva integrale sparizione». Inoltre, venendo al dolo specifico, la Corte di appello enumera quali indici di fraudolenza la circostanza che i libri e le scritture contabili «furono fatte sparire da UZ in coincidenza con la chiusura dell'attività e della totale dismissione dei beni, ciò al fine di rendere impossibile la individuazione dell'attivo presente». Il Tribunale, d'altro canto, oltre ai predetti argomenti, aveva anche rilevato come la procedura fallimentare si chiuse rapidamente per assenza di attività liquidabile, in quanto non fu rinvenuto alcuno dei beni aziendali, essendo intervenuta la dismissione degli stessi come anche la repentina chiusura della sede legale e del punto vendita. Proprio tale dismissione totale a ridosso della dichiarazione di fallimento, pur in presenza di un passivo rilevante, in uno alla sostanziale irreperibilità di UZ, concretava per il primo giudice la prova del dolo specifico richiesto, consistente nel fine di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la liquidazione di ogni attivo. A ben vedere tale motivazione risulta congrua e logica. 5.3 Per un verso è manifestamente infondato l'argomento del ricorso che rileva la debolezza del ragionamento della motivazione impugnata quanto alla sussistenza del dolo specifico, fondandolo sull'assenza di una contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione. L'argomento è suggestivo, e però non tiene in conto che al di là della contestazione formale le sentenze di merito affermano che la condotta di sottrazione dei libri contabili sia stata funzionale a celare le attività liquidabili e, quindi, a individuare i beni aziendali distratti: ciò proprio perché, e questo è un evidente indice di fraudolenza, il curatore non rinvenne alcun bene aziendale e constatò la dismissione delle sedi, sia quella legale che quella di vendita. In tale contesto motivazionale oltremodo corretto e congruo è richiamare il dato della irreperibilità dell'amministratore giudiziario quale ulteriore elemento indicativo della frode e dunque del dolo specifico. A ben vedere il rendersi irreperibile durante la fase concorsuale — a fronte della sottrazione delle scritture contabili, mai esibite neanche da quando UZ è venuto a conoscenza del processo penale, osserva la Corte di merito correttamente — risulta logicamente sintomatico della volontà di sottrarsi a ogni contatto con la curatela per non essere esposto a dare giustificazioni in ordine all'omesso deposito dei libri contabili e, conseguentemente, sulla destinazione di beni e attività aziendali. 5.4 Pertanto il ragionamento della Corte di appello risulta congruo per ritenere la sussistenza del dolo specifico, attraverso un percorso [f 6 logico-inferenziale che non si limita a trarre il dolo specifico della [dalla] contestata bancarotta per sottrazione della documentazione contabile, né semplicemente dalla circostanza che il ricorrente si sia reso irreperibile agli organi fallimentari. In vero nel caso di specie la dimostrazione del dolo specifico è rigorosa, così tracciando la linea di confine rispetto alla bancarotta semplice documentale (terzo motivo), in quanto è l'elemento della frode, nella specie così connotata, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui comma 2 incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630-01). 5.5 Non vi è dubbio che un unico precedente esclude la rilevanza della irreperibilità per integrare la prova del dolo: infatti si è ritenuto che per il caso di bancarotta fraudolenta documentale cd. generica, il correlato dolo generico debba essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.; né può essere dedotto dalla circostanza che l'imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un "posterius" rispetto al fatto-reato (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910 - 01: nella fattispecie, in cui l'imputata era stata assolta da una concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte ha evidenziato la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito residuo, la cui prova non poteva giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale). Questo principio, espresso per altro in relazione alla diversa fattispecie di bancarotta documentale generica, essendo intervenuto il deposito delle scritture contabili irregolarmente tenute alla curatela da parte della fallita — e per il quale, inoltre, la stessa Corte di legittimità rilevava non essere comprovata l'irreperibilità — si riferiva al caso in cui lo stato di irreperibilità fosse l'unico indice di fraudolenza addotto dalla Corte di merito a prova del dolo. Nel caso in esame i Collegi di merito hanno rilevato l'esistenza di una pluralità di indici, come evidenziato, e non certamente la sola irreperibilità. 7 5.6 Pertanto può affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, corretto è desumere lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) anche dalla irreperibilità dell'amministratore, allorchè alla stessa si accompagnino indici ulteriori di fraudolenza, quali il passivo rilevante, ricostruito attraverso le insinuazioni dei creditori e gli accertamenti bancari che consentivano di acquisire la documentazione relativa ai finanziamenti concessi alla società poi fallita (sentenza di primo grado, fol. 3), nonché l'attività distrattiva dei beni aziendali, della quale, pur non essendovi contestazione, vi è concorde valutazione di sussistenza da parte dei Collegi di merito, il che fornisce la copertura argomentativa al ragionamento inferenziale (nello stesso senso, in relazione alla bancarotta documentale specifica, non massimate, Sez. 5, n.1816, ud. 17/11/2021, dep. 17/01/2022; valorizza l'irreperibilità dell'amministratore - anche - come indicatore dell'elemento psicologico del reato, Sez. 5, n.23704, ud. 17/05/2021, dep. 16/06/2021; Sez. 1, n.22733, ud. 08/04/2021, rilevava comprovato il dolo per una pluralità di indici di fraudolenza per la bancarotta documentale, quali il trafugamento dei beni sociali e la sostitutiva indicazione di beni estranei al patrimonio aziendale, l'individuazione di una sede dell'impresa rivelatasi del tutto fittizia, la mancata collaborazione con la curatela e la finale condizione di irreperibilità; nello stesso senso della valorizzazione di una pluralità di indici di fraudolenza, fra i quali l'irreperibilità successiva alla dichiarazione di fallimento, Sez.5, n.28372, ud. 11/09/2020). Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi ora esaminati. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/11/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello de L'Aquila, con la sentenza emessa il 22 ottobre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Chieti, che aveva accertato la responsabilità penale di TA UZ in ordine al delitto di bancarotta impropria fraudolenta documentale, «previsto e punito dagli artt. 223 e 216, comma 1, n. 2), legge fall., perché, nella qualità di amministratore della CASLAM S.r.l. dichiarata fallita dal Tribunale di Chieti in data 30/07/2015 (sentenza n.21/2015), con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o - comunque - di arrecare danno ai creditori, sottraeva le scritture contabili in modo da impedire Penale Sent. Sez. 5 Num. 2228 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 04/11/2022 agli organi del fallimento ogni ricostruzione della massa attiva della società. In Chieti il 30 luglio 2015. Con la recidiva prevista dell'art.99, comma 4, prima parte, cod. pen». 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di TA UZ è articolato in tre motivi che verranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. I tre motivi riguardano tutti la violazione di legge penale quanto al dolo specifico e il vizio di motivazione conseguente. 3.1 D ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia dato risposta al motivo riguardante il difetto di prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, tanto più che non essendo contestata la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione non poteva essere comprovato il necessario dolo sulla base di tale finalità distrattiva. 3.2 II secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui non ha accertato se UZ ebbe conoscenza della richiesta di consegna delle scritture contabili e del fallimento della Caslam, in quanto lo stesso curatore Mennilli riferiva che ogni tentativo di contatto non ebbe buon esito, diversamente da quanto riferiva invece il finanziere DO, che lo aveva contattato durante la verifica fiscale e ricevendo la disponibilità delle scritture un anno prima della dichiarazione di fallimento: sarebbe integrato un travisamento della prova per omissione della dichiarazione di DO, che attestava l'esistenza delle scritture, dovendo trarsi la conclusione che il curatore non abbia svolto tutte le necessarie ricerche. 3.3 Da ciò deriverebbe, così il terzo motivo, la necessità di riqualificare la condotta in bancarotta documentale semplice, non essendo comprovato il dolo. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che in data 2 novembre 2022 perveniva istanza del difensore di differimento della trattazione per impedimento personale, con allegata certificazione medica. A riguardo il Collegio disattendeva l'istanza in quanto non era intervenuta la tempestiva richiesta di trattazione orale. Infatti in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415 - 01). 3. Venendo ai motivi di ricorso, in quanto tutti afferenti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al dolo specifico, può procedersi a una valutazione congiunta del primo e del terzo motivo, mentre il secondo risulta logicamente preliminare in quando denuncia vizio di travisamento della prova. 4. In relazione al dedotto travisamento della prova, va evidenziato come la sentenza impugnata debba essere valutata congiuntamente a quella resa in primo grado dal Tribunale di Chieti, dato che le due pronunce integrano la cd. doppia conforme ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, infatti, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 4.1 Occorre prendere le mosse dal secondo motivo, che lamenta il travisamento per omissione della dichiarazione resa dal finanziere DO, come anche delle risultanze probatorie che avrebbero comprovato che non furono espletate ricerche adeguate di UZ, da parte del curatore, in modo da 3 consentirgli di venire a conoscenza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili. Va premesso che UZ risulta essere stato amministratore unico della Caslam S.r.l. dal 2014. E bene, è altrettanto certo per le sentenze di merito, e neanche contestato da parte del ricorrente, che UZ non depositò le scritture contabili dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. 4.2 Va premesso che, a fronte della denuncia di travisamento, in caso di doppia conformità il relativo vizio, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Il ricorso non rappresenta ciò, nel caso in esame, e d'altro canto l'esame comparativo delle sentenze di merito evidenzia il comune percorso argomentativo in ordine alle medesime fonti di prova. Tale premessa consente di rilevare l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, per manifesta infondatezza, in quanto la sentenza impugnata reca una motivazione congrua, non contraddittoria né manifestamente illogica. 4.3 Ad ogni buon conto, venendo comunque al contenuto della censura, il ricorrente rappresenta che il teste DO ebbe a riferire che le scritture contabili furono consegnate alla Guardia di Finanza, a mani di altri colleghi nel 2014: da ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, l'omessa valutazione dell'esistenza delle scritture contabili e la circostanza che UZ era reperibile e che fu il curatore, sulla scorta delle sue dichiarazioni rese in sede dibattimentale, che non riuscì a comunicare con adeguata diligenza con UZ. E bene, l'esame dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dal curatore e dal teste di polizia giudiziaria, allegati ritualmente al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, consente di evidenziare come la Corte di appello, ponendosi sulla scìa valutativa del Tribunale, non abbia omesso di valutare tali emergenze probatorie. La Corte di appello, in vero, riproduce fedelmente quanto emerso dalle deposizioni del curatore Mennilli e del finanziere DO all'udienza del 17 settembre 2019, rilevando che: a) i libri e le scritture non furono rinvenuti né furono depositati dopo la dichiarazione di fallimento;
b) il curatore tentò invano di contattare UZ, in quanto tutte le raccomandate 'tornarono indietro' e 4 vani furono anche i tentativi svolti dalla Guardia di finanza a riguardo di reperire l'amministratore; c) effettivamente la Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale nel 2014 ebbe a interloquire con UZ, ma ciò avvenne, rileva la Corte territoriale, 'tempo prima rispetto al fallimento'. Tali affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, sono assolutamente fedeli alle deposizioni richiamate dal ricorrente. In sostanza la Corte di appello rileva correttamente come certamente UZ non fu contattato perché non era più reperibile, a differenza di quanto avvenuto in occasione della verifica fiscale del 2014, quindi l'anno precedente la dichiarazione di fallimento;
e, per altro, i libri e le scritture, seppur esistenti al momento della verifica fiscale, non furono rinvenuti né mai depositati, né durante la procedura fallimentare né tantomeno nel corso delle indagini e del giudizio penale. Pertanto il motivo è mal posto e non si confronta con la reale motivazione della Corte di appello, cosicchè ne deriva la genericità per aspecificità dello stesso. 5. Venendo al primo e al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi per un verso come la Corte di appello ritenga sussistente la prova del dolo specifico, richiesto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria documentale cd. speciale, consistente nella sottrazione delle scritture contabili (art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall.). 5.1 E' noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, ora in contestazione, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso in esame né libri né scritture sono stati rinvenuti o depositati e dunque correttamente i Giudici di merito riferiscono la contestazione alla bancarotta documentale specifica. 5.2 Infatti va evidenziato, da parte di questa Corte, come la contestazione di 'sottrazione' propria di tale ultima fattispecie di bancarotta documentale, combaci perfettamente con le predette emergenze probatorie: le scritture furono esibite alla Guardia di Finanza nel 2014, ma furono sottratte e non consegnate dopo la dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del 30 luglio 2015, come osserva la sentenza di primo grado al fol.3, riferendo che pur a fronte 5 dell'intervenuta istituzione delle scritture, ne era seguita la «successiva integrale sparizione». Inoltre, venendo al dolo specifico, la Corte di appello enumera quali indici di fraudolenza la circostanza che i libri e le scritture contabili «furono fatte sparire da UZ in coincidenza con la chiusura dell'attività e della totale dismissione dei beni, ciò al fine di rendere impossibile la individuazione dell'attivo presente». Il Tribunale, d'altro canto, oltre ai predetti argomenti, aveva anche rilevato come la procedura fallimentare si chiuse rapidamente per assenza di attività liquidabile, in quanto non fu rinvenuto alcuno dei beni aziendali, essendo intervenuta la dismissione degli stessi come anche la repentina chiusura della sede legale e del punto vendita. Proprio tale dismissione totale a ridosso della dichiarazione di fallimento, pur in presenza di un passivo rilevante, in uno alla sostanziale irreperibilità di UZ, concretava per il primo giudice la prova del dolo specifico richiesto, consistente nel fine di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la liquidazione di ogni attivo. A ben vedere tale motivazione risulta congrua e logica. 5.3 Per un verso è manifestamente infondato l'argomento del ricorso che rileva la debolezza del ragionamento della motivazione impugnata quanto alla sussistenza del dolo specifico, fondandolo sull'assenza di una contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione. L'argomento è suggestivo, e però non tiene in conto che al di là della contestazione formale le sentenze di merito affermano che la condotta di sottrazione dei libri contabili sia stata funzionale a celare le attività liquidabili e, quindi, a individuare i beni aziendali distratti: ciò proprio perché, e questo è un evidente indice di fraudolenza, il curatore non rinvenne alcun bene aziendale e constatò la dismissione delle sedi, sia quella legale che quella di vendita. In tale contesto motivazionale oltremodo corretto e congruo è richiamare il dato della irreperibilità dell'amministratore giudiziario quale ulteriore elemento indicativo della frode e dunque del dolo specifico. A ben vedere il rendersi irreperibile durante la fase concorsuale — a fronte della sottrazione delle scritture contabili, mai esibite neanche da quando UZ è venuto a conoscenza del processo penale, osserva la Corte di merito correttamente — risulta logicamente sintomatico della volontà di sottrarsi a ogni contatto con la curatela per non essere esposto a dare giustificazioni in ordine all'omesso deposito dei libri contabili e, conseguentemente, sulla destinazione di beni e attività aziendali. 5.4 Pertanto il ragionamento della Corte di appello risulta congruo per ritenere la sussistenza del dolo specifico, attraverso un percorso [f 6 logico-inferenziale che non si limita a trarre il dolo specifico della [dalla] contestata bancarotta per sottrazione della documentazione contabile, né semplicemente dalla circostanza che il ricorrente si sia reso irreperibile agli organi fallimentari. In vero nel caso di specie la dimostrazione del dolo specifico è rigorosa, così tracciando la linea di confine rispetto alla bancarotta semplice documentale (terzo motivo), in quanto è l'elemento della frode, nella specie così connotata, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui comma 2 incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630-01). 5.5 Non vi è dubbio che un unico precedente esclude la rilevanza della irreperibilità per integrare la prova del dolo: infatti si è ritenuto che per il caso di bancarotta fraudolenta documentale cd. generica, il correlato dolo generico debba essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.; né può essere dedotto dalla circostanza che l'imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un "posterius" rispetto al fatto-reato (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910 - 01: nella fattispecie, in cui l'imputata era stata assolta da una concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte ha evidenziato la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito residuo, la cui prova non poteva giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale). Questo principio, espresso per altro in relazione alla diversa fattispecie di bancarotta documentale generica, essendo intervenuto il deposito delle scritture contabili irregolarmente tenute alla curatela da parte della fallita — e per il quale, inoltre, la stessa Corte di legittimità rilevava non essere comprovata l'irreperibilità — si riferiva al caso in cui lo stato di irreperibilità fosse l'unico indice di fraudolenza addotto dalla Corte di merito a prova del dolo. Nel caso in esame i Collegi di merito hanno rilevato l'esistenza di una pluralità di indici, come evidenziato, e non certamente la sola irreperibilità. 7 5.6 Pertanto può affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, corretto è desumere lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) anche dalla irreperibilità dell'amministratore, allorchè alla stessa si accompagnino indici ulteriori di fraudolenza, quali il passivo rilevante, ricostruito attraverso le insinuazioni dei creditori e gli accertamenti bancari che consentivano di acquisire la documentazione relativa ai finanziamenti concessi alla società poi fallita (sentenza di primo grado, fol. 3), nonché l'attività distrattiva dei beni aziendali, della quale, pur non essendovi contestazione, vi è concorde valutazione di sussistenza da parte dei Collegi di merito, il che fornisce la copertura argomentativa al ragionamento inferenziale (nello stesso senso, in relazione alla bancarotta documentale specifica, non massimate, Sez. 5, n.1816, ud. 17/11/2021, dep. 17/01/2022; valorizza l'irreperibilità dell'amministratore - anche - come indicatore dell'elemento psicologico del reato, Sez. 5, n.23704, ud. 17/05/2021, dep. 16/06/2021; Sez. 1, n.22733, ud. 08/04/2021, rilevava comprovato il dolo per una pluralità di indici di fraudolenza per la bancarotta documentale, quali il trafugamento dei beni sociali e la sostitutiva indicazione di beni estranei al patrimonio aziendale, l'individuazione di una sede dell'impresa rivelatasi del tutto fittizia, la mancata collaborazione con la curatela e la finale condizione di irreperibilità; nello stesso senso della valorizzazione di una pluralità di indici di fraudolenza, fra i quali l'irreperibilità successiva alla dichiarazione di fallimento, Sez.5, n.28372, ud. 11/09/2020). Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi ora esaminati. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/11/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente