TRIB
Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2249/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. R.G. 2249/2022, promossa da:
cf Parte_1 C.F._1 con l'avv. MATTEO SACCHETTO
-attore-
Contro
- _1 C.F._2 con l'avv. ALESSANDRO MICUCCI
-convenuto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 _1 con ricorso 702 ter cpc per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il Sig. (Codice Fiscale: _1
, nato ad [...], il [...] ed ivi residente in C.F._2
Via A. De Gasperi n. 10, tenuto a restituire la somma in linea capitale di €.
66.382,00, per le ragioni meglio dispiegate in narrativa;
2. conseguentemente al punto 1. ed in ogni caso, condannare il Sig. _1
pagina 1 di 11 (Codice Fiscale: , nato ad [...], il _1 C.F._2
26.02.1967 ed ivi residente in [...], a restituire la somma in linea capitale di €. 66.382,00, per le ragioni meglio dispiegate in narrativa;
3. Accertare e dichiarare il Sig. (Codice Fiscale: _1
, nato ad [...], il [...] ed ivi residente in C.F._2
Via A. De Gasperi n. 10, tenuto a corrispondere la somma di €. 6.175,03 a titolo di restituzione degli interessi, pagati dal Sig. a Parte_1 [...]
sulla linea capitale prestata al Sig. Controparte_2 _1
;
4. conseguentemente al punto 3. ed in ogni caso, condannare il Sig.
[...]
(Codice Fiscale: , nato ad [...], il _1 C.F._2
26.02.1967 ed ivi residente in [...], a corrispondere la somma di €. 6.175,03 a titolo di restituzione degli interessi, pagati dal Sig.
a sulla linea capitale Parte_1 Controparte_2 prestata al Sig. ;
5. con vittoria di competenze e spese di lite.” _1
A supporto delle proprie pretese e domande così deduceva:
-di aver versato la complessiva somma di euro 120.000,00 a _1
, proprio cognato, per finanziare lo stesso per l'ultimazione di lavori di
[...] ristrutturazione ai una chiesa che la impresa edile dello stesso doveva ultimare in località Baricetta di Adria;
-che restituiva la sola somma di euro 43,618,00 con 8 _1 bonifici;
-che pertanto deve restituire ancora la somma di euro _1
66.382,00 oltre interessi per euto 6.175,03, maturati sulla sorte capitale data a prestito;
-di aver inviato una prima lettera di sollecito di restituzione del finanziamento concesso al legale del sig. e una successiva diffida ad adempiere _1 personalmente al sig. , entrambe rimaste senza esito positivo;
_1
-che si tratta di un contratto di mutuo ex art. 1813 c.c. il cui perfezionamento è avvenuto con l'accredito della somma (in diverse traches) di euro 120.000,00;
pagina 2 di 11 -che ha iniziato a rimborsare parte del prestito ricevuto _1 atteso che per esempio nel bonifico del 28.02.2018 di euro 30.000,00 ha indicato “rimborso prestito”;
-che il sig. è inadempiente avendo ricevuto formale diffida _1 alla restituzione.
*
Si costituiva contestando le pretese attoree e chiedendo il _1 rigetto delle relative domande e svolgendo domanda riconvenzionale assumendo che:
il 28.05.2009 ha acquistato dalla società NU AT Parte_1
AS di un immobile sito in censito al Comune di , _1 CP_2 CP_2 sez AD, Fg 42, mapp 68 sub. 7, in corso di costruzione;
-che l'immobile era stato acquistato in stato debellente e che per i lavori di ristrutturazione si era affidato alla stessa società NU;
-NU AT AS ha effettuato i lavori di ristrutturazione anticipandone i costi per euro 59.625,75 oltre IVA;
-che in data 03.08.2017 NU AT AS ha ceduto il proprio credito a
; _1
-che la cessione del credito è stata notificata a il Parte_1
21.02.2023;
-che pertanto è debitore di di euro Parte_1 _1
73.200,00;
-che per poter ristrutturare l'immobile acquistato da Parte_1
NU AT AS ha chiesto e ottenuto un mutuo di euro 120.000,00 da
Controparte_2
-che tale importo è stato girato da a Parte_1 _1 anziché a NU AT AS;
-che ritornava a la somma di cui agli 8 _1 Parte_1 bonifici indicati in narrativa di parte attrice, ritenendoli in eccedenza;
-che successivamente quale legale rappresentante si _1 accorgeva che la società di cui è legale rappresentante aveva sostenuto costi pagina 3 di 11 maggiori che quantificava nella nota proforma inviata con la cessione del credito e ammontante a euro 60.000,00 oltre iva;
-che non sono dovuti interessi di sorta;
*
Il Giudice dott.ssa Gancitano alla prima udienza disponeva il mutamento di rito in ordinario.
Le parti scambiavano le rispettive memorie ex art. 183 comma VI cpc.
L'istruttoria del procedimento avveniva documentalmente anche perché le prove orali venivano rigettata con argomentata ordinanza del 28.04.2024 in cui il Giudice “RITENUTO che l'onere della prova della esistenza di un contratto di mutuo grava sul mutuante;
che la datio di una somma non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione allorquando pur ammettendone la ricezione il convenuto ne deduca una ragione diversa;
che pertanto nel caso di specie sull'attore incombe l'onere di provare la natura del titolo della dazione di denaro da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione;
che
l'indicazione nel bonifico di data 28.2.2018 è “restituzione prestito” senza specificazione se “a saldo” o “in acconto”; RITENUTO che le prove orali richieste da parte convenuta sono del tutto ininfluenti al fine del decidere, in quanto occorre valutare se e in che termini i due versamenti del 25.08.2017
e del 31.08.2017 sono stati effettuati a titolo di mutuo o meno, visto e considerato che gli stessi non risultano in alcun modo titolati;
RITENUTO altresì che la fattura pro forma di NU indica “saldo lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anno 2015 sull'immobile di proprietà al piano terra, sito in Adria (Ro) in Piazza Camillo Cavour”; che la cessione del credito sarebbe stata effettuata in data 03 agosto 2017; che appare illogico il versamento di circa 120.000 euro da parte del sig. al sig. in Pt_1 _1 data successiva alla pretesa cessione del preteso credito, quando il _1 poteva ben ottenere la somma ivi indicata a fronte della pretesa cessione;
che le difese di in ordine al fatto che la somma di circa 120.000 euro _1 sarebbe servita a pagare quanto corrisposto da NU per la ristrutturazione dell'immobile compravenduto nel 2009 sono contraddette dal fatto che le
pagina 4 di 11 fatture prodotto sono tutte antecedenti il 25.08.2017 (data del primo bonifico da a ) e che pertanto ben poteva indicare e richiedere la cifra Pt_1 _1 eventualmente corretta data dalla somma delle stesse fatture;
” fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03 luglio 2024 venivano precisate le conclusioni che sotto si riportano e concessi i termini di legge per conclusionali e repliche
Precisazione delle conclusioni di parte attrice:
“1. Accertare e dichiarare il Sig. (Codice Fiscale: _1
, nato ad [...], il [...] ed ivi residente in C.F._2
Via A. De Gasperi n. 10, tenuto a restituire al Sig. (C.F.: Parte_1
) residente in [...], la C.F._1 somma in linea capitale di €. 66.382,00, per le ragioni meglio dispiegate in narrativa;
2. conseguentemente al punto 1. ed in ogni caso, condannare il
Sig. (Codice Fiscale: , nato ad [...], _1 C.F._2 il 26.02.1967 ed ivi residente 6 Via Romea Vecchia n. 203 - 45019 Taglio di
Po (Ro) Tel. 0426 660 868 - Fax 0426 349 518 in Via A. De Gasperi n. 10, a restituire al Sig. (C.F.: ) residente in [...]C.F._1
Adria (RO), Via Traversagno n. 5, la somma in linea capitale di €. 66.382,00, per le ragioni meglio dispiegate in narrativa;
3. Accertare e dichiarare il Sig.
(Codice Fiscale: , nato ad [...], il _1 C.F._2
26.02.1967 ed ivi residente in [...], tenuto a corrispondere la somma di €. 6.175,03 a titolo di restituzione degli interessi, pagati dal Sig. a sulla Parte_1 Controparte_2 linea capitale prestata al Sig. ;
4. conseguentemente al punto 3. _1 ed in ogni caso, condannare il Sig. (Codice Fiscale: _1
, nato ad [...], il [...] ed ivi residente in C.F._2
Via A. De Gasperi n. 10, a corrispondere la somma di €. 6.175,03 a titolo di restituzione degli interessi, pagati dal Sig. a Parte_1 Controparte_2
sulla linea capitale prestata al Sig. ;
5. con
[...] _1 vittoria di competenze e spese di lite.”
Precisazione delle conclusioni da parte convenuta
pagina 5 di 11 “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinta: - rigettare tutte le domande dispiegate dal Dr. nei Parte_1 confronti del Sig. per le ragioni meglio individuate in parte _1 espositiva;
in via riconvenzionale accertato e dichiarato che Fanum Atriae
s.a.s. ha ceduto il credito di € 72.300,00 al Sig. , accertato e _1 dichiarato, pertanto che il Sig. vanta nei confronti del Sig. _1 [...]
un controcredito di € 72.300,00 operare la compensazione tra la Pt_1 somma di € 66.382,00 asseritamente vantata dal Dr. con la Parte_1 maggior somma di € 72.300,00 e condannare il Sig. a Parte_1 rifondere al Sig. la residua somma di € 5.918,00 oltre interessi _1 ex art 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo. In via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi in cui fossero riconosciuti come dovuti gli interessi sull'importo di € 66.382,00 operare la compensazione tra i due crediti sopra descritti. Vinte le spese di lite.”
Le parti costituite depositavano le rispettive conclusionali e repliche
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante,
pagina 6 di 11 ciò premesso si ritiene che la domanda attorea è parzialmente fondata e da accogliersi per quanto sotto motivato
LA DAZIONE DELLE SOMME – LA SUSSISTENZA DEL MUTUO
L'attore sostiene di aver consegnato la somma di euro 120.000,00 (con due diversi bonifici) al convenuto per finanziare la società di cui questi è socio al fine di ristrutturare una chiesetta in località Baricetta di Adria, e ciò perché la non intendeva concedere un finanziamento diretto a . CP_2 _1
Ritiene che sulla dazione di danaro non vi sia contestazione da parte del convenuto, né sulla parziale restituzione della somma.
L'unica eccezione, a detta di parte ricorrente/attrice sarebbe quella della compensazione con asseriti lavori di ristrutturazione di un immobile effettuati da NU AT AS il cui valore è sarebbe stato ceduto all'odierno resistente/convenuto.
In realtà la difesa del convenuto nega in radice che la somma gli sarebbe stata data a mutuo, ma deduce che tale somma sarebbe stata versata per l'esecuzione di lavori da eseguirsi presso un immobile che
[...]
aveva acquistato da (poi trasformatasi in AS Per_1 Controparte_3 vista la medesima partita iva e cf), immobile che aveva bisogno di una ristrutturazione.
Afferma parte convenuta che l'obbligo restitutorio era da intendersi per la eventuale somma in più versata rispetto ai lavori eseguiti da NU AT
AS.
Ma tale versione appare del tutto sconfessata dalla documentazione in atti.
Parte resistente/convenuta deposita una serie di fatture tutte antecedenti al
25.08.2017 (primo bonifico di euro 100.000,00) e al 31.08.2017 (secondo bonifico di euro 20.000,00).
La pretesa cessione del credito avvenuta il 03.08.2017 sarebbe anch'essa antecedente alla dazione dei 120.000,00 euro.
La pretesa fattura proforma indica quale causale “Saldo lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anno 2015 sull'immobile di proprietà al piano terra, sito in Adria (RO) in Piazza Camillo Cavour”.
pagina 7 di 11 Il resistente per giustificare le somme via via bonificate a favore di Pt_1 così deduce: “terminati i lavori restituiva, tramite 8 bonifici la somma che riteneva in eccedenza. Verificati, poi, i conteggi a seguito delle richieste del
si accorgeva che la società di cui è legale rappresentante aveva Pt_1 sostenuto costi maggiori che quantificava nella proforma inviata al con Pt_1
l cessione del credito e ammontante ad € 60.000,00 oltre IVA e quindi a complessivi € 73.200,00”.
Appare evidente la discrasia tra tale affermazione “terminati i lavori restituiva” e il contenuto della pretesa fattura proforma a “ ” per lavori Pt_2 eseguiti nel 2015 (SIC!).
Tra l'altro parte convenuta dimette fatture, emesse nei confronti della NU
AT AS, tutte antecedenti la pretesa fattura proforma e dunque non si riesce a comprendere quali maggiori costi avrebbe sostenuto NU AT
AS successivamente alla dazione di denaro da parte di a Parte_1
tali da legittimare un credito. _1
Le fatture dimesse da parte convenuta relative a prestazioni rese nei confronti di NU AT AS (non vi è alcun riferimento sulle stesse che le lavorazioni siano state effettuate sull'immobile di proprietà di
[...]
), sono antecedenti la fattura proforma asseritamente emessa Per_1 dalla stessa, la fattura proforma è relativa a di lavori eseguiti nel Pt_2
2015, è datata 03.08.2017, mentre la dazione di denaro da parte di
[...]
a è del 25.08.2017 per euro 100.000,00 e del Pt_1 _1
31.08.2017 per la somma di euro 20.000,00.
Anche la fattura proforma, analoga ad altra proforma depositata da parte ricorrente con diversa data e diverso valore ha eguale oggetto (si veda doc
04 depositato da parte attrice), e dunque sempre per saldo lavori eseguiti nel
2015, lavori dunque ANTECEDENTI la dazione dei 120.000,00 euro da parte di . Parte_1
Parte convenuta inoltre, non prova che la pretesa fattura proforma sia stata precedentemente inviata a parte attrice da NU AT AS, e non prova pagina 8 di 11 i pretesi finanziamenti fatti da alla stessa NU AT AS che _1 legittimerebbero la cessione del preteso credito.
Pacifico pertanto che la somma di euro 120.000,00 bonificata a _1
da parte di possa qualificarsi quale MUTUO con
[...] Parte_1 obbligo restitutorio da parte del primo al secondo.
E' provata la dazione, tra l'altro non contestata, e il convenuto NON prova una ragione diversa dal , né di averlo estinto. CP_4
Pacifico e non contestato che la somma restituita (sia pure con diverse causali – restituzione prestito e/o giroconto) ammonti a euro €. 53.618,00.
Nessuna compensazione può essere eccepita da in quanto, _1 oltre a quanto sopra esposto in merito alla “veridicità” del preteso credito, lo stesso non ha certamente provato l'esistenza del credito pretesemente vantato da NU AT AS nei confronti di , né i Parte_1 finanziamenti pretesemente eseguiti dallo stesso nei confronti della _1
NU AT AS.
Ne consegue che è debitore del sig. della _1 Parte_1 somma di euro 66.382,00 a titolo di restituzione a saldo del prestito/mutuo ricevuto di euro 120.000,00.
SUGLI INTERESSI
Parte attrice chiede che gli vengano corrisposti interessi sulle somme date a mutuo.
Ma gli interessi DEVONO essere previsti per essere esigibili e frutto di relativa contrattazione per il loro ammontare.
Inoltre, non è stato provato che le parti abbiano contrattato un termine per la restituzione.
Ne consegue che deve ritenersi un prestito “grazioso” dato anche il rapporto
“familiare” fra le parti.
L'attore avrà dunque diritto agli interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo.
SPESE LEGALI
pagina 9 di 11 Le spese vanno poste a carico di parte soccombente e dunque al convenuto e in favore di e vanno liquidate con i _1 Parte_1 parametri minimi (atteso il fatto della minima istruttoria documentale e dell'oggetto concreto della causa) in relazione alla fascia di riferimento
(valore da 52.001,00 a 260.000,00) e per tutte le fasi (anche la fase istruttoria stante lo scambio di memorie 183 comma VI cpc) e dunque complessivamente euro 7.052,00 oltre al rimborso delle spese vive
(contributo unificato e marca iscrizione a ruolo) e accessori di legge (Spese
Generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
ACCERTA e DICHIARA che il Sig. (Codice Fiscale: _1
, nato ad [...], il [...] ed ivi residente in C.F._2
Via A. De Gasperi n. 10, è tenuto a restituire al Sig. (C.F.: Parte_1
) residente in [...], la C.F._1 somma di €. 66.382,00 per le motivazioni sopra esposte;
e conseguentemente CONDANNA il Sig. (Codice Fiscale: _1
, nato ad [...], il [...] ed ivi residente 6 C.F._2
Via Romea Vecchia n. 203 - 45019 Taglio di Po (Ro) Tel. 0426 660 868 - Fax
0426 349 518 in Via A. De Gasperi n. 10, a restituire al Sig. Parte_1
(C.F.: ) residente in [...], C.F._1 la somma di €. 66.382,00 oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
CONDANNA il Sig. (Codice Fiscale: , nato _1 C.F._2 ad Adria (RO), il 26.02.1967 ed ivi residente 6 Via Romea Vecchia n. 203 -
45019 Taglio di Po (Ro) Tel. 0426 660 868 - Fax 0426 349 518 in Via A. De
Gasperi n. 10, a rimborsare al Sig. (C.F.: Parte_1
) residente in [...], le C.F._1 spese e competenze legali come liquidate in complessivi euro 7.052,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente pagina 10 di 11 dovuta) e al rimborso delle spese vive sostenute (Contributo Unificato, Marca iscrizione a ruolo, ecc …).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 15 febbraio 2025
Il GOP
Antonio Bortoluzzi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. R.G. 2249/2022, promossa da:
cf Parte_1 C.F._1 con l'avv. MATTEO SACCHETTO
-attore-
Contro
- _1 C.F._2 con l'avv. ALESSANDRO MICUCCI
-convenuto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 _1 con ricorso 702 ter cpc per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il Sig. (Codice Fiscale: _1
, nato ad [...], il [...] ed ivi residente in C.F._2
Via A. De Gasperi n. 10, tenuto a restituire la somma in linea capitale di €.
66.382,00, per le ragioni meglio dispiegate in narrativa;
2. conseguentemente al punto 1. ed in ogni caso, condannare il Sig. _1
pagina 1 di 11 (Codice Fiscale: , nato ad [...], il _1 C.F._2
26.02.1967 ed ivi residente in [...], a restituire la somma in linea capitale di €. 66.382,00, per le ragioni meglio dispiegate in narrativa;
3. Accertare e dichiarare il Sig. (Codice Fiscale: _1
, nato ad [...], il [...] ed ivi residente in C.F._2
Via A. De Gasperi n. 10, tenuto a corrispondere la somma di €. 6.175,03 a titolo di restituzione degli interessi, pagati dal Sig. a Parte_1 [...]
sulla linea capitale prestata al Sig. Controparte_2 _1
;
4. conseguentemente al punto 3. ed in ogni caso, condannare il Sig.
[...]
(Codice Fiscale: , nato ad [...], il _1 C.F._2
26.02.1967 ed ivi residente in [...], a corrispondere la somma di €. 6.175,03 a titolo di restituzione degli interessi, pagati dal Sig.
a sulla linea capitale Parte_1 Controparte_2 prestata al Sig. ;
5. con vittoria di competenze e spese di lite.” _1
A supporto delle proprie pretese e domande così deduceva:
-di aver versato la complessiva somma di euro 120.000,00 a _1
, proprio cognato, per finanziare lo stesso per l'ultimazione di lavori di
[...] ristrutturazione ai una chiesa che la impresa edile dello stesso doveva ultimare in località Baricetta di Adria;
-che restituiva la sola somma di euro 43,618,00 con 8 _1 bonifici;
-che pertanto deve restituire ancora la somma di euro _1
66.382,00 oltre interessi per euto 6.175,03, maturati sulla sorte capitale data a prestito;
-di aver inviato una prima lettera di sollecito di restituzione del finanziamento concesso al legale del sig. e una successiva diffida ad adempiere _1 personalmente al sig. , entrambe rimaste senza esito positivo;
_1
-che si tratta di un contratto di mutuo ex art. 1813 c.c. il cui perfezionamento è avvenuto con l'accredito della somma (in diverse traches) di euro 120.000,00;
pagina 2 di 11 -che ha iniziato a rimborsare parte del prestito ricevuto _1 atteso che per esempio nel bonifico del 28.02.2018 di euro 30.000,00 ha indicato “rimborso prestito”;
-che il sig. è inadempiente avendo ricevuto formale diffida _1 alla restituzione.
*
Si costituiva contestando le pretese attoree e chiedendo il _1 rigetto delle relative domande e svolgendo domanda riconvenzionale assumendo che:
il 28.05.2009 ha acquistato dalla società NU AT Parte_1
AS di un immobile sito in censito al Comune di , _1 CP_2 CP_2 sez AD, Fg 42, mapp 68 sub. 7, in corso di costruzione;
-che l'immobile era stato acquistato in stato debellente e che per i lavori di ristrutturazione si era affidato alla stessa società NU;
-NU AT AS ha effettuato i lavori di ristrutturazione anticipandone i costi per euro 59.625,75 oltre IVA;
-che in data 03.08.2017 NU AT AS ha ceduto il proprio credito a
; _1
-che la cessione del credito è stata notificata a il Parte_1
21.02.2023;
-che pertanto è debitore di di euro Parte_1 _1
73.200,00;
-che per poter ristrutturare l'immobile acquistato da Parte_1
NU AT AS ha chiesto e ottenuto un mutuo di euro 120.000,00 da
Controparte_2
-che tale importo è stato girato da a Parte_1 _1 anziché a NU AT AS;
-che ritornava a la somma di cui agli 8 _1 Parte_1 bonifici indicati in narrativa di parte attrice, ritenendoli in eccedenza;
-che successivamente quale legale rappresentante si _1 accorgeva che la società di cui è legale rappresentante aveva sostenuto costi pagina 3 di 11 maggiori che quantificava nella nota proforma inviata con la cessione del credito e ammontante a euro 60.000,00 oltre iva;
-che non sono dovuti interessi di sorta;
*
Il Giudice dott.ssa Gancitano alla prima udienza disponeva il mutamento di rito in ordinario.
Le parti scambiavano le rispettive memorie ex art. 183 comma VI cpc.
L'istruttoria del procedimento avveniva documentalmente anche perché le prove orali venivano rigettata con argomentata ordinanza del 28.04.2024 in cui il Giudice “RITENUTO che l'onere della prova della esistenza di un contratto di mutuo grava sul mutuante;
che la datio di una somma non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione allorquando pur ammettendone la ricezione il convenuto ne deduca una ragione diversa;
che pertanto nel caso di specie sull'attore incombe l'onere di provare la natura del titolo della dazione di denaro da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione;
che
l'indicazione nel bonifico di data 28.2.2018 è “restituzione prestito” senza specificazione se “a saldo” o “in acconto”; RITENUTO che le prove orali richieste da parte convenuta sono del tutto ininfluenti al fine del decidere, in quanto occorre valutare se e in che termini i due versamenti del 25.08.2017
e del 31.08.2017 sono stati effettuati a titolo di mutuo o meno, visto e considerato che gli stessi non risultano in alcun modo titolati;
RITENUTO altresì che la fattura pro forma di NU indica “saldo lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anno 2015 sull'immobile di proprietà al piano terra, sito in Adria (Ro) in Piazza Camillo Cavour”; che la cessione del credito sarebbe stata effettuata in data 03 agosto 2017; che appare illogico il versamento di circa 120.000 euro da parte del sig. al sig. in Pt_1 _1 data successiva alla pretesa cessione del preteso credito, quando il _1 poteva ben ottenere la somma ivi indicata a fronte della pretesa cessione;
che le difese di in ordine al fatto che la somma di circa 120.000 euro _1 sarebbe servita a pagare quanto corrisposto da NU per la ristrutturazione dell'immobile compravenduto nel 2009 sono contraddette dal fatto che le
pagina 4 di 11 fatture prodotto sono tutte antecedenti il 25.08.2017 (data del primo bonifico da a ) e che pertanto ben poteva indicare e richiedere la cifra Pt_1 _1 eventualmente corretta data dalla somma delle stesse fatture;
” fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03 luglio 2024 venivano precisate le conclusioni che sotto si riportano e concessi i termini di legge per conclusionali e repliche
Precisazione delle conclusioni di parte attrice:
“1. Accertare e dichiarare il Sig. (Codice Fiscale: _1
, nato ad [...], il [...] ed ivi residente in C.F._2
Via A. De Gasperi n. 10, tenuto a restituire al Sig. (C.F.: Parte_1
) residente in [...], la C.F._1 somma in linea capitale di €. 66.382,00, per le ragioni meglio dispiegate in narrativa;
2. conseguentemente al punto 1. ed in ogni caso, condannare il
Sig. (Codice Fiscale: , nato ad [...], _1 C.F._2 il 26.02.1967 ed ivi residente 6 Via Romea Vecchia n. 203 - 45019 Taglio di
Po (Ro) Tel. 0426 660 868 - Fax 0426 349 518 in Via A. De Gasperi n. 10, a restituire al Sig. (C.F.: ) residente in [...]C.F._1
Adria (RO), Via Traversagno n. 5, la somma in linea capitale di €. 66.382,00, per le ragioni meglio dispiegate in narrativa;
3. Accertare e dichiarare il Sig.
(Codice Fiscale: , nato ad [...], il _1 C.F._2
26.02.1967 ed ivi residente in [...], tenuto a corrispondere la somma di €. 6.175,03 a titolo di restituzione degli interessi, pagati dal Sig. a sulla Parte_1 Controparte_2 linea capitale prestata al Sig. ;
4. conseguentemente al punto 3. _1 ed in ogni caso, condannare il Sig. (Codice Fiscale: _1
, nato ad [...], il [...] ed ivi residente in C.F._2
Via A. De Gasperi n. 10, a corrispondere la somma di €. 6.175,03 a titolo di restituzione degli interessi, pagati dal Sig. a Parte_1 Controparte_2
sulla linea capitale prestata al Sig. ;
5. con
[...] _1 vittoria di competenze e spese di lite.”
Precisazione delle conclusioni da parte convenuta
pagina 5 di 11 “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinta: - rigettare tutte le domande dispiegate dal Dr. nei Parte_1 confronti del Sig. per le ragioni meglio individuate in parte _1 espositiva;
in via riconvenzionale accertato e dichiarato che Fanum Atriae
s.a.s. ha ceduto il credito di € 72.300,00 al Sig. , accertato e _1 dichiarato, pertanto che il Sig. vanta nei confronti del Sig. _1 [...]
un controcredito di € 72.300,00 operare la compensazione tra la Pt_1 somma di € 66.382,00 asseritamente vantata dal Dr. con la Parte_1 maggior somma di € 72.300,00 e condannare il Sig. a Parte_1 rifondere al Sig. la residua somma di € 5.918,00 oltre interessi _1 ex art 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo. In via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi in cui fossero riconosciuti come dovuti gli interessi sull'importo di € 66.382,00 operare la compensazione tra i due crediti sopra descritti. Vinte le spese di lite.”
Le parti costituite depositavano le rispettive conclusionali e repliche
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante,
pagina 6 di 11 ciò premesso si ritiene che la domanda attorea è parzialmente fondata e da accogliersi per quanto sotto motivato
LA DAZIONE DELLE SOMME – LA SUSSISTENZA DEL MUTUO
L'attore sostiene di aver consegnato la somma di euro 120.000,00 (con due diversi bonifici) al convenuto per finanziare la società di cui questi è socio al fine di ristrutturare una chiesetta in località Baricetta di Adria, e ciò perché la non intendeva concedere un finanziamento diretto a . CP_2 _1
Ritiene che sulla dazione di danaro non vi sia contestazione da parte del convenuto, né sulla parziale restituzione della somma.
L'unica eccezione, a detta di parte ricorrente/attrice sarebbe quella della compensazione con asseriti lavori di ristrutturazione di un immobile effettuati da NU AT AS il cui valore è sarebbe stato ceduto all'odierno resistente/convenuto.
In realtà la difesa del convenuto nega in radice che la somma gli sarebbe stata data a mutuo, ma deduce che tale somma sarebbe stata versata per l'esecuzione di lavori da eseguirsi presso un immobile che
[...]
aveva acquistato da (poi trasformatasi in AS Per_1 Controparte_3 vista la medesima partita iva e cf), immobile che aveva bisogno di una ristrutturazione.
Afferma parte convenuta che l'obbligo restitutorio era da intendersi per la eventuale somma in più versata rispetto ai lavori eseguiti da NU AT
AS.
Ma tale versione appare del tutto sconfessata dalla documentazione in atti.
Parte resistente/convenuta deposita una serie di fatture tutte antecedenti al
25.08.2017 (primo bonifico di euro 100.000,00) e al 31.08.2017 (secondo bonifico di euro 20.000,00).
La pretesa cessione del credito avvenuta il 03.08.2017 sarebbe anch'essa antecedente alla dazione dei 120.000,00 euro.
La pretesa fattura proforma indica quale causale “Saldo lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anno 2015 sull'immobile di proprietà al piano terra, sito in Adria (RO) in Piazza Camillo Cavour”.
pagina 7 di 11 Il resistente per giustificare le somme via via bonificate a favore di Pt_1 così deduce: “terminati i lavori restituiva, tramite 8 bonifici la somma che riteneva in eccedenza. Verificati, poi, i conteggi a seguito delle richieste del
si accorgeva che la società di cui è legale rappresentante aveva Pt_1 sostenuto costi maggiori che quantificava nella proforma inviata al con Pt_1
l cessione del credito e ammontante ad € 60.000,00 oltre IVA e quindi a complessivi € 73.200,00”.
Appare evidente la discrasia tra tale affermazione “terminati i lavori restituiva” e il contenuto della pretesa fattura proforma a “ ” per lavori Pt_2 eseguiti nel 2015 (SIC!).
Tra l'altro parte convenuta dimette fatture, emesse nei confronti della NU
AT AS, tutte antecedenti la pretesa fattura proforma e dunque non si riesce a comprendere quali maggiori costi avrebbe sostenuto NU AT
AS successivamente alla dazione di denaro da parte di a Parte_1
tali da legittimare un credito. _1
Le fatture dimesse da parte convenuta relative a prestazioni rese nei confronti di NU AT AS (non vi è alcun riferimento sulle stesse che le lavorazioni siano state effettuate sull'immobile di proprietà di
[...]
), sono antecedenti la fattura proforma asseritamente emessa Per_1 dalla stessa, la fattura proforma è relativa a di lavori eseguiti nel Pt_2
2015, è datata 03.08.2017, mentre la dazione di denaro da parte di
[...]
a è del 25.08.2017 per euro 100.000,00 e del Pt_1 _1
31.08.2017 per la somma di euro 20.000,00.
Anche la fattura proforma, analoga ad altra proforma depositata da parte ricorrente con diversa data e diverso valore ha eguale oggetto (si veda doc
04 depositato da parte attrice), e dunque sempre per saldo lavori eseguiti nel
2015, lavori dunque ANTECEDENTI la dazione dei 120.000,00 euro da parte di . Parte_1
Parte convenuta inoltre, non prova che la pretesa fattura proforma sia stata precedentemente inviata a parte attrice da NU AT AS, e non prova pagina 8 di 11 i pretesi finanziamenti fatti da alla stessa NU AT AS che _1 legittimerebbero la cessione del preteso credito.
Pacifico pertanto che la somma di euro 120.000,00 bonificata a _1
da parte di possa qualificarsi quale MUTUO con
[...] Parte_1 obbligo restitutorio da parte del primo al secondo.
E' provata la dazione, tra l'altro non contestata, e il convenuto NON prova una ragione diversa dal , né di averlo estinto. CP_4
Pacifico e non contestato che la somma restituita (sia pure con diverse causali – restituzione prestito e/o giroconto) ammonti a euro €. 53.618,00.
Nessuna compensazione può essere eccepita da in quanto, _1 oltre a quanto sopra esposto in merito alla “veridicità” del preteso credito, lo stesso non ha certamente provato l'esistenza del credito pretesemente vantato da NU AT AS nei confronti di , né i Parte_1 finanziamenti pretesemente eseguiti dallo stesso nei confronti della _1
NU AT AS.
Ne consegue che è debitore del sig. della _1 Parte_1 somma di euro 66.382,00 a titolo di restituzione a saldo del prestito/mutuo ricevuto di euro 120.000,00.
SUGLI INTERESSI
Parte attrice chiede che gli vengano corrisposti interessi sulle somme date a mutuo.
Ma gli interessi DEVONO essere previsti per essere esigibili e frutto di relativa contrattazione per il loro ammontare.
Inoltre, non è stato provato che le parti abbiano contrattato un termine per la restituzione.
Ne consegue che deve ritenersi un prestito “grazioso” dato anche il rapporto
“familiare” fra le parti.
L'attore avrà dunque diritto agli interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo.
SPESE LEGALI
pagina 9 di 11 Le spese vanno poste a carico di parte soccombente e dunque al convenuto e in favore di e vanno liquidate con i _1 Parte_1 parametri minimi (atteso il fatto della minima istruttoria documentale e dell'oggetto concreto della causa) in relazione alla fascia di riferimento
(valore da 52.001,00 a 260.000,00) e per tutte le fasi (anche la fase istruttoria stante lo scambio di memorie 183 comma VI cpc) e dunque complessivamente euro 7.052,00 oltre al rimborso delle spese vive
(contributo unificato e marca iscrizione a ruolo) e accessori di legge (Spese
Generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
ACCERTA e DICHIARA che il Sig. (Codice Fiscale: _1
, nato ad [...], il [...] ed ivi residente in C.F._2
Via A. De Gasperi n. 10, è tenuto a restituire al Sig. (C.F.: Parte_1
) residente in [...], la C.F._1 somma di €. 66.382,00 per le motivazioni sopra esposte;
e conseguentemente CONDANNA il Sig. (Codice Fiscale: _1
, nato ad [...], il [...] ed ivi residente 6 C.F._2
Via Romea Vecchia n. 203 - 45019 Taglio di Po (Ro) Tel. 0426 660 868 - Fax
0426 349 518 in Via A. De Gasperi n. 10, a restituire al Sig. Parte_1
(C.F.: ) residente in [...], C.F._1 la somma di €. 66.382,00 oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
CONDANNA il Sig. (Codice Fiscale: , nato _1 C.F._2 ad Adria (RO), il 26.02.1967 ed ivi residente 6 Via Romea Vecchia n. 203 -
45019 Taglio di Po (Ro) Tel. 0426 660 868 - Fax 0426 349 518 in Via A. De
Gasperi n. 10, a rimborsare al Sig. (C.F.: Parte_1
) residente in [...], le C.F._1 spese e competenze legali come liquidate in complessivi euro 7.052,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente pagina 10 di 11 dovuta) e al rimborso delle spese vive sostenute (Contributo Unificato, Marca iscrizione a ruolo, ecc …).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 15 febbraio 2025
Il GOP
Antonio Bortoluzzi
pagina 11 di 11