Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2263.
(Ripartizione dei guadagni e delle perdite).
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non e' determinato dal contratto, esse si presumono eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non e' determinata dal contratto, e' fissata dal giudice secondo equita'.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.
(Ripartizione dei guadagni e delle perdite).
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non e' determinato dal contratto, esse si presumono eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non e' determinata dal contratto, e' fissata dal giudice secondo equita'.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.
Commentari • 73
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 5 febbraio 2024 · 317.3633
L'articolo 2263 del Codice Civile, rubricato “Ripartizione dei guadagni e delle perdite”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci". All'art. 2263 c.c. viene stabilito che la parte che spetta a ogni socio nei guadagni e nelle perdite si presume sia proporzionale ai conferimenti effettuati. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2263 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2263 del Codice Civile: Art. 2263. […]
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