Articolo 2263 del Codice civile
Articolo 2215Articolo 2264
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19 aprile 1942
Art. 2263.

(Ripartizione dei guadagni e delle perdite).

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non e' determinato dal contratto, esse si presumono eguali.

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non e' determinata dal contratto, e' fissata dal giudice secondo equita'.

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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