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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/04/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5423/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
SCARAMUZZO elettivamente domiciliato in VIA MONTENAPOLEONE 8, 20121 MILANO (MI) presso il difensore avv. GIUSEPPE SCARAMUZZO
- RICORRENTE -
contro
:
(C.F. e P. I.V.A. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTA M. BATTAINI, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
Email_1
-CONVENUTA -
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: le parti hanno così concluso all'udienza del 8.4.2025:
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, acquisito il fascicolo di CP_2
relativo al giudizio ex art. 696 bis c.p.c.- Tribunale di Milano, avente n. r.g. 14353/2023, sez. VI, G.D.
Dott.ssa Illarietti, in accoglimento del ricorso:
pagina 1 di 7 1) dichiarare la , in persona del l.r.p.t., tenuta contrattualmente Controparte_1
(Polizza “ n. F2000013109-LB) ad indennizzare il Ricorrente per le motivazioni tutte di cui CP_1
innanzi;
2) per l'effetto, condannare la , in persona del l.r.p.t., al pagamento in Controparte_1 favore del SI. della somma pari ad € 3.763.200,00 Parte_1
(tremilionisettecentosessantatremiladuecento/00), come sopra calcolata, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza dell'obbligazione (marzo 2020) fino al soddisfo;
3) condannare la resistente, giusta le motivazioni esposte, al pagamento, altresì, di una sanzione, da calcolarsi secondo il libero apprezzamento del Magistrato, ex art. 96 cpc;
4) condannare la resistente, al pagamento delle spese e compensi legali, oltre spese generali ed oneri fiscali relativi alla procedura ex art. 696 bis c.p.c. recante il n. 14353/2023 del R.G., Tribunale di
Milano, nonché le spese di CTU, come da decreto di liquidazione dell'acquisendo fascicolo di ATP, oltre oneri fiscali e previdenziali già versati, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
5) condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi dell'esperito procedimento di mediazione, oltre spese generali ed oneri fiscali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
6) condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
. Controparte_1
Voglia il Tribunale, ogni domanda avversaria disattesa, così giudicare:
In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte avanzate dal signor e, per Parte_1
l'effetto, respingere le stesse.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di pagamento dell'indennizzo richiesto, accertare e dichiarare la temporanea improponibilità parziale della domanda avanzata dal signor per la parte relativa al quantum debeatur e, per l'effetto, respingere la stessa. Parte_1
In via ulteriormente subordinata: pagina 2 di 7 nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di improponibilità parziale della domanda avversaria e, quindi, di proponibilità avanti all'autorità giudiziaria della domanda, nella sua interezza, avanzata dal signor liquidare l'importo dovuto previo accertamento Parte_1 dell'effettiva entità dell'invalidità permanente riportata dal signor Parte_1
In via istruttoria: disporre una nuova consulenza medico legale sul signor limitatamente all'accertamento Parte_1 dell'epoca di insorgenza della paraparesi spastica.
In via istruttoria subordinata: qualora si ritenga la proponibilità della domanda avanzata dal signor avanti l'autorità Pt_1 giudiziaria, nella sua interezza, vale a dire anche con riguardo all'individuazione della percentuale di invalidità, disporre una nuova consulenza medico legale per l'accertamento anche di quest'ultima.
Con ogni altra riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che:
− nella sua qualità di beneficiario della polizza n. F200013109- LB per infortunio Parte_1
e/o per invalidità permanente derivante da malattia individuale, sottoscritta dalla propria datrice di lavoro ha convenuto in giudizio al fine di Parte_2 Controparte_1 sentirla condannare al pagamento di € 3.763.200,00 a seguito di malattia sviluppata durante il periodo di vigenza della polizza;
− il ricorrente è affetto da paraparesi spastica che assume essere comparsa nel marzo 2020 ed ha avanzato richiesta di pagamento dell'indennizzo;
− tale richiesta è stata respinta dalla compagnia che ha ritenuto che la patologia sia insorta successivamente al periodo di vigenza della polizza;
− il beneficiario ha proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi all'Intestato Tribunale, nel cui procedimento la compagnia è restata contumace;
− il consulente nominato nel procedimento di consulenza tecnica preventiva al termine della perizia ha individuato che l'insorgenza della paraparesi spastica lamentata dalla parte ricorrente debba essere circoscritta al periodo intercorrente tra la seconda e la terza decade del mese di marzo
2020; pagina 3 di 7 − l'odierno attore, in mancanza di riscontri dalla compagnia, ha notificato il presente ricorso;
− si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda, Controparte_1
contestando il periodo di insorgenza della malattia, chiedendo espletarsi nuovamente consulenza tecnica d'ufficio e opponendo l'improponibilità parziale della domanda in virtù dell'art. 31 del contratto di assicurazione, che prevede che la stima del grado di invalidità permanente sia demandata ad un collegio di tre medici;
− instaurato correttamente il contraddittorio, con ordinanza riservata del 24.07.24, non è stata ammessa la richiesta di parte resistente di disporre una nuova CTU, essendo l'elaborato peritale depositato in fase di atp chiaro e completo, e la causa è stata quindi rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. al 30.09.25, poi anticipata al 08.04.25;
− precisate le conclusioni a seguito di discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di indennizzo da parte del ricorrente a seguito di insorgenza di patologia nel periodo coperto da polizza.
Il SI. è stato beneficiario di una polizza infortuni e per l'invalidità permanente da malattia Pt_1
individuale, sottoscritta dal proprio datore di lavoro, che ha avuto durata fino al 30.03.2020 (data di pensionamento del ricorrente) a copertura “di ogni alterazione corporale obiettivamente constatabile dello stato di salute, non dipendente da un infortunio che si manifesti per la prima volta durante il periodo di validità di questo contratto e che risulti in un'invalidità permanente la quale deve essere accertata entro e non più tardi di due anni dalla data della prima manifestazione” e che comporti una perdita o diminuzione, definitiva, permanente ed irrimediabile della capacità lavorativa generica.
Nel caso di specie, il ricorrente ha assunto di aver accusato i primi sintomi di paraparesi spastica alla metà di marzo circa dell'anno 2020, manifestatisi con febbre accompagnata da anosmia ed agenusia
(doc. 11 parte ricorrente). Tali sintomi persistevano (doc. 12, parte ricorrente) e alla fine di marzo presentava ipostenia agli arti inferiori, fino al ricovero in data 30.04.20 presso il reparto di neurologia
(doc. da 14 a 25).
Tale excursus clinico ha trovato conferma, oltre che nella documentazione medica, anche nella perizia redatta dal consulente incaricato in sede di procedimento preventivo, nel quale parte convenuta non si è costituita senza alcuna valida ragione, e nell'ambito del quale ben avrebbe potuto contestare le risultanze peritali. pagina 4 di 7 In particolare, all'esito dell'indagine, il consulente incaricato ha così concluso: “l'iter storico – clinico, per come più sopra tratteggiato nel dettaglio, i disturbi lamentati dall' Ing. e segnalati dai vari Pt_1
sanitari che a vario titolo si susseguirono nel processo curativo del paziente, ci inducono a ritenere con credibile criterio di preponderanza probabilistica, che l'epoca di insorgenza della paraparesi spastica lamentata dalla parte ricorrente vada circoscritta al periodo intercorrente tra la seconda e la terza decade del mese di marzo 2020, ossia subito dopo la comparsa dei sintomi da virus Sars- Cov.”
Tali risultanze sono state contestate nel presente procedimento dalla compagnia resistente, che ha dedotto che non sono supportate da sufficiente documentazione medica e che gli unici certificati prodotti risalenti al marzo 2020 attestano una condizione medica da cui non risulterebbe la patologia poi diagnosticata.
Contesta, altresì, che manca la prova del contagio da covid e che in ogni caso non è provato che la mielite, diagnosticata poi al sia una conseguenza del covid. Pt_1
La perizia deposita in sede di procedimento preventivo è completa, logica ed esauriente.
Le contestazioni mosse da parte resistente non ledono le conclusioni dell'elaborato peritale.
Preliminarmente, si rileva che la polizza qualifica “malattia” ai fini dell'indennizzo ogni alterazione dello stato di salute che si manifesta per la prima volta durante il periodo di validità e da cui risulti un'invalidità che deve essere accertata entro e non più tardi di due anni dalla data della prima manifestazione.
Il ricorrente ha avvertito i primi sintomi della malattia nel marzo del 2020 confermati solo un mese dopo, a seguito del primo accesso in ospedale.
Va doverosamente tenuto in considerazione che il periodo storico di insorgenza dei sintomi è marzo
2020, in piena pandemia e lockdown, con difficoltà di accesso agli ospedali e nell'eseguire i tamponi, circostanze che hanno sicuramente ritardato gli esami clinici necessari per accertare la patologia del ricorrente.
Il medico incaricato, dall'esame della documentazione medica, ha rilevato a carico del periziando difficoltà nel cammino con parestesie alla pianta del piede sinistro ed episodi di inciampo con il piede destro. Tali disturbi si sono progressivamente accentuati, tanto da derivarne un deficit deambulatorio bilateralmente con necessità di adozione di due bastoni, fino alla diagnosi di mielite in stenosi canalare,
a seguito degli accertamenti presso il reparto di neurologia.
pagina 5 di 7 In particolare, il Dr. cita studi della Società Italiana di Neurologia al fine di collegare l'infezione Per_1
da Covid 19 a complicanze di tipo neurologico, tra cui anche la mielite.
Ritiene, infatti, sebbene non sia documentalmente provato, che il abbia contratto il Covid 19, in Pt_1
considerazione dei sintomi tipici che ha accusato nel marzo 2020 (febbre e perdita di gusto e olfatto), e che da tale infezione sia scaturita la patologia neurologica riscontrata nell'aprile.
Le conclusioni del CTU incaricato risultano lineari e condivisibili e può conclusivamente ritenersi che l'alterazione corporale si sia manifestata la prima volta a marzo 2020 e sia dunque suscettibile di indennizzo senza necessità di disporre nuova consulenza tecnica.
***
Parte resistente ha altresì eccepito l'improponibilità parziale della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della polizza, per cui in caso di divergenza tra le parti è necessario l'esperimento di una perizia medica contrattuale al fine di determinare il grado di invalidità permanente e l'applicazione dei criteri di indennizzabilità.
Tale eccezione è fondata.
L'accertamento circa l'eventuale diritto di indennizzo, nonché ogni valutazione sull'operatività della polizza sono rimessi all'autorità giudiziaria, mentre la verifica del quantum debeatur deve essere demandata ad un collegio di tre periti, così come indicato in polizza ed in virtù di tale clausola contrattuale sussiste una rinuncia temporanea alla giurisdizione.
Non corrisponde al vero la circostanza allegata da parte ricorrente di aver richiesto nella fase precedente il giudizio di nominare il collegio dei periti, ai sensi dell'art. 31 della polizza, e di aver ricevuto opposizione da parte della compagnia.
Infatti quest'ultima, come emerge dalla comunicazione del 18.11.2022 prodotta dallo ricorrente (doc.
28), ha precisato che la perizia contrattuale si limita esclusivamente ad un'indagine sugli aspetti tecnici, mentre ogni valutazione giuridica sulla possibilità o meno di aver diritto all'indennizzo e/o sull'operatività della polizza spetta all'autorità giudiziaria.
Pertanto, il giudizio innanzi all'intestato Tribunale è prodromico alla nomina del collegio peritale, che non avrebbe potuto comunque determinare il quantum senza aver prima una statuizione legittima sull'an debeatur.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel riconoscere che “nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite "perizia pagina 6 di 7 contrattuale", di dati tecnici (nella specie la misura dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti, cui è demandata dalle parti una dichiarazione di scienza” (così massimata, da ultimo, Cass. n. 2996/2016; cfr anche Cass. n.
8674/2009; n. 6479/2010; n. 3961/2012; n.7531/2014).
Orbene, con la c.d. “perizia contrattuale” le parti devolvono ad un terzo, dotato di particolare competenza tecnica, non la risoluzione della controversia, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva (Cass., Sez. I, 10 maggio 2007, n. 10705).
Alla luce di quanto innanzi, la domanda del sig. va parzialmente accolta: viene accertato il suo Pt_1 diritto all'indennizzo in ragione della insorgenza della malattia in periodo di operatività della polizza, mentre è rigettata la domanda relativa alla quantificazione del danno per improponibilità, come da eccezione della parte convenuta, alla luce della previsione contrattuale di cui all'art. 31 della polizza che limita temporaneamente la giurisdizione del Tribunale in favore di un collegio di periti da nominare.
La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto all'indennizzo di
[...]
in virtù di polizza n. F2000013109- LB;
Pt_1
2) dichiara l'improponibilità parziale della domanda rispetto alla quantificazione dell'indennizzo;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 24 aprile 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5423/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
SCARAMUZZO elettivamente domiciliato in VIA MONTENAPOLEONE 8, 20121 MILANO (MI) presso il difensore avv. GIUSEPPE SCARAMUZZO
- RICORRENTE -
contro
:
(C.F. e P. I.V.A. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTA M. BATTAINI, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
Email_1
-CONVENUTA -
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: le parti hanno così concluso all'udienza del 8.4.2025:
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, acquisito il fascicolo di CP_2
relativo al giudizio ex art. 696 bis c.p.c.- Tribunale di Milano, avente n. r.g. 14353/2023, sez. VI, G.D.
Dott.ssa Illarietti, in accoglimento del ricorso:
pagina 1 di 7 1) dichiarare la , in persona del l.r.p.t., tenuta contrattualmente Controparte_1
(Polizza “ n. F2000013109-LB) ad indennizzare il Ricorrente per le motivazioni tutte di cui CP_1
innanzi;
2) per l'effetto, condannare la , in persona del l.r.p.t., al pagamento in Controparte_1 favore del SI. della somma pari ad € 3.763.200,00 Parte_1
(tremilionisettecentosessantatremiladuecento/00), come sopra calcolata, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza dell'obbligazione (marzo 2020) fino al soddisfo;
3) condannare la resistente, giusta le motivazioni esposte, al pagamento, altresì, di una sanzione, da calcolarsi secondo il libero apprezzamento del Magistrato, ex art. 96 cpc;
4) condannare la resistente, al pagamento delle spese e compensi legali, oltre spese generali ed oneri fiscali relativi alla procedura ex art. 696 bis c.p.c. recante il n. 14353/2023 del R.G., Tribunale di
Milano, nonché le spese di CTU, come da decreto di liquidazione dell'acquisendo fascicolo di ATP, oltre oneri fiscali e previdenziali già versati, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
5) condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi dell'esperito procedimento di mediazione, oltre spese generali ed oneri fiscali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
6) condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
. Controparte_1
Voglia il Tribunale, ogni domanda avversaria disattesa, così giudicare:
In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte avanzate dal signor e, per Parte_1
l'effetto, respingere le stesse.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di pagamento dell'indennizzo richiesto, accertare e dichiarare la temporanea improponibilità parziale della domanda avanzata dal signor per la parte relativa al quantum debeatur e, per l'effetto, respingere la stessa. Parte_1
In via ulteriormente subordinata: pagina 2 di 7 nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di improponibilità parziale della domanda avversaria e, quindi, di proponibilità avanti all'autorità giudiziaria della domanda, nella sua interezza, avanzata dal signor liquidare l'importo dovuto previo accertamento Parte_1 dell'effettiva entità dell'invalidità permanente riportata dal signor Parte_1
In via istruttoria: disporre una nuova consulenza medico legale sul signor limitatamente all'accertamento Parte_1 dell'epoca di insorgenza della paraparesi spastica.
In via istruttoria subordinata: qualora si ritenga la proponibilità della domanda avanzata dal signor avanti l'autorità Pt_1 giudiziaria, nella sua interezza, vale a dire anche con riguardo all'individuazione della percentuale di invalidità, disporre una nuova consulenza medico legale per l'accertamento anche di quest'ultima.
Con ogni altra riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che:
− nella sua qualità di beneficiario della polizza n. F200013109- LB per infortunio Parte_1
e/o per invalidità permanente derivante da malattia individuale, sottoscritta dalla propria datrice di lavoro ha convenuto in giudizio al fine di Parte_2 Controparte_1 sentirla condannare al pagamento di € 3.763.200,00 a seguito di malattia sviluppata durante il periodo di vigenza della polizza;
− il ricorrente è affetto da paraparesi spastica che assume essere comparsa nel marzo 2020 ed ha avanzato richiesta di pagamento dell'indennizzo;
− tale richiesta è stata respinta dalla compagnia che ha ritenuto che la patologia sia insorta successivamente al periodo di vigenza della polizza;
− il beneficiario ha proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi all'Intestato Tribunale, nel cui procedimento la compagnia è restata contumace;
− il consulente nominato nel procedimento di consulenza tecnica preventiva al termine della perizia ha individuato che l'insorgenza della paraparesi spastica lamentata dalla parte ricorrente debba essere circoscritta al periodo intercorrente tra la seconda e la terza decade del mese di marzo
2020; pagina 3 di 7 − l'odierno attore, in mancanza di riscontri dalla compagnia, ha notificato il presente ricorso;
− si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda, Controparte_1
contestando il periodo di insorgenza della malattia, chiedendo espletarsi nuovamente consulenza tecnica d'ufficio e opponendo l'improponibilità parziale della domanda in virtù dell'art. 31 del contratto di assicurazione, che prevede che la stima del grado di invalidità permanente sia demandata ad un collegio di tre medici;
− instaurato correttamente il contraddittorio, con ordinanza riservata del 24.07.24, non è stata ammessa la richiesta di parte resistente di disporre una nuova CTU, essendo l'elaborato peritale depositato in fase di atp chiaro e completo, e la causa è stata quindi rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. al 30.09.25, poi anticipata al 08.04.25;
− precisate le conclusioni a seguito di discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di indennizzo da parte del ricorrente a seguito di insorgenza di patologia nel periodo coperto da polizza.
Il SI. è stato beneficiario di una polizza infortuni e per l'invalidità permanente da malattia Pt_1
individuale, sottoscritta dal proprio datore di lavoro, che ha avuto durata fino al 30.03.2020 (data di pensionamento del ricorrente) a copertura “di ogni alterazione corporale obiettivamente constatabile dello stato di salute, non dipendente da un infortunio che si manifesti per la prima volta durante il periodo di validità di questo contratto e che risulti in un'invalidità permanente la quale deve essere accertata entro e non più tardi di due anni dalla data della prima manifestazione” e che comporti una perdita o diminuzione, definitiva, permanente ed irrimediabile della capacità lavorativa generica.
Nel caso di specie, il ricorrente ha assunto di aver accusato i primi sintomi di paraparesi spastica alla metà di marzo circa dell'anno 2020, manifestatisi con febbre accompagnata da anosmia ed agenusia
(doc. 11 parte ricorrente). Tali sintomi persistevano (doc. 12, parte ricorrente) e alla fine di marzo presentava ipostenia agli arti inferiori, fino al ricovero in data 30.04.20 presso il reparto di neurologia
(doc. da 14 a 25).
Tale excursus clinico ha trovato conferma, oltre che nella documentazione medica, anche nella perizia redatta dal consulente incaricato in sede di procedimento preventivo, nel quale parte convenuta non si è costituita senza alcuna valida ragione, e nell'ambito del quale ben avrebbe potuto contestare le risultanze peritali. pagina 4 di 7 In particolare, all'esito dell'indagine, il consulente incaricato ha così concluso: “l'iter storico – clinico, per come più sopra tratteggiato nel dettaglio, i disturbi lamentati dall' Ing. e segnalati dai vari Pt_1
sanitari che a vario titolo si susseguirono nel processo curativo del paziente, ci inducono a ritenere con credibile criterio di preponderanza probabilistica, che l'epoca di insorgenza della paraparesi spastica lamentata dalla parte ricorrente vada circoscritta al periodo intercorrente tra la seconda e la terza decade del mese di marzo 2020, ossia subito dopo la comparsa dei sintomi da virus Sars- Cov.”
Tali risultanze sono state contestate nel presente procedimento dalla compagnia resistente, che ha dedotto che non sono supportate da sufficiente documentazione medica e che gli unici certificati prodotti risalenti al marzo 2020 attestano una condizione medica da cui non risulterebbe la patologia poi diagnosticata.
Contesta, altresì, che manca la prova del contagio da covid e che in ogni caso non è provato che la mielite, diagnosticata poi al sia una conseguenza del covid. Pt_1
La perizia deposita in sede di procedimento preventivo è completa, logica ed esauriente.
Le contestazioni mosse da parte resistente non ledono le conclusioni dell'elaborato peritale.
Preliminarmente, si rileva che la polizza qualifica “malattia” ai fini dell'indennizzo ogni alterazione dello stato di salute che si manifesta per la prima volta durante il periodo di validità e da cui risulti un'invalidità che deve essere accertata entro e non più tardi di due anni dalla data della prima manifestazione.
Il ricorrente ha avvertito i primi sintomi della malattia nel marzo del 2020 confermati solo un mese dopo, a seguito del primo accesso in ospedale.
Va doverosamente tenuto in considerazione che il periodo storico di insorgenza dei sintomi è marzo
2020, in piena pandemia e lockdown, con difficoltà di accesso agli ospedali e nell'eseguire i tamponi, circostanze che hanno sicuramente ritardato gli esami clinici necessari per accertare la patologia del ricorrente.
Il medico incaricato, dall'esame della documentazione medica, ha rilevato a carico del periziando difficoltà nel cammino con parestesie alla pianta del piede sinistro ed episodi di inciampo con il piede destro. Tali disturbi si sono progressivamente accentuati, tanto da derivarne un deficit deambulatorio bilateralmente con necessità di adozione di due bastoni, fino alla diagnosi di mielite in stenosi canalare,
a seguito degli accertamenti presso il reparto di neurologia.
pagina 5 di 7 In particolare, il Dr. cita studi della Società Italiana di Neurologia al fine di collegare l'infezione Per_1
da Covid 19 a complicanze di tipo neurologico, tra cui anche la mielite.
Ritiene, infatti, sebbene non sia documentalmente provato, che il abbia contratto il Covid 19, in Pt_1
considerazione dei sintomi tipici che ha accusato nel marzo 2020 (febbre e perdita di gusto e olfatto), e che da tale infezione sia scaturita la patologia neurologica riscontrata nell'aprile.
Le conclusioni del CTU incaricato risultano lineari e condivisibili e può conclusivamente ritenersi che l'alterazione corporale si sia manifestata la prima volta a marzo 2020 e sia dunque suscettibile di indennizzo senza necessità di disporre nuova consulenza tecnica.
***
Parte resistente ha altresì eccepito l'improponibilità parziale della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della polizza, per cui in caso di divergenza tra le parti è necessario l'esperimento di una perizia medica contrattuale al fine di determinare il grado di invalidità permanente e l'applicazione dei criteri di indennizzabilità.
Tale eccezione è fondata.
L'accertamento circa l'eventuale diritto di indennizzo, nonché ogni valutazione sull'operatività della polizza sono rimessi all'autorità giudiziaria, mentre la verifica del quantum debeatur deve essere demandata ad un collegio di tre periti, così come indicato in polizza ed in virtù di tale clausola contrattuale sussiste una rinuncia temporanea alla giurisdizione.
Non corrisponde al vero la circostanza allegata da parte ricorrente di aver richiesto nella fase precedente il giudizio di nominare il collegio dei periti, ai sensi dell'art. 31 della polizza, e di aver ricevuto opposizione da parte della compagnia.
Infatti quest'ultima, come emerge dalla comunicazione del 18.11.2022 prodotta dallo ricorrente (doc.
28), ha precisato che la perizia contrattuale si limita esclusivamente ad un'indagine sugli aspetti tecnici, mentre ogni valutazione giuridica sulla possibilità o meno di aver diritto all'indennizzo e/o sull'operatività della polizza spetta all'autorità giudiziaria.
Pertanto, il giudizio innanzi all'intestato Tribunale è prodromico alla nomina del collegio peritale, che non avrebbe potuto comunque determinare il quantum senza aver prima una statuizione legittima sull'an debeatur.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel riconoscere che “nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite "perizia pagina 6 di 7 contrattuale", di dati tecnici (nella specie la misura dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti, cui è demandata dalle parti una dichiarazione di scienza” (così massimata, da ultimo, Cass. n. 2996/2016; cfr anche Cass. n.
8674/2009; n. 6479/2010; n. 3961/2012; n.7531/2014).
Orbene, con la c.d. “perizia contrattuale” le parti devolvono ad un terzo, dotato di particolare competenza tecnica, non la risoluzione della controversia, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva (Cass., Sez. I, 10 maggio 2007, n. 10705).
Alla luce di quanto innanzi, la domanda del sig. va parzialmente accolta: viene accertato il suo Pt_1 diritto all'indennizzo in ragione della insorgenza della malattia in periodo di operatività della polizza, mentre è rigettata la domanda relativa alla quantificazione del danno per improponibilità, come da eccezione della parte convenuta, alla luce della previsione contrattuale di cui all'art. 31 della polizza che limita temporaneamente la giurisdizione del Tribunale in favore di un collegio di periti da nominare.
La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto all'indennizzo di
[...]
in virtù di polizza n. F2000013109- LB;
Pt_1
2) dichiara l'improponibilità parziale della domanda rispetto alla quantificazione dell'indennizzo;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 24 aprile 2025
Il giudice
Laura Massari
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