Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 1
Il provvedimento di riunione ex art. 274 cod.proc.civ. delle cause connesse, ha natura ordinatoria e costituisce esercizio della facoltà discrezionale affidata al giudice di merito incensurabile in Cassazione. Del pari è insindacabile in sede di legittimità il provvedimento di separazione che può essere ordinata dal giudice di merito quando ne ravvisi l'opportunità indipendentemente dall'istanza o dall'accordo delle parti.
Commentario • 1
- 1. Contratto preliminare, promissario acquirente, detenzione, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/1999, n. 9638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9638 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. LE ANNUNZIATA Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
Dott. Matteo IACUBINO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso iscritto al n. 9055/97 proposto da
FA MI, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Trevi n. 86, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Barbantini che lo difende come da procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
NA AN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Guidobaldo del Monte n. 6 1, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Cenci che unitamente all'Avv. Claudio Renzini lo difende come da procura a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 1080/97 del 24.4/9.5.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.4.1999 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Maria Teresa Barbantini.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Umberto Apice che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo e per l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 12.12.1996, AN SE proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Genova, al decreto ingiuntivo (18.11.1996), emesso su istanza dell'ing. LE BU per il pagamento della somma di L. 968.400, oltre interessi e spese, a titolo di prestazione professionale per la redazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali dello stabile sito in Genova, via Terpi 3 C, di cui il SE si era reso acquirente di un'unità immobiliare vendutagli dalla s.r.l. Immobiliare Bligny, della quale il BU era amministratore, e ciò in virtù di speciale mandato conferito a detto professionista in occasione della stipula dell'atto pubblico. Deduceva l'opponente SE che egli aveva inteso conferire l'incarico di redigere il regolamento e le tabelle millesimali alla venditrice soc. Immobiliare Bligny e che pertanto il BU era carente di legittimazione attiva. In ogni caso l'incarico doveva intendersi conferito a titolo gratuito, essendo prassi nella compravendita di immobili da parte del costruttore che regolamento e tabelle siano redatte dallo stesso costruttore-venditore. Deduceva altresì che aveva evocato dinanzi al Tribunale di Genova sia la venditrice soc. Immobiliare Bligny, sia il BU, quale direttore dei lavori, per vari inadempimenti e vizi dell'immobile, per cui sollevava eccezione di compensazione giudiziale. Riteneva, infine, infondata e, comunque, eccessiva la pretesa del BU. Concludeva, pertanto, per la remissione della causa davanti al Tribunale di Genova, per la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva del BU, per la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, per la diminuzione della pretesa azionata.
Il BU contestava l'opposizione, assumendo che egli, persona fisica, era soggetto diverso dalla soc. Immobiliare Bligny, persona giuridica, anche se di quest'ultima era amministratore unico. Rilevava l'infondatezza di tutte le avverse deduzioni e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace, dopo aver disposto la riunione e poi la separazione di altre analoghe procedure, all'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 1080/97 del 24.4/9.5.1997, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il BU al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Giudice di Pace che la causa andava decisa secondo equità e l'opposizione andava accolta, perché in genere chi acquista un'unità immobiliare dal costruttore ritiene che nel prezzo è compreso anche l'importo per la redazione del regolamento e delle tabelle millesimali, dato che normalmente non è agevole distinguere, al momento della lettura dell'atto notarile, la posizione di chi agisce come amministratore unico della società venditrice e come soggetto fisico, essendo oltretutto prassi costante che il costruttore-venditore provveda a suo onere e spese a redigere il regolamento e le tabelle millesimali.
Il Giudice di Pace escludeva che la causa dovesse essere rimessa al Tribunale, stante l'assenza di una questione pregiudiziale e la competenza inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere dell'opposizione. Riteneva che sussiste va la legittimazione del BU, nei cui confronti andava assunta la decisione, dato che dall'atto di compravendita risultava che il mandato - ancorché da ritenersi gratuito - era stato conferito personalmente al BU.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'ing. LE BU in base a tre motivi, ai quali AN SE ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 102, 2^ comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si assume che il Giudice di Pace avrebbe dovuto disporre F integrazione del contraddittorio nei confronti della soc. Immobiliare Bligny, da considerarsi destinataria della pronuncia, essendo stata svolta un'istruttoria per accertare l'esistenza o meno di una "prassi costante" secondo la quale è il venditore-costruttore che provvede a predisporre "a suo onere e spese" le tabelle millesimali e il regolamento condominiale.
1.1. Il motivo è infondato.
L'eccepita violazione dell'art. 102 c.p.c. non ricorre per carenza del presupposto legittimante l'integrazione del contraddittorio nei confronti della soc. Immobiliare Bligny, cioè il litisconsorzio necessario, atteso che il mandato, come l'impugnata sentenza ha sottolineato, di redigere le tabelle millesimali e il regolamento condominiale era stato conferito all'ing. BU a titolo personale e non anche nella qualità di legale rappresentante della società.
Inoltre l'ing. BU aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in nome proprio e non anche nella qualità, per cui l'opposizione andava proposta, così come è stato fatto, solo nei suoi confronti.
Il riferimento alla prassi del venditore-costruttore di provvede a sue spese alla formazione delle tabelle millesimali e del regolamento condominiale è stato fatto solo per giustificare che il mandato all'ing. BU doveva intendersi a titolo gratuito.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 103, 2^ comma, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si sostiene che erroneamente il Giudice di Pace avrebbe disposto la separazione delle cause, possibile solo quando vi è "istanza di tutte le parti" ovvero quando "la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo"; ipotesi che non ricorrevano nella fattispecie. Inoltre, poiché in base al comb. disp. dell'art. 103, 2^ comma, e dell'art. 277, 2^ comma, c.p.c., deve sussistere "un interesse apprezzabile" per la parte che faccia richiesta di separazione, il Giudice di Pace avrebbe dovuto indicare la parte che aveva chiesto la separazione e qual'era il suo interesse.
2.2. Il motivo è privo di pregio.
Va innanzitutto osservato che il richiamo all'art. 103, 2^ comma, c.p.c., relativo ai poteri (limitati) del giudice di disporre la separazione delle cause, non è pertinente, riguardando la diversa ipotesi (prevista nel primo comma) del litisconsorzio facoltativo iniziale, determinato dalla proposizione congiunta e cumulativa da o contro più soggetti di domande legate fra loro da connessione oggettiva, propria o impropria.
Mentre il caso specifico riguarda la contemporanea pendenza davanti allo stesso giudice di più cause connesse e rientra nell'ipotesi di cui all'art. 274 c.p.c. (cd. litisconsorzio facoltativo improprio).
È jus receptum che il provvedimento di riunione, ex art. 274 c.p.c., delle cause connesse ha natura ordinatoria e costituisce esercizio della facoltà discrezionale affidata al giudice di merito, incensurabile in cassazione (v. fra le tante: Sez. Un. 27.5.1994 n. 5210; Cass. 21.2.1996 n. 1331; 16.9.1995 n. 9785). Non solo, ma le cause riunite possono sempre essere separate, quando il giudice di merito ne ravvisi l'opportunità, indipendentemente da istanze o accordo delle parti, sempre che lo reputi conveniente nel suo prudente apprezzamento;
per cui il provvedimento di separazione, analogamente a quello di riunione, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 16.2.1960 n. 250). Anche perché l'impugnabilità dei provvedimenti giudiziari concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non pure quelli a carattere ordinatorio per i quali la legge ammette, salvo eccezione, la revocabilità; onde non è suscettibile di sindacato il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, stante il suo carattere meramente ordinatorio e la mancanza di ogni pronuncia di natura decisoria (Cass. 28.11.1988 n. 6406; 28.11.1981 n. 6363; 8.1.1981 n. 129).
3. Con il terzo motivo, denunciando contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., si assume che il Giudice di Pace, sull'errata premessa che "al normale cittadino non appare agevolmente distinguibile allorché sente la lettura di un atto notarile la posizione di una parte che nello stesso atto agisce quale amministratore unico di una società di capitali e in un altro punto dell'atto ne vien fatto riferimento come persona fisica", avrebbe accertato una "prassi costante" e un "uso consolidato" nei confronti di un soggetto, la società venditrice, che non era parte in causa, ritenendola, contraddittoriamente, mandataria. Inoltre il Giudice di Pace per giustificare la sua decisione avrebbe fatto riferimento alla "equità" senza considerare che la separazione dei giudizi comportava una ingiusta e gravosa moltiplicazione delle spese e degli onorari.
3.3. Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, va osservato che il Giudice di Pace ha spiegato perché l'ing. BU non poteva far valere la pretesa azionata, dato che il mandato di redigere le tabelle millesimali e il regolamento condominiale doveva intendersi a titolo gratuito, per ragione di equità espressamente richiamata. Ed è appena il caso di ricordare che il giudizio di equità, essendo per sua natura un giudizio di merito, relativo al criterio regolatore del caso concreto, è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità. Sotto il secondo profilo, va rilevato che non vi è stata alcuna moltiplicazione delle spese di giudizio, ma liquidazione delle stesse secondo legge.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 15 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 1999