Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/1999, n. 9638
CASS
Sentenza 10 settembre 1999

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Il provvedimento di riunione ex art. 274 cod.proc.civ. delle cause connesse, ha natura ordinatoria e costituisce esercizio della facoltà discrezionale affidata al giudice di merito incensurabile in Cassazione. Del pari è insindacabile in sede di legittimità il provvedimento di separazione che può essere ordinata dal giudice di merito quando ne ravvisi l'opportunità indipendentemente dall'istanza o dall'accordo delle parti.

Commentario1

  • 1Contratto preliminare, promissario acquirente, detenzione, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/1999, n. 9638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9638
Data del deposito : 10 settembre 1999

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