Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/03/2025, n. 8498
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Ordinanza 31 marzo 2025

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La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

La circostanza che la decisione della causa in primo grado è stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integra un vizio che non è equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determina la rimessione delle parti al primo giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ravvisando nella sentenza emessa da un giudice onorario di tribunale dopo la sua cessazione dal servizio un'ipotesi di nullità, e non di inesistenza, aveva deciso la causa nel merito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/03/2025, n. 8498
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8498
    Data del deposito : 31 marzo 2025

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