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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza – I Unità - composta dai magistrati: dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 26.03.2025 in sede di reclamo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1888/2022 del ruolo generale di lavoro e vertente
T R A
con Parte_1
sede legale in Sant'Agata de' Goti (BN), alla via Pennino, traversa Mustilli snc, C.F. e
P.I. , REA BN – 68582, in persona del legale rappresentante p.t. dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, in unione e separatamente, dall'avv. Gianluca Parte_2
Pescolla, C.F. (PEC: e dall'Avv. C.F._1 Email_1
Massimiliano De Benedictis, C.F. (PEC: C.F._2
e, con gli stessi elettivamente domiciliata Email_2
presso il domicilio digitale del primo Email_1
Reclamante
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Europa n. 13 (C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di mandato CodiceFiscale_3
in calce al ricorso introduttivo della pregressa fase sommaria dagli Avv.ti Emanuele
Biondi (C.F. ) e Pasquale Biondi (C.F. CodiceFiscale_4 C.F._5
) e con gli stessi domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC:
[...]
Email_3
Reclamato Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso telematico depositato in data 26.07.2022 la società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 697/22 pubblicata in data 30.06.2022 dal
Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del lavoro con la quale, a definizione del giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, della Legge 28.6.2012, n. 92, confermandosi la precedente ordinanza sommaria, è stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogato a con raccomandata PEC del 7.08.2019 e si è così provveduto: CP_1
“1. rigetta l'opposizione;
2. condanna in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento, in CP_2
favore di , delle spese di lite liquidate complessivamente nella misura di CP_1
€ 4.917,50, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione”.
Con il presente reclamo la ha insistito affinché la Corte dichiarasse Parte_1
legittimo e/o comunque fondato su giusta causa o giustificato motivo soggettivo il licenziamento intimato a chiedendo, in ogni caso, di escludere la tutela di CP_1 cui all'art. 18 co. 1 e 4 L. 300/1970 con vittoria delle spese di lite, sulla base dei seguenti motivi:
1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto violato il principio della tempestività della contestazione disciplinare, laddove invece la piena conoscenza dei fatti da parte della datrice di lavoro era intervenuta solo in data 1.2.2019, epoca nella quale veniva redatta la relazione conclusiva degli accertamenti condotti dall'azienda e che aveva fatto emergere, nella relativa specificità, tutti i fatti posti in essere dal
Dipendente e meritevoli della contestazione disciplinare (la doglianza è stata sollevata nonostante la sentenza, in realtà, non si pronunci affatto su tale aspetto);
2) l'erroneità della pronuncia laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto che il MR , a fronte delle operazioni sostanzialmente simili o identiche, avesse adottato una condotta differente verso altri lavoratori, irrogando la sanzione conservativa della sospensione, non considerando il Tribunale che le sanzioni conservative erano state applicate per quelle posizioni in cui i lavoratori avevano reso giustificazioni nel merito dei fatti contestati, tenendo conto del tenore delle dette giustificazioni e dell'atteggiamento complessivo dei dipendenti nell'ambito dei procedimenti disciplinari attivati da MR e che, in taluni casi, aveva visto la loro disponibilità a restituire gli importi percepiti indebitamente;
3) l'erronea valutazione in ordine all'insussistenza della giusta causa ovvero del fatto materiale posto a fondamento del recesso e, dunque, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie raccolte nella fase sommaria che avevano indotto a ritenere sussistente una specifica prassi aziendale. Sul punto, evidenziava la reclamante che al dipendente erano stati contestati fatti oggettivamente gravi che, in qualunque contesto aziendale, sarebbero percepiti come idonei alla definitiva lesione del vincolo di fiducia, laddove in qualità di
Coordinatore dell'ATT non aveva effettuato le dovute verifiche mensili sull'attività svolta dai terapisti, omettendo di rilevare che i terapisti nella rendicontazione delle terapie, alterando o falsificando la documentazione aziendale relativa alle terapie asseritamente seguite, avevano annotato sulle relative schede:
- lo svolgimento di prestazioni domiciliari per giornate nelle quali erano, in realtà, in permesso, in malattia od in ferie, ovvero lo svolgimento di prestazioni domiciliari per giornate lavorative od orari nei quali erano presenti presso la struttura sanitaria di MR;
-l'esecuzione di prestazioni domiciliari (terapie domiciliari) attuate contemporaneamente presso pazienti aventi residenze diverse e distanti tra loro;
- lo svolgimento di prestazioni domiciliari per giornate lavorative od orari nei quali sarebbero risultati presente presso lo stesso paziente altro terapista (accavallamento);
- un numero di terapie superiore rispetto a quelle effettuate;
- l'esecuzione contemporanea di più prestazioni domiciliari (terapie domiciliari) tra loro diverse ed in quanto tali incompatibili (es. FKT e respiratoria).
Tale condotta omissiva da parte del reclamato aveva determinato che i terapisti si rendessero inadempienti nello svolgimento della prestazione lavorativa e che questi rappresentassero altrettanto ripetutamente e consapevolmente nella documentazione consegnata all'azienda una situazione di fatto non veritiera, assumendo di aver effettuato trattamenti mai svolti o comunque non svolti nei termini prescritti, disattendendo i piani terapeutici e, conseguentemente, impedito alla datrice di lavoro la verificare della corretta esecuzione del piano terapeutico. Ed ancora, assumeva parte reclamante che il Giudice di primo grado aveva omesso di valutare circostanze fondamentali ai fini della pronuncia,
Parte ovvero: che il piano terapeutico del paziente era predisposto dall' che le terapie Parte andavano eseguite nei soli giorni stabiliti dall' nel piano terapeutico autorizzato e che il terapista, con il rendiconto mensile, consentiva la verifica del suo effettivo svolgimento;
che non poteva verificarsi lo svolgimento di due diverse terapie contemporaneamente né lo stesso terapista poteva effettuare due diverse terapie in posti diversi né se in ferie (evenienza in cui veniva sostituito da altro terapista); che le terapie avevano efficacia solo se svolte in quel dato momento storico, per cui il terapista non poteva in alcun modo decidere di effettuarle a suo piacimento in altro momento;
che il terapista non poteva omettere di effettuare terapia variandone il tempo della somministrazione;
che non vi era alcuna prassi aziendale che legittimasse le condotte illecite reiteratamente poste in essere dai dipendenti. La facoltà dei terapisti di modificare il piano terapeutico, affermata nella impugnata sentenza, era senz'altro insussistente, in quanto nel MR vigevano delle regole organizzative e mai nessuno aveva autorizzato, esplicitamente od implicitamente, i terapisti a derogarvi: la direzione aziendale non aveva mai autorizzato deroghe alle disposizioni organizzative né esplicitamente né implicitamente e non vi era mai stata alcuna prassi e/o uso aziendale di segno opposto, come confermato dalle dichiarazioni rese dai testi e nella fase di cognizione Tes_1 Tes_2
sommaria;
4) l'erroneità della decisione nella parte in cui il giudice di prima istanza ha ritenuto che la condotta di MR era dipesa dalla volontà di risanare la crisi aziendale in atto, crisi che invece era del tutto estranea alla vicenda in esame, ove avevano assunto rilievo solo le condotte addebitabili alla lavoratrice;
5) l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto superflua l'ammissione dei mezzi di prova richiesta nel giudizio di merito. Nello specifico, ha dedotto la reclamante che le negate richieste istruttorie avrebbero potuto condurre a dichiarazioni testimoniali idonee a smentire il fatto ritenuto sussistente, trattandosi di circostanze particolarmente rilevanti ai fini del giudizio;
6) l'omessa pronuncia sulla richiesta di conversione del licenziamento in giustificato motivo soggettivo;
7) l'erroneità della decisione laddove il primo giudice ha applicato la tutela reintegratoria prevista dall'articolo 18, comma 4, L. 300/70, ritenendo il fatto contestato insussistente;
di contro, la piena legittimità del recesso intimato alla lavoratrice non prevedeva la tutela reintegratoria ma solo il risarcimento del danno nella misura massima di 24 mensilità.
Ha pertanto concluso chiedendo alla Corte di:
“1. Rigettare tutte le domande giudiziali proposte dall'odierno reclamato nel proprio ricorso ex art. 1 c. 47 della legge 92/2012; 2. In via subordinata rispetto alla domanda sub 1), convertire il licenziamento in giustificato motivo soggettivo e, pertanto, dichiarare MR tenuta al solo pagamento della indennità di mancato preavviso;
3. In via subordinata, esclusa l'applicazione dei commi 1° e 4° dell'art. 18 L. 300/1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data della intimazione del licenziamento e condannare la reclamante al solo risarcimento del danno nella misura minima di legge in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, previa decurtazione dell'aliunde perceptum e/o percipiendi;
4. Vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio”
Si è costituito nel reclamo che ha ribadito l'illegittimità del CP_1
licenziamento sofferto ed ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata.
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti, la Corte ha riservato la propria decisione.
A scioglimento della riserva si osserva quanto segue.
2. Deve premettersi in fatto che:
- ha lavorato dal 03/06/1996 al 07/08/2019 alle dipendenze del CP_1
MR S.P.A., azienda che opera nel settore dell'assistenza medica, sia nel settore della medicina polispecialistica ambulatoriale che della riabilitazione e della rieducazione funzionale, accreditato presso il SSN per tutte le attività di assistenza sanitaria riabilitativa e che il reclamato all'atto della cessazione del rapporto risultava inquadrato, con la qualifica di Fisioterapista Coordinatore delle attività ambulatoriali, nel livello economico
DS1 di cui al CCNL per i dipendenti delle Case di cura – personale non AIOP;
Pt_1
- che dal 01/04/2006 sino al 05/12/2016 ha espletato le mansioni di Coordinatore delle attività territoriali (ATT) avendo compiti organizzativi in materia di affidamento dei
Part trattamenti riabilitativi ai terapisti domiciliari del MR;
- che con lettera raccomandata datata 13/02/2019, pervenuta in data 06/03/2019, il reclamato ha ricevuto una contestazione disciplinare con la quale gli sono state contestate presunte gravi irregolarità e inadempienze nella gestione e rendicontazione delle terapie a domicilio che sarebbero state commesse dai terapisti domiciliari a partire dal 01/01/2016 sino al 30/09/2018 e che avrebbero comportato la indebita elargizione di emolumenti in loro favore;
in particolare, dalla ricostruzione della datrice di lavoro, sarebbe risultato che, in diversi casi, tra una terapia domiciliare e l'altra non vi fosse intervallo orario;
in altri casi nell'orario della terapia effettuata vi fosse un accavallamento con altri terapisti;
in altri casi ancora fossero rendicontate a pazienti tre prestazioni settimanali a fronte di una frequenza bisettimanale;
inoltre, i terapisti avessero caricato nel proprio foglio terapie effettuate allorquando si trovavano in ferie o in malattia;
- che il lavoratore reclamato ha dato riscontro alla lettera di contestazione disciplinare, con raccomandata PEC del 08/03/2019, chiedendo di essere ascoltato oralmente con l'assistenza di un rappresentante sindacale della O.S. F.P. CGIL e che a seguito di un lungo periodo di malattia, in data 30/07/2019, si è tenuta l'audizione orale del lavoratore reclamato;
- che infine, nonostante le suddette giustificazioni, con comunicazione PEC del
07/8/2019, la datrice di lavoro ha comunicato al lavoratore reclamato il licenziamento per giusta causa a conclusione del procedimento disciplinare;
- che non avendo sortito effetti l'impugnativa del licenziamento, con ricorso ex art. 1, comma 47 e ss. legge 92/2012, il conveniva in giudizio il CP_1 Parte_1
innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, al fine di sentire dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e l'invalidità del licenziamento intimato con lettera con raccomandata PEC del 7.08.2019.
- che, instaurato il contraddittorio la datrice di lavoro chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. La società si difendeva esponendo di aver presentato in data
23.11.2016, presso il Tribunale di Benevento, domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall.; che in data 09.05.2018 il Tribunale di Benevento aveva ammesso MR alla procedura di concordato preventivo n. R.G. 17/2016, tuttora pendente;
che in data 11.4.2018 l'assemblea dei soci, preso atto delle dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione, provvedeva a nominare il nuovo amministratore delegato;
che il nuovo management aveva dato avvio ad approfondite verifiche contabili ed amministrative;
che nel verificare le bozze dei cedolini paga dei dipendenti si ravvisavano gravi incongruenze nella rendicontazione delle terapie domiciliari;
che con nota del 24.9.2018 il consigliere delegato informava il neo amministratore delegato Tes_1
di aver riscontrato molteplici difformità sulle rendicontazioni delle terapie domiciliari dei mesi del 2018 e che reputava controllo anche dei due anni precedenti;
che solo in data
1.2.2019, data la complessità dell'indagine, si era conclusa la verifica;
che dalla stessa erano emerse violazioni del capitolo 5.1 dell'allegato delle Linee Guida della
Riabilitazione in Campania pubblicato su n. 22 del 3/5/03, denominato “procedure CP_3 ex art. 26”, che individua il modello procedurale per le tipologie di trattamento afferenti alla L.R. 11/84 e le modalità di esecuzione e rendicontazione delle prestazioni. In particolare, in attuazione della citata normativa, per il trattamento riabilitativo ex art. 26, il centro produce ogni mese una scheda firma-presenza (definita anche resoconto mensile dei trattamenti), che nel caso delle terapie domiciliari viene lasciata a casa del paziente
Parte per tutto il mese al fine di consentire alla eventuali controlli sulla corretta erogazione dei trattamenti in caso di visita di controllo;
ogni singolo trattamento è individuale ed ha la durata di un'ora; il trattamento viene autocertificato dal terapista ed annotato al momento della effettuazione sempre dal terapista sulle schede firma/resoconto mensile, con l'indicazione della data, dell'orario di inizio e fine prestazione e viene di volta in volta firmato dal paziente o familiare e dal terapista stesso, il tutto anche ai fini del
Parte controllo da parte della (in pratica ogni terapista, nel rispetto della frequenza stabilita dal contratto terapeutico, deve riportare sulla scheda firma mensile, nel momento in cui effettua la terapia, il giorno, l'orario di inizio e fine trattamento, far firmare al paziente o familiare per attestazione di avvenuto trattamento e firmare lui stesso. Tali schede firme, sottoscritte dal paziente o dal familiare e dal terapista, vengono consegnate ogni mese alla struttura, la quale, dopo attenta verifica, procede alla fatturazione delle prestazioni Parte effettuate presentando all' le citate schede certificative). Il controllo era stato effettuato per il periodo dal gennaio 2016 al 30 settembre 2018 verificando ogni singola scheda di ogni singolo paziente per ogni singolo mese, mettendo a confronto orari e giorni in cui risultavano effettuate le terapie, indirizzi per verificare se fossero rispettati i tempi di spostamento da un'abitazione all'altra, badge di ogni mese dei dipendenti per verificare se gli stessi risultassero a fare terapia mentre erano al centro;
da esso era emerso che alcuni terapisti risultavano essere contemporaneamente presso due pazienti in Comuni diversi, a volte anche molto distanti tra loro, o che dallo stesso paziente risultavano contemporaneamente più terapisti che effettuavano terapie diverse, o ancora che un terapista risultava essere in struttura e contemporaneamente a casa di pazienti, o che risultavano annotate sul resoconto mensile più terapie che si susseguivano negli orari senza nemmeno prevedere il tempo materiale di spostamento del terapista tra un domicilio di un paziente e quello del paziente successivo, o ancora che terapisti in ferie o in malattia risultavano effettuare terapia, o ancora che terapisti indisponibili venissero sostituiti da altri riportando però sulla scheda il nominativo di quello assente. A causa dell'illegittimo comportamento dei terapisti domiciliari coinvolti, l'azienda era esposta al rischio di Parte responsabilità verso la Per tali irregolarità la società si determinava a procedere nei confronti dei terapisti domiciliari coinvolti e del Coordinatore con formale contestazione disciplinare del 4.3.2019, ai sensi dell'art. 7 l. 300/70 e artt. 38 e ss. CCNL. Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale del ricorso.
- Escussi gli informatori, con ordinanza ex art.1 comma 47 e ss., legge 92/2012, pubblicata in data 30.06.2021 il Tribunale di Benevento, in accoglimento del ricorso, dichiarava l'illegittimità del licenziamento e conseguentemente, in applicazione dell'art. 18 della legge 300/1970, condannava la datrice di lavoro alla reintegra del lavoratore e al pagamento in favore di quest'ultimo della retribuzione globale di fatto nella misura di dodici mensilità dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quella della effettiva reintegrazione.
3. Avverso la predetta ordinanza, con ricorso ex art. 1, comma 51, della legge
92/2012, proponeva opposizione la datrice di lavoro . Pt_1
Ricostituitosi il contraddittorio tra le parti, il giudizio di opposizione veniva deciso senza ulteriore istruzione orale. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento con la sentenza oggi reclamata rigettava l'opposizione proposta.
Avverso la menzionata statuizione ha proposto reclamo la società . Pt_1
4. Il reclamo non è fondato e va respinto.
Le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, infatti, appaiono corrette, logicamente argomentate, provate dall'istruttoria assunta e, dunque, vanno integralmente condivise dal presente Collegio.
4.1 Con il primo motivo di reclamo MR si duole del fatto che il Tribunale di
Benevento ha erroneamente “ritenuto violato il principio di tempestività della contestazione disciplinare”.
In via preliminare, è opportuno rimarcare che la sentenza gravata non si è occupata del profilo della tempestività della contestazione disciplinare, non essendo la decisione fondata su tale aspetto, bensì sul rilievo assorbente dell'insussistenza di giusta causa per insussistenza di illiceità nel fatto materiale contestato. Per tale ragione, l'esame del primo motivo di reclamo – incentrato, appunto, sull'affermazione della tempestività della contestazione – andrebbe compiuto solo in via gradata rispetto alla disamina delle censure sull'accertamento della giusta causa di licenziamento. Ciò premesso, tuttavia, deve osservarsi che dette censure sono infondate, come già ritenuto nei precedenti di questa
Corte riguardanti altri lavoratori coinvolti nella vicenda cui il presente Collegio intende prestare adesione (cfr. tra le tante Corte di Appello di Napoli sent. MR-Mazzariello R.G.
802/2022; sent. MR-Iuliano R.G. 801/2022; sent. n. 2005/2023 del 15.05.2023 MR-
Spagniuolo; sentenza n. 2505/2023 pubbl. il 15/06.02023 MR – Mastracchio).
In proposito la Suprema Corte ha affermato che: Un fatto non tempestivamente contestato ai sensi dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 deve essere considerato come
"insussistente" ai sensi dell'art. 18 della stessa legge;
si tratta, infatti, di una violazione che, coinvolgendo i diritti di difesa del lavoratore, impedisce in radice che il giudice accerti la sussistenza o meno del "fatto" e, quindi, di valutarne la commissione effettiva;
il quarto comma dell'art. 18, parlando di insussistenza del "fatto contestato" (quindi contestato regolarmente), non può che riguardare anche l'ipotesi in cui il fatto sia stato contestato abnormemente e cioè in aperta violazione dell'art. 7”. (Cassazione civile sez. lav., 31/01/2017, n. 2513).
Ebbene, nel caso di specie, la contestazione (13.02.2019/6.3.2019) è intervenuta dopo oltre due anni dal verificarsi dei fatti addebitati (1.01.2016-31.12.2016), in quanto gli ultimi fatti contestati al reclamato risalgono al mese di dicembre 2016 (Cfr. lettera contestazione in atti).
La contestazione è, dunque, decisamente tardiva.
In più, la circostanza che l'azienda, solo dopo l'ammissione al concordato preventivo (9.5.2018) abbia deciso di verificare e controllare la documentazione, non è certamente esimente rispetto agli oneri che gravano sul datore di lavoro di dover tempestivamente contestare i fatti addebitati.
Va, dunque, disatteso il primo motivo di reclamo.
4.2 Con il secondo motivo di reclamo la società reclamante si duole del fatto che il
Tribunale di Benevento ha erroneamente ritenuto che “a fronte di infrazioni sostanzialmente simili o identiche abbia adottato una condotta differente”. Anche tale doglianza non è fondata se si considera che, in tutti i giudizi trattati dalla presente Corte, non è emersa una posizione diversa degli altri lavoratori nei confronti dei quali erano state mosse le medesime contestazioni non sfociate in un provvedimento di licenziamento (e ci sono casi cfr. lavoratrici e in cui i lavoratori non Parte_4 Pt_5
sono stati licenziati).
4.3 Con il terzo motivo di reclamo la società reclamante si duole del fatto che il
Tribunale di Benevento ha erroneamente “concluso per la insussistenza della giusta causa ovvero del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento”.
Anche sotto tale profilo, il reclamo non è fondato. Gli esiti dell'istruttoria condotta nei diversi giudizi e l'inesistenza, allo stato, di prove di coinvolgimento dei lavoratori in ipotetiche trame truffaldine della compagine sociale, non possono far seriamente dubitare dell'insussistenza di una condotta illecita a carico del lavoratore.
Giova ricordare che il Tribunale, come avvenuto in tutti i giudizi connessi, ha ritenuto sostanzialmente dimostrato, anche perché ammesso dagli stessi lavoratori, che le schede di rendicontazione mensile delle terapie venivano compilate quasi sempre in momenti successivi rispetto allo svolgimento di ogni trattamento – come sarebbe stato invece prescritto - e riportavano dati non sempre veritieri, dando luogo alle incongruenze contestate (accavallamenti di orari, presenze inconciliabili presso domicili anche molto distanti a brevissima distanza temporale, prestazioni incompatibili svolte contemporaneamente sullo stesso paziente, anche da più terapisti).
In particolare, è emerso che i dati registrati sulle schede non corrispondevano a verità o perché indicavano come svolta in ambulatorio una prestazione effettuata a domicilio e viceversa, o perché indicavano la prestazione svolta in una certa data, mentre era stata in realtà effettuata in un giorno o un orario diversi, o perché risultavano svolti da un terapista che quel giorno era in ferie o in malattia, o impegnato in corsi di formazione o in permesso.
La difesa dei ricorrenti, che è stata condivisa dal Tribunale sia in fase sommaria che in fase di opposizione, è che si trattava di un modus operandi ampiamente tollerato ed anzi caldeggiato dalla società, dal momento che questa modalità consentiva sempre di completare, formalmente, il piano terapeutico di ogni paziente nei tempi imposti dalla
Parte
ottenendo così il rimborso;
diversamente, se i fisioterapisti avessero dovuto registrare pedissequamente lo svolgimento delle prestazioni così come realmente effettuate, i tempi del piano terapeutico sarebbero stati sicuramente sforati, oppure l'azienda avrebbe dovuto prevedere l'impiego di sostituti, peraltro non graditi ai pazienti,
i quali volevano essere seguiti dal proprio terapista.
In altri termini, tale modalità veniva impiegata con l'avallo del datore di lavoro al fine, da un lato, di accontentare i pazienti, rispetto al luogo di svolgimento delle prestazioni, ai giorni e agli orari più graditi e all'individuazione del terapista di fiducia;
dall'altro, di avvantaggiare la società, che in questo modo avrebbe rispettato i tempi rigidamente imposti dal piano terapeutico, eliminando il rischio di perdere il rimborso da
Parte parte della
Inoltre, alcune delle incongruenze nelle registrazioni sono risultate riconducibili ad errori materiali derivanti dal fatto che i resoconti erano redatti non al termine di ogni trattamento, bensì in momenti successivi, anche per mancata tempestiva dotazione delle schede riepilogative da parte della società.
È definitivamente acclarato, altresì, e non più contestato, che tutte le prestazioni registrate sono state effettivamente eseguite dai fisioterapisti, anche se in orari o giorni diversi da quelli riportati: non vi è stata, inoltre, alcuna indebita percezione di somme, nemmeno a titolo di indennità di trasferta o rimborsi chilometrici, non avendo la società mai dimostrato di aver erogato queste voci per trasferte o viaggi non effettuati.
Parte Nemmeno risulta che la abbia mai rivolto alla società, all'esito della vicenda, richieste di restituzione di somme ad alcun titolo.
Ebbene, in accordo con il Giudice di prime cure, la Corte ritiene che la prova dell'insussistenza del fatto, dall'insieme degli elementi raccolti, sia emersa con evidenza.
Nelle precedenti fasi di giudizio sono stati escussi diversi testimoni;
sono state, altresì, acquisite ed utilizzate, con l'accordo delle parti, le deposizioni di testimoni escussi in giudizi riguardanti altri lavoratori, per la stessa fattispecie.
Ebbene, non è dubitabile che dalle richiamate deposizioni sia stato confermato, da tutti i testi a conoscenza diretta dei fatti, che i terapisti si avvalevano di questa anomala organizzazione, nello svolgimento delle terapie, d'intesa tra loro e i coordinatori, nonché
d'intesa – rectius, con il tacito assenso – dei vertici aziendali, debitamente e compiutamente informati. Sulla base di tali risultanze, quali dettagliatamente riportate nella sentenza impugnata, il Tribunale correttamente ha escluso l'illiceità dei fatti come contestati al
, ossia la loro rilevanza ai fini disciplinari. CP_1
Ed invero, dall'istruttoria svolta è emerso:
- che i resoconti mensili, che avrebbero dovuto essere consegnati all'inizio del mese, custoditi a casa del paziente per tutta la durata del trattamento e compilati di volta in volta con gli orari di inizio e fine del trattamento e la firma del terapista e del paziente, erano frequentemente compilati cumulativamente a fine mese;
- che tale compilazione successiva e cumulativa avveniva sia per ragioni contingenti
(mancata tempestiva consegna dei moduli da parte della datrice di lavoro, smarrimento o danneggiamento degli stessi nel corso della terapia) sia, quanto meno in passato, per una prassi invalsa presso i terapisti, i quali omettevano di indicare gli orari delle terapie;
- che tale prassi era ben nota all'azienda, in quanto la consegna di schede con compilazione irregolare o incompleta era stata oggetto di reiterate segnalazioni da parte della responsabile dell'ufficio tenuto al controllo dei resoconti mensili in vista della Parte fatturazione delle prestazioni all'
- che la suddetta prassi comportava frequentemente errori nella compilazione dei resoconti, del tipo di quelli rilevati nel corso delle verifiche effettuate a fine 2018/inizio
2019 (accavallamenti fra terapisti e fra terapie presso il medesimo paziente etc.);
- che qualora gli errori di compilazione si traducessero nella indicazione di terapie effettuate in giornate di ferie, o di un maggior numero di terapie rispetto a quelle effettivamente svolte, tali terapie venivano depennate dall'ufficio SPS e quindi non considerate ai fini del pagamento;
- che poteva occasionalmente capitare che un terapista rendesse la prestazione in un giorno di ferie, qualora le ferie fossero concesse a ore per evitare che il terapista non saturasse l'orario di 36 ore settimanali, o che lo facesse al termine di un corso di aggiornamento per il quale risultava avere una giornata di permesso;
- che, sebbene non fosse possibile che un paziente ricevesse due trattamenti contemporaneamente, poteva verificarsi che due terapisti fossero compresenti presso il medesimo paziente e che segnassero legittimamente l'effettuazione della terapia nel medesimo orario in occasione delle visite di équipe con il medico, ai fini della verifica del trattamento e della gestione dello stesso;
- che vi erano terapie ambulatoriali che venivano trattate – con l'autorizzazione del direttore sanitario – come terapie domiciliari, con la conseguenza che normalmente gli orari di inizio e di fine indicati dai terapisti sul resoconto non tenevano conto del tempo necessario per gli spostamenti;
- che poteva accadere che una terapia che non poteva essere effettuata in una determinata giornata dal terapista fosse recuperata, previo accordo con il paziente, in un giorno diverso, ma che sulla scheda firme fosse apposta la data originaria per non
“sforare” rispetto al piano terapeutico, il che avrebbe comportato il mancato pagamento Parte da parte dell'
- che poteva altresì capitare che quel giorno la terapia fosse firmata da un terapista in servizio, diverso da quello assegnatario della terapia, il quale tuttavia non la eseguiva effettivamente in quanto la stessa era successivamente recuperata dal terapista “titolare”; in questo caso, sul resoconto mensile dei percorsi effettuati le terapie erano caricate dal terapista che realmente le aveva eseguite, e non anche da quello che le aveva firmate per
“tenere le carte a posto”;
- che i resoconti mensili erano dapprima consegnati ai coordinatori, che facevano una mera verifica di completezza sulla presenza di tutte le firme e li consegnavano all'ufficio SPS, e che quest'ultimo faceva un ulteriore controllo finalizzato a verificare la presenza sulle schede di tutti i dati necessari e l'assenza di incongruenze nella compilazione delle stesse;
- che l'ufficio SPS e in particolare la sua responsabile, sig.ra Persona_1 nell'esercizio dei suoi compiti di controllo, aveva più volte segnalato (in via generica e cumulativa) alla direzione e all'amministrazione dell'azienda, già in epoca risalente, la presenza di frequenti incongruenze nella compilazione delle schede, senza che venisse mai adottato alcun provvedimento, di natura organizzativa e/o di natura disciplinare nei confronti dei dipendenti interessati se non , a distanza di anni , con il licenziamento irrogato.
Quanto esposto emerge in maniera sostanzialmente univoca dalle deposizioni dei testi indicati da parte ricorrente, mentre le deposizioni delle testi dell'azienda, Tes_3
e non contengono affermazioni di segno contrario idonee a
[...] Testimone_4
sconfessare quanto concordemente riferito dai primi, il che induce a ritenere le loro deposizioni complessivamente attendibili, nonostante si tratti di soggetti coinvolti nel medesimo gruppo di licenziamenti (del resto, le loro deposizioni trovano riscontro in quanto dichiarato in altro procedimento da tuttora dipendente del MR e Persona_1
senza controversie in corso).
Dunque, può dirsi definitivamente accertato ( cfr. anche esiti dell'accertamento condotto dalla Corte nel giudizio ) che il datore di lavoro è venuto a CP_4
conoscenza dei comportamenti scorretti e non ha reagito, ed in più, tramite il direttore sanitario, ha contribuito ad irrobustire tali prassi, considerando altresì che la stessa società era la responsabile della tardiva consegna delle schede ai lavoratori rispetto all'erogazione effettiva delle prestazioni domiciliari;
che le lamentate anomalie nella rendicontazione dipendevano dal fatto che i terapisti, dopo la presa in carico della paziente e la redazione di un programma in funzione di eventuali impedimenti propri o del paziente, avevano facoltà, concessa direttamente dal datore di lavoro, di modificare tale programma in funzioni di eventuali impedimenti propri o del paziente, mantenendo inalterato il numero complessivo delle terapie;
che la conseguenza di tale facoltà, conosciuta ed ampiamente avallata dalla MR, era che l'annotazione della prestazione veniva effettuata anche in un giorno differente da quello risultante dal piano terapeutico, senza che di tanto venisse data Parte comunicazione alla Questa era la ragione per cui poteva accadere che le prestazioni venissero annotate in giorni ed ore diverse da quelle in cui venivano effettivamente somministrate, risultassero in orari sovrapposti o per più terapisti nel medesimo orario o anche presso domicili lontani tra di loro, in orari ravvicinati o in periodi di ferie o di permesso: questa, dunque, era la ragione che determinava tutte le condotte contestate alla lavoratrice.
Orbene, alla luce di tali complessive risultanze istruttorie, condivisibilmente il
Tribunale ha escluso l'illiceità dei fatti contestati all'odierno reclamato, negando l'inadempimento del lavoratore, in considerazione della prassi seguita dai terapisti presso il Centro in ordine alla compilazione dei resoconti mensili, conosciuta e tollerata dall'azienda (come emerge inconfutabilmente dal lungo periodo interessato dalla contestazione disciplinare e dal numero dei terapisti coinvolti nella vicenda), e della decisiva circostanza che non vi era alcuna prova (ma prima ancora alcuna contestazione) che il avesse falsificato le terapie indicate nelle singole schede, senza il rispetto CP_1
complessivo del piano terapeutico, anche nel senso che quale coordinatore avesse omesso i relativi controlli. Ed invero, premesso che non sono in contestazione tra le parti le discordanze registrate circa gli effettivi orari e giorni di effettuazione delle terapie domiciliari, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della giusta causa del recesso e della illiceità delle discordanze orarie contestate (peraltro con notevole ritardo), non è la discordanza in sé, ma il fatto che le terapie domiciliari non fossero state effettuate.
Come giustamente rilevato dal Tribunale, tale discordanza non comprova affatto che le terapie non siano state svolte o non sia stato eseguito il piano terapeutico predisposto per il singolo paziente perchè solo in tal caso la non conformità avrebbe una sua rilevanza giuridica a fini disciplinari;
che le terapie siano state invece eseguite risulta dal fatto che i pazienti interessati hanno sottoscritto la relativa scheda e non hanno mosso
Part alcun rilievo presso la nè risulta che rilievi di sorta siano pervenuti dalla che Pt_1
abbia chiesto rimborsi o altro.
L'unico dato certo è che in molti casi, nel periodo interessato, di gran lunga antecedente alla data della contestazione disciplinare, non vi sia corrispondenza con gli orari effettivi delle terapie, mancata corrispondenza che, in alcuni casi, risulta plateale ove si consideri che vengono annotate terapie in giorni di ferie o in giorni e orari in cui il terapista era al lavoro presso il Centro stesso. Ciò non fa altro che confermare la imprecisione con cui venivano compilate le schede dalla maggior parte dei terapisti dipendenti del Centro, in virtù della prassi invalsa a causa delle varie problematiche emerse dall'istruttoria svolta, correttamente valutata dal primo Giudice;
in sostanza il terapista effettuava le terapie domiciliari, rispettava il piano terapeutico, ma non rendicontava esattamente gli orari in cui effettuava tali terapie, comportamento questo lungamente tollerato dall'azienda, che aveva tutti gli strumenti per avvedersene e porvi fine;
di qui l'insussistenza della giusta causa di recesso, come già ritenuto dal Tribunale.
In tale contesto, sempre dalla prova testimoniale (cfr. deposizioni dei testi Tes_4
e ; in tal senso anche la deposizione di pur
[...] Testimone_5 Tes_6 ampiamente valorizzata nell'atto di appello) compito dei coordinatori era di controllare che le schede pratiche venissero eseguite, con l'apposizione delle firme, mentre non emerge che i controllori dovessero anche verificare la coerenza dei dati inseriti con le presenze dei dipendenti, non risultando nemmeno che i medesimi avessero l'accesso a tutti i dati da incrociare per effettuare un simile controllo. Ed invero, nell'ambito descritto e processualmente acclarato, le lamentate discrasie nella rendicontazione delle terapie a domicilio, con particolare riferimento alla corrispondenza delle date e degli orari di effettuazione delle stesse, devono essere considerate irrilevanti ai fini disciplinari, di riflesso anche per l'operato dei coordinatori/controllori, perché frutto di errori determinati dalla prassi di predisporre le schede cumulativamente e successivamente a fine mese per diverse ragioni, quali la mancata tempestiva consegna dei moduli da parte dello stesso Centro, lo smarrimento o il danneggiamento delle stesse nel corso della terapia. A ciò si aggiunga che, per quanto prima detto, le lamentate anomalie nella rendicontazione dipendevano anche dal fatto che i terapisti, dopo la presa in carico del paziente e la redazione di un programma terapeutico con cadenza delle terapie, avevano facoltà di modificare tale programma in funzione di eventuali impedimenti propri o del paziente, mantenendo inalterato il numero complessivo delle terapie. Ciò implicava la possibilità, conosciuta ed ampiamente avallata dalla società datrice, che venisse annotata la effettuazione della prestazione in un giorno diverso da quello risultante dal piano terapeutico (senza che venisse effettuata
Parte alcuna comunicazione all' . Per questa ragione poteva accadere, quindi, che le prestazioni, annotate in giorni ed ore diverse da quelle in cui venivano effettivamente somministrate, risultassero in orari sovrapposti o per più terapisti nel medesimo orario o anche che terapie risultassero prestate presso domicili, lontani tra di loro, in orari ravvicinati o lo svolgimento di prestazioni in periodi di ferie o di permesso.
È indubbio che il Centro reclamante fosse a conoscenza dell'esistenza di tali problematiche sicuramente già dal 2016 ovvero da epoca antecedente e che solo nel 2019 abbia provveduto a contestare ai lavoratori tale situazione.
Ritiene, dunque, la Corte che i fatti emersi nel corso della precedente fase istruttoria siano più che idonei a sorreggere l'iter motivazionale contenuto nell'impugnato provvedimento.
4.4 Ugualmente infondate sono le ulteriori doglianze prospettate dalla reclamante.
La prova, invero, come già esposto, ha fornito elementi di valutazione sufficienti a definire la controversia, rendendo superfluo l'espletamento di ulteriore attività istruttoria
(come reiteratamente richiesto dal MR).
Quanto al giuramento decisorio deferito dal MR, correttamente è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale tenuto conto che la risposta ai capi articolati, anche ove positiva, non avrebbe definito il giudizio favorevolmente al MR. Il punto nodale della controversia, infatti, non è se le schede di rendicontazione siano state consapevolmente redatte in maniera non conforme alla realtà, bensì se tale errata compilazione sia stata effettuata con la tolleranza o dietro l'input della datrice, circostanza che vale ad escludere la sussistenza del fatto materiale posto a base dell'impugnato licenziamento.
4.5 In ordine alle conseguenze giuridiche dei fatti descritti , ancora una volta vanno condivise le considerazioni espresse dal Giudice di prime cure, secondo cui, in tema di licenziamento per giusta causa, la mancanza del lavoratore deve essere tanto grave da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva e, pertanto, il comportamento del prestatore va valutato sia nel suo contenuto oggettivo - con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate – sia nella sua portata soggettiva, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, agli effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente.
La Suprema Corte con sentenza n. 13178 del 2017, facendo il punto sulla interpretazione del comma 4 dell'art. 18 cit., ha ricostruito in termini di continuità le pronunce rese al riguardo, evidenziando come il principio affermato da Cass. n. 23669 del 6 novembre 2014 sia stato "… ripreso, sviluppandone l'effetto applicativo, da Cass.
13.10.2015 n. 20540, Cass. 20.9.2016 n. 18418 e Cass. 12.5.2016 n. 10019, secondo cui
l'insussistenza del fatto contestato comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore
e da Cass. 13.10.2015 n. 20545, che ha chiarito come ogniqualvolta il fatto contestato presupponga anche un elemento non materiale … allora tale elemento diventa anch'esso parte integrante del "fatto materiale" come tale soggetto ad accertamento, sicché anche in tale ipotesi l'eventuale carenza determina la tutela reintegratoria".
Più di recente, in fattispecie analoga, è stato ribadito che, "in tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dalla L.
n. 92 del 2012 , art. 1, comma 42, lett. b), comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità" (Cass. n. 3655/2019). È stato chiarito che
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all' art. 3, comma 2,D.L.vo n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (Cass. n.
12174/2019; Cass. n. 12102/2018)” (Cass. civ., sez. lav., ord., 9 novembre 2021 n.
32680).
Nella specie, il fatto materiale contestato deve ritenersi insussistente perché mancante dell'elemento soggettivo e privo di qualsiasi rilievo disciplinare, essendo stata la condotta conosciuta ed anzi avallata dal datore di lavoro, in quanto funzionale e conforme al proprio interesse;
altresì, esso appare altresì del tutto inidoneo a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro, in quanto le modalità organizzative erano funzionali non tanto alle esigenze del terapeuta, il quale comunque ha svolto tutte le prestazioni che gli venivano richieste dall'azienda, ma alle esigenze della società, che in questo modo poteva accontentare le richieste dei pazienti senza il rischio del mancato completamento delle terapie nei termini di decadenza del piano terapeutico, indispensabili ai fini dei Parte rimborsi da parte della
4.6 Per le stesse ragioni, va disattesa la richiesta di convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Correttamente, pertanto,
è stata applicata la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 comma della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il reclamo va rigettato, restando assorbite tutte le ulteriori censure.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 e succ. mod. L'esito del giudizio e l'epoca della decisione comportano insorgenza dell'obbligo di rifusione del doppio contributo di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17
L.24.12.2012 n. 228 a carico della società appellante.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) Rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna alla rifusione delle spese del presente grado liquidate in Pt_1 complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione agli avv.ti Emanuele Biondi e Pasquale Biondi, dichiaratisi anticipatari;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 26.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa