Articolo 2284 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2284.

(Morte del socio).

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa', ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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