TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3282 /2024 R.G. vertente
fra
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Sacco e domiciliato presso il di lui studio, in Melfi al viale G. d'Annunzio n. 13, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
RA TO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 13.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: ordinare all' , sede di Melfi - Potenza, di esibire in giudizio tutta la CP_1 documentazione amministrativa riguardante la posizione del ricorrente;
- disporre consulenza medico – legale finalizzata ad accertare l'origine lavorativa delle patologie denunciate e l'entità del danno biologico conseguente alle malattie professionali denunciate, nella misura complessiva del 16% e/o nella misura che risulterà dall'istruttoria; - dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in rendita e/o all'indennizzo in unica soluzione conseguente dalla menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 16%
e/o nella misura che sarà accertata in corso di causa;
condannare l' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le prestazioni economiche come accertate in corso di causa, con i relativi ratei maturati e maturandi dall'epoca dell'infortunio, ovvero dalla diversa data che dovesse essere accertata in corso di causa, fino al momento del pagamento, con interessi e rivalutazione;
- condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari della presente procedura con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale e prova testi e in data 21 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che
“si ritiene che le patologie lamentate dal Sig. indirizzino all'origine Parte_1 professionale, da attribuire a causa preponderante e necessaria, con un grado della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 13% (tredici per cento)
Voce tabelle 213, 227, 228; la decorrenza della malattia professionale denunciata è da CP_1 far risalire alla data della denuncia.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 13.11.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1 della patologia di cui risulta affetto, pari al 13 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3