Ordinanza cautelare 5 maggio 2020
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/01/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01073/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Igor Brunello e Chiara Pigato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’interno del 14 febbraio 2019, notificato il 12 novembre 2019, nella parte in cui respinge l’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 9 gennaio 2026 e presenti i difensori ex art. 13- quater disp. att. c.p.a.
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno indicato in oggetto, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi dal rapporto informativo della Questura di Vicenza in data 9 marzo 2017, i seguenti elementi di pregiudizio: i ) notizie di reato p. e p. dagli artt. 368 e 648 c.p.; ii ) sospensione della patente per mancata visita di revisione.
Avverso il diniego impugnato si eccepiscono i vizi di “violazione di legge. violazione dell’art. 3 legge 241/90. eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e manifesta irragionevolezza.”, non potendo l’amministrazione denegare il riconoscimento della cittadinanza sulla base di mera una segnalazione di polizia.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con memoria di mero stile.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. indicata in epigrafe, come da verbale, la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene di condividere le censure di eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti di fatto formulate dal ricorrente.
In via preliminare appare utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’Amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia (cfr. ex multis , T.a.r. per il Lazio, sez. V- bis , n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale” (cfr., tra le tante, Cons. Stato sez. III, 23 luglio 2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Cons. Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; T.a.r. per il Lazio, sez. II- quater , n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (T.a.r. per il Lazio, sez. II- quater , n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Cons. di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Cons. Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, T.a.r. per Lazio, sez. V- bis , n. 2944 del 2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l’istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l’ampiezza e l’intensità dell’obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente” (Cons. Stato sez. I, 4 aprile 2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Nel merito il ricorso appare suscettibile di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, avendo l’Amministrazione posto a fondamento del rigetto della domanda di cittadinanza due notizie di reato, che pur risultando dal rapporto informativo della Questura non trovano altra conferma non sfociando neppure in un procedimento penale iscrivibile ai sensi dell’art. 335, comma 3, c.p.p. Inoltre, il provvedimento di sospensione della patente per mancata presentazione alla visita medica di revisione costituisce misura amministrativa e non penale.
Osserva il Collegio che se è vero che l’Amministrazione può prendere in considerazione, ai fini della valutazione dell’integrazione del soggetto richiedente nel tessuto sociale (sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta), fatti successivamente risultati non penalmente rilevanti sia presi in considerazione, è tuttavia altresì vero che, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha svolto un’apposita istruttoria ad hoc o motivato puntualmente nei termini richiamando semplicemente la pendenza di un procedimento penale a carico dell’istante.
In conclusione, non è possibile appurare con la dovuta evidenza quali siano effettivamente i precedenti penali addebitabili all’istante né quali di questi siano stati effettivamente presi in considerazione dall’Amministrazione nel valutare negativamente la domanda di cittadinanza.
Le considerazioni che precedono incidono pertanto sulla legittimità del provvedimento finale, che deve essere annullato, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva del ricorrente, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
L’ampia discrezionalità riservata alla P.A. e l’assenza di un pieno giudizio di spettanza legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
AN HI, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AN HI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.