Sentenza 15 gennaio 1953
Massime • 1
È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, da parte della Corte di Cassazione, in relazione ai giudizi pendenti dinanzi al consiglio di stato. A norma della disposizione transitoria VII della Costituzione il giudice ordinario od amministrativo ha il potere di esaminare la costituzionalità intrinseca delle leggi e degli Atti aventi forza di legge, fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, e in quanto la questione sia proposta in via incidentale e non formi oggetto di giudicato. Tale Sindacato di costituzionalità rimane confinato nell'ambito della mera legittimità, e la relativa indagine non si distingue da quella verifica di corrispondenza del regolamento alla legge di cui all'art. 4 disp. Sulla legge in generale. Inoltre, l'esame sulla costituzionalità della legge circa la qualificazione della fattispecie, ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione o di Competenza, deve essere svolta dal giudice adito anche nella fase preliminare di verifica dei suoi poteri. La giurisdizione del consiglio di stato presuppone l'esistenza di un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, onde il ricorso al consiglio di stato non può rivolgersi contro una legge o un atto avente forza di legge. Tale deve considerarsi il provvedimento di espropriazione, ai fini della riforma agraria, del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 5 l.12 maggio 1950 n.230 (che delega il governo all'espropriazione mediante decreti aventi valore di legge), avuto riguardo, circa la natura dell'atto, alla volontà legislativa che espressamente lo qualifica come tale in base a una valutazione di opportunità politica riservata al sovrano potere del Parlamento, e insuscettibile di controllo da parte del giudice in Sede di Sindacato di legittimità costituzionale relativamente alla verifica dei suoi poteri giurisdizionali, potendo il giudice stesso soltanto disapplicare il provvedimento ove ne riconosca l'incostituzionalità, ma non mutarne la natura (da legge in atto amministrativo), essendogli anche inibito, fra l'altro, nel Sindacato di costituzionalità, l'applicazione del principio della conservazione o conversione degli Atti legislativi in Atti amministrativi, siccome inerente alla ricerca di una volontà legislativa ispirata a valutazioni di ordine essenzialmente politico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/01/1953, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1953 |
Testo completo
È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, da parte della Corte di Cassazione, in relazione ai giudizi pendenti dinanzi al consiglio di stato. A norma della disposizione transitoria VII della Costituzione il giudice ordinario od amministrativo ha il potere di esaminare la costituzionalità intrinseca delle leggi e degli Atti aventi forza di legge, fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, e in quanto la questione sia proposta in via incidentale e non formi oggetto di giudicato. Tale Sindacato di costituzionalità rimane confinato nell'ambito della mera legittimità, e la relativa indagine non si distingue da quella verifica di corrispondenza del regolamento alla legge di cui all'art. 4 disp. Sulla legge in generale. Inoltre, l'esame sulla costituzionalità della legge circa la qualificazione della fattispecie, ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione o di Competenza, deve essere svolta dal giudice adito anche nella fase preliminare di verifica dei suoi poteri. La giurisdizione del consiglio di stato presuppone l'esistenza di un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, onde il ricorso al consiglio di stato non può rivolgersi contro una legge o un atto avente forza di legge. Tale deve considerarsi il provvedimento di espropriazione, ai fini della riforma agraria, del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 5 l.12 maggio 1950 n.230 (che delega il governo all'espropriazione mediante decreti aventi valore di legge), avuto riguardo, circa la natura dell'atto, alla volontà legislativa che espressamente lo qualifica come tale in base a una valutazione di opportunità politica riservata al sovrano potere del Parlamento, e insuscettibile di controllo da parte del giudice in Sede di Sindacato di legittimità costituzionale relativamente alla verifica dei suoi poteri giurisdizionali, potendo il giudice stesso soltanto disapplicare il provvedimento ove ne riconosca l'incostituzionalità, ma non mutarne la natura (da legge in atto amministrativo), essendogli anche inibito, fra l'altro, nel Sindacato di costituzionalità, l'applicazione del principio della conservazione o conversione degli Atti legislativi in Atti amministrativi, siccome inerente alla ricerca di una volontà legislativa ispirata a valutazioni di ordine essenzialmente politico.