Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 765/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto R.G. Nr. 765/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUGARI Parte_1 C.F._1
LAURA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, (C.F. Parte_2
) e (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. GUIDI CRISTINA ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedevano congiuntamente la modifica della condizioni economiche stabilite con Parte_3
sentenza n. 979/2022, pubblicata il 18/10/2022 nel procedimento di divorzio;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473bis 11 c.p.c., alla luce di quanto allegato dalle parti;
- rilevato che il Pubblico Ministero è stato informato del presente procedimento in data 24/04/2025;
- ritenuta la completezza delle documentazione allegata dalle parti;
- rilevato che con note depositate in data 14 – 20/05/2025 le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione di udienza contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni;
- ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti e di seguito trascritte:
“- Il signor continuerà a contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Pt_2 versando mensilmente l'importo di Euro 300,00 sul conto corrente intestato al figlio per tutto l'anno 2025, come attualmente avviene;
- Il signor , successivamente alla pronuncia del giudice, continuerà a contribuire Parte_1 al mantenimento del figlio versando mensilmente l'importo di Euro 150,00 a decorrere Pt_2
dal 1 gennaio 2026 fino al mese di aprile 2027, con le medesime modalità sopra specificate;
- Gli importi dovuti a titolo di mantenimento come sopra precisati sono sottoposti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026;
- Dal 1° maggio 2027 il contributo al mantenimento da parte del signor cesserà Parte_1
definitivamente, salvo che, alla cessazione del contratto di apprendistato non segua un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;
in tale caso le parti si rivedranno per valutare la situazione lavorativa e le iniziative in tal senso ricercate dal figlio Pt_2
- Resta inteso che, sino al provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis n.
51 c.p.c. da parte del Tribunale, regolarmente notificato telematicamente ai procuratori delle parti, il signor è obbligato al versamento di euro 300,00= quale contributo al mantenimento del Pt_1 figlio e ulteriori euro 150,00= quale contributo al 50% del canone di locazione dell'immobile detenuto dal figlio a Milano;
Pt_2
- La contribuzione alle spese straordinarie, stante la cessazione del percorso universitario intrapreso nel 2022 da permarrà fino al mese di aprile 2027, secondo il Protocollo di Pt_2
Bologna, previo accordo tra le parti, ad eccezione di quelle riguardanti il canone di locazione dell'appartamento di Milano;
- Le Parti danno atto che l'adempimento del mantenimento ordinario e straordinario è alla data di sottoscrizione regolarmente adempiuto, anche per la rivalutazione annuale maturata successivamente alla pronuncia della sentenza n. 979/2022”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in revisione delle condizioni di divorzio sancite con sentenza n. 979/2022, pubblicata il 18/10/2022 – R.G. 1365/2022:
- dispone che , e si Parte_1 Parte_3 Parte_2
attengano alle condizioni concordate di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi