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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 9834/2023
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione Civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9834 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., proposta da
(c.f. ), nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. , nata a [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Margherita Ferraioli, (c.f. ), tutti domiciliati come in atti, pec: C.F._3
Email_1
- Opponenti;
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e p. Iva ), con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, quale sua procuratrice, (c.f. e p. Iva ), con sede legale in Messina, alla Via CP_2 P.IVA_2
Bonsignore n. 1, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dall' Avv. Alessandro Barbaro (c.f. C.F._4
e dall' avv. Mario Anzà (c.f. ; Email_2 C.F._5
, domiciliati come in atti;
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- Opposta;
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti e nel verbale di udienza del 30.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 3 novembre 2023 ed iscritto a ruolo il successivo 9 novembre 2023, i sigg.ri e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 2454/23 emesso dal Tribunale di Napoli nord, in data 26 luglio 2023 e notificato loro in data 28 settembre 2023, in favore della in qualità di procuratrice della CP_2 CP_1
per la somma complessiva di euro 36.737, 87, oltre interessi e spese.
[...] L'importo ingiunto, secondo la prospettazione fornita da parte ricorrente in sede monitoria, deriverebbe dal saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 918557 e del rapporto di anticipazione mediante ricevute bancarie su conto corrente n. 100004, entrambi intrattenuti dalla società RCF GROUP SRL e garantiti da fideiussione omnibus n. 2442988 rilasciata dagli odierni opponenti.
Il suddetto credito sarebbe, poi, confluito nella titolarità dell'opposta società, in seguito ad un'operazione di cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'art. 58 TUB.
Con il menzionato atto di opposizione, gli ingiunti hanno, preliminarmente, effettuato il disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. delle sottoscrizioni apposte in calce alla fideiussione, nonché eccepito:
- la nullità della fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust, attesa la conformità della stessa al cd. “schema ABI”;
- la violazione di quanto disposto dall'art 2495 c.c. comma 2 nella parte in cui prescrive che “i creditori sociali non soddisfatti possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”, in quanto secondo la prospettazione offerta da parte opponente il provvedimento opposto sarebbe stato emesso successivamente alla cancellazione della società RCF GROUP S.r.l.;
- l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito azionato, in quanto non consentirebbe la verifica delle condizioni effettivamente applicate dalla nei rapporti in esame, né della corretta contabilizzazione delle CP_3 operazioni svolte dalla società correntista, non avendo tra l'altro quest'ultima mai ricevuto gli estratti conto periodici.
Alla luce di quanto esposto, gli opponenti hanno chiesto l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società opposta alla rifusione delle spese di lite.
***
Con comparsa del 27 dicembre 2023 si è costituita in giudizio la quale procuratrice della CP_2
che ha contestato le avverse deduzioni, proponendo tempestivamente istanza di Controparte_1 verificazione e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., In via subordinata, nel merito, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento in favore della società opposta della diversa, maggiore o minore, somma risultante dall' accertamento giudiziale, il tutto con vittoria di spese di lite.
***
Con ordinanza del 4.01.2025 il giudice istruttore, rilevato l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto considerata l'assenza di adeguata documentazione a sostegno della domanda, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato alla udienza del 30.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Alla udienza del 30.10.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisone ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
***
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti). All'incontro non prendevano parte gli opponenti, senza giustificato motivo, se ne trarranno le conseguenze di cui all'art. 12 bis, secondo comma, d.lgs. 28/2010.
Nel merito l'opposizione dev'essere accolta, non avendo l'opposta compiutamente dimostrato la propria pretesa creditoria e con assorbimento di ogni altra questione proposta dalle parti.
Dirimente appare, infatti, la circostanza che l'istituto di credito non ha prodotto in atti né gli estratti conto analitici relativi al rapporto n. 918557 (dall'inizio alla chiusura dello stesso), né la documentazione Co contabile relativa alle RI e al conto corrente di accredito n. 100004.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Nel caso di credito derivante da un rapporto di conto corrente, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è onerato, ex art. 2697 c.c., della produzione in giudizio del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali (cfr. Tribunale Napoli nord sez. III, 04/10/2023, n.3928).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (cfr. Cass. 23313/2018, ma anche, tra le altre, Cass. 4102/2018, Cass.
21092/2016).
Nel caso del rapporto di anticipazione avente ad oggetto ricevute bancarie, invece, a riprova del rapporto e del credito vantato, la banca ha l'onere di depositare i singoli contratti di anticipazione, l'indicazione analitica delle Ri.Ba. rimaste insolute (con indicazione specifica del numero della ricevuta, dell'importo anticipato, della data di scadenza, dell'importo delle spese, delle distinte di lavorazione delle ricevute bancarie, delle commissioni); le fatture oggetto di anticipazione;
gli estratti conto del conto corrente sul quale sono stati accreditati gli importi oggetto di anticipazione.
In sede monitoria, invece, la ricorrente si è limitata a produrre, per entrambi i rapporti, l'estratto certificato ex art. 50 tub, il quale non fornisce evidenza alcuna della formazione dei saldi pretesi e, per il solo rapporto di conto corrente n. 918557 il relativo contratto, nonché un contratto di apertura di credito n. 5279010, al quale sarebbe collegata la fideiussione in atti.
Orbene l'art.50 del TUB prevede che “la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Va tuttavia precisato che la predetta disposizione ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio, per cui la produzione dell'estratto conto certificato non è sufficiente nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto.
La necessità di produrre gli estratti conto, per la prova del saldo di conto corrente, deriva dalla necessaria unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è provato contabilmente con l'annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall'apertura dello stesso.
Conseguentemente la banca, per fornire piena prova della propria pretesa nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto produrre, oltre al contratto, gli estratti conto dall'apertura del rapporto fino al suo termine, non potendosi supplire a tale carenza con il mero deposito del certificato attestante il saldo del rapporto ex art. 50 TUB.
Quanto al credito derivante dalle ricevute bancarie dell'importo complessivo di euro 15.700,60 rimaste insolute, si osserva che anche in questo caso occorre innanzitutto provare l'erogazione delle somme anticipate attraverso la produzione degli estratti conto del conto di corrispondenza di appoggio (nella specie, il conto n. 100004).
Le anticipazioni mediante ricevute bancarie comportano, infatti, l'insorgere di un credito restitutorio della banca che non è condizionato al mancato pagamento da parte dei terzi debitori degli importi anticipati: la provvista posta a disposizione del soggetto finanziato viene infatti da questi immediatamente utilizzata, sicché attraverso la successiva riscossione delle somme portate dalle ricevute bancarie (cui l'istituto finanziatore provvede in nome e per conto del cliente, in virtù del mandato in rem propriam all'incasso conferitogli contestualmente alla stipula del contratto) si realizza una compensazione fra il credito del correntista verso la banca derivante da detta riscossione ed il credito della banca, già liquido ed esigibile, derivante dall'anticipazione, che consente al primo di tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, entro i limiti dell'affidamento concessogli (cfr. Cass. n. 23081/14).
Ciò posto, deve rilevarsi che, sulla base dell'esame della documentazione prodotta, non può ritenersi provata l'erogazione delle somme di cui alla ricevuta bancaria.
La certificazione fornita dall'istituto di credito, infatti, si limita ad indicare: data contabile e data valuta, senza alcun elemento da cui desumere l'effettiva erogazione delle somme indicate nella stessa.
Di conseguenza, l'istituto di credito non ha provato come sia pervenuto alla formazione del saldo preteso. A quanto fin qui rilevato, si aggiunga che la fideiussione n. 2442988 per cui si procede, pur rubricata
“fideiussione omnibus”, fa espresso riferimento a specifiche aperture di credito regolate su specifici conti correnti diversi da quelli oggetto del giudizio (si fa riferimento ai rapporti di conto corrente nn. 00920160,
00946090, 00920158, di cui non vi è traccia documentale).
L'opposizione va, dunque, accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione parametri intermedi tra i minimi ed i medi (attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate) cui al
D.M. 55/2014 (come da ultimo modificato, col DM 147/2022).
Va disposta la condanna degli opponenti in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, secondo comma, dlgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta dall'opponente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2454/23 emesso dal Tribunale di Napoli nord, in data 26 luglio 2023;
- Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 259,00 per spese ed euro 4.750,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed
Iva, se dovute, come per legge;
- condanna degli opponenti in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, secondo comma, dlgs. 28/2010.
Aversa, 13 novembre 2025.
Il Giudice
Dr. Luciano Ferrara