Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 settembre 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 aprile 1982 |
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2022, n. 18641Provvedimento: 1 864 1-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Divisione di PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - immobile adibito a casa coniugale - CARLO DE CHIARA - Presidente di Sezione - Contrasto Ud. 12/04/2022 - LORENZO ORILIA - Consigliere - U.P.cam. R.G.N. 22208/2018 GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - LUCIA ESPOSITO - Consigliere - Rep. Cear. 18641 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - - Rel. Consigliere - ALDO CARRATO - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22208-2018 proposto da: BA ES, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
L' articolo 45 del codice civile , approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 45 - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore". - Art. 2.
L' articolo 51 del codice civile sostituito dal seguente:
"Art. 51 - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. - Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente". - Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 81 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 81 - Risarcimento dei danni. - La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di eta' o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.
Il danno e' risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti".