Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 settembre 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 aprile 1982 |
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza depositata il 17 ottobre 2019 e iscritta al n. 78 del registro delle ordinanze del 2020, il Tribunale ordinario di Bolzano, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi del riconoscimento contemporaneo del figlio - non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno. Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2022, n. 18641Provvedimento: 1 864 1-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Divisione di PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - immobile adibito a casa coniugale - CARLO DE CHIARA - Presidente di Sezione - Contrasto Ud. 12/04/2022 - LORENZO ORILIA - Consigliere - U.P.cam. R.G.N. 22208/2018 GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - LUCIA ESPOSITO - Consigliere - Rep. Cear. 18641 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - - Rel. Consigliere - ALDO CARRATO - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22208-2018 proposto da: BA ES, …Leggi di più...
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- 2. Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 933Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: • Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore • Dott. / Dott.ssa Giuseppe Disabato – Giudice relatore • Dott. / Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8721/2024, avente ad oggetto avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e riservata all'udienza TRA ), rappresentato/a e Parte_1 C.F._1 difeso/a da Avv. TRIPALDI ORNELLA, -PARTE ATTRICE- E , Controparte_1 – PARTE CONVENUTA CONTUMACE – NONCHÉ presso questo Tribunale …Leggi di più...
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- 3. Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 584Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Antonio Buccaro Presidente Simona Iavazzo Giudice Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5667 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio” TRA (C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Agnese Pepe; Ricorrente E (C.F. , rappresentato e difeso …Leggi di più...
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- 4. Trib. Messina, sentenza 12/07/2024, n. 1813Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott. ssa Francesca Panarello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 4897/2023 posta in decisione all'udienza del 12.06.2024, promossa da , nato in BR, a [...]/SP, il 10.01.1964, Parte_1 carta d'identità , , residente in [...]NumeroDiC_1 CodiceFiscale_1 Leonia Milito, n. 115, quartiere Jardim Cambui, città Matão/SP – BR, - [...] , nato in BR, a [...]/SP, il 05.07.1993, carta d'identità Parte_2 , , …Leggi di più...
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- 5. Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 626Provvedimento: N.R.G. 10773/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da: nata a [...], Argentina, il 25/12/1969; Parte_1 [...] , minore rappresentata dai suoi genitori e CP_1 Persona_1 [...] nata a [...], Argentina, il 24/06/2008; Parte_1 CP_2 , minore rappresentata dai suoi genitori e [...] …Leggi di più...
- sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 44661/2009·
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Versioni del testo
- Art. 1.
L' articolo 45 del codice civile , approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 45 - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore". - Art. 2.
L' articolo 51 del codice civile sostituito dal seguente:
"Art. 51 - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. - Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente". - Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 81 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 81 - Risarcimento dei danni. - La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di eta' o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.
Il danno e' risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti".