Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 settembre 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 aprile 1982 |
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28854 - pubb. 14/03/2023 Esecuzione immobiliare: efficacia delle modifiche al regime patrimoniale dei coniugi tra annotazione a margine dell'atto di matrimonio e trascrizione nei registri immobiliari Tribunale Treviso, 19 Settembre 2022. Est. Torresan. Esecuzione immobiliare – Modifica del regime patrimoniale dei coniugi – Forma di pubblicità – Annotamento nei registri di tato civile – Sufficienza – Trascrizione nei registri immobiliari – Non esigenza In materia esecutiva, il pignoramento della piena proprietà di immobile, già in titolarità dei coniugi in comunione legale ma perfezionato dopo l'annotazione nei registri dello stato civile del mutamento del …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2026, n. 24045Provvedimento: Numero registro generale 8548/2024 Oscuramento disposto Numero sezionale 125/2026 Numero di raccolta generale 24045/2026 Data pubblicazione 26/07/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta da: Cittadinanza – minore bipolide, ab AL D'AS Primo Presidente origine italiano per ius sanguinis e cittadino di un'altra nazione per ius Maria Acierno Presidente di Sezione soli – perdita della cittadinanza Lucia Esposito Presidente di Sezione italiana da parte del genitore – conservazione della cittadinanza Enzo Vincenti Presidente di Sezione italiana da parte del minore ex art. …Leggi di più...
- legge 555/1912·
- naturalizzazione·
- art. 2909 cod. civ.·
- giudicato esterno·
- perdita della cittadinanza·
- art. 12 l. 555/1912·
- cittadinanza italiana·
- art. 7 l. 555/1912·
- ius soli·
- ius sanguinis·
- art. 360 cod. proc. civ.·
- bipolide
Versioni del testo
- Art. 1.
L' articolo 45 del codice civile , approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 45 - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore". - Art. 2.
L' articolo 51 del codice civile sostituito dal seguente:
"Art. 51 - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. - Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente". - Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 81 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 81 - Risarcimento dei danni. - La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di eta' o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.
Il danno e' risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti".