(Norme applicabili).
La societa' in nome collettivo e' regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.
(massima n. 1) Il contratto costitutivo di società in nome collettivo, che non abbia per oggetto il conferimento di beni immobili, può essere concluso anche oralmente, essendo il documento scritto richiesto solo in funzione dell'eventuale iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2296 c.c.). Tale documento è, pertanto, superfluo per le società irregolari, alle quali si applica, in forza del rinvio di cui all'art. 2293 c.c., la disposizione del precedente art. 2251, secondo il quale il contratto di società (personali) non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Leggi di più…[…] La disposizione riguarda le società semplici ma può essere estesa anche alla società in nome collettivo ed alla società in accomandita semplice (vedasi richiami contenuti nell'art. 2293 c.c. e art. 2315 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Al riguardo si tenga presente che analoga disposizione non è espressamente ripetuta per le SNC e le SAS, ma: l'art. 2293 c.c. stabilisce che la snc è regolata dalle norme del relativo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo relativo alla società semplice; l'art. 2315 c.c. stabilisce che alla sas si applicano le disposizioni relative alla snc. […]
Leggi di più…[…] La disposizione, dettata in tema di società semplice, si applica anche alle società in nome collettivo in forza del rinvio operato dall'art. 2293 c.c. […]
Leggi di più…[…] Attualmente il giudizio è pendente presso la Corte di...» Consulenza legale Q202231272 (Articolo 2289 Codice Civile - Liquidazione della quota del socio uscente) «Il recesso di un socio da una società in nome collettivo è disciplinato dall' art. 2289 del c.c. , per via del rinvio che l' art. 2293 del c.c....»
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