TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 137/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 137/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CARESANA ROBERTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco (PV),
Corso Cavour n 187;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
PAIANO DAVIDE GIUSEPPE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano
(MI), Via Manara n. 15;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Contrariis reiesctis;
Nulla ammesso a favore avversario;
Fatta salva ogni istanza e difesa:
-respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la separazione personale dei medesimi per fatto
pag. 1 di 8 esclusivamente addebitabile alla moglie , autorizzandoli a vivere Controparte_2
separati –con obbligo di reciproco rispetto- alle seguenti condizioni:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga opportuno, e nel reciproco rispetto.
2) Porre a carico di entrambi i coniugi l'obbligo di comunicarsi tempestivamente eventuali mutamenti di domicilio e/o residenza.
Respingere tutte le altre domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con espressa riserva di ulteriori produzioni, deduzioni, eccezioni, domande e prove, nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Parte resistente:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi i reciproci obblighi di legge;
2) porre a carico del Sig. un contributo al mantenimento a favore della Parte_1
Sig.ra per l'importo di € 500,00 / mensile o in quella diversa misura Controparte_1
risultante in corso di causa (importo soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT e da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Maggio 2024)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla separazione
Il ricorrente, , ha chiesto al Tribunale di Pavia la pronuncia della Parte_1
separazione personale dalla moglie con la quale ha contratto Controparte_1
matrimonio in Playa – La Habana (Cuba) il 15.06.2022, successivamente trascritto in
Italia presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Garlasco (PV) al n. 60,
Parte II, Serie C, anno 2022.
La resistente, costituendosi ha aderito a tale domanda.
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta, ormai da tempo, intollerabile e improseguibile, tanto che le parti vivono ormai da tempo separate.
pag. 2 di 8 Invero, date le allegazioni delle parti nonché dal complessivo esame degli atti processuali, nessun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, presupposto per una pronuncia di separazione personale.
Del resto è sufficiente osservare che, secondo l'orientamento costante della Suprema
Corte “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
Deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Sulla richiesta di addebito della separazione alla moglie
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” avendo efficacia disgregante sulla vita familiare” (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.06.2006).
Dunque, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, dovendosi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
pag. 3 di 8 Occorre, quindi, che il materiale probatorio acquisito in corso di causa consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In merito, come è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006).
Part Nel caso di specie, il Sig. ha posto a fondamento della domanda di addebito asserendo
“comportamenti sia verbalmente che fisicamente aggressivi”, nonché “maltrattamenti psicofisici” che avrebbe subito dalla moglie (cfr. ricorso, pag. 2).
Tale allegazione non ha, tuttavia, trovato riscontro probatorio posto che il ricorrente, su cui grava l'onus probandi, ha formulato la domanda di addebito in maniera generica, senza né dedurre istanze istruttorie volte a provare che la separazione fosse addebitabile alla moglie, né produrre documentazione idonea a provare i predetti maltrattamenti psicofisici.
Del resto, non si può non rilevare come il verbale di P.S. di Vigevano del 17.05.2023 offerto in produzione dal ricorrente descriveva come l'accesso in “stato di agitazione Part psicomotoria” del Sig. avveniva “in seguito a discussione avvertiva un dolore toracico in apr pregressa angioplastica per sdr coronarica cronica in tp con tiklid, omeprazolo” (cfr. doc. 3 di parte ricorrente). Part Tuttavia, oltre a non essere indicata in modo univoca la persona con la quale il Sig. avrebbe avuto una discussione, i medici non rinvenivano alcun segno di percosse e/o lesioni e descrivevano il paziente come “vigile, collaborante ed eupnoico”.
Altresì, gli ulteriori accertamenti clinici messi a disposizione del Collegio dall'odierno attore, riferibili ai mesi di ottobre – novembre 2022 – luglio 2023, non appaiono pertinenti a supportare la domanda de qua, emergendo dagli stessi una sofferenza vascolare cronica Part del Sig. in esito ad un evento ischemico “non recente”, non riconducibile ai fatti di causa.
pag. 4 di 8 Inoltre, si evidenzi come parte ricorrente non ha specificatamente contestato né le dichiarazioni rese della resistente in merito all'avvenuto allontanamento dall'Italia sino al novembre 2023 per esigenze di salute della di lei sorella, né di essersi reso irreperibile telefonicamente alla propria moglie al ritorno di questa in Italia.
A fronte delle superiori evidenze, la domanda di addebito così come proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, comunque, non provata.
Sul contributo al mantenimento in favore della moglie
La resistente, già dal primo atto difensivo e poi con le conclusioni in via definitiva rassegnate, ha chiesto la condanna del ricorrente alla corresponsione in suo favore di un assegno di “€ 500,00 / mensile o in quella diversa misura risultante in corso di causa” a titolo di mantenimento per sé.
Il ricorrente si opponeva a tale richiesta.
Al riguardo occorre osservare che, ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono i seguenti: a) al coniuge beneficiario non deve essere addebitabile la separazione;
b) il richiedente deve essere privo di
«adeguati redditi propri»; c) l'altro coniuge deve avere mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno.
Per quel che riguarda la nozione di “adeguati redditi propri” come evidenziato dalla giurisprudenza, anche più recente, di legittimità: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., a differenza dell'assegno divorzile, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e del dovere di assistenza materiale, con la sola sospensione degli obblighi personali di fedeltà, convivenza e collaborazione.
I "redditi adeguati" cui va rapportato tale assegno, in assenza di addebito, sono quelli necessari a garantire un tenore di vita analogo, ma non necessariamente identico, a quello goduto in costanza di matrimonio, dovendo tenersi conto dell'effetto economico negativo che fisiologicamente la separazione comporta nella gestione del ménage familiare […]” (Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 3551 dell'11 febbraio 2025).
Dunque, la misura dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole è chiamata a riequilibrare, per quanto possibile, la situazione economica delle parti, senza, tuttavia essere necessariamente agganciata a criteri di proporzione aritmetica volti a pag. 5 di 8 fondare un «rapporto fisso minimo» fra i redditi dell'obbligato e la misura dell'assegno
(v. Cass.Civ. n.2583/1998); pertanto, per la relativa quantificazione, non è indispensabile una precisa ricostruzione dei redditi dei coniugi, ma è sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Civ. ord. n. 3551/2025, Cass. Civ. n.16190/2017).
Parte Tutto ciò premesso, dalle risultanze istruttorie è emerso come il Sig. , pensionato, percepisca un reddito annuo di circa € 26.000,00, con relativo accredito mensile pari a circa € 1.700,00. Sul medesimo, inoltre, non grava alcun onere abitativo, essendo domiciliato dalla propria sorella.
La resistente, al contrario, all'udienza dell'08.05.2024 ha dichiarato di essere ospitata da una conoscente con la propria figlia avuta da una precedente unione. La stessa ha inoltre aggiunto: “sto cercando lavoro ma al momento non ho lavoro. Ad oggi io vivo grazie alle elargizioni di parenti conoscenti ed amici, come si vede dal conto bancario. Siccome ho una bambina e devo trovare un orario compatibile con gli orari di mia figlia. Io faccio i capelli e le unghie per pagare la scuola alla bambina”.
Sicché, ritiene il Collegio di dover confermare la previsione di € 350,00 mensili quale misura del contributo per il mantenimento del coniuge economicamente più debole, come disposto dal G.D. Dott. AN ST con ordinanza del 10.05.2024.
Sull'obbligo di comunicazione della nuova residenza
Parte ricorrente insiste affinché il Collegio ponga “a carico di entrambi i coniugi l'obbligo di comunicarsi tempestivamente eventuali mutamenti di domicilio e/o residenza”.
Nel merito, il Collegio ritiene di non provvedere sulla domanda, rilevato come il sopra indicato obbligo di comunicazione tempestiva del cambiamento di domicilio e / o residenza all'altro coniuge sia previsto solamente in presenza di figli minori ex art. 337 sexies c.c. con finalità di tutela per la prole.
Tuttavia, non avendo la coppia figli minori, nulla deve prevedersi in argomento, salvi gli obblighi di reciproco rispetto tra coniugi.
pag. 6 di 8 Sulle spese di lite
In punto di spese di lite, il Collegio, avuto riguardo dell'entità della causa e delle questioni
1 trattate, ritiene di compensare le spese nella misura di e di porre a carico del ricorrente 3
2 i restanti come liquidato in dispositivo. Invero, seppure il ricorrente risulti essere 3 soccombente, sussiste una sostanziale differenza tra l'importo chiesto dalla resistente a titolo di contributo al mantenimento in suo favore e quello riconosciutole dal Collegio.
La condanna viene pronunciata con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., come richiesto dal procuratore di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Playa – La Habana (Cuba) il CP_1
15.06.2022, successivamente trascritto in Italia presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Garlasco (PV) al n. 60, Parte II, Serie C, anno 2022;
− Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Garlasco (PV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− Rigetta la domanda di addebito della separazione alla resistente formulata da parte ricorrente;
− Dispone che versi a entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al suo mantenimento,
l'importo mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
− Nulla dispone con riferimento al reciproco obbligo di comunicazione del mutamento del domicilio / residenza, per le ragioni sottese in parte motiva;
− Compensa le spese tra le parti nella misura di 1/3 e condanna il ricorrente al pagamento dei restanti 2/3, quantificati in € 1.550,00, oltre accessori di legge, con pag. 7 di 8 distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. PAIANO DAVIDE
GIUSEPPE, difensore di parte resistente.
Pavia, Camera di consiglio del 19.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 137/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 137/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CARESANA ROBERTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco (PV),
Corso Cavour n 187;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
PAIANO DAVIDE GIUSEPPE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano
(MI), Via Manara n. 15;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Contrariis reiesctis;
Nulla ammesso a favore avversario;
Fatta salva ogni istanza e difesa:
-respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la separazione personale dei medesimi per fatto
pag. 1 di 8 esclusivamente addebitabile alla moglie , autorizzandoli a vivere Controparte_2
separati –con obbligo di reciproco rispetto- alle seguenti condizioni:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga opportuno, e nel reciproco rispetto.
2) Porre a carico di entrambi i coniugi l'obbligo di comunicarsi tempestivamente eventuali mutamenti di domicilio e/o residenza.
Respingere tutte le altre domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con espressa riserva di ulteriori produzioni, deduzioni, eccezioni, domande e prove, nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Parte resistente:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi i reciproci obblighi di legge;
2) porre a carico del Sig. un contributo al mantenimento a favore della Parte_1
Sig.ra per l'importo di € 500,00 / mensile o in quella diversa misura Controparte_1
risultante in corso di causa (importo soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT e da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Maggio 2024)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla separazione
Il ricorrente, , ha chiesto al Tribunale di Pavia la pronuncia della Parte_1
separazione personale dalla moglie con la quale ha contratto Controparte_1
matrimonio in Playa – La Habana (Cuba) il 15.06.2022, successivamente trascritto in
Italia presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Garlasco (PV) al n. 60,
Parte II, Serie C, anno 2022.
La resistente, costituendosi ha aderito a tale domanda.
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta, ormai da tempo, intollerabile e improseguibile, tanto che le parti vivono ormai da tempo separate.
pag. 2 di 8 Invero, date le allegazioni delle parti nonché dal complessivo esame degli atti processuali, nessun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, presupposto per una pronuncia di separazione personale.
Del resto è sufficiente osservare che, secondo l'orientamento costante della Suprema
Corte “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
Deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Sulla richiesta di addebito della separazione alla moglie
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” avendo efficacia disgregante sulla vita familiare” (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.06.2006).
Dunque, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, dovendosi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
pag. 3 di 8 Occorre, quindi, che il materiale probatorio acquisito in corso di causa consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In merito, come è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006).
Part Nel caso di specie, il Sig. ha posto a fondamento della domanda di addebito asserendo
“comportamenti sia verbalmente che fisicamente aggressivi”, nonché “maltrattamenti psicofisici” che avrebbe subito dalla moglie (cfr. ricorso, pag. 2).
Tale allegazione non ha, tuttavia, trovato riscontro probatorio posto che il ricorrente, su cui grava l'onus probandi, ha formulato la domanda di addebito in maniera generica, senza né dedurre istanze istruttorie volte a provare che la separazione fosse addebitabile alla moglie, né produrre documentazione idonea a provare i predetti maltrattamenti psicofisici.
Del resto, non si può non rilevare come il verbale di P.S. di Vigevano del 17.05.2023 offerto in produzione dal ricorrente descriveva come l'accesso in “stato di agitazione Part psicomotoria” del Sig. avveniva “in seguito a discussione avvertiva un dolore toracico in apr pregressa angioplastica per sdr coronarica cronica in tp con tiklid, omeprazolo” (cfr. doc. 3 di parte ricorrente). Part Tuttavia, oltre a non essere indicata in modo univoca la persona con la quale il Sig. avrebbe avuto una discussione, i medici non rinvenivano alcun segno di percosse e/o lesioni e descrivevano il paziente come “vigile, collaborante ed eupnoico”.
Altresì, gli ulteriori accertamenti clinici messi a disposizione del Collegio dall'odierno attore, riferibili ai mesi di ottobre – novembre 2022 – luglio 2023, non appaiono pertinenti a supportare la domanda de qua, emergendo dagli stessi una sofferenza vascolare cronica Part del Sig. in esito ad un evento ischemico “non recente”, non riconducibile ai fatti di causa.
pag. 4 di 8 Inoltre, si evidenzi come parte ricorrente non ha specificatamente contestato né le dichiarazioni rese della resistente in merito all'avvenuto allontanamento dall'Italia sino al novembre 2023 per esigenze di salute della di lei sorella, né di essersi reso irreperibile telefonicamente alla propria moglie al ritorno di questa in Italia.
A fronte delle superiori evidenze, la domanda di addebito così come proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, comunque, non provata.
Sul contributo al mantenimento in favore della moglie
La resistente, già dal primo atto difensivo e poi con le conclusioni in via definitiva rassegnate, ha chiesto la condanna del ricorrente alla corresponsione in suo favore di un assegno di “€ 500,00 / mensile o in quella diversa misura risultante in corso di causa” a titolo di mantenimento per sé.
Il ricorrente si opponeva a tale richiesta.
Al riguardo occorre osservare che, ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono i seguenti: a) al coniuge beneficiario non deve essere addebitabile la separazione;
b) il richiedente deve essere privo di
«adeguati redditi propri»; c) l'altro coniuge deve avere mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno.
Per quel che riguarda la nozione di “adeguati redditi propri” come evidenziato dalla giurisprudenza, anche più recente, di legittimità: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., a differenza dell'assegno divorzile, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e del dovere di assistenza materiale, con la sola sospensione degli obblighi personali di fedeltà, convivenza e collaborazione.
I "redditi adeguati" cui va rapportato tale assegno, in assenza di addebito, sono quelli necessari a garantire un tenore di vita analogo, ma non necessariamente identico, a quello goduto in costanza di matrimonio, dovendo tenersi conto dell'effetto economico negativo che fisiologicamente la separazione comporta nella gestione del ménage familiare […]” (Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 3551 dell'11 febbraio 2025).
Dunque, la misura dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole è chiamata a riequilibrare, per quanto possibile, la situazione economica delle parti, senza, tuttavia essere necessariamente agganciata a criteri di proporzione aritmetica volti a pag. 5 di 8 fondare un «rapporto fisso minimo» fra i redditi dell'obbligato e la misura dell'assegno
(v. Cass.Civ. n.2583/1998); pertanto, per la relativa quantificazione, non è indispensabile una precisa ricostruzione dei redditi dei coniugi, ma è sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Civ. ord. n. 3551/2025, Cass. Civ. n.16190/2017).
Parte Tutto ciò premesso, dalle risultanze istruttorie è emerso come il Sig. , pensionato, percepisca un reddito annuo di circa € 26.000,00, con relativo accredito mensile pari a circa € 1.700,00. Sul medesimo, inoltre, non grava alcun onere abitativo, essendo domiciliato dalla propria sorella.
La resistente, al contrario, all'udienza dell'08.05.2024 ha dichiarato di essere ospitata da una conoscente con la propria figlia avuta da una precedente unione. La stessa ha inoltre aggiunto: “sto cercando lavoro ma al momento non ho lavoro. Ad oggi io vivo grazie alle elargizioni di parenti conoscenti ed amici, come si vede dal conto bancario. Siccome ho una bambina e devo trovare un orario compatibile con gli orari di mia figlia. Io faccio i capelli e le unghie per pagare la scuola alla bambina”.
Sicché, ritiene il Collegio di dover confermare la previsione di € 350,00 mensili quale misura del contributo per il mantenimento del coniuge economicamente più debole, come disposto dal G.D. Dott. AN ST con ordinanza del 10.05.2024.
Sull'obbligo di comunicazione della nuova residenza
Parte ricorrente insiste affinché il Collegio ponga “a carico di entrambi i coniugi l'obbligo di comunicarsi tempestivamente eventuali mutamenti di domicilio e/o residenza”.
Nel merito, il Collegio ritiene di non provvedere sulla domanda, rilevato come il sopra indicato obbligo di comunicazione tempestiva del cambiamento di domicilio e / o residenza all'altro coniuge sia previsto solamente in presenza di figli minori ex art. 337 sexies c.c. con finalità di tutela per la prole.
Tuttavia, non avendo la coppia figli minori, nulla deve prevedersi in argomento, salvi gli obblighi di reciproco rispetto tra coniugi.
pag. 6 di 8 Sulle spese di lite
In punto di spese di lite, il Collegio, avuto riguardo dell'entità della causa e delle questioni
1 trattate, ritiene di compensare le spese nella misura di e di porre a carico del ricorrente 3
2 i restanti come liquidato in dispositivo. Invero, seppure il ricorrente risulti essere 3 soccombente, sussiste una sostanziale differenza tra l'importo chiesto dalla resistente a titolo di contributo al mantenimento in suo favore e quello riconosciutole dal Collegio.
La condanna viene pronunciata con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., come richiesto dal procuratore di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Playa – La Habana (Cuba) il CP_1
15.06.2022, successivamente trascritto in Italia presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Garlasco (PV) al n. 60, Parte II, Serie C, anno 2022;
− Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Garlasco (PV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− Rigetta la domanda di addebito della separazione alla resistente formulata da parte ricorrente;
− Dispone che versi a entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al suo mantenimento,
l'importo mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
− Nulla dispone con riferimento al reciproco obbligo di comunicazione del mutamento del domicilio / residenza, per le ragioni sottese in parte motiva;
− Compensa le spese tra le parti nella misura di 1/3 e condanna il ricorrente al pagamento dei restanti 2/3, quantificati in € 1.550,00, oltre accessori di legge, con pag. 7 di 8 distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. PAIANO DAVIDE
GIUSEPPE, difensore di parte resistente.
Pavia, Camera di consiglio del 19.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 8 di 8