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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/09/2024, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2483/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2483/2022 R.G. promossa da
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo
Silvio Jorio e Carlo Amedeo Tabellini, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti difensori sito in Torino, via Campana, 36,
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Baù, del foro di Padova, e Davide Savio, del foro di Vicenza,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza del 27 febbraio 2024. Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI
(di seguito, ) si è opposta al decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 617/2022 emesso da questo Tribunale il 22 giugno
2022, depositato il 23 giugno 2022, con cui le è stato ingiunto di pagina 1 di 12 pagare a la somma di 80.122 euro, gli interessi ai Controparte_1 sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura indicata nel ricorso monitorio al saldo e le spese legali liquidate in 2.135 euro per compensi, 406,5 euro per esborsi, oltre spese generali, accessori di legge e “successive occorrende”.
nel ricorso monitorio, datato 31 marzo 2022, si Controparte_1 era limitata a sostenere di essere creditrice di per la Parte_1 somma di 80.122 euro “a seguito di attività di procacciamento di affari” e che il suo credito era “comprovato” dalla “fattura n. 14/2021 del 02/09/2021” (prodotta in copia come doc. 3 del ricorso), annotata nell'estratto autentico di scritture contabili prodotto in copia con il ricorso.
Il giudice del monitorio, con decreto datato 21 aprile 2022, ha chiesto chiarimenti a “circa la motivazione che Controparte_1 ha portato a convenire in giudizio avanti al Giudice Italiano la società convenuta avente la sede legale in altro Stato membro dell'UE (Repubblica Ceca), anche in ragione della vigente disciplina dell'Ingiunzione di Pagamento Europea”. ha di conseguenza depositato nel procedimento Controparte_1 monitorio una memoria, con la quale ha chiarito di ritenere sussistente la giurisdizione del Tribunale adito ex art. 7 lett. b) secondo trattino reg. UE n. 1215/2012, considerato che il suo credito aveva titolo in un contratto di prestazione di servizi e che tali servizi erano stati prestati in Italia.
Più precisamente, con la citata memoria, ha Controparte_1 affermato: “Nel caso di specie, la ricorrente ha agito in qualità di procacciatore di affari per favorire la conclusione di contratti di fornitura tra l'odierna debitrice e le società Parte_1 italiane e Controparte_2 Controparte_3
I servizi prestati da si sono dunque svolti in Controparte_1
Italia, in quanto ha sede ed opera in Italia e ha CP_1 organizzato e partecipato a vari incontri tra , Parte_1
e . Controparte_2 Controparte_4
pagina 2 di 12 ha concluso tale memoria con la specificazione Controparte_1 che era una sua facoltà quella di avvalersi del procedimento monitorio regolato dagli artt. 633 ss. c.p.c. in luogo del procedimento diretto a conseguire un'ingiunzione di pagamento europea.
Il giudice del monitorio, dopo aver ottenuto i chiarimenti che aveva sollecitato, ha emesso il decreto ingiuntivo che è stato poi impugnato dalla parte attrice.
ha sostenuto, nella citazione, che la notifica del decreto Parte_1 ingiuntivo dovrebbe essere considerata nulla perché con la stessa non aveva ricevuto anche la memoria a chiarimenti depositata nel procedimento monitorio dalla controparte, memoria che era stata menzionata nel decreto ingiuntivo. L'eccezione non ha fondamento, dato che l'art. 643 c.p.c. impone al creditore la notifica all'ingiunto soltanto del ricorso e del decreto ingiuntivo.
ha inoltre eccepito la carenza di giurisdizione del Parte_1 giudice italiano con riferimento alla fattispecie in esame, che dovrebbe essere decisa dall'autorità giudiziaria della Repubblica Ceca. L'opponente ha in particolare sostenuto che l'opposta non avrebbe allegato con chiarezza, in sede monitoria, i fatti che dovrebbero portare a ritenere concluso il contratto di procacciamento di affari che dovrebbe essere il titolo del credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
ha anche specificato come si sarebbero svolti i fatti che Parte_1 hanno condotto a questa controversia. L'attrice ha infatti sostenuto che il suo legale rappresentante,
[...]
, era “entrato in contatto” nell'ottobre 2018 con PE [...]
(società con la quale ha avuto in seguito rapporti CP_2 commerciali “fino all'incirca alla fine del 2019”). L'opponente, nel seguito della citazione introduttiva di questo processo, ha al riguardo aggiunto: “In considerazione del ruolo che pagina 3 di 12 in questo promettente incontro aveva rivestito il sig. Pt_2
– socio e amministratore della e conoscente
[...] CP_1 di ambo le parti -, il sig. gli aveva prefigurato il PE riconoscimento di una commissione, richiedendo a tal fine la stipulazione di un contratto scritto, che tuttavia non è mai stato concluso”.
ha quindi sottolineato che il suo legale rappresentante CP_5 aveva specificato che non intendeva vincolarsi “con un semplice scambio verbale”, ma con un contratto stipulato per iscritto. Tale contratto però non è mai stato firmato dalle parti. In particolare, i legali dell'odierna opposta inviarono il 4 dicembre
2019 a una bozza di accordo, seguita dalle osservazioni Parte_1 dell'odierna attrice e da una versione aggiornata, trasmessa il 17 dicembre 2018. Le trattative proseguirono nel mese di gennaio 2019, ma non portarono alla conclusione del contratto. L'attrice ha quindi sostenuto che tale svolgimento della complessiva vicenda deve condurre alla conclusione che la pretesa avversaria non può fondarsi su un contratto e che quindi non è applicabile l'art. 7 lett. b) secondo trattino del reg. UE n. 1215/2012, con conseguente necessità di far riferimento all'art. 4 reg. UE cit. La giurisdizione sulla controversia dovrebbe quindi essere in capo all'autorità giudiziaria della Repubblica Ceca, dove ha sede
. Parte_1
L'opponente ha inoltre sottolineato che la mancanza di un contratto vincolante tra le parti dovrebbe condurre a qualificare la domanda avversaria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo come relativa ad un arricchimento senza causa, con conseguente necessità di applicare la normativa della Repubblica Ceca. Per il caso in cui l'eccezione di rito dovesse essere respinta, l'opponente ha sostenuto che la pretesa avversaria fatta valere in sede monitoria è infondata nel merito, visto che i fatti sopra esposti dimostrano comunque che non è stato concluso tra le parti alcun contratto di procacciamento di affari. pagina 4 di 12 In subordine, l'opponente ha sostenuto che il contratto con la controparte poteva essere al più qualificato come mediazione, da dichiarare nullo perché non aveva provveduto Controparte_1 alla necessaria dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 73 D. Lgs. n. 59/2010. In via ulteriormente subordinata, ha Parte_1 eccepito la prescrizione del credito di ai sensi Controparte_1 dell'art. 2950 c.c. In via ulteriormente subordinata, l'attrice ha eccepito l'infondatezza del credito avversario per gli affari relativi a Controparte_6 si è costituita e ha replicato all'eccezione di rito, Controparte_1 precisando che “il dott. era “entrato in contatto” nel 2017 CP_1 con , che aveva espresso la sua esigenza di reperire Parte_1 nuovi clienti per i suoi affari. La difesa dell'opposta ha aggiunto: “Il dott. e CP_1
decidevano quindi di intraprendere una Parte_1 collaborazione commerciale volta ad espandere la clientela di quest'ultima. L'attività posta in essere dall'odierna convenuta opposta era proficua, tant'è che quest'ultima metteva in contatto Parte_1 con la società . Controparte_7
Quale corrispettivo per l'affare procurato, e Parte_1 [...] concordavano che sarebbe stata riconosciuta a CP_1 quest'ultima una provvigione nella misura del 20% su quanto incassato in relazione agli ordini effettuati da (e poi CP_2 dalla società per le ragioni che si avrà modo di chiarire CP_3 nel prosieguo).
In particolare, un accordo in tal senso si perfezionava tra il dott.
, legale rappresentante di e il dott. Persona_1 Parte_1
legale rappresentante di , in Parte_2 CP_1 occasione di un incontro tenutosi il giorno martedì 16.10.2018 presso l'Hotel Milano SC …. alla presenza anche del sig.
[...]
allora manager of sales presso ”. Persona_2 CP_2
La convenuta ha aggiunto che aveva poi confermato tale PE
pagina 5 di 12 accordo con un messaggio di posta elettronica inviato a Pt_2 il 21 ottobre 2018, specificando che, nel caso in cui le
[...] trattative con fossero andate a buon fine, Controparte_2
avrebbe riconosciuto a “una commissione Parte_1 CP_1 commerciale pari al 20% del fatturato totale che verrà incassato da
. Controparte_2
La convenuta ha prodotto anche una copia di un altro messaggio di posta elettronica diretto a e trasmesso in data 21 Parte_2 novembre 2018 da , messaggio con il quale quest'ultimo PE aveva preannunciato l'invio, nel corso della settimana successiva, di un mandato sottoscritto contenente la previsione di una “esclusiva” per il cliente con provvigione del 20% sul Controparte_2 fatturato verso tale cliente. rispose con un suo messaggio di posta elettronica, Parte_2 inviato sempre il 21 novembre 2018, invitando il suo interlocutore a rivolgersi ai suoi avvocati “per quanto riguarda[va] gli aspetti contrattuali”. L'opposta ha sostenuto che questo ultimo messaggio era diretto soltanto ad avere una migliore regolamentazione degli aspetti di dettaglio di un accordo già comunque raggiunto sugli elementi essenziali del complessivo affare, come soprattutto la misura della provvigione. La convenuta ha ammesso che l'accordo sugli aspetti di dettaglio della vicenda non fu raggiunto. ha però aggiunto che ottenne, grazie Controparte_1 Parte_1 alla sua attività, tenuta in adempimento degli obblighi che aveva assunto, la conclusione di due contratti con Controparte_2
L'opposta ha inoltre chiarito che ha conferito nel Controparte_2 dicembre 2019 in il ramo di azienda relativo al Controparte_4 mercato “dello sviluppo del grafene”. Tale conferimento di ramo di azienda dovrebbe comportare che alla convenuta debbano essere riconosciute provvigioni sulle fatture di verso Parte_1 Controparte_4
pagina 6 di 12 Deve ora essere riconosciuto che ha fondato la Controparte_1 sua domanda sull'allegazione di un contratto che sarebbe stato concluso con la controparte, contratto con il quale si sarebbe obbligata a procacciare affari che avrebbe concluso con Parte_1 una società con sede in Italia. ha prospettato che l'esecuzione del contratto da Controparte_1 parte sua sarebbe avvenuta in Italia. Tali allegazioni comportano che la giurisdizione sulla pretesa creditoria dell'attrice sia in capo all'autorità giudiziaria italiana, ai sensi dell'art. 7 reg. UE n. 1215/2012. Passando al merito della vicenda, la convenuta ha sostenuto che l'accordo relativo al procacciamento di affari a favore dell'attrice sarebbe stato raggiunto già nel 2018, pur senza la previsione della misura della provvigione da riconoscere a suo vantaggio. L'accordo anche sulla misura della provvigione sarebbe stato raggiunto, secondo la convenuta, in occasione dell'incontro del 16 ottobre 2018, avvenuto in un hotel di Milano. L'attrice ha invece sostenuto che un contratto con la controparte non sarebbe mai stato concluso. ha soltanto ammesso che vi Parte_1 erano state delle trattative dirette alla conclusione del contratto e che durante le stesse il suo legale rappresentante aveva specificato che l'accordo doveva essere concluso per iscritto. L'onere di dimostrare che era stato concluso il contratto che dovrebbe essere il titolo del credito fatto valere da CP_1 gravava ovviamente su quest'ultima e non è stato assolto.
[...]
Infatti, L'opposta ha chiesto di provare la conclusione del contratto con testimoni. Più precisamente, la difesa dell'opposta, nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ha chiesto l'ammissione dei capitoli di prova per testi diretti a provare 1) che il 16 ottobre 2018 si erano incontrati, in un hotel di Milano, il legale rappresentante di il legale rappresentante di Controparte_1 Parte_2
, , e il manager of sales di Parte_1 Persona_1 Parte_3
pagina 7 di 12 2) che in quell'occasione CP_2 Persona_2 PE ammise che era stato a mettere in contatto Parte_2
e 3) che in quell'incontro e Parte_1 Controparte_8 PE si accordarono nel senso che avrebbe Parte_2 Parte_1 riconosciuto a una provvigione pari al 20% sulle Controparte_1 somme incassate con la conclusione degli affari con CP_8
[...]
Si deve ribadire che il fatto che l'incontro tra , e PE CP_1
a Milano nell'ottobre 2018 sia avvenuto non è stato Per_2 contestato dalla parte attrice. Non è inoltre controverso che sia stato a mettere Parte_2 in contatto e . Parte_1 Parte_3
ha eccepito che il fatto controverso relativo alla Parte_1 conclusione del contratto di procacciamento di affari non poteva invece essere provato per testimoni, considerato il valore economico del relativo affare, e ha chiesto che il capitolo di prova sia dichiarato inammissibile per contrasto con l'art. 2721 c.c. Si deve prendere atto, su questo punto, che ha Controparte_1 affermato che le sue tesi e le conseguenti richieste di ammettere prove testimoniali erano avvalorante anche dalle copie di messaggi di posta elettronica del 21 ottobre 2018 e del 21 novembre 2018 sopra indicati e dalle bozze di contratto che sono state prodotte. ha voluto evidentemente considerare tali Controparte_1 documenti come un principio di prova per iscritto, idoneo a consentire di superare, ai sensi dell'art. 2724 n. 1) c.c. il limite di ammissibilità alla prova per testi sopra richiamato. In ogni caso, secondo l'attrice, tali documenti sarebbero elementi probatori che dovrebbero dimostrare la conclusione del contratto e dovrebbero imporre l'ammissione delle prove testimoniali che ha indicato nella memoria ai sensi dell'art. 183 n. 2) c.p.c. Il testo del messaggio trasmesso il 21 ottobre 2018 da a PE
è di questo tenore: “Buonasera , faccio Parte_2 Pt_2 seguito alla nostra conversazione della ulteriore cooperazione pagina 8 di 12 reciproca, con riferimento all'incontro di martedì scorso in Milano con il sig. Per_2
Mi dispiace che le trattative relative alla Tua (oppure di ) Pt_4 eventuale partecipazione in siano stati tesi e Parte_1 complicati senza alla fine poter giungere ad alcun accordo. Mi piacerebbe comunque raggiungere l'accordo con Te a livello commerciale per eventuali clienti che in futuro sarai interessato a proporre a . Come sai, stiamo trattando una possibile CP_5 collaborazione con il Gruppo Leonis. Come concordato durante il nostro incontro dello scorso martedì in caso in cui la trattativa con il Gruppo Leonis dovesse avere un seguito, Ti confermo che
riconoscerà a una commissione commerciale pari Parte_1 Part al 20% del fatturato totale che verrà incassato da CP_2
Le provvigioni commerciali Ti verranno accreditate, previo
[...] presentazione di regolare fattura, tramite bonifico bancario entro 5 giorni dalla data in cui riceverà le suddette somme. Parte_1
Ovviamente, come già concordato nella riunione di martedì questo accordo strettamente commerciale non ha alcuna relazione con la trattativa della siglata con in data 12/04/2018 e poi non Parte_6 Pt_4 andata in porto e per la quale andremo insieme a formalizzare le modalità di chiusura. Cordiali saluti Ivano”. È necessario riportare anche il contenuto del messaggio del 21 novembre 2018 inviato da : “Buongiorno , Ti PE Pt_2 comunico che è stato firmato il contratto con e stanno per Per_2 prendere inizio i primi test. Entro settimana prossima ti mando mandato firmato di esclusiva per il Gruppo Leonis s.p.a. alle condizioni concordate, ovvero provvigione 20% su tutti gli incassi ricevuti da dal suddetto cliente. Lo stesso contratto Parte_1 sarà esteso con un semplice allegato per altri eventuali clienti in futuro da te presentati e accettati da . Mi occorre Parte_1 sapere chi è la controparte in questo contratto, ovvero se
[...]
o come persona fisica ed i dati. Un CP_1 Parte_2 saluto ”. PE
pagina 9 di 12 La risposta inviata da con messaggio di posta Parte_2 elettronica lo stesso giorno è stata: “Ciao per quanto riguarda PE gli aspetti contrattuali scrivi direttamente al mio avvocato Pt_7
”.
[...]
Deve ora essere preso in considerazione un ulteriore argomento esposto dalla difesa di per escludere l'ammissibilità del Parte_1 capitolo di prova testimoniale diretto a dimostrare che il legale rappresentante di , durante l'incontro avvenuto a Milano Parte_1 il 16 ottobre 2018, aveva dichiarato che la società da lui gestita avrebbe riconosciuto ad delle provvigioni sugli Controparte_1 affari conclusi con nei termini sopra indicati. Controparte_8
La difesa dell'attrice ha infatti correttamente constatato che tale capitolo di prova non dimostrava la conclusione di un contratto di procacciamento di affari, come sostenuto dalla controparte, non essendo idoneo a dare conto di quale doveva essere il sinallagma contrattuale che le parti avrebbero concordato.
Tale capitolo, in sostanza, non dà conto di quale doveva essere la prestazione che doveva compiere per ottenere la Controparte_1 provvigione.
Se infatti, come risulta anche dai testi dei messaggi di posta elettronica sopra descritti, il “mandato” ad (o a Controparte_1
evidentemente nella seconda metà di novembre Parte_2
2018 non era chiaro neppure chi doveva essere l'incaricato di affari, stando al messaggio inviato da il 21 novembre 2018) PE doveva essere dato sulla base della conclusione dell'accordo commerciale tra e il compito Parte_1 Controparte_8 dell'incaricato di affari non era evidentemente quello di trovare un cliente per . Ciò appare avvalorato dalle bozze di Parte_1 contratti che sono state prodotte, nelle quali era stato specificato che l'incarico ad avrebbe dovuto essere limitato agli Controparte_1 affari tra e e non avrebbe potuto Parte_1 Controparte_8 comportare il riconoscimento alla stessa dei Controparte_1 compiti propri di un procacciatore di affari o di un agente o di un pagina 10 di 12 concessionario.
Effettivamente, avendo allegato la conclusione Controparte_1 di un contratto di procacciamento di affari, a fronte della contestazione avversaria, doveva fornire la prova compiuta di tale conclusione e quindi dell'accordo comprensivo anche delle specifiche obbligazioni a suo. In mancanza della previsione di tali specifiche obbligazioni, la sola prospettazione del pagamento di una commissione per affari conclusi da con una società con Parte_1 la quale la stessa aveva già raggiunto un accordo Parte_1 commerciale era evidentemente priva di causa e comunque non idonea a dimostrare la conclusione di un contratto sinallagmatico di procacciamento di affari.
È opportuno precisare che le obbligazioni che dovevano gravare su non risultano specificate con chiarezza neppure Controparte_1 nelle bozze di contratto prodotte in questo giudizio. Deve pertanto essere ribadita l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale sopra indicati, già dichiarata con l'ordinanza depositata il 30 novembre 2023.
Gli altri capitoli di prova testimoniale proposti da , Parte_1 diretti a dimostrare la corretta liquidazione del credito esposta nella fattura prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo, erano di conseguenza irrilevanti.
Era inoltre di conseguenza irrilevante l'ordine di esibizione chiesto dall'opposta. L'opposizione deve pertanto essere accolta e deve essere dichiarato che non sussiste il credito vantato da per attività Parte_8 di procacciatore di affari incaricato da esposto nel Parte_1 ricorso monitorio. Le spese seguono la soccombenza e, considerato che l'attività istruttoria è stata limitata all'esame dei pochi documenti prodotti dalle parti, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: In accoglimento dell'opposizione, accerta che non sussiste il credito vantato per attività di procacciatore di affari Controparte_1 incaricato da riconosciuto nel decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, che, per l'effetto, revoca. Condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in 10.000 euro per compensi, 406,5 euro per esborsi, oltre 15% sui compensi a titolo di spese generali e accessori di legge, se dovuti. Varese, 10 settembre 2024
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2483/2022 R.G. promossa da
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo
Silvio Jorio e Carlo Amedeo Tabellini, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti difensori sito in Torino, via Campana, 36,
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Baù, del foro di Padova, e Davide Savio, del foro di Vicenza,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza del 27 febbraio 2024. Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI
(di seguito, ) si è opposta al decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 617/2022 emesso da questo Tribunale il 22 giugno
2022, depositato il 23 giugno 2022, con cui le è stato ingiunto di pagina 1 di 12 pagare a la somma di 80.122 euro, gli interessi ai Controparte_1 sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura indicata nel ricorso monitorio al saldo e le spese legali liquidate in 2.135 euro per compensi, 406,5 euro per esborsi, oltre spese generali, accessori di legge e “successive occorrende”.
nel ricorso monitorio, datato 31 marzo 2022, si Controparte_1 era limitata a sostenere di essere creditrice di per la Parte_1 somma di 80.122 euro “a seguito di attività di procacciamento di affari” e che il suo credito era “comprovato” dalla “fattura n. 14/2021 del 02/09/2021” (prodotta in copia come doc. 3 del ricorso), annotata nell'estratto autentico di scritture contabili prodotto in copia con il ricorso.
Il giudice del monitorio, con decreto datato 21 aprile 2022, ha chiesto chiarimenti a “circa la motivazione che Controparte_1 ha portato a convenire in giudizio avanti al Giudice Italiano la società convenuta avente la sede legale in altro Stato membro dell'UE (Repubblica Ceca), anche in ragione della vigente disciplina dell'Ingiunzione di Pagamento Europea”. ha di conseguenza depositato nel procedimento Controparte_1 monitorio una memoria, con la quale ha chiarito di ritenere sussistente la giurisdizione del Tribunale adito ex art. 7 lett. b) secondo trattino reg. UE n. 1215/2012, considerato che il suo credito aveva titolo in un contratto di prestazione di servizi e che tali servizi erano stati prestati in Italia.
Più precisamente, con la citata memoria, ha Controparte_1 affermato: “Nel caso di specie, la ricorrente ha agito in qualità di procacciatore di affari per favorire la conclusione di contratti di fornitura tra l'odierna debitrice e le società Parte_1 italiane e Controparte_2 Controparte_3
I servizi prestati da si sono dunque svolti in Controparte_1
Italia, in quanto ha sede ed opera in Italia e ha CP_1 organizzato e partecipato a vari incontri tra , Parte_1
e . Controparte_2 Controparte_4
pagina 2 di 12 ha concluso tale memoria con la specificazione Controparte_1 che era una sua facoltà quella di avvalersi del procedimento monitorio regolato dagli artt. 633 ss. c.p.c. in luogo del procedimento diretto a conseguire un'ingiunzione di pagamento europea.
Il giudice del monitorio, dopo aver ottenuto i chiarimenti che aveva sollecitato, ha emesso il decreto ingiuntivo che è stato poi impugnato dalla parte attrice.
ha sostenuto, nella citazione, che la notifica del decreto Parte_1 ingiuntivo dovrebbe essere considerata nulla perché con la stessa non aveva ricevuto anche la memoria a chiarimenti depositata nel procedimento monitorio dalla controparte, memoria che era stata menzionata nel decreto ingiuntivo. L'eccezione non ha fondamento, dato che l'art. 643 c.p.c. impone al creditore la notifica all'ingiunto soltanto del ricorso e del decreto ingiuntivo.
ha inoltre eccepito la carenza di giurisdizione del Parte_1 giudice italiano con riferimento alla fattispecie in esame, che dovrebbe essere decisa dall'autorità giudiziaria della Repubblica Ceca. L'opponente ha in particolare sostenuto che l'opposta non avrebbe allegato con chiarezza, in sede monitoria, i fatti che dovrebbero portare a ritenere concluso il contratto di procacciamento di affari che dovrebbe essere il titolo del credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
ha anche specificato come si sarebbero svolti i fatti che Parte_1 hanno condotto a questa controversia. L'attrice ha infatti sostenuto che il suo legale rappresentante,
[...]
, era “entrato in contatto” nell'ottobre 2018 con PE [...]
(società con la quale ha avuto in seguito rapporti CP_2 commerciali “fino all'incirca alla fine del 2019”). L'opponente, nel seguito della citazione introduttiva di questo processo, ha al riguardo aggiunto: “In considerazione del ruolo che pagina 3 di 12 in questo promettente incontro aveva rivestito il sig. Pt_2
– socio e amministratore della e conoscente
[...] CP_1 di ambo le parti -, il sig. gli aveva prefigurato il PE riconoscimento di una commissione, richiedendo a tal fine la stipulazione di un contratto scritto, che tuttavia non è mai stato concluso”.
ha quindi sottolineato che il suo legale rappresentante CP_5 aveva specificato che non intendeva vincolarsi “con un semplice scambio verbale”, ma con un contratto stipulato per iscritto. Tale contratto però non è mai stato firmato dalle parti. In particolare, i legali dell'odierna opposta inviarono il 4 dicembre
2019 a una bozza di accordo, seguita dalle osservazioni Parte_1 dell'odierna attrice e da una versione aggiornata, trasmessa il 17 dicembre 2018. Le trattative proseguirono nel mese di gennaio 2019, ma non portarono alla conclusione del contratto. L'attrice ha quindi sostenuto che tale svolgimento della complessiva vicenda deve condurre alla conclusione che la pretesa avversaria non può fondarsi su un contratto e che quindi non è applicabile l'art. 7 lett. b) secondo trattino del reg. UE n. 1215/2012, con conseguente necessità di far riferimento all'art. 4 reg. UE cit. La giurisdizione sulla controversia dovrebbe quindi essere in capo all'autorità giudiziaria della Repubblica Ceca, dove ha sede
. Parte_1
L'opponente ha inoltre sottolineato che la mancanza di un contratto vincolante tra le parti dovrebbe condurre a qualificare la domanda avversaria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo come relativa ad un arricchimento senza causa, con conseguente necessità di applicare la normativa della Repubblica Ceca. Per il caso in cui l'eccezione di rito dovesse essere respinta, l'opponente ha sostenuto che la pretesa avversaria fatta valere in sede monitoria è infondata nel merito, visto che i fatti sopra esposti dimostrano comunque che non è stato concluso tra le parti alcun contratto di procacciamento di affari. pagina 4 di 12 In subordine, l'opponente ha sostenuto che il contratto con la controparte poteva essere al più qualificato come mediazione, da dichiarare nullo perché non aveva provveduto Controparte_1 alla necessaria dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 73 D. Lgs. n. 59/2010. In via ulteriormente subordinata, ha Parte_1 eccepito la prescrizione del credito di ai sensi Controparte_1 dell'art. 2950 c.c. In via ulteriormente subordinata, l'attrice ha eccepito l'infondatezza del credito avversario per gli affari relativi a Controparte_6 si è costituita e ha replicato all'eccezione di rito, Controparte_1 precisando che “il dott. era “entrato in contatto” nel 2017 CP_1 con , che aveva espresso la sua esigenza di reperire Parte_1 nuovi clienti per i suoi affari. La difesa dell'opposta ha aggiunto: “Il dott. e CP_1
decidevano quindi di intraprendere una Parte_1 collaborazione commerciale volta ad espandere la clientela di quest'ultima. L'attività posta in essere dall'odierna convenuta opposta era proficua, tant'è che quest'ultima metteva in contatto Parte_1 con la società . Controparte_7
Quale corrispettivo per l'affare procurato, e Parte_1 [...] concordavano che sarebbe stata riconosciuta a CP_1 quest'ultima una provvigione nella misura del 20% su quanto incassato in relazione agli ordini effettuati da (e poi CP_2 dalla società per le ragioni che si avrà modo di chiarire CP_3 nel prosieguo).
In particolare, un accordo in tal senso si perfezionava tra il dott.
, legale rappresentante di e il dott. Persona_1 Parte_1
legale rappresentante di , in Parte_2 CP_1 occasione di un incontro tenutosi il giorno martedì 16.10.2018 presso l'Hotel Milano SC …. alla presenza anche del sig.
[...]
allora manager of sales presso ”. Persona_2 CP_2
La convenuta ha aggiunto che aveva poi confermato tale PE
pagina 5 di 12 accordo con un messaggio di posta elettronica inviato a Pt_2 il 21 ottobre 2018, specificando che, nel caso in cui le
[...] trattative con fossero andate a buon fine, Controparte_2
avrebbe riconosciuto a “una commissione Parte_1 CP_1 commerciale pari al 20% del fatturato totale che verrà incassato da
. Controparte_2
La convenuta ha prodotto anche una copia di un altro messaggio di posta elettronica diretto a e trasmesso in data 21 Parte_2 novembre 2018 da , messaggio con il quale quest'ultimo PE aveva preannunciato l'invio, nel corso della settimana successiva, di un mandato sottoscritto contenente la previsione di una “esclusiva” per il cliente con provvigione del 20% sul Controparte_2 fatturato verso tale cliente. rispose con un suo messaggio di posta elettronica, Parte_2 inviato sempre il 21 novembre 2018, invitando il suo interlocutore a rivolgersi ai suoi avvocati “per quanto riguarda[va] gli aspetti contrattuali”. L'opposta ha sostenuto che questo ultimo messaggio era diretto soltanto ad avere una migliore regolamentazione degli aspetti di dettaglio di un accordo già comunque raggiunto sugli elementi essenziali del complessivo affare, come soprattutto la misura della provvigione. La convenuta ha ammesso che l'accordo sugli aspetti di dettaglio della vicenda non fu raggiunto. ha però aggiunto che ottenne, grazie Controparte_1 Parte_1 alla sua attività, tenuta in adempimento degli obblighi che aveva assunto, la conclusione di due contratti con Controparte_2
L'opposta ha inoltre chiarito che ha conferito nel Controparte_2 dicembre 2019 in il ramo di azienda relativo al Controparte_4 mercato “dello sviluppo del grafene”. Tale conferimento di ramo di azienda dovrebbe comportare che alla convenuta debbano essere riconosciute provvigioni sulle fatture di verso Parte_1 Controparte_4
pagina 6 di 12 Deve ora essere riconosciuto che ha fondato la Controparte_1 sua domanda sull'allegazione di un contratto che sarebbe stato concluso con la controparte, contratto con il quale si sarebbe obbligata a procacciare affari che avrebbe concluso con Parte_1 una società con sede in Italia. ha prospettato che l'esecuzione del contratto da Controparte_1 parte sua sarebbe avvenuta in Italia. Tali allegazioni comportano che la giurisdizione sulla pretesa creditoria dell'attrice sia in capo all'autorità giudiziaria italiana, ai sensi dell'art. 7 reg. UE n. 1215/2012. Passando al merito della vicenda, la convenuta ha sostenuto che l'accordo relativo al procacciamento di affari a favore dell'attrice sarebbe stato raggiunto già nel 2018, pur senza la previsione della misura della provvigione da riconoscere a suo vantaggio. L'accordo anche sulla misura della provvigione sarebbe stato raggiunto, secondo la convenuta, in occasione dell'incontro del 16 ottobre 2018, avvenuto in un hotel di Milano. L'attrice ha invece sostenuto che un contratto con la controparte non sarebbe mai stato concluso. ha soltanto ammesso che vi Parte_1 erano state delle trattative dirette alla conclusione del contratto e che durante le stesse il suo legale rappresentante aveva specificato che l'accordo doveva essere concluso per iscritto. L'onere di dimostrare che era stato concluso il contratto che dovrebbe essere il titolo del credito fatto valere da CP_1 gravava ovviamente su quest'ultima e non è stato assolto.
[...]
Infatti, L'opposta ha chiesto di provare la conclusione del contratto con testimoni. Più precisamente, la difesa dell'opposta, nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ha chiesto l'ammissione dei capitoli di prova per testi diretti a provare 1) che il 16 ottobre 2018 si erano incontrati, in un hotel di Milano, il legale rappresentante di il legale rappresentante di Controparte_1 Parte_2
, , e il manager of sales di Parte_1 Persona_1 Parte_3
pagina 7 di 12 2) che in quell'occasione CP_2 Persona_2 PE ammise che era stato a mettere in contatto Parte_2
e 3) che in quell'incontro e Parte_1 Controparte_8 PE si accordarono nel senso che avrebbe Parte_2 Parte_1 riconosciuto a una provvigione pari al 20% sulle Controparte_1 somme incassate con la conclusione degli affari con CP_8
[...]
Si deve ribadire che il fatto che l'incontro tra , e PE CP_1
a Milano nell'ottobre 2018 sia avvenuto non è stato Per_2 contestato dalla parte attrice. Non è inoltre controverso che sia stato a mettere Parte_2 in contatto e . Parte_1 Parte_3
ha eccepito che il fatto controverso relativo alla Parte_1 conclusione del contratto di procacciamento di affari non poteva invece essere provato per testimoni, considerato il valore economico del relativo affare, e ha chiesto che il capitolo di prova sia dichiarato inammissibile per contrasto con l'art. 2721 c.c. Si deve prendere atto, su questo punto, che ha Controparte_1 affermato che le sue tesi e le conseguenti richieste di ammettere prove testimoniali erano avvalorante anche dalle copie di messaggi di posta elettronica del 21 ottobre 2018 e del 21 novembre 2018 sopra indicati e dalle bozze di contratto che sono state prodotte. ha voluto evidentemente considerare tali Controparte_1 documenti come un principio di prova per iscritto, idoneo a consentire di superare, ai sensi dell'art. 2724 n. 1) c.c. il limite di ammissibilità alla prova per testi sopra richiamato. In ogni caso, secondo l'attrice, tali documenti sarebbero elementi probatori che dovrebbero dimostrare la conclusione del contratto e dovrebbero imporre l'ammissione delle prove testimoniali che ha indicato nella memoria ai sensi dell'art. 183 n. 2) c.p.c. Il testo del messaggio trasmesso il 21 ottobre 2018 da a PE
è di questo tenore: “Buonasera , faccio Parte_2 Pt_2 seguito alla nostra conversazione della ulteriore cooperazione pagina 8 di 12 reciproca, con riferimento all'incontro di martedì scorso in Milano con il sig. Per_2
Mi dispiace che le trattative relative alla Tua (oppure di ) Pt_4 eventuale partecipazione in siano stati tesi e Parte_1 complicati senza alla fine poter giungere ad alcun accordo. Mi piacerebbe comunque raggiungere l'accordo con Te a livello commerciale per eventuali clienti che in futuro sarai interessato a proporre a . Come sai, stiamo trattando una possibile CP_5 collaborazione con il Gruppo Leonis. Come concordato durante il nostro incontro dello scorso martedì in caso in cui la trattativa con il Gruppo Leonis dovesse avere un seguito, Ti confermo che
riconoscerà a una commissione commerciale pari Parte_1 Part al 20% del fatturato totale che verrà incassato da CP_2
Le provvigioni commerciali Ti verranno accreditate, previo
[...] presentazione di regolare fattura, tramite bonifico bancario entro 5 giorni dalla data in cui riceverà le suddette somme. Parte_1
Ovviamente, come già concordato nella riunione di martedì questo accordo strettamente commerciale non ha alcuna relazione con la trattativa della siglata con in data 12/04/2018 e poi non Parte_6 Pt_4 andata in porto e per la quale andremo insieme a formalizzare le modalità di chiusura. Cordiali saluti Ivano”. È necessario riportare anche il contenuto del messaggio del 21 novembre 2018 inviato da : “Buongiorno , Ti PE Pt_2 comunico che è stato firmato il contratto con e stanno per Per_2 prendere inizio i primi test. Entro settimana prossima ti mando mandato firmato di esclusiva per il Gruppo Leonis s.p.a. alle condizioni concordate, ovvero provvigione 20% su tutti gli incassi ricevuti da dal suddetto cliente. Lo stesso contratto Parte_1 sarà esteso con un semplice allegato per altri eventuali clienti in futuro da te presentati e accettati da . Mi occorre Parte_1 sapere chi è la controparte in questo contratto, ovvero se
[...]
o come persona fisica ed i dati. Un CP_1 Parte_2 saluto ”. PE
pagina 9 di 12 La risposta inviata da con messaggio di posta Parte_2 elettronica lo stesso giorno è stata: “Ciao per quanto riguarda PE gli aspetti contrattuali scrivi direttamente al mio avvocato Pt_7
”.
[...]
Deve ora essere preso in considerazione un ulteriore argomento esposto dalla difesa di per escludere l'ammissibilità del Parte_1 capitolo di prova testimoniale diretto a dimostrare che il legale rappresentante di , durante l'incontro avvenuto a Milano Parte_1 il 16 ottobre 2018, aveva dichiarato che la società da lui gestita avrebbe riconosciuto ad delle provvigioni sugli Controparte_1 affari conclusi con nei termini sopra indicati. Controparte_8
La difesa dell'attrice ha infatti correttamente constatato che tale capitolo di prova non dimostrava la conclusione di un contratto di procacciamento di affari, come sostenuto dalla controparte, non essendo idoneo a dare conto di quale doveva essere il sinallagma contrattuale che le parti avrebbero concordato.
Tale capitolo, in sostanza, non dà conto di quale doveva essere la prestazione che doveva compiere per ottenere la Controparte_1 provvigione.
Se infatti, come risulta anche dai testi dei messaggi di posta elettronica sopra descritti, il “mandato” ad (o a Controparte_1
evidentemente nella seconda metà di novembre Parte_2
2018 non era chiaro neppure chi doveva essere l'incaricato di affari, stando al messaggio inviato da il 21 novembre 2018) PE doveva essere dato sulla base della conclusione dell'accordo commerciale tra e il compito Parte_1 Controparte_8 dell'incaricato di affari non era evidentemente quello di trovare un cliente per . Ciò appare avvalorato dalle bozze di Parte_1 contratti che sono state prodotte, nelle quali era stato specificato che l'incarico ad avrebbe dovuto essere limitato agli Controparte_1 affari tra e e non avrebbe potuto Parte_1 Controparte_8 comportare il riconoscimento alla stessa dei Controparte_1 compiti propri di un procacciatore di affari o di un agente o di un pagina 10 di 12 concessionario.
Effettivamente, avendo allegato la conclusione Controparte_1 di un contratto di procacciamento di affari, a fronte della contestazione avversaria, doveva fornire la prova compiuta di tale conclusione e quindi dell'accordo comprensivo anche delle specifiche obbligazioni a suo. In mancanza della previsione di tali specifiche obbligazioni, la sola prospettazione del pagamento di una commissione per affari conclusi da con una società con Parte_1 la quale la stessa aveva già raggiunto un accordo Parte_1 commerciale era evidentemente priva di causa e comunque non idonea a dimostrare la conclusione di un contratto sinallagmatico di procacciamento di affari.
È opportuno precisare che le obbligazioni che dovevano gravare su non risultano specificate con chiarezza neppure Controparte_1 nelle bozze di contratto prodotte in questo giudizio. Deve pertanto essere ribadita l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale sopra indicati, già dichiarata con l'ordinanza depositata il 30 novembre 2023.
Gli altri capitoli di prova testimoniale proposti da , Parte_1 diretti a dimostrare la corretta liquidazione del credito esposta nella fattura prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo, erano di conseguenza irrilevanti.
Era inoltre di conseguenza irrilevante l'ordine di esibizione chiesto dall'opposta. L'opposizione deve pertanto essere accolta e deve essere dichiarato che non sussiste il credito vantato da per attività Parte_8 di procacciatore di affari incaricato da esposto nel Parte_1 ricorso monitorio. Le spese seguono la soccombenza e, considerato che l'attività istruttoria è stata limitata all'esame dei pochi documenti prodotti dalle parti, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: In accoglimento dell'opposizione, accerta che non sussiste il credito vantato per attività di procacciatore di affari Controparte_1 incaricato da riconosciuto nel decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, che, per l'effetto, revoca. Condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in 10.000 euro per compensi, 406,5 euro per esborsi, oltre 15% sui compensi a titolo di spese generali e accessori di legge, se dovuti. Varese, 10 settembre 2024
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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