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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3053/2020 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 1083/72019, pubblicata in data 5.12.2019, vertente t r a in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Golia (C.F.
) e Maria Laura Buccarelli (C.F. C.F._1
, C.F._2
APPELLANTE
e
C.F. ; CP_1 C.F._3
(C.F. ); CP_2 C.F._4
quali ex soci della , rappresentati e difesi Controparte_3 dall'avv. Mariagiuseppina Marzano (C.F. ), C.F._5
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 9.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 25 febbraio 2015, la proponeva CP_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 31622/14 del 10 dicembre
2014 e notificato il successivo 21 dicembre, con il quale Tribunale di
Napoli le aveva ingiunto il pagamento in favore di (d'ora Parte_1
Parte innanzi, per brevità, anche: “ ”) della somma di €. €. 475.099,01, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 per forniture di merci e servizi.
Con la spiegata opposizione, la chiedeva all'adito giudice di CP_3
“dichiarare l'inefficacia e/o nullità e revocare l'opposto decreto per i motivi tutti di cui ai punti 1) e 2) della premessa e/o dichiarare l'esatto importo dovuto, qualora dovuto, dalla a favore Controparte_3 dell'opposta per i motivi di cui in premessa. Condannare la
[...]
al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla CO [...]
, domanda che si formula in via riconvenzionale ed in Controparte_3
compensazione con gli eventuali importi che fossero ritenuti dovuti dall'opponente all'opposta, nella misura di €. 500.000,00 o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà equa e giusta”.
La cooperativa opposta si costituiva in giudizio, instando per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo ed integrale rigetto della spiegata domanda riconvenzionale.
Il giudizio, dichiarato interrotto per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della era riassunto da e CP_3 CP_1 CP_2
, nella qualità di soci della detta società.
[...]
Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: “accoglie
l'opposizione e revoca il decreto opposto nr. 7878/14; condanna l'opposta
, in persona del legale rapp.te p.t., al CO
pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti che liquida in euro
1241,00 per spese ed 11.472,00 per compensi professionali oltre iva, cpa
e rimb. Forf. come per legge”.
Osservava il primo giudice che “i soci rispondono degli obblighi societari nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione per cui semmai i
2 signori e fossero in qualche modo obbligati, comunque ciò CP_1 CP_2 non sarebbe per l'intero credito e neanche in solido”. Riteneva, inoltre che, essendo stata la società cancellata “sarebbe stato onere CP_3
probatorio della che ha promosso azione di adempimento, Pt_1 dimostrare l'eventuale contenuto della responsabilità dei soci”, richiamando a sostegno della decisione l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui “cancellata la società, i relativi debiti non si estinguono ma sono oggetto di una vicenda che la giurisprudenza assimila alla successione di un defunto, in dipendenza della quale i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali, conservando, il debito originario della società, intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica
(cfr. Cass. Civ. n. 5113/2003) nei limiti in cui abbiano ricevuto utili in base
a riparto, a seguito di bilancio finale di liquidazione. Da tale ultima condizione dipende la possibilità di proseguire o instaurare l'azione da parte del creditore sociale>> (cfr. Cass. Civ. n. 7676 n. 7679 e nr. 19453 del 2012). E' il creditore il quale intenda agire nei confronti del socio a essere tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo (vale a dire la sua legittimazione passiva) (cfr. Cass. Civ. n.
13259 del 2015)”.
Nel caso di specie, il Tribunale riteneva che parte opposta non avesse assolto a tale onere probatorio, non avendo prodotto in atti il bilancio finale di liquidazione della unico documento attraverso il quale CP_3 dimostrare la “legittimazione passiva” dei soci e . CP_1 CP_2
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato in data 07/09/2020, ha proposto appello la PAC per i motivi di seguito indicati, chiedendo a questa Corte di: “annullare e/o integralmente riformare l'impugnata sentenza n. 10831/19 pubblicata dal Tribunale di Napoli il 5 dicembre
2019, non notificata, e per le motivazioni di cui sopra: dichiarare fondata la domanda proposta dalla e per l'effetto condannare i Controparte_5
sigg.ri e , nella qualità di ex soci della CP_1 CP_2
società in solido tra loro al pagamento della somma di euro CP_3
475.099,01, oltre interessi ex d.lvo 231/02; per l'effetto dell'accoglimento del presente appello, disporre la restituzione della somma di euro
14.100,46 anticipata al procuratore antistatario con gli interessi dalla data
3 della ricezione della stessa al saldo effettivo;
condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i grado di giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio e , chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 21 marzo 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 14.7.2024, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo per l'udienza del 9 gennaio 2025, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione, rimessa per effetto della sentenza 7425/2023 della
Cassazione civile sez. trib., inerente al regime processuale della responsabilità dei soci per i debiti della società estinta, onde chiarire se la condizione fissata dall'art. 2495 c.c. (ovvero l'esistenza di riparti dell'attivo sociale goduti sulla base del bilancio finale di liquidazione), si rifletta sul requisito dell'interesse ad agire in capo al creditore sociale, od incida sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e di chiarire, in argomento, le specifiche ripercussioni in punto di onere della prova.
All'udienza del 9.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in CP_4
cui ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva in capo ai soci, destinati invece a succedere nei debiti già facenti capo alla società cancellata, a prescindere dall'aver o meno goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, la prova della legittimazione passiva dei soci sarebbe “in re ipsa, ovvero dagli stessi Parte_2 allegata e comprovata allorquando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
110 cpc, hanno riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nella qualità di ex soci della a nulla valendo in contrario che CP_3 non sia stata data prova di un riparto a loro favore in sede di liquidazione”.
4 La sussistenza di un limite di responsabilità, asseritamente mai opposto dagli odierni appellati, avrebbe potuto riverberare i propri effetti solo sull'eventuale interesse ad agire del creditore, ma non di certo sulla loro legittimazione passiva. La mancanza di prova in ordine alla responsabilità dei soci non eliderebbe l'interesse del creditore a vedere accertato giudizialmente il proprio credito “fosse anche solo per portarlo a perdita per motivi puramente fiscali, o per l'eventualità di sopravvenienze attive o anche per la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione”.
Infine, la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui il primo giudice ha escluso la responsabilità solidale degli ex soci.
L'appello non può essere accolto.
Come è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina ipso facto l'estinzione, atteso che, a seguito della riforma del diritto societario, attuata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (entrata in vigore il ° gennaio 2004) la formalità della cancellazione ha assunto la medesima efficacia costitutiva che per le società di capitali riveste la formalità dell'iscrizione, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo (Cass., Sez. U., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e
4062).
Con le note sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, le stesse Sezioni
Unite hanno poi chiarito che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, che interviene nel processo (come nel caso in esame), viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono (il che sacrificherebbe ingiustamente i diritti dei creditori sociali), ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate. Ne discende che i soci successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all'ente - la cui estinzione è in parte equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. - in situazione di
5 litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale
Come correttamente ritenuto dall'impugnante, le SS.UU. hanno dunque individuato sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'e' fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire e non sulla legittimazione passiva del socio medesimo, con l'ulteriore specificazione che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie.
Le successive sentenza della Suprema Corte hanno poi, tuttavia, affrontato la questione, richiamando principi ora di natura processuale, ora di natura sostanziale e ponendoli a fondamento di percorsi argomentativi diversificati, tanto che, con sentenza 7425/2023 della Cassazione civile sez. trib., è stata rimessa per l'eventuale assegnazione della causa alle
Sezioni Unite alle SS.UU., la questione inerente al regime processuale della responsabilità dei soci per i debiti della società estinta, al fine di chiarire se la condizione fissata dall'art. 2495 c.c. (ovvero l'esistenza di riparti dell'attivo sociale goduti sulla base del bilancio finale di liquidazione), si riletta sul requisito dell'interesse ad agire in capo al creditore sociale, od incida sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e di chiarire, in argomento, le specifiche ripercussioni in punto di onere della prova.
Invero, secondo un primo orientamento (cfr. Cass., 5 novembre 2021, n.
31904), il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla legittimazione processuale degli ex soci ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla
6 ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si siano trasferiti ai soci. La circostanza che nessuna somma sia stata ripartita ai soci succeduti per mancanza di attivo non incide sulla legittimazione dei soci, giacché non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei loro confronti l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società e che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente neanche ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del fisco creditore.
L'effettiva liquidazione e ripartizione dell'attivo, secondo questo orientamento, non può ritenersi presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità stessa di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Il creditore potrebbe avere interesse al mero accertamento del diritto e l'eventuale insussistenza di attivo distribuito potrebbe incidere sulla esigibilità del credito in fase esecutiva (Cassn.
5988. 2017; n. 1713/2018 n. 9672/2018; Cass. n. 14446;/2018; n.
897/2019; Cass. n. 33582/2019; Cass. n. 12758/2020; Cass. n.
26402/2020; Cass. Sez. Un., 15 gennaio n. 619/2021; Cass. n. 272022).
Secondo un altro orientamento, è necessario provare sia la reale percezione delle somme, sia l'entità di tali somme e tale onere probatorio incombe sul creditore che intende agire contro i soci, secondo il normale riparto dell'onere della prova e in applicazione del principio che l'onere della prova incombe su chi pretende di far valere un diritto. Spetta, dunque, al creditore (che pretende) e non al debitore, l'onere della prova dell'azionata pretesa (art. 2697 c.c.) e grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cass. 26 n. 13259/2015; Cass. n. 23916/2016; Cass. n.
2444/2017; Cass. n. 15474/2017; Cass. n. 31933/2019; Cass. n.
521/2020).
Un ulteriore orientamento assume, ancora, che, nel caso di società di
7 capitali, gli ex soci possono ritenersi subentrati dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione e che l'accertamento di tali circostanze costituisca presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c. e, come tale, in presenza di contestazione sul punto, va provata dal soggetto che si costituisce in giudizio l'insussistenza della legittimazione ad causam; in particolare, il soggetto che nel corso del giudizio si costituisce nella qualità di successore universale della società estinta ha l'onere di fornire, in presenza di contestazione sul punto, la prova della asserita qualità di socio, dimostrazione da ritenersi ammissibile anche, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., in quanto per l'appunto diretta a comprovare, sotto il profilo detto, l'ammissibilità del ricorso
(Cass., 5 novembre 2021, n. 31904; Cass., 16 novembre 2020, n. 25869;
Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444).
A fronte di tali diversificate ricostruzioni le SS.UU., nella sentenza n.
3625/2025, richiamati i noti arresti di Cass. SSUU, 12 marzo 2013, nn.
6070, 6071 e 6072, hanno ribadito che, <sul piano sostanziale, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, "si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato,
8 a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo". Mentre, sul piano processuale, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, in modo tale che qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, "si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.">>
Inoltre, nella suddetta sentenza, viene ancora una volta affermato, sempre conformemente ai predetti approdi giurisprudenziali, che: <<”Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo".
Secondo il dictum delle Sezioni Unite, quindi, “quella di cui all'articolo 2495 secondo comma (percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali) è condizione dell'azione inerente non alla legittimazione passiva
(ad causam) bensì all'interesse ad agire”.
Quanto alla mancata percezione di somme da parte dei soci, la Suprema
Corte precisa che tale circostanza, di per sé, “non esclude l'interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie
o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa. E vertendosi appunto di condizione dell'azione, in caso di contestazione è il creditore sociale che agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui all'articolo 2495 secondo comma”.
Con riferimento all'onere della prova, le Sezioni Unite ribadiscono poi
“sempre nel solco tracciato nel 2013”, “che il fatto consistente nella percezione di somme rinvenienti dal bilancio finale di liquidazione non
9 funge soltanto da misura o tetto massimo dell'esposizione debitoria del socio ("fino alla concorrenza", come si legge nell'art. 2495 cod. civ.), ma attiene, in effetti, anche ed in primo luogo ad una condizione dell'azione, come tale demandata alla prova della parte attrice: quella però non della legittimazione ma dell'interesse ad agire”, precisando altresì che “il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto nei confronti del socio pur in assenza di riparto di liquidazione a favore di questi, come nel caso, che le stesse Sezioni Unite hanno considerato, di escussione di garanzie di terzi, ovvero di diritti e beni che, per quanto non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, siano ad esso attribuiti in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Ciò posto, l'art. 2495 c.c. (secondo cui la condizione che consente ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, è che i soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione) delimita l'interesse ad agire del creditore, che non è tuttavia escluso, pur in caso di mancata percezione di somme in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa.
Vertendosi, quindi, in tema di condizione dell'azione, in caso di contestazione è il creditore sociale a dover provare i detti presupposti.
Nella fattispecie in esame, a fronte della contestazione dei soci, che hanno espressamente dichiarato di non aver percepito alcunché, a seguito della liquidazione della società, alcun elemento di segno contrario risulta fornito dall'odierno appellante, che nulla ha allegato né provato, al fine di giustificare l'interesse ad agire nei confronti dei soci, limitandosi a rivendicare un generico, nonché ipotetico e non meglio specificato interesse all'accertamento del credito per “portarlo a perdita per motivi puramente fiscali o per l'eventualità di sopravvenienze attive o anche per la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione”.
Se dunque il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, fa riferimento, in maniera imprecisa ed erronea, ad un difetto di prova che comporterebbe il difetto di legittimazione passiva dei soci (“Nel caso in
10 esame, parte opposta non ha assolto tale onere probatorio, non avendo prodotto in atti il bilancio finale di liquidazione della unico CP_3
documento attraverso il quale dimostrare la legittimazione passiva dei signori e , ragion per cui le domande formulate dalla CP_1 CP_2 opposta vanno rigettate ed il decreto opposto va revocato”), purtuttavia, la decisione deve essere confermata in virtù del diverso percorso motivazionale sin qui esposto, non avendo, si ribadisce, la società appellante adeguatamente giustificato attraverso concrete specifiche allegazioni e prove il proprio interesse ad agire nei confronti dei soci della società cancellata, i quali hanno invece contestato di nulla aver percepito a seguito della liquidazione della società.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Considerati i contrasti e mutamenti di indirizzo rispetto alle complesse questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n.
77/2018.
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n.
228/2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo per l'impugnazione proposta, in quanto è stata rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 07/09/2020, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10831/2019, pubblicata in data 5.12.2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
11 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente (versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis).
Così deciso in Napoli il 17 aprile 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3053/2020 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 1083/72019, pubblicata in data 5.12.2019, vertente t r a in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Golia (C.F.
) e Maria Laura Buccarelli (C.F. C.F._1
, C.F._2
APPELLANTE
e
C.F. ; CP_1 C.F._3
(C.F. ); CP_2 C.F._4
quali ex soci della , rappresentati e difesi Controparte_3 dall'avv. Mariagiuseppina Marzano (C.F. ), C.F._5
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 9.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 25 febbraio 2015, la proponeva CP_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 31622/14 del 10 dicembre
2014 e notificato il successivo 21 dicembre, con il quale Tribunale di
Napoli le aveva ingiunto il pagamento in favore di (d'ora Parte_1
Parte innanzi, per brevità, anche: “ ”) della somma di €. €. 475.099,01, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 per forniture di merci e servizi.
Con la spiegata opposizione, la chiedeva all'adito giudice di CP_3
“dichiarare l'inefficacia e/o nullità e revocare l'opposto decreto per i motivi tutti di cui ai punti 1) e 2) della premessa e/o dichiarare l'esatto importo dovuto, qualora dovuto, dalla a favore Controparte_3 dell'opposta per i motivi di cui in premessa. Condannare la
[...]
al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla CO [...]
, domanda che si formula in via riconvenzionale ed in Controparte_3
compensazione con gli eventuali importi che fossero ritenuti dovuti dall'opponente all'opposta, nella misura di €. 500.000,00 o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà equa e giusta”.
La cooperativa opposta si costituiva in giudizio, instando per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo ed integrale rigetto della spiegata domanda riconvenzionale.
Il giudizio, dichiarato interrotto per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della era riassunto da e CP_3 CP_1 CP_2
, nella qualità di soci della detta società.
[...]
Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: “accoglie
l'opposizione e revoca il decreto opposto nr. 7878/14; condanna l'opposta
, in persona del legale rapp.te p.t., al CO
pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti che liquida in euro
1241,00 per spese ed 11.472,00 per compensi professionali oltre iva, cpa
e rimb. Forf. come per legge”.
Osservava il primo giudice che “i soci rispondono degli obblighi societari nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione per cui semmai i
2 signori e fossero in qualche modo obbligati, comunque ciò CP_1 CP_2 non sarebbe per l'intero credito e neanche in solido”. Riteneva, inoltre che, essendo stata la società cancellata “sarebbe stato onere CP_3
probatorio della che ha promosso azione di adempimento, Pt_1 dimostrare l'eventuale contenuto della responsabilità dei soci”, richiamando a sostegno della decisione l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui “cancellata la società, i relativi debiti non si estinguono ma sono oggetto di una vicenda che la giurisprudenza assimila alla successione di un defunto, in dipendenza della quale i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali, conservando, il debito originario della società, intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica
(cfr. Cass. Civ. n. 5113/2003) nei limiti in cui abbiano ricevuto utili in base
a riparto, a seguito di bilancio finale di liquidazione. Da tale ultima condizione dipende la possibilità di proseguire o instaurare l'azione da parte del creditore sociale>> (cfr. Cass. Civ. n. 7676 n. 7679 e nr. 19453 del 2012). E' il creditore il quale intenda agire nei confronti del socio a essere tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo (vale a dire la sua legittimazione passiva) (cfr. Cass. Civ. n.
13259 del 2015)”.
Nel caso di specie, il Tribunale riteneva che parte opposta non avesse assolto a tale onere probatorio, non avendo prodotto in atti il bilancio finale di liquidazione della unico documento attraverso il quale CP_3 dimostrare la “legittimazione passiva” dei soci e . CP_1 CP_2
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato in data 07/09/2020, ha proposto appello la PAC per i motivi di seguito indicati, chiedendo a questa Corte di: “annullare e/o integralmente riformare l'impugnata sentenza n. 10831/19 pubblicata dal Tribunale di Napoli il 5 dicembre
2019, non notificata, e per le motivazioni di cui sopra: dichiarare fondata la domanda proposta dalla e per l'effetto condannare i Controparte_5
sigg.ri e , nella qualità di ex soci della CP_1 CP_2
società in solido tra loro al pagamento della somma di euro CP_3
475.099,01, oltre interessi ex d.lvo 231/02; per l'effetto dell'accoglimento del presente appello, disporre la restituzione della somma di euro
14.100,46 anticipata al procuratore antistatario con gli interessi dalla data
3 della ricezione della stessa al saldo effettivo;
condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i grado di giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio e , chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 21 marzo 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 14.7.2024, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo per l'udienza del 9 gennaio 2025, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione, rimessa per effetto della sentenza 7425/2023 della
Cassazione civile sez. trib., inerente al regime processuale della responsabilità dei soci per i debiti della società estinta, onde chiarire se la condizione fissata dall'art. 2495 c.c. (ovvero l'esistenza di riparti dell'attivo sociale goduti sulla base del bilancio finale di liquidazione), si rifletta sul requisito dell'interesse ad agire in capo al creditore sociale, od incida sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e di chiarire, in argomento, le specifiche ripercussioni in punto di onere della prova.
All'udienza del 9.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in CP_4
cui ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva in capo ai soci, destinati invece a succedere nei debiti già facenti capo alla società cancellata, a prescindere dall'aver o meno goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, la prova della legittimazione passiva dei soci sarebbe “in re ipsa, ovvero dagli stessi Parte_2 allegata e comprovata allorquando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
110 cpc, hanno riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nella qualità di ex soci della a nulla valendo in contrario che CP_3 non sia stata data prova di un riparto a loro favore in sede di liquidazione”.
4 La sussistenza di un limite di responsabilità, asseritamente mai opposto dagli odierni appellati, avrebbe potuto riverberare i propri effetti solo sull'eventuale interesse ad agire del creditore, ma non di certo sulla loro legittimazione passiva. La mancanza di prova in ordine alla responsabilità dei soci non eliderebbe l'interesse del creditore a vedere accertato giudizialmente il proprio credito “fosse anche solo per portarlo a perdita per motivi puramente fiscali, o per l'eventualità di sopravvenienze attive o anche per la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione”.
Infine, la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui il primo giudice ha escluso la responsabilità solidale degli ex soci.
L'appello non può essere accolto.
Come è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina ipso facto l'estinzione, atteso che, a seguito della riforma del diritto societario, attuata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (entrata in vigore il ° gennaio 2004) la formalità della cancellazione ha assunto la medesima efficacia costitutiva che per le società di capitali riveste la formalità dell'iscrizione, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo (Cass., Sez. U., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e
4062).
Con le note sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, le stesse Sezioni
Unite hanno poi chiarito che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, che interviene nel processo (come nel caso in esame), viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono (il che sacrificherebbe ingiustamente i diritti dei creditori sociali), ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate. Ne discende che i soci successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all'ente - la cui estinzione è in parte equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. - in situazione di
5 litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale
Come correttamente ritenuto dall'impugnante, le SS.UU. hanno dunque individuato sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'e' fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire e non sulla legittimazione passiva del socio medesimo, con l'ulteriore specificazione che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie.
Le successive sentenza della Suprema Corte hanno poi, tuttavia, affrontato la questione, richiamando principi ora di natura processuale, ora di natura sostanziale e ponendoli a fondamento di percorsi argomentativi diversificati, tanto che, con sentenza 7425/2023 della Cassazione civile sez. trib., è stata rimessa per l'eventuale assegnazione della causa alle
Sezioni Unite alle SS.UU., la questione inerente al regime processuale della responsabilità dei soci per i debiti della società estinta, al fine di chiarire se la condizione fissata dall'art. 2495 c.c. (ovvero l'esistenza di riparti dell'attivo sociale goduti sulla base del bilancio finale di liquidazione), si riletta sul requisito dell'interesse ad agire in capo al creditore sociale, od incida sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e di chiarire, in argomento, le specifiche ripercussioni in punto di onere della prova.
Invero, secondo un primo orientamento (cfr. Cass., 5 novembre 2021, n.
31904), il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla legittimazione processuale degli ex soci ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla
6 ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si siano trasferiti ai soci. La circostanza che nessuna somma sia stata ripartita ai soci succeduti per mancanza di attivo non incide sulla legittimazione dei soci, giacché non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei loro confronti l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società e che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente neanche ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del fisco creditore.
L'effettiva liquidazione e ripartizione dell'attivo, secondo questo orientamento, non può ritenersi presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità stessa di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Il creditore potrebbe avere interesse al mero accertamento del diritto e l'eventuale insussistenza di attivo distribuito potrebbe incidere sulla esigibilità del credito in fase esecutiva (Cassn.
5988. 2017; n. 1713/2018 n. 9672/2018; Cass. n. 14446;/2018; n.
897/2019; Cass. n. 33582/2019; Cass. n. 12758/2020; Cass. n.
26402/2020; Cass. Sez. Un., 15 gennaio n. 619/2021; Cass. n. 272022).
Secondo un altro orientamento, è necessario provare sia la reale percezione delle somme, sia l'entità di tali somme e tale onere probatorio incombe sul creditore che intende agire contro i soci, secondo il normale riparto dell'onere della prova e in applicazione del principio che l'onere della prova incombe su chi pretende di far valere un diritto. Spetta, dunque, al creditore (che pretende) e non al debitore, l'onere della prova dell'azionata pretesa (art. 2697 c.c.) e grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cass. 26 n. 13259/2015; Cass. n. 23916/2016; Cass. n.
2444/2017; Cass. n. 15474/2017; Cass. n. 31933/2019; Cass. n.
521/2020).
Un ulteriore orientamento assume, ancora, che, nel caso di società di
7 capitali, gli ex soci possono ritenersi subentrati dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione e che l'accertamento di tali circostanze costituisca presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c. e, come tale, in presenza di contestazione sul punto, va provata dal soggetto che si costituisce in giudizio l'insussistenza della legittimazione ad causam; in particolare, il soggetto che nel corso del giudizio si costituisce nella qualità di successore universale della società estinta ha l'onere di fornire, in presenza di contestazione sul punto, la prova della asserita qualità di socio, dimostrazione da ritenersi ammissibile anche, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., in quanto per l'appunto diretta a comprovare, sotto il profilo detto, l'ammissibilità del ricorso
(Cass., 5 novembre 2021, n. 31904; Cass., 16 novembre 2020, n. 25869;
Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444).
A fronte di tali diversificate ricostruzioni le SS.UU., nella sentenza n.
3625/2025, richiamati i noti arresti di Cass. SSUU, 12 marzo 2013, nn.
6070, 6071 e 6072, hanno ribadito che, <sul piano sostanziale, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, "si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato,
8 a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo". Mentre, sul piano processuale, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, in modo tale che qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, "si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.">>
Inoltre, nella suddetta sentenza, viene ancora una volta affermato, sempre conformemente ai predetti approdi giurisprudenziali, che: <<”Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo".
Secondo il dictum delle Sezioni Unite, quindi, “quella di cui all'articolo 2495 secondo comma (percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali) è condizione dell'azione inerente non alla legittimazione passiva
(ad causam) bensì all'interesse ad agire”.
Quanto alla mancata percezione di somme da parte dei soci, la Suprema
Corte precisa che tale circostanza, di per sé, “non esclude l'interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie
o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa. E vertendosi appunto di condizione dell'azione, in caso di contestazione è il creditore sociale che agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui all'articolo 2495 secondo comma”.
Con riferimento all'onere della prova, le Sezioni Unite ribadiscono poi
“sempre nel solco tracciato nel 2013”, “che il fatto consistente nella percezione di somme rinvenienti dal bilancio finale di liquidazione non
9 funge soltanto da misura o tetto massimo dell'esposizione debitoria del socio ("fino alla concorrenza", come si legge nell'art. 2495 cod. civ.), ma attiene, in effetti, anche ed in primo luogo ad una condizione dell'azione, come tale demandata alla prova della parte attrice: quella però non della legittimazione ma dell'interesse ad agire”, precisando altresì che “il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto nei confronti del socio pur in assenza di riparto di liquidazione a favore di questi, come nel caso, che le stesse Sezioni Unite hanno considerato, di escussione di garanzie di terzi, ovvero di diritti e beni che, per quanto non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, siano ad esso attribuiti in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Ciò posto, l'art. 2495 c.c. (secondo cui la condizione che consente ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, è che i soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione) delimita l'interesse ad agire del creditore, che non è tuttavia escluso, pur in caso di mancata percezione di somme in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa.
Vertendosi, quindi, in tema di condizione dell'azione, in caso di contestazione è il creditore sociale a dover provare i detti presupposti.
Nella fattispecie in esame, a fronte della contestazione dei soci, che hanno espressamente dichiarato di non aver percepito alcunché, a seguito della liquidazione della società, alcun elemento di segno contrario risulta fornito dall'odierno appellante, che nulla ha allegato né provato, al fine di giustificare l'interesse ad agire nei confronti dei soci, limitandosi a rivendicare un generico, nonché ipotetico e non meglio specificato interesse all'accertamento del credito per “portarlo a perdita per motivi puramente fiscali o per l'eventualità di sopravvenienze attive o anche per la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione”.
Se dunque il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, fa riferimento, in maniera imprecisa ed erronea, ad un difetto di prova che comporterebbe il difetto di legittimazione passiva dei soci (“Nel caso in
10 esame, parte opposta non ha assolto tale onere probatorio, non avendo prodotto in atti il bilancio finale di liquidazione della unico CP_3
documento attraverso il quale dimostrare la legittimazione passiva dei signori e , ragion per cui le domande formulate dalla CP_1 CP_2 opposta vanno rigettate ed il decreto opposto va revocato”), purtuttavia, la decisione deve essere confermata in virtù del diverso percorso motivazionale sin qui esposto, non avendo, si ribadisce, la società appellante adeguatamente giustificato attraverso concrete specifiche allegazioni e prove il proprio interesse ad agire nei confronti dei soci della società cancellata, i quali hanno invece contestato di nulla aver percepito a seguito della liquidazione della società.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Considerati i contrasti e mutamenti di indirizzo rispetto alle complesse questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n.
77/2018.
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n.
228/2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo per l'impugnazione proposta, in quanto è stata rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 07/09/2020, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10831/2019, pubblicata in data 5.12.2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
11 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente (versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis).
Così deciso in Napoli il 17 aprile 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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