Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1147 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Alfredo Giannella, giusta procura in C.F._2
atti
Appellanti
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni CP_1 C.F._3
Iacobelli e Eleonora Cirasuolo, giusta procura in atti
Appellata e appellante incidentale
FATTI DI CAUSA
1. e , rispettivamente proprietaria ed Parte_1 Parte_2
occupante di un fabbricato in Santa Lucia di Serino alla Via T. Marranzini, confinante con fabbricato di proprietà di , evocavano in giudizio quest'ultima, innanzi al CP_1
Le attrici chiedevano anche la rimozione di un tubo di adduzione del gas, che CP_1
aveva installato esternamente, sulla parte del suo fabbricato, ad una distanza di dieci centimetri dalla parete del loro fabbricato, per la intrinseca pericolosità ad arrecare danno a cose ed a persone.
2.Si costituiva la convenuta, contestando i fatti, affermando di essere stata costretta ad installare le telecamere a seguito degli atti vandalici dei quali era stata vittima da parte di e che, pertanto, aveva munito la sua abitazione di quattro Controparte_2 telecamere: una che inquadrava esclusivamente l'ingresso principale della sua abitazione, che dà direttamente sul cortile pubblico, ed altre tre che riprendevano la parte retrostante del suo fabbricato: una riprendeva il giardino confinante con la proprietà di CP
, confine delimitato con recinzione fitta che impedisce la visuale;
una seconda
[...]
riprendeva le scale di accesso al portone retrostante di parte convenuta ed una terza il cancello di ingresso della medesima ed un breve tratto della strada di proprietà di _3
, che parte dalla via pubblica e sulla quale parte convenuta vantava una servitù di
[...]
passaggio a piedi e con mezzi meccanici.
In relazione alla doglianza del tubo del gas, la convenuta affermava che l'impianto era a norma di legge e con una risalenza ultraventennale.
3.Con sentenza n. 210, pubblicata il 9.02.2021, il tribunale di Avellino rigettava le domande e compensava le spese.
Deduceva:
-che il CTU a pag. 16 aveva descritto l'impianto ed aveva evidenziato che: “le telecamere rinvenute in loco sono due, identificate sulla planimetria rielaborata dalla scrivente con il n°
1 e 2 e sono state posizionate sul fabbricato di proprietà della GN , parte CP_1 convenuta, precisamente sull'intradosso della soletta della scala, lato interno. La telecamera
n°1, è la sola funzionante ed è stata installata in direzione opposta all'abitazione delle attrici
; attraverso il monitor, posizionato all'interno Parte_3 dell'abitazione, in fase di registrazione, si è provveduto alla verifica delle immagini visualizzate rilevando che l'angolo visuale della ripresa inquadra lo spazio antistante la porta di accesso all'abitazione delle attrici, e lo spazio antistante l'ingresso dell'abitazione di altra proprietà, , che ha prestato il consenso. Parte_4
- La scrivente ritiene di precisare, a maggior chiarimento della prima stesura di relazione peritale, che l'angolo visuale della ripresa di detta telecamera non inquadra gli spazi di esclusiva pertinenza delle attrici, e;
inquadra lo spazio Parte_1 Parte_2
di esclusiva pertinenza della parte convenuta ( ) e una piccola porzione dello CP_1
spazio antistante le porte di accesso alle abitazioni della medesima, delle attrici (
[...]
– ) e di altra proprietà ( ). La porzione dello spazio antistante Parte_1 Pt_2 CP_4
le porte di accesso sopra menzionata è contenuta nella corte pubblica.
- La telecamera n°2, punta sulla porta di accesso dell'abitazione della Sig. Parte_1
, parte attrice, ma si presenta con il cavo di alimentazione scollegato, quindi non
[...] risulta attiva e l'angolo di ripresa dell'obiettivo non è visibile al monitor del sistema di videosorveglianza in fase di registrazione”.
-che Il CTU aveva inoltre ulteriormente specificato che <La telecamere n° 1 e n° 2, presentano rispettivamente un bulbo che ruota da 0° a 360° ed un braccio, che ruota, anche esso, da 0° a 360°, intorno al proprio asse, nonché l'inclinazione, ovvero il movimento in verticale su/giù, tra 0° e 90°, pertanto: - l'inquadratura è modificabile nel suo utilizzo.>>
- che dagli accertamenti effettuati in sede di CTU, risultava chiaro che l'area ripresa dallo strumento in questione era effettivamente limitata ad una piccola porzione dello spazio antistante le porte di accesso alle abitazioni della medesima, delle attrici e altra proprietà, che solo parzialmente comprendeva una zona di un campo, rientrando nell'inquadratura una piccola porzione dello spazio antistante delle attrici e di altra proprietà;
- che risultava che la telecamera n. 2 non era attiva, che il locale retrostante la telecamera
2 non presentava cavi di collegamento per alimentarla, che nel quadrante del sistema di videosorveglianza si riscontrava la registrazione di altre tre telecamere, posizionate sul lato opposto dell'abitazione di non oggetto della contestazione e inconferente CP_1 rispetto all'attività peritale, con conseguente inidoneità a visualizzare ovvero ad imprimere immagini di persone;
- che dalle considerazioni esposte conseguiva il rigetto delle domande avanzate dalle attrici;
- che era infondata la domanda risarcitoria correlata in considerazione sia della insussistente violazione – nemmeno potenziale – della privacy delle attrici, sia – sotto il profilo del lamentato danno non patrimoniale – della accertata conoscenza dell'esistenza da parte delle attrici della permanenza della convenuta in S. Lucia Di Serino per pochi periodi all'anno, con conseguente irrilevanza del danno lamentato;
-che la Corte di Cassazione aveva affermato che “il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale (Cass., Sez.
III, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014, Rv. 632536 – 01; Cass., Sez. VI - 1, Ordinanza n.
17383 del 20/08/2020 - Rv. 658718 - 01);
-che, quanto al “l'ulteriore domanda contenuta nell'atto di citazione, alla quale la parte nella seconda memoria II termine aveva mostrato di non avere interesse. al riguardo ha precisato, in ogni caso che tale ultima circostanza non è in contestazione, per cui le precisazioni nella comparsa conclusionale costituiscono domanda nuova, come tale non soggetta a valutazione da parte del Tribunale”;
- che per la particolarità delle questioni e l'assenza di precise indicazioni legislative e giurisprudenziali le spese potevano essere interamente compensate;
- che le spese di CTU andavano poste definitivamente a carico di parte attrice.
4. e hanno promosso appello. Parte_1 Parte_2
Deducono:
- che il tribunale, benché abbia correttamente richiamato i principi giuridici maturati sulla materia della videosorveglianza, ne fa un'errata applicazione;
- che lo stesso tribunale ha riconosciuto che la telecamera n. 1 inquadra, oltre lo spazio antistante l'ingresso dell'abitazione della appellata, anche una piccola porzione antistante la proprietà delle appellanti e una piccola porzione dello spazio comune;
- che sia la telecamera n. 2 – direzionata esclusivamente verso l'ingresso delle appellanti, ma in relazione alla quale il CTU ha rilevato che i cavi erano scollegati -, sia la telecamera n. 1, sono dotate di bulbo che consente una inquadratura da 0 a 360° in ogni direzione;
- che la scelta della appellata di dotarsi di telecamere orientabili denota la volontà in intromettersi nella sfera personale delle appellanti;
- che è rilevante la circostanza che la telecamera n. 2 fosse scollegata in occasione del sopralluogo del CTU, potendo la stessa essere collegata in ogni momento;
- che nella specie non può essere evocato un bilanciamento degli interessi. La appellata ha dedotto la necessità di installare telecamere in quanto asserisce di avere subito danneggiamenti alla rete in giardino, alla cassetta delle lettere, alla legnaia. Questi episodi, rimasti improvati, non giustificano la sorveglianza degli spazi di pertinenza esclusiva delle appellanti;
per altro, le telecamere non inquadrano gli spazi ove si sarebbero manifestati i danneggiamenti;
- che la Corte deve ordinare la rimozione delle telecamere;
- di avere chiesto il risarcimento dei danni per essere astrattamente applicabile, alla fattispecie, la violazione dell'a 615 bis c.p.c., che è integrata ogni qualvolta, attraverso la videoripresa di un soggetto nella vita privata o nei luoghi indicati dall'art.614 c.p., si violano i diritti sanciti dall'art. 2 e 14 della Carta costituzionale;
- che la norma ha la funzione di reprimere quei comportamenti di indebita ingerenza nella riservata vita privata delle persone ossia di quei comportamenti “che non hanno alcuna ragione giustificativa nella condotta dell'agente” sì da essere ispirati alla esclusiva finalità di una gratuita intrusione nella vita privata altrui;
- che le telecamere puntate sulla porta d'ingresso non hanno altro scopo se non quello di consentire all'appellata di intromettersi nella vita privata delle appellanti, né conferiscono per come posizionate e per lo stato dei luoghi alcun vantaggio in termini di sicurezza;
che la Corte deve dichiarare la responsabilità della appellata per violazione della privacy ed i diritti sanciti dall'art dagli artt. 2 e 14 della carta Costituzionale e condannarla al risarcimento dei danni nella misura equa e giusta, con la rivalutazione e gli interessi;
-che la motivazione in ordine al rigetto della domanda di rimozione del tubo del gas per violazione delle distanze legali è solo apparente;
- che in particolare, la motivazione, sul punto, è incomprensibile;
- che le appellanti, nella memoria II termine ex art. 183 c.p.c., hanno chiesto darsi incarico al C.T.U. di verificare la distanza tra il tubo del gas e l'abitazione delle attrici ed hanno reiterato la richiesta all'udienza del 5.6.2019, a quella del 9.10.2019 e finanche in quella del 16.9.2020 deputata per la precisazione delle conclusioni e per ultimo con la comparsa conclusionale;
- che le appellanti, con la memoria del 183 co. VI c.p.c. secondo termine, hanno chiesto e dedotto: “Il C.T.U. dovrà accertare … nonché la distanza del tubo del gas che alimenta
l'impianto dell'abitazione della convenuta, posto all'esterno, sulla parte perimetrale del suo fabbricato, e distante circa dieci centimetri dalla proprietà dell'attrice, precisando che tale ultima circostanza non è in contestazione”;
- che il principio della non contestazione invocato dalle appellanti andava valutato in relazione all'assenza di una presa di posizione dell'appellata in ordine ad un fatto rappresentato dall'affermata violazione della distanza del tubo del gas dalla parte dell'abitazione delle appellanti, indicata in citazione inferiore ad un metro e nelle note ex art. 183 II° termine c.p.c. di dieci centimetri, mentre il GOP, da detto principio, ha ricavato che esso andava applicato alla rinunzia della domanda, ossia che la rinunzia alla domanda non era in contestazione(“va in ultimo esaminata l'ulteriore domanda contenuta nell'atto di citazione alla quale la parte nella seconda memoria secondo termine ha mostrato di non avervi interesse, al riguardo ha precisato, in ogni caso che tale ultima circostanza non è in contestazione”;
- che oltre che pacifica in quanto non contestata ed in ogni caso apprezzabile anche dalla foto prodotta indicata con il n. 2 nella relazione di parte del geom. , ove si vede il CP_5
tubo del gas in lontananza, la distanza che separa il tubo di adduzione del gas al fabbricato della convenuta, è di sicuro inferiore ad un metro dalla parete del fabbricato delle attrici;
- che non può sostenersi che la convenuta, per la particolare morfologia dello stato dei luoghi, ovvero per la impossibilità di osservare la distanza di un metro e mezzo dal fabbricato del vicino, è stata costretta a posizionare il tubo a distanza inferiore, essendo invece vero l'esatto opposto, avendo a disposizione l'intera parete del suo fabbricato, come si rileva dalle foto prodotte, ed anche le altre pareti perimetrali per collocare il tubo, la cui pericolosità
è presunta iuris et de iure;
- che deve essere dichiarata la violazione delle distanze del tubo del gas di proprietà dell'appellata dal fabbricato delle appellanti e per l'effetto condannarla alla rimozione.
Hanno chiesto di accogliere il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, condannare l'appellata alla rimozione delle due telecamere e del tubo del gas, nonché al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado, oltre rimborso forfetario IVA e CAP, con attribuzione.
5. Si è costituita . CP_1
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
Contesta la fondatezza dei motivi di appello.
Propone appello incidentale.
Lamenta l'erroneità della statuizione di compensazione delle spese e l'omessa condanna delle appellanti ai sensi dell'art. 96 cpc.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) in ogni caso, anche in via di appello incidentale, riformare parzialmente la sen-tenza di primo grado N.210/2021 emessa dal Tribunale di Avellino nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) sempre in via di appello incidentale accertare e dichiarare le signore Parte_1
e per i motivi di cui in narrativa responsabili ex art. 96 c.p.c e per l'effetto Parte_2
condannarle a dare e pagare a titolo di risarcimento del danno la somma che sarà ritenuta di giustizia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
1.1.Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
1.2. Nella specie, le appellanti hanno individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed hanno argomentato le critiche sollevate.
Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2. Le appellanti e lamentano che la telecamera Parte_1 Parte_2
n. 1 – come individuata dal CTU – inquadra non solo l'ingresso della abitazione della appellata, ma anche, se pure in piccola, parte, il loro ingresso e il cortile comune;
quanto alla telecamera n. 2 – come individuata dal CTU – evidenziano che essa è puntata esclusivamente sull'ingresso dell'abitazione delle appellanti e che è del tutto irrilevante che i cavi siano stati trovati non collegati, al momento dell'accesso del CTU, dato che possono sempre essere collegati. Infine evidenziano che le due telecamere sono dotate di bulbi ruotanti a 360°, il che consente di modificare l'inquadratura in ogni momento, senza che i soggetti osservati possano prendere contezza del mutamento avvenuto nel direzionamento della telecamera.
Chiedono la rimozione di entrambe le telecamere.
L'appellata sostiene che le censure siano infondate, in quanto CP_1 sostanzialmente la telecamera n. 1 punta sull'ingresso della appellata e la corte inquadrata
è comune;
quanto alla telecamera n. 2, essa è spenta e non collegata.
Il motivo di appello merita accoglimento nei limiti della motivazione che segue.
2.1. Preliminarmente, va osservato che, dato che i fatti risalgono a prima del 2018, nella specie viene in esame il testo del dlgs 196/2003 nella lettera precedente alla novella introdotta dal dlg 101 del 2018
2.2. La giurisprudenza di legittimità, di recente, ha statuito, in maniera condivisa da questa
Corte:
“l'uso di sistemi di videosorveglianza determina il trattamento dei dati personali comportando la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini (cfr. art. 4, comma 1, lett. b del d.lgs. 196/2003) e può incidere sulla riservatezza del domicilio, la cui tutela ha copertura costituzionale nelle disposizioni degli artt. 2 e 14 della Costituzione ed ha individuato la normativa di riferimento nel d.lgs. n.196/2003, anteriore alle ricordate modifiche, ma tale disciplina ha applicato falsamente, per le ragioni di seguito esposte.
3.3.1.- Non può dubitarsi, invero, che l'immagine di una persona, in sé considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, possa costituire “dato personale” ai sensi dell'art.
4. lett. b) del d.lgs. n.196/2003 (Cass. n. 17440/2015; Cass. n. 13663/2016) ed è decisivo ricordare in tal senso, la previsione, nell'ambito del Codice privacy, di una specifica norma (art. 134) in materia di videosorveglianza e le numerose specifiche decisioni del
Garante per la protezione di dati personali, tra le quali più significative appaiono il
“Provvedimento generale” in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004 [1003482] sostituito poi dal “Provvedimento in materia di video sorveglianza” dell'8 aprile 2010
[1712680].
In tema, di recente, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le
“Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video [versione
2.0.]” in data 29 gennaio 2020, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (RGPD).
3.3.2.- Come osservato dal Garante per il trattamento dei dati personali nel Provvedimento dell'8 aprile 2010, il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica;
al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.
La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano anche autonomamente considerate, forme di trattamento di dati personali (art.
4, comma 1, lett. b), del Codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
La circostanza che la videosorveglianza possa essere utilizzata per molteplici fini meritevoli di perseguimento (protezione e incolumità degli individui, finalità di sicurezza ed ordine pubblico, protezione della proprietà, rilevazione e prevenzione delle infrazioni, acquisizione di prove) non esclude la necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali, di guisa che la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza è consentita purché ciò non determini un´ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati. In particolare, l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali, tra le altre, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sia quando avvenga ad opera di soggetti pubblici, sia quando vada ascritta a soggetti privati.
Inoltre, è necessario:
- che il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei
“presupposti di liceità” che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici
(svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di
c.d. "bilanciamento di interessi", consenso libero ed espresso ex artt. 23-27 del Codice).
- che sia rispettato il “principio di necessità” ex art.3 del Codice, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali;
- che l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. “principio di proporzionalità” nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli apparecchi, nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del
Codice).
3.3.3.- Ne consegue che, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento degli apparecchi e della qualità delle immagini un trattamento di dati personali, quando, può mettere a rischio la riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall'ordinamento e deve essere effettuato nel rispetto dei principi prima ricordati.
3.3.4.- Va ulteriormente rimarcato, tuttavia, che la disciplina del Codice non trova integrale applicazione nel caso di «trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali» qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi: tanto è previsto dall'art.5, comma 3 del Codice, che si premura di sottolineare che, anche in tale ipotesi, resta ferma
l'applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile e necessaria l'adozione di cautele a tutela della sicurezza dei dati, di cui agli articoli 15 e 31 del Codice.
Segnatamente, l'art.15 prevede espressamente la risarcibilità del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell'art.2050 c.c. per effetto del trattamento dei dati personali, compreso il caso di violazione delle disposizioni su modalità di trattamento e requisiti dei dati (art.11 del Codice); l'art.31 stabilisce ampi obblighi di sicurezza nel trattamento e nella custodia dei dati.
In particolare, possono rientrare nell'ambito descritto dall'art.5, comma 3, del Codice gli strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box), con la precisazione che, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l´angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento (ad esempio antistanti
l´accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l´abitazione di altri condomini, come chiarito dallo stesso Garante nel Provvedimento dell'8 aprile 2010, al par. 6.1. “Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali”.
3.3.5.- Di contro, nel caso di “Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali”, anche ad opera di un privato (par.
6.2. del Provvedimento dell'8 aprile 2010) il trattamento può essere effettuato solo ove sia stato espresso il consenso preventivo dell'interessato
(art.23 del Codice) oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti dall'art.24 del Codice in alternativa al consenso.
In merito, il Garante, dopo avere preso atto che nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione, ha ritenuto di dare attuazione all'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice) procedendo all'individuazione dei casi in cui la rilevazione delle immagini, con esclusione della diffusione, può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite nello stesso provvedimento, sia effettuata nell´intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Segnatamente, il Garante ha distinto due ipotesi, per le quali ha escluso la necessità del consenso preventivo informato, avendo attuato il bilanciamento degli interessi ai sensi dell'art.24, comma 1, lett. g) del Codice:
- I) Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini). Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale. Nell´uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili
(perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).
- II) Riprese nelle aree condominiali comuni, qualora i trattamenti siano effettuati dal
(anche per il tramite della relativa amministrazione)” (cfr. Cass. 7289/2024). CP_6
2.3. Il CTU, nel corso del primo grado, quanto alla telecamera n. 1 ha dedotto che “l'angolo visuale della ripresa di detta telecamera non inquadra gli spazi di esclusiva pertinenza delle attrice, e;
inquadra lo spazio di esclusiva pertinenza Parte_1 Parte_2
della parte convenuta ( ), e una piccola porzione dello spazio antistante le CP_1 porte di accesso alle abitazioni della medesima, delle attrici ( – Parte_1 [...]
), e di altra proprietà (Discepolo R). La Porzione dello spazio antistante le porte di Pt_2 accesso sopra menzionata è contenuta nella corte pubblica”.
Quanto alla telecamera n. 2, il CTU ha dedotto: “la telecamera n. 2, punta sulla porte di accesso dell'abitazione della Sig. , parte attrice, ma si presenta con il Parte_1 cavo di alimentazione scollegato, quindi non risulta attiva e l'angolo di ripresa dell'obiettivo non è visibile al monitor del sistema di videosorveglianza in fase di registrazione”.
Per entrambe le telecamere, poi, il CTU ha dedotto: “le telecamere n. 1 e n. 2 presentano rispettivamente un bulbo che ruota da 0° a 360° ed un braccio che ruota, anche esso, da 0°
a 360°, intorno al proprio asse, nonché l'inclinazione, ovvero il movimento in verticale su/giù, tra 0° e 360°, pertanto: - l'inquadratura è modificabile nel suo utilizzo”.
2.4. La telecamera n. 1, dunque, non inquadra spazi di esclusiva pertinenza di CP_1
, ma anche spazi antistanti l'ingresso della proprietà delle appellanti, seppure in piccola
[...]
porzione.
Tale inquadratura risulta illecita, in quanto invasiva dei diritti personali delle appellanti, come delineati dall'art. 14 della Costituzione e dall'art. 8 CEDU.
A differenza di quanto richiesto dalle appellanti, però, in ossequio al principio richiamato di proporzionalità, dato che è corretto bilanciare la tutela del diritto alla privacy delle appellanti con il diritto alla tutela della sicurezza, intestato alla appellata, non deve essere ordinata la rimozione della telecamera n. 1, ma deve essere ordinato che essa venga indirizzata ad inquadrare esclusivamente la porzione di cortile antistante l'ingresso della abitazione di
. CP_1
Inoltre, preso atto che la telecamere attualmente è dotata di un bulbo rotante a 360°, e di un braccio ruotante a 360°, il che consente, in ipotesi alla appellata di modificare a suo piacimento l'inquadratura, deve essere ordinato che l'appella installi un bulbo ed un braccio fissi, che non possano ruotare.
2.5. Seppure è vero che il CTU ha riconosciuto che la telecamera n. 2 era priva di alcun collegamento, va osservato che la telecamera in questione è indirizzata esclusivamente sull'ingresso di . Parte_1
In primo luogo, va osservato che non sarebbe ragionevole istallare una telecamera per poi tenerla staccata da qualunque collegamento e non funzionante. Poi, è ovvio osservare che il collegamento ai cavi della telecamera può essere attivato in ogni momento, senza che soggetti terzi possano prenderne atto.
Visto che la telecamera n. 2 è puntata solo sulll'ingresso della e che, Parte_1
come già ordinato, la telecamera n. 1 dovrà essere indirizzata esclusivamente sullo spazio di ingresso di – il che è sufficiente per assicurare a questa la tutela ricercata CP_1
-, deve essere ordinata la rimozione della telecamera n. 2.
2.6. Tanto le modifiche relative alla telecamera n. 1, quanto la rimozione della telecamera n. 2 devono essere realizzate a cure e spese di entro il termine di trenta giorni CP_1
dalla pubblicazione della presente sentenza.
2.7. Per completezza, va osservato che la necessità di proteggersi da ulteriori danneggiamenti – giustificazione addotta da per l'installazione delle CP_1 telecamere – non è rilevante nel caso in questione.
I danneggiamenti hanno riguardato parti della proprietà di a tutela della cui CP_1
integrità questa ha installato altre telecamere;
per altro, inquadrare i soggetti che sostano innanzi all'ingresso dell'abitazione di appare una misura del tutto Parte_1
inadeguata allo scopo di tutela perseguito da , oltre che non proporzionata, CP_1 nel bilanciamento tra gli interessi – sopra richiamati - in gioco.
3. Le appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno.
Sostengono che la presenza delle telecamere ha violato i diritti riconosciuti loro dagli artt. 2
e 14 della Costituzione, in quanto non vi era altra giustificazione per la presenza delle stesse, se non quella di arrecare pregiudizio alle appellanti.
La censura è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cpc.
3.1. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha statuito che “in tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata” (cfr. Cass. 21566/2017;
12280/2016).
3.2. Nella specie, il tribunale, nella sentenza, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, in quanto:
- ha riconosciuto insussistente la violazione della privacy;
- le attrici sapevano che la convenuta risiedeva nella sua abitazione solo per pochi mesi all'anno, il che comportava la irrilevanza del danno lamentato;
- la giurisprudenza di legittimità riconosce che il danno non patrimoniale spetta ove sussista la gravità della lesione e la serietà del danno.
Le appellanti non hanno in alcun modo criticato le argomentazioni poste dal tribunale a fondamento della decisione;
si sono limitate a dedurre che dalla violazione del diritto alla privacy deve derivare il risarcimento del danno. Quanto dedotto dalle appellanti non è sufficiente a ritenere che abbiano censurato le motivazioni, sul punto, della sentenza di primo grado;
pertanto, ai sensi dell'art. 342 cpc, deve essere dichiarata inammissibile la specifica censura.
3.3. Pertanto, deve confermarsi il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
4. Le appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimozione del tubo del gas, istallato da , in violazione CP_1 delle distanze legali, previste dell'art. 889 c.c.
Lamentano che la motivazione del primo giudice sia meramente apparente e che, invero, abbia erroneamente ritenuto che le appellanti abbiano rinunciato rinunciato alla domanda per carenza di interesse.
Precisano che a fronte della loro allegazione in rodine alla violazione delle distanze legali – il tubo, asseriscono, è posto a circa 10 cm dal muro della loro proprietà -, non CP_1
ha contestato nulla, il che impone di considerare provata la violazione. sostiene, invece, di avere contestato, sin dalla comparsa di costituzione, CP_1
l'affermazione della controparte e, inoltre, che le appellanti non hanno dato prova che il tubo sia posto a distanza non legale.
Il motivo di appello è fondato.
4.1. Ai sensi del primo comma dell'art. 115 cpc, il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati.
4.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità
e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art.
115 c.p.c.” (cfr. Cass. 9439/2022) e che “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (cfr. Cass. 26908/2020).
4.3. L'art. 889 c.c., al secondo comma, prevede che i tubi del gas debbano distare almeno un metro dal confine.
4.4. Nella specie, nella citazione di primo grado, le attrici (odierne appellanti), quanto alla violazione delle distanze del tubo del gas, così deducevano: Nella comparsa di costituzione in primo grado, , sulla domanda di rimozione CP_1
dei tubi, così ha dedotto:
Nella prima memoria istruttoria, ex art. 183 comma 6 cpc, la stessa ha allegato:
4.5. La distanza inferiore a quella prevista dall'art. 889 c.c. integra fatto costitutivo della domanda di rimozione.
A fronte di una specifica e precisa allegazione delle appellanti, in primo grado, che il tubo del gas dista 10 cm dal confine tra la loro proprietà e quella di , questa non CP_1
ha contestato nulla: si è limitata a sostenere di avere rispettato la legge e il buon senso.
Deve dunque dirsi che, in ordine alla affermazione delle appellanti ,si sia formata la prova, in ragione della mancata contestazione da parte di . CP_1
Per altro, da una foto allegata alla relazione di parte del geom. , prodotta dalle CP_5
appellanti, emerge effettivamente la distanza ridotta tra il tubo in questione ed il muro di confine appartenente alle appellanti.
Pertanto, in ragione della non contestazione maturata, deve concludersi che il tubo del gas, appartenente a , non rispetta la distanza di un metro, imposta dall'art. 889 CP_1 c.c.; quindi, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere ordinata la rimozione del tubo del gas e l'arretramento da una distanza di almeno un metro dalla proprietà delle appellanti.
5. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alala regolazione delle spese anche del primo giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
6. Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo e finale della controversia.
7. In ragione del parziale accoglimento delle domande formulate dalle appellanti, le spese possono essere compensate nella misura del 50%; nel resto, devono gravare su ed essere liquidate in favore del difensore antistatario delle appellanti. CP_1
7.1. Il secondo comma dell'art. 92 cpc consente la compensazione, parziale o totale, in caso di soccombenza reciproca.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si ha soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento solo di una o di alcune delle domande autonome proposte (cfr. Cass. SSUU
32061/2022).
7.2. Nella specie, delle domande avanzate dalle appellanti, la domanda di rimozione del tubo del gas è stata accolta;
la domanda di rimozione delle telecamere è stata in parte accolta – in parte è stata accolta in misura minore rispetto a quanto richiesto dalle appellanti;
invece, è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni.
Sussistono dunque le condizioni per riconoscere la soccombenza reciproca.
8. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
9. Il valore della controversia è indeterminabile. 10. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile vanno ritenute di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo presenti l'oggetto e la complessità della causa.
Nella specie, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valreo sai compreso tra euro 26.000,01 ed euro
250.000,00.
11. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in ragione della parziale compensazione.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
12. Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in ragione della parziale compensazione.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
13. Atteso l'esito del giudizio e la condanna di al pagamento delle CP_1 spese, seppure in parte, va rigettato l'appello incidentale da quest'ultima proposta.
14. Il compenso del CTU deve gravare, in via definitiva, su . CP_1
15. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato CP_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide: A) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e Parte_1 [...]
, riforma, per quanto di ragione, la sentenza del tribunale di Avellino n. 210, Parte_2 pubblicata il 9.02.2021 e, per l'effetto:
- condanna a provvedere, a sue cura e spese, entro trenta giorni dalla CP_1
pubblicazione della presente sentenza, a sostituire il bulbo e il braccio mobili della telecamera identificata dal CTU quale n. 1 con un bulbo e un braccio fissi, puntando la telecamera esclusivamente sull'ingresso della sua abitazione;
- condanna a provvedere, a sue cura e spese, entro trenta giorni dalla CP_1
pubblicazione della presente sentenza, a rimuovere la telecamera individuata dal CTU come n. 2;
- condanna a provvedere, a sue cura e spese, entro trenta giorni dalla CP_1
pubblicazione della presente sentenza, a rimuovere il tubo del gas e a posizionarlo ad una distanza di almeno un metro dal confine con la proprietà di;
Parte_1
B) rigetta l'appello incidentale promosso da;
CP_1
C) compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura del 50% e condanna al pagamento della restante parte, in favore del difensore antistatario delle CP_1
appellanti principali e , liquidando, quanto al primo grado, Parte_1 Parte_2
la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
D) pone in via definitiva le spese di CTU a carico di;
CP_1
E) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante incidentale , dell'ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini