Articolo 31 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 30Articolo 32
Versione
16 settembre 2003
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Versione
24 dicembre 2021
Art. 31. (( (Danneggiamenti e turbative)
(art. 97 Codice 2003) ))

(( 1. Chiunque svolga attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, e' vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.
3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2021
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